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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
Codice DA1000
D.D. 25 ottobre 2007, n. 45
Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dellarea di salvaguardia della sorgente denominata Ghieri ubicata in Comune di Balme (TO).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
a) Larea di salvaguardia della sorgente denominata Ghieri ubicata in Comune di Balme (TO), è definita come risulta nella planimetria Ridefinizione delle aree di salvaguardia della sorgente Ghieri" - Elaborato 3 - Planimetria delle aree di salvaguardia, in scala 1.2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
b) Nellarea di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni duso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata.
c) Il gestore, come definito allarticolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui allarticolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- provvedere alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dallart. 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere recintata e completamente dedicata alla gestione della risorsa;
- provvedere alla verifica delle attività che ricadono allinterno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dallarticolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;
- assicurarsi che le eventuali attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità alle disposizioni di legge e, a partire dallannata agraria successiva al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni dutilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci di cui allarticolo 6, comma 7, del Regolamento regionale 15/R/2006;
d) A norma dellarticolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Torino per linserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- allAzienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dellARPA.
e) A norma dellarticolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Balme, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla ridefinizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta ridefinizione delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 Ordinamento e disciplina dellattività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio