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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Codice DA1000
D.D. 25 ottobre 2007, n. 45

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell’area di salvaguardia della sorgente denominata Ghieri ubicata in Comune di Balme (TO).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) L’area di salvaguardia della sorgente denominata Ghieri ubicata in Comune di Balme (TO), è definita come risulta nella planimetria “Ridefinizione delle aree di salvaguardia della sorgente ”Ghieri" - Elaborato 3 - Planimetria delle aree di salvaguardia, in scala 1.2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata.

c) Il gestore, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- provvedere alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall’art. 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere recintata e completamente dedicata alla gestione della risorsa;

- provvedere alla verifica delle attività che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall’articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;

- assicurarsi che le eventuali attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità alle disposizioni di legge e, a partire dall’annata agraria successiva al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni d’utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci di cui all’articolo 6, comma 7, del Regolamento regionale 15/R/2006;

d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all’Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Balme, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla ridefinizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta ridefinizione delle aree di salvaguardia;

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio