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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Codice DA1202
D.D. 2 novembre 2007, n. 67

Ferrovia Torino-Ceres. Comune di Mathi. Richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, all’ampliamento della copertura di un fabbricato e sanatoria di alcune opere, nell’appezzamento di terreno di proprieta’ (omissis), sul lotto distinto al C.T. al foglio n. 11, map. 719, in deroga all’art. 49 del citato D.P.R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, in deroga all’art. 49 del citato D.P.R., per le motivazioni in precedenza specificate, per il fabbricato di proprietà (omissis) situato sul lotto distinto al C.T. del Comune di Mathi al foglio n. 11, map. 719, ubicato ad una distanza di m 23,80 dal piede del rilevato della linea ferroviaria Torino-Ceres, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno della istanza e depositati in data 21/05/2007:

a) di rilasciare alla (omissis) l’autorizzazione in sanatoria di alcune opere;

b) di non rilasciare alla (omissis) l’autorizzazione all’ampliamento della copertura del fabbricato;

di inviare il presente provvedimento al Comune di Mathi che dovrà provvedere, ai sensi della vigente legislazione, ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza;

che il Richiedente dovrà mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino