Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 48-12069 del 22.01.2008 di concessione di derivazione d’acqua in Comune di Roure, ad uso energetico assentita ai Sigg. Piton Piero e Barral Ada

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 48-12069/2008 del 22.01.2008 - Codice univoco: TO-A- 10233

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire al Sig. Piton Piero - (omissis) - e alla Sig.a Barral Ada - (omissis), la concessione di derivazione d’acqua dal Rio Balma, in Comune di Roure, relativa al potenziamento dell’impianto idroelettrico di cui alla D.G.R. n. 80-45172 del 26.04.1995, in misura di litri/sec massimi 260,00 e medi 84,35, ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 258,00, la potenza nominale media di kW 213,35;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione subordinatamente alla osservanza delle prescrizioni contenute nella D.G.P. n. 1393-1363918 del 27.11.2007 citata in premessa, di giudizio positivo di compatibilità ambientale;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi; in particolare il canone annuo determinato in ragione di kW 213,35 assorbe e sostituisce, a decorrere dalla data dianzi citata, il canone dovuto in ragione della originaria concessione, citata in premessa, il cui codice utente n. TO843 è da ritenersi annullato;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7. la presente concessione sostituisce a tutti gli effetti la concessione dell’impianto esistente oggetto della D.G.R. n. 80-45172 del 26.04.1995;

8. di informare che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 22/01/2008:

(omissis)

Art. 10 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale e dalle risultanze istruttorie del procedimento di valutazione di impatto ambientale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, senza indennizzo alcuno, il Deflusso Minimo Vitale (DMV) modulato, tenendo conto dei rilasci dovuti per la garanzia dei diritti di tre derivazioni irrigue presenti nel tratto sotteso (Beale della Balma destra 45 l/s, Betaurat sinistra 10 l/s, Pra la Faurio di sopra 13 l/s), per complessivi 68 l/s. In sintesi, sulla base della ricostruzione idrologica agli atti, si configurano i seguenti rilasci a valle che avverrano attraverso lo stramazzo per DMV:

118 l/s - nel periodo irriguo dal 1 maggio al 15 settembre, comprensivi di DMV e rilasci a salvaguardia dei diritti irrigui;

60 l/s - nei restanti periodi.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

E’ facoltà dell’Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

L’Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

E’ fatta salva per l’Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l’applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

In tal caso ciò comporterà l’obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente. (omissis)"