Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Codice DA1202
D.D. 10 ottobre 2007, n. 6

Ferrovia Canavesana, Comune di Settimo T.se. Nulla Osta al G.T.T. S.p.A. per il rilascio dell’autorizzazione al Comune di Settimo T.se alla realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale nella stazione ferroviaria alla progr. Km 0+025, in Comune di Settimo T.se, in Provincia di Torino.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di rilasciare a G.T.T. S.p.A., ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 11/07/1980 n. 753, il Nulla Osta per il rilascio al Comune di Settimo T.se dell’autorizzazione alla realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale nella stazione ferroviaria alla progr. Km 0+025 della ferrovia Canavesana, in Comune di Settimo T.se, in Provincia di Torino, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno della richiesta e depositati in data 26/06/2007, a condizione che:

prima dell’inizio dei lavori sia presentata una dichiarazione del progettista attestante l’affidabilità del programma di calcolo utilizzato per la realizzazione del progetto;

- che per il rilascio dell’autorizzazione per l’impianto di pedana elevatrice (posto tra i binari 4 e 5) dovrà essere presentata nuova istanza, ai sensi del D.P.R. 753/80;

- che a lavori ultimati dovrà essere effettuata una visita di constatazione per l’accertamento della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto autorizzato;

- prima dell’effettuazione della suddetta visita di constatazione, al fine di consentire l’immissione in servizio dell’opera, dovranno essere presentate copia del certificato di collaudo statico e dichiarazione di ultimazione lavori, firmata dal tecnico responsabile dell’Ente richiedente, nella quale si attesti che l’opera è stata eseguita a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità del progetto approvato;

- che il presente Nulla Osta riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto;

- che il presente Nulla Osta è rivolto esclusivamente alle caratteristiche geometriche dell’opera e non entra nel merito della costruzione lasciata alla responsabilità dei tecnici preposti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 16 del D.P.G.R. 22/07/2002 n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino