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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Codice DA1406
D.D. 15 ottobre 2007, n. 114

R.D. 523/1904 - Polizia idraulica n. 4572 - Lavori di difesa spondale lungo il Torrente Vermenagna in comune di Limone Piemonte - Richiedente: Societa’ “ Camping Luis Matlas ” di Tosello Aldo & C. s.n.c. -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società “ Camping Luis Matlas ” di Tosello Aldo & c. s.n.c. con sede in Limone Piemonte - corso Torino,39, ad eseguire le opere secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

l’opera di difesa spondale dovrà essere posta ad una quota non superiore al piano di campagna e alla sponda opposta;

l’opera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

durante la costruzione dell’opera e l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

l’opera e i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall’autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

il committente dell’opera e dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l’opera e i lavori sono state eseguiti conformemente al progetto approvato;

l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

il soggetto autorizzato, prima dell’esecuzione dei lavori dovrà prendere gli opportuni accordi con l’ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo al fine di effettuare un’adeguata salvaguardia della fauna ittica;

questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all’opera e ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che l’opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004- vincolo paesaggistico, - alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, - ecc.).

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all’occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo