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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Codice DA1001
D.D. 30 ottobre 2007, n. 50

L.R. 02.11.1982 n. 32 - articolo 35: “Raccolta a fini scientifici e didattici”. Legge 23.08.93 n. 352 - articolo 8.- Autorizzazione alla raccolta funghi a fini scientifici e didattici all’Azienda Sanitaria Locale 16 - Mondovi’ - Ceva - Sig. Tonello Livio.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di autorizzare ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 02.11.1982 n. 32 e dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352 il Signor: Tonello Livio (omissis) dell’Azienda Sanitaria Locale 16 - Mondovì - Ceva, alla raccolta e alla detenzione di esemplari di specie fungine.

2) di consentire l’attività testé autorizzata su tutto il territorio regionale, per la durata di un anno a partire dalla data della presente determinazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 02.11.82 n. 32 ed ai sensi dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352;

3) di stabilire che degli esemplari raccolti è autorizzata la detenzione presso l’Azienda Sanitaria Locale 16 - Mondovì - Ceva - Via Fossano 2 - Mondovì;

4) di prendere atto che l’autorizzazione testé rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata alla ricerca e studio di specie fungine per poter effettuare indagini macroscopiche e indagini microscopiche, nonché indagini macrochimiche di viraggio della carne a contatto con determinate sostanze chimiche;

5) di stabilire che la presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela e, nell’eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti: si ricorda inoltre che relativamente alla raccolta dei funghi epigei il soggetto testé autorizzato, in quanto dipendente di un ente pubblico istituzionalmente deputato alle attività di ricerca e controllo scientifico in campo micologico, è, esclusivamente nell’espletamento di mansioni di servizio e nel relativo orario certificabile, esentato dal possesso dell’autorizzazione alla raccolta di cui all’art. 22 “Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi” della legge regionale 02.11.1982 n. 32.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino