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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Codice DA1406
D.D. 30 ottobre 2007, n. 250

Regio Decreto: 523/1904 - Polizia Fluviale: 4595 - Comune: Savigliano - Corso d’acqua: Canale Chiaretto - Lavori: Costruzione di attraversamento carrabile sul Canale Chiaretto. Autorizzazione idraulica in sanatoria. Richiedente: Amministrazione comunale di Savigliano

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare in sanatoria ed ai fini idraulici, le opere realizzate dal Comune di Savigliano, con sede in Savigliano, C.so Roma n. 36, (omissis) nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente comunque all’osservanza delle seguenti condizioni generali:

1. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

2. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d’ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

4. l’autorizzazione è accordata ai fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo