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Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2008

Comunicato della Direzione regionale opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste

Avviso di adozione della “Variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Riparia” (art. 17, comma 6 ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183).

In data 19 luglio 2007, con deliberazione n. 9, che si pubblica di seguito, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po ha adottato la Variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Riparia.

Il Direttore regionale
Giovanni Ercole

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po

Atti del Comitato Istituzionale - Deliberazione n. 9 del 19 luglio 2007 - Adozione di “Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Variante delle Fasce fluviali del fiume Dora Riparia” (art. 17, comma 6ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183).

Il Comitato Istituzionale

Visto

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino”;

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

- il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

- il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- in particolare, gli artt. 1, comma 1, lett. b) e 1bis della suddetta normativa;

- il DPCM 24 maggio 2001, recante “Adozione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”;

- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

- il D. lgs. novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”;

- in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;

Richiamate

- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico” (PAI);

- la propria Deliberazione n. 12 del 5 aprile 2006, recante “Progetto di variante del piano stralcio per l’assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Riparia”;

- la DGR Piemonte n. 40 - 5775 del 23 aprile 2007, recante “Progetto di variante al Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI) - Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Riparia. Controdeduzioni alle osservazioni e proposta di parere regionale”;

Premesso che

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

- l’art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall’art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;

- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” (di seguito definito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall’asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

- l’art. 1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

- con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art. 17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall’art. 12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché dell’art. 1bis del Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365;

- il PAI è stato successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001;

- il PAI ha esteso, tra l’altro, la delimitazione e la normazione delle fasce fluviali contenuta nel PSFF ai corsi d’acqua della parte di bacino del Po originariamente non compresa nel PSFF medesimo;

- nel corso dell’anno 2002 l’Autorità di bacino ha provveduto all’affidamento dei lavori dello “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Dora Riparia nel tratto da Oulx alla confluenza in Po e del fiume Toce nel tratto da Masera alla foce”;

- sulla base degli approfondimenti topografici, idrologico - idraulici, geomorfologici ed ambientali, sviluppati nella prima fase dello Studio suddetto, sono stati assunti gli elementi per elaborare un Progetto di Variante al PAI relativo alle Fasce fluviali del fiume Dora Riparia, al fine di ridefinire il territorio interessato direttamente dalle dinamiche di allagamento proprie del fiume suddetto nonché di ridelimitare le relative fasce fluviali fino al Comune di Susa - tratto già interessato dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali - e di prolungare le stesse fino al Comune di Oulx, individuando al tempo stesso (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b della legge n. 365/2000) aree con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno di 200 anni (“aree inondabili”);

- il suddetto Progetto è stato adottato da questo Comitato Istituzionale nella seduta del 5 aprile 2006, con la Deliberazione n. 12/2006;

Considerato che

- al termine della fase delle osservazioni di cui all’art. 18, comma 9 della legge n. 183/1989, la Regione Piemonte ha espresso le sue controdeduzioni alle osservazioni medesime con DGR n. 40 - 5775 del 23 aprile 2007, nell’ambito della quale è stata anche formulata una proposta di parere da sottoporre alla Conferenza Programmatica, convocata (in adempimento alle prescrizioni stabilite dall’art. 18 della legge n. 183/1989 e dalle norme integrative successivamente introdotte dall’art. 1bis del DL 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365) in data 26 aprile 2007;

- la suddetta Conferenza ha sostanzialmente accolto la proposta formulata dalla Regione ed ha conseguentemente espresso il parere di propria competenza sul Progetto di Variante;

- a seguito di ciò, la DGR n. 40 - 5775 ed il suddetto parere della Conferenza Programmatica sono stati trasmessi alla Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino;

- al termine del iter procedurale previsto dalla legge è quindi possibile procedere all’adozione definitiva dell’allegata Variante al PAI;

Considerato, altresì, che:

- l’articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;

- l’art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato, tuttavia, che:

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l’articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l’adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;

- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questa Autorità di bacino all’adozione della presente Deliberazione;

Acquisito

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 13 giugno 2007;

per quanto visto, richiamato, premesso e considerato

delibera

Articolo 1

1. E’ adottata l’allegata “Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Riparia”, di seguito denominata Variante, costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;

2. Cartografia in scala 1:25.000 della delimitazione delle fasce fluviali (n. 10 tavole);

3. Elenco comuni.

Articolo 2

1. Copia della presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente deliberazione, la Regione provvede a trasmettere ai Sindaci dei Comuni interessati copia della deliberazione medesima e degli elaborati di cui all’articolo 1 che non siano già in possesso di detti Comuni.

3. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della copia di cui al comma precedente, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti a pubblicare gli elaborati di cui al comma precedente riguardanti i rispettivi territori comunali mediante affissione degli stessi all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e a trasmettere poi alla Regione la certificazione relativa all’avvenuta pubblicazione.

Articolo 3

1. Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale e fino all’entrata in vigore del DPCM di approvazione dell’allegata Variante e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, le aree incluse nelle Fasce Fluviali individuate dalla Cartografia della Variante medesima e attualmente non soggette a misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6bis della legge 18 maggio 1989, n. 183 sono sottoposte alle suddette misure, con il contenuto delle disposizioni vincolanti stabilite dalle Norme di Attuazione del PAI con riferimento alle Fasce fluviali.

2. Le misure di salvaguardia stabilite dall’articolo 2 della Deliberazione C.I. n. 12/2006 del 5 aprile 2006 e tuttora vigenti continuano a trovare applicazione fino alla scadenza dei termini previsti dall’articolo suddetto.

Articolo 4

1. L’allegata Variante al PAI entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del DPCM di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Dalla data di entrata in vigore della Variante, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare permessi a costruire o atti equivalenti relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni vincolanti stabilite dalle Norme di Attuazione del PAI con riferimento alle Fasce fluviali.

3. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data di cui al comma 1 e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare del permesso a costruire il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

4. Devono essere attuati, altresì, tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 sulla Protezione Civile, nonché dal decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267, ai fini della prevenzione e della gestione dell’emergenza per la tutela della pubblica incolumità.

5. Nelle “aree inondabili” presenti nei territori della Fascia C situati a tergo della delimitazione definita cartograficamente “limite di progetto tra la fascia B e C” nelle tavole dell’Elaborato 2 della Variante ed individuate con apposito segno grafico, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. b) della legge n. 365/2000, i Comuni competenti, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, non possono rilasciare permessi a costruire o atti equivalenti relativi ad attività di trasformazione del territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della compatibilità dell’intervento con le condizioni di dissesto evidenziate nella Variante, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione terrà conto il Comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali ed il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno.

Il Segretario Generale
Michele Presbitero

Il Presidente
Gianni Piatti