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Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2008

Comunicato della Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste

Avviso di adozione della “Variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - rete idrografica minore della Regione Piemonte” (art. 17, comma 6 ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183).

In data 19 luglio 2007, con deliberazione n. 6, che si pubblica di seguito, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po ha adottato la Variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - rete idrografica minore della Regione Piemonte.

Il Direttore regionale
Giovanni Ercole

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po

Atti del Comitato Istituzionale - Deliberazione n. 6 del 19 luglio 2007 - Adozione di “Variante del Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico - Rete Idrografica Minore della Regione Piemonte” (art. 17, comma 6ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183).

Il Comitato Istituzionale

Visto:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino”;

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

- il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

- Il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- in particolare, l’art. 1, comma 1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”, il quale, con riferimento al PAI, ha introdotto integrazioni alla procedura di adozione di Piano di bacino prevista dall’art. 18 della legge 183/1989;

- il DPCM 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”;

Visti, inoltre:

- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

- in particolare, gli articoli 63, 170 e 175 del suddetto D. lgs. n. 152/2006;

- il D. lgs. novembre 2006, n. 284, recante “Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”;

- in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;

Richiamate:

- la propria Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico”;

- la propria Deliberazione n. 18 del 5 ottobre 2004, con cui questo Comitato ha adottato il “Progetto di Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Rete Idrografica Minore della Regione Piemonte”;

- le Deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 - 3136 del 19 giugno 2006 (Grana - Mellea), n. 35 - 3187 del 19 giugno 2006 (Malone), n. 38 - 3243 del 26 giugno 2006 (Grana e Rotaldo), n. 40 - 3245 del 26 giugno 2006 (Lemina) e n. 40-4769 del 4 dicembre 2006 (Ceronda e Casternone);

Premesso che:

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;

- l’art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall’art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo al considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

- in attuazione del menzionato art. 17, comma 6ter della legge 183/1989, questo Comitato, con propria deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, ha adottato il Piano stralcio delle Fasce Fluviali (di seguito definito PSFF: poi approvato con DPCM 24 luglio 1998), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall’asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

- successivamente, in adempimento di quanto previsto dall’art. 1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267), questo Comitato ha adottato (Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001) il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI), il cui ambito territoriale di riferimento è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

- il PAI (approvato con DPCM 24 maggio 2001) ha esteso, tra l’altro, la delimitazione e la normazione delle fasce fluviali contenuta nel PSFF ai corsi d’acqua della restante parte di bacino del Po, non compresa nel PSFF medesimo assumendo, pertanto, i caratteri ed i contenuti di “secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali;

- la delimitazione delle Fasce fluviali contenuta nel PAI, tuttavia, è stata limitata ai principali affluenti del fiume Po, nell’attesa di raccogliere ed elaborare le necessarie conoscenze relativamente alla rete idrografica minore di pianura;

- nel corso dell’anno 2000, l’Autorità di bacino aveva frattanto avviato il Sottoprogetto SP 1.4, denominato “Rete idrografica minore naturale e artificiale”, finalizzato alla raccolta ed elaborazione delle conoscenze necessarie per estendere gli indirizzi e le prescrizioni del PAI alla rete idrografica minore di pianura ed effettuare un raccordo tra le fasce fluviali relative al reticolo minore con quelle dei corsi d’acqua precedentemente delimitati nell’ambito del PAI;

- al termine dei lavori, questo Comitato ha provveduto ad adottare, con Deliberazione n. 18 del 5 ottobre 2004, un Progetto di Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Rete Idrografica Minore della Regione Piemonte;

Considerato che:

- si sono tenute la Conferenza Programmatiche, convocate dalla Regione ai sensi dell’art. 1bis della legge 365/2000, le quali hanno provveduto, ai sensi del comma 4 di detto articolo, ad esprimere un parere sul Progetto di Variante;

- la Regione ha recepito le conclusioni delle Conferenze Programmatiche tramite le DGR richiamate in precedenza, con le quali ha altresì provveduto ad esprimersi sulle osservazioni relative al Progetto di Variante ad essa presentate dai soggetti interessati ai sensi dell’art. 18, comma 9 della citata legge n. 183/1989;

- le menzionate DGR sono state successivamente trasmesse a questa Autorità di bacino;

- in particolare, nell’ambito della DGR n. 34 - 3136 del 19 giugno 2006 (relativa al sottobacino del Torrente Grana - Mellea), la Regione, in virtù del fatto che, ai sensi dell’art. 10, comma 1 delle NA del PAI, compete all’Autorità di bacino la definizione dei valori delle portate di piena, ha evidenziato la necessità di procedere ad un’attività di approfondimento allo scopo di individuare, con riferimento a tale sottobacino, valori di portata più rispondenti al comportamento reale del territorio e del reticolo drenante;

- l’Autorità di bacino ha ritenuto che l’osservazione formulata con riferimento al sottobacino del Torrente Grana - Mellea fosse pertinente e dovesse, inoltre, essere estesa agli altri corsi d’acqua oggetto della Variante, in virtù del fatto che la definizione dei valori di portata del reticolo minore richiede una più accurata considerazione del ruolo dell’incremento di portata determinato dalle aree contribuenti e dalle modalità di deflusso della piena;

- di conseguenza, emerge la necessità di svolgere, in forma congiunta ed organizzata tra l’Autorità di bacino e la Regione Piemonte, l’attività di approfondimento necessaria per una adeguata valutazione degli aspetti di cui al punto precedente;

- pertanto, si rileva l’esigenza di procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro, composto dai funzionari delle Amministrazioni interessate, avente lo scopo di procedere agli approfondimenti tecnici necessari per l’aggiornamento dei valori di portata definiti nell’ambito della Variante in adozione

Considerato, altresì, che:

- l’articolo 175, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;

- l’art. 63 del medesimo Decreto, dal canto suo, ha previsto l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato, tuttavia, che:

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall’art. 1 del D.Lgs. n. 284/2006, l’articolo 170 del D.Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l’adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;

- ai sensi del menzionato art. 170 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questa Autorità di bacino all’adozione della presente Deliberazione

Acquisito

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 22 maggio 2007;

Ritenuto:

- di procedere all’adozione dell’allegata Variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico

per quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

delibera

Articolo 1

1. E’ adottata l’allegata “Variante del piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Rete Idrografica Minore della Regione Piemonte”, di seguito denominata Variante, la quale è parte integrante e costitutiva della presente Deliberazione.

2. L’allegata Variante è costituita dai seguenti elaborati:

1.Cartografia delle Fasce fluviali (scala 1:10.000) per i corsi d’acqua:

I. Ceronda - Casternone, (n. 4 tavole);

II. Grana (n. 5 tavole);

III. Grana - Mellea (n. 8 tavole);

IV. Lemina, (n. 7 tavole);

V. Malone, (n. 4 tavole);

VI. Rotaldo (n. 4 tavole),

2.Relazioni tecniche:

I. Ceronda - Casternone;

II. Grana;

III. Grana - Mellea;

IV. Lemina;

V. Malone;

VI. Rotaldo.

Articolo 2

1. Copia della presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente deliberazione, la Regione provvede a trasmettere ai Sindaci dei Comuni interessati copia della deliberazione medesima e degli elaborati di cui all’articolo 1 che non siano già in possesso di detti Comuni.

3. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della copia di cui al comma precedente, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti a pubblicare gli elaborati di cui al comma precedente riguardanti i rispettivi territori comunali mediante affissione degli stessi all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e a trasmettere poi alla Regione la certificazione relativa all’avvenuta pubblicazione.

Articolo 3

1. Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale e fino all’entrata in vigore del DPCM di approvazione dell’allegata Variante e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, le aree incluse nelle Fasce Fluviali individuate dalla Cartografia della Variante medesima e attualmente non soggette a misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6bis della legge 18 maggio 1989, n. 183 sono sottoposte alle suddette misure, con il contenuto delle disposizioni vincolanti stabilite dalle Norme di Attuazione del PAI con riferimento alle Fasce fluviali.

2. Le misure di salvaguardia stabilite dall’articolo 3 della Deliberazione C. I. n. 18 del 5 ottobre 2004 e tuttora vigenti continuano a trovare applicazione fino alla scadenza dei termini previsti dall’articolo suddetto.

Articolo 4

1. L’allegata Variante al PAI entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del DPCM di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Dalla data di entrata in vigore della Variante, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare permessi a costruire o atti equivalenti relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni vincolanti stabilite dalle Norme di Attuazione del PAI con riferimento alle Fasce fluviali.

3. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data di cui al comma 1 e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare del permesso a costruire il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

4. Devono essere attuati, altresì, tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 sulla Protezione Civile, nonché dal decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267, ai fini della prevenzione e della gestione dell’emergenza per la tutela della pubblica incolumità.

5. Nelle “aree inondabili” presenti nei territori della Fascia C situati a tergo della delimitazione definita cartograficamente “limite di progetto tra la fascia B e C” nelle tavole cartografiche della Variante ed individuate con apposito segno grafico, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. b) della legge n. 365/2000, i Comuni competenti, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, non possono rilasciare permessi a costruire o atti equivalenti relativi ad attività di trasformazione del territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della compatibilità dell’intervento con le condizioni di dissesto evidenziate nella Variante, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione terrà conto il Comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali ed il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno.

Articolo 5

1. Allo scopo di procedere, ai sensi dell’art. 10 comma 1 delle Norme di Attuazione del PAI, ad una più puntuale definizione dei valori di portata dei corsi d’acqua oggetto della Variante allegata, che tenga conto del comportamento reale del territorio e del reticolo drenante, il Segretario Generale dell’Autorità di bacino istituisce un apposto Gruppo di lavoro, del quale fanno parte funzionari della stessa Autorità di bacino del fiume Po, di AIPO e della Regione Piemonte.

2. Con l’atto istitutivo del Gruppo di lavoro sono definite le attività di competenza del Gruppo medesimo e le modalità relative al loro svolgimento.

Il Segretario Generale
Michele Presbitero

Il Presidente
Gianni Piatti