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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
Codice DA1000
D.D. 12 novembre 2007, n. 86
Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi denominati Ronco e Leoncino ubicati in Regione Barbato in Comune di Acqui Terme (AL) a servizio del Comune di Strevi (AL).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
a) Le aree di salvaguardia dei due pozzi denominati Ronco e Leoncino ubicati nel Comune di Acqui Terme (AL), sono definite come risulta nella planimetria Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia dei pozzi idropotabili Ronco e Leoncino - Tav. 1/2 e Tav. 2/2 - scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
b) La definizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, e precisamente: pozzo Ronco 27 m3/giorno (pari a 0,3125 l/s), pozzo Leoncino 230 m3/giorno (pari a 2,67 l/s).
c) Nellarea di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni duso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata, e in particolare:
- è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che limpiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari redatto secondo i criteri di cui allAllegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, ai sensi dellarticolo 6, comma 1, lett. c) del regolamento regionale 15/R del 2006;
- le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, devono essere condotte in conformità alle disposizioni di legge e, a partire dallannata agraria successiva al presente provvedimento, secondo le previsioni dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci di cui allAllegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, da presentarsi alla provincia territorialmente competente da coloro che detengono i titoli duso delle particelle ricadenti nellarea di salvaguardia ai sensi dellarticolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006;
- le strutture produttive, artigianali e commerciali, nonché le linee viarie (tracciato ferroviario Acqui - Alessandria) presenti allinterno della zona di rispetto ristretta e allargata non devono essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa ai sensi dellarticolo 6, comma 1, lett. o) del regolamento regionale 15/R del 2006;
d) Il gestore, come definito allarticolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui allarticolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
- garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dallart. 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere recintata, ove possibile, impermeabilizzata e completamente dedicata alla gestione della risorsa;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e delle aree adibite a parcheggio procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento allesterno delle aree di salvaguardia medesime;
- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose che ricadono allinterno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- provvedere alla verifica e messa in sicurezza degli scarichi civili provenienti dai fabbricati presenti allinterno delle aree di salvaguardia non allacciati alla pubblica fognatura e recapitanti in fosse biologiche e/o imhoff e in pozzi neri a tenuta e, ove possibile, al loro collegamento alla rete fognaria in progetto;
e) A norma dellarticolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Alessandria per linserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- allAzienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dellARPA.
f) A norma dellarticolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Acqui Terme affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla ridefinizione dellarea di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta ridefinizione delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dallarea di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 Ordinamento e disciplina dellattività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio