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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
Codice DA1001
D.D. 8 ottobre 2007, n. 3
L.R. 02.11.1982 n. 32 - articolo 35: Raccolta a fini scientifici e didattici. Legge 23.08.93 n. 352 - articolo 8.- Autorizzazione alla raccolta funghi a fini scientifici e didattici allAzienda Sanitaria Locale 16 - Mondovi - Ceva - Sig.ra Chionetti Silvia.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare ai sensi dellarticolo 35 della legge regionale 02.11.1982 n. 32 e dellart. 8 della Legge 23.08.93 n. 352 la Sig.ra Chionetti Silvia: (omissis) dellAzienda Sanitaria Locale 16 - Mondovì - Ceva, alla raccolta e alla detenzione di esemplari di specie fungine.
Degli esemplari raccolti è autorizzata la detenzione presso lAzienda Sanitaria Locale 16 - Mondovì - Ceva - Via Fossano 2 - Mondovì
Lattività è consentita su tutto il territorio regionale, per la durata di un anno a partire dalla data della presente determinazione, in deroga a quanto previsto dallart. 20 della L.R. 02.11.82 n. 32 ed ai sensi dellart. 8 della Legge 23.08.93 n. 352
Lautorizzazione rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata alla ricerca e studio di specie fungine per poter effettuare indagini macroscopiche e indagini microscopiche, nonché indagini macrochimiche di viraggio della carne a contatto con determinate sostanze chimiche;
La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela e, nelleventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti: si ricorda inoltre che relativamente alla raccolta dei funghi epigei il soggetto testé autorizzato, in quanto dipendente di un ente pubblico istituzionalmente deputato alle attività di ricerca e controllo scientifico in campo micologico, è, esclusivamente nellespletamento di mansioni di servizio e nel relativo orario certificabile, esentato dal possesso dellautorizzazione alla raccolta di cui allart. 22 Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi della legge regionale 02.11.1982 n. 32.
Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data davvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dallart. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino