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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Codice DA1000
D.D. 12 novembre 2007, n. 86

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi denominati Ronco e Leoncino ubicati in Regione Barbato in Comune di Acqui Terme (AL) a servizio del Comune di Strevi (AL).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) Le aree di salvaguardia dei due pozzi denominati Ronco e Leoncino ubicati nel Comune di Acqui Terme (AL), sono definite come risulta nella planimetria “Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia dei pozzi idropotabili Ronco e Leoncino - Tav. 1/2 e Tav. 2/2 - scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, e precisamente: pozzo Ronco 27 m3/giorno (pari a 0,3125 l/s), pozzo Leoncino 230 m3/giorno (pari a 2,67 l/s).

c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata, e in particolare:

- è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari redatto secondo i criteri di cui all’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. c) del regolamento regionale 15/R del 2006;

- le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, devono essere condotte in conformità alle disposizioni di legge e, a partire dall’annata agraria successiva al presente provvedimento, secondo le previsioni dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci di cui all’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, da presentarsi alla provincia territorialmente competente da coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle ricadenti nell’area di salvaguardia ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006;

- le strutture produttive, artigianali e commerciali, nonché le linee viarie (tracciato ferroviario Acqui - Alessandria) presenti all’interno della zona di rispetto ristretta e allargata non devono essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. o) del regolamento regionale 15/R del 2006;

d) Il gestore, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall’art. 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere recintata, ove possibile, impermeabilizzata e completamente dedicata alla gestione della risorsa;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e delle aree adibite a parcheggio procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno delle aree di salvaguardia medesime;

- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

- provvedere alla verifica e messa in sicurezza degli scarichi civili provenienti dai fabbricati presenti all’interno delle aree di salvaguardia non allacciati alla pubblica fognatura e recapitanti in fosse biologiche e/o imhoff e in pozzi neri a tenuta e, ove possibile, al loro collegamento alla rete fognaria in progetto;

e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Alessandria per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all’Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell’ARPA.

f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Acqui Terme affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla ridefinizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta ridefinizione delle aree di salvaguardia;

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio