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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Codice DA1202
D.D. 2 novembre 2007, n. 68

Ferrovia Torino - Ceres. Comune di Pessinetto. Conclusione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione al Sig. Russo Salvatore, in qualita’ di Legale Rappresentante della Soc. Lederplast S.p.A., ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, in deroga all’art. 49, per l’ampliamento di un capannone industriale nel Comune di Pessinetto, in Via Roma 1, sul lotto distinto al C.T. al foglio 3, particella 187.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di concludere il procedimento relativo all’ampliamento del capannone industriale nel Comune di Pessinetto, in via Roma 1, della Società Lederplast, sul lotto distinto al C.T. al foglio 3, particella 187 e previsto ad una distanza di m 16,18 dalla più vicina rotaia della linea ferroviaria Torino-Ceres, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell’istanza a firma del Legale Rappresentante della Società Sig. Russo Salvatore e depositati in data 3/05/2007;

di rilasciare, in applicazione dell’art. 4 comma 2 della Legge regionale n. 31 del 7 agosto 2006, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, l’autorizzazione, in deroga all’art. 49 del citato D.P.R., per l’ampliamento del capannone industriale sopra identificato, subordinata alle prescrizioni riportate nella nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino prot. n. 9400/PV del 26/09/2007;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;

che ai sensi del comma n. 4 dell’art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore scrivente e al GTT dell’ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatte salve eventuali altre autorizzazioni, pareri o quant’altro richiesto dal progetto.

Durante l’esecuzione dei lavori la Società Concessionaria G.T.T. ha l’onere della vigilanza sulla sede ferroviaria e sugli impianti; eventuali danni o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti in conseguenza alla costruzione a distanza ravvicinata, alla sede o agli impianti medesimi, sono immediatamente riparati o rimossi a cura della società concessionaria a spese del proprietario dell’edificio o manufatto o degli aventi causa.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino