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Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comune di Castelletto Monferrato (Alessandria)

Modifica allo Statuto comunale - Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 28/1/2008

Articolo 26. Attività gestionale

1. L’attività amministrativa osserva il principio della separazione delle attribuzioni, ai sensi del quale agli organi di governo competono le funzioni di indirizzo e di controllo, agli organi burocratici compete la gestione.

2. L’attività gestionale, che comprende tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, avviene nel rispetto dei principi del buon andamento e della trasparenza, nonché della correttezza, ferma l’osservanza della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti.

3. L’attività di gestione è finalizzata, altresì, al perseguimento degli obbiettivi ed alla realizzazione dei programmi definiti dagli organi di governo dell’Ente.

4. Gli organi burocratici sono competenti all’adozione di tutti gli atti gestionali, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla Legge o dallo Statuto agli organi di governo.

5. In particolare, rientrano nelle competenze gestionali gli atti di contenuto vincolato o che comportano esercizio della discrezionalità di carattere tecnico, nonchè gli atti di esecuzione dei programmi definiti dagli organi di governo.

6. Agli organi burocratici sono preposti i Responsabili di Servizio e il Segretario Comunale.

7. I soggetti incaricati della responsabilità di servizio sono titolari dell’integralità della attività di gestione del Comune, fatte salve le competenze del Segretario Comunale.

8. I soggetti incaricati della responsabilità di servizio sono responsabili della gestione e dei relativi risultati e sono valutati in base ai risultati conseguiti.

Articolo 27. Responsabili di servizio

1. I soggetti incaricati di responsabilità di Servizio:

a) concorrono con gli organi di governo e con il Segretario Comunale ad assicurare l’assolvimento dei compiti istituzionali del Comune ed il buon andamento dell’azione amministrativa;

b) collaborano, con il Segretario Comunale, alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di attività di competenza degli organi di governo;

c) curano l’attuazione dei programmi ai fini di conseguire gli obiettivi loro assegnati assicurando l’efficiente gestione delle risorse pubbliche;

d) svolgono analisi e studi di fattibilità ai fini di formulare proposte per il miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa;

e) nei limiti delle competenze conferite dagli atti di organizzazione, sono responsabili dell’istruttoria degli atti di competenza degli organi di governo del Comune e sono responsabili della loro esecuzione;

f) svolgono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, nei limiti delle competenze conferite dagli atti di organizzazione, riconducibile all’attività del servizio cui sono preposti;

g) garantiscono, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie e umane loro assegnate, un adeguato standard di qualità di servizi al Cittadino;

h) curano il conseguimento dell’adeguato rendimento, dello sviluppo professionale e della disciplina del personale a loro assegnato;

i) nel limite delle competenze e delle risorse loro assegnate, agiscono con poteri di autorizzazione di spesa ed emanano atti idonei ad impegnare il Comune nei confronti dei terzi;

j) sono responsabili della legalità, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dell’efficacia della gestione della risorsa a loro assegnata.

2. Le competenze dei Responsabili di servizio sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dagli atti di organizzazione del Comune.

3. Il Regolamento di Contabilità disciplina il Servizio Economico Finanziario.

4. I Responsabili di servizio agiscono in autonomia nella organizzazione del lavoro, nella gestione delle risorse finanziarie, strumentali, umane loro assegnate, nell’adozione degli atti di loro competenza e nell’ambito della struttura organizzativa di cui sono responsabili.

5. Fra i Responsabili di servizio non sussistono vincoli di subordinazione gerarchica ma di coordinamento funzionale.

6. I Responsabili di servizio rispondono direttamente al Segretario Comunale incaricato delle funzioni di direttore generale, ove attribuite.

7. Il Comune favorisce lo sviluppo della professionalità dei Responsabili di Servizio, agevolando processi di formazione, anche sotto la forma dell’autoformazione.

Articolo 27 Bis. Disciplina dell’incarico di responsabilità di servizio.

1. Gli incarichi di responsabilità di servizio sono conferiti dal Sindaco, con provvedimento motivato, per la durata, di norma, da uno a cinque anni, e comunque per un periodo non eccedente la durata del mandato elettivo del Sindaco secondo le modalità e i criteri di cui al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il conferimento di incarico, tenuto conto delle competenze professionali possedute dall’incaricato, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco ed in relazione ai risultati in precedenza conseguiti, può avvenire:

a) a vantaggio di personale di ruolo;

b) a vantaggio di personale assunto secondo modalità previste dalla Legge per l’accesso alla qualifica a tempo indeterminato, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici;

c) a vantaggio di personale esterno.

3. Gli incarichi sono revocati nei casi previsti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva, e secondo la procedura prevista in sede di Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, e, in particolare, possono essere revocati:

a) in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta, dell’assessore competente, dell’incaricato delle funzioni di direzione generale;

b) in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun esercizio di riferimento, degli obiettivi assegnati negli strumenti di programmazione;

c) per responsabilità grave o reiterata.

4. Ai sensi della lettera c) del comma 2 del presente articolo l’incarico di responsabilità di servizio, nel limite di una unità, può, essere attribuito a soggetto esterno, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, al di fuori della dotazione organica, di durata comunque non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco.

5. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 4 del presente articolo è conferito previa deliberazione della Giunta Comunale, recante motivazione in merito alle ragioni che richiedono il ricorso a competenze professionali esterne, e secondo i limiti, i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 4 del presente articolo avviene con forme di idonea pubblicità.

Articolo 28. Incarichi esterni

1. Il Comune può conferire incarichi, di contenuto tecnico specialistico, di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza, nei limiti previsti dalla Legge, a soggetti esperti, secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

2. I rapporti fra il Comune e l’incaricato sono disciplinati da un contratto che specifica l’oggetto, le modalità, la durata della collaborazione, i tempi di esecuzione e di pagamento, le penalità per inadempimento.

Articolo 29. Il Segretario Comunale.

1. Lo status giuridico ed economico, il procedimento di nomina e di revoca del Segretario Comunale sono disciplinati dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco e ne rispetta le direttive.

3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai regolamenti.

4. Il Segretario Comunale, in merito alle funzioni di legalità e di assistenza, in particolare:

a) accerta la completezza dell’istruttoria in merito alle proposte di deliberazione degli organi collegiali, ferme le competenze degli incaricati di responsabilità di servizio;

b) esprime formale parere sulla legittimità delle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale quando ne sia richiesto dal Presidente del Consiglio oppure da un numero di Consiglieri pari ad un quarto dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco;

c) esprime formale parere sulla legittimità delle proposte di deliberazione della Giunta Comunale su richiesta del Sindaco;

d) su richiesta, formula pareri di natura giuridica agli organi di governo ed agli organi burocratici del Comune;

e) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

f) partecipa, su richiesta, alle sedute delle Commissioni Consiliari con funzioni consultive;

g) presiede l’ufficio comunale elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum.

5. Il Segretario Comunale, in merito alle funzioni di gestione e sovrintendenza:

a) anche se non incaricato della funzione di direzione generale, sostituisce gli incaricati di responsabilità di servizio in caso di assenza o impedimento;

b) è responsabile della gestione del personale;

c) è organo di irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale dipendente;

d) può essere designato responsabile di un servizio;

e) presiede le commissioni di gara e di concorso.

6. Il Segretario Comunale è competente a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa e ad autenticare le sottoscrizioni delle scritture private in cui sia parte il Comune, nonché gli atti unilaterali a favore del Comune.

7. Il Segretario Comunale attesta, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, la pubblicazione di atti all’Albo Pretorio del Comune.

8. Il Segretario Comunale esercita, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 29 Bis. Funzioni di direzione generale.

1. Il Sindaco può conferire le funzioni di direzione generale al Segretario Comunale.

2. Ove sia incaricato delle funzioni di direzione generale, il Segretario Comunale:

a) cura la predisposizione degli atti programmatici, delle variazioni programmatiche, del Piano dettagliato delle risorse e degli obbiettivi;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l’attività, anche utilizzando gli strumenti dell’ordine di servizio e della direttiva;

c) dispone di poteri di avocazione e sostitutivi nei confronti degli incaricati di responsabilità di servizio;

d) adotta le iniziative finalizzate al perseguimento di livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia.

3. In sede di conferimento delle funzioni di direzione generale, nell’osservanza dei limiti di bilancio e ove previsto dalla Legge e dalla contrattazione collettiva, è determinato il compenso per l’esercizio della funzione.

Articolo 30. Organi burocratici collegiali

1. Le Commissioni di gara sono presiedute dal Segretario Comunale e comprendono, il responsabile del servizio al quale si riferisce la procedura contrattuale e, di norma, personale interno o appartenente a Comuni convenzionati.

2. Le Commissioni di concorso sono composte esclusivamente da funzionari ed esperti, anche esterni, e sono presiedute dal Segretario Comunale.

3. Le commissioni di gara e di concorso agiscono nell’osservanza dei criteri e dei principi procedimentali in materia, stabiliti dalla legge e dai regolamenti, e informano la loro azione a criteri di trasparenza.

4. I regolamenti di settore disciplinano la formazione e il funzionamento degli organismi collegiali previsti nel presente articolo, ferma l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, costituenti principi inderogabili.