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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Codice DA1406
D.D. 29 ottobre 2007, n. 233

L.R. 40/98; D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/99 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto per interventi di sistemazione sul Bacino del Torrente Varaita ed affluenti minori nel tratto Chianale/Costigliole Saluzzo presentato dalla Provincia di Cuneo - Tip. B1.13 - Pos. 37 - VER-2007 - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/98 -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di ritenere che il progetto per interventi di sistemazione sul Bacino del Torrente Varaita ed affluenti minori nel tratto Chianale - Costigliole Saluzzo presentato dalla Provincia di Cuneo - Tip. B1.13 - Pos 37 - VER-2007 sia escluso dalla Fase di Valutazione di cui all’art. 12 della L. R. 40/1998 subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento, di seguito elencate:

Prescrizioni da recepire nella redazione del progetto definitivo/esecutivo

- Ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, dovrà essere allegata al progetto definitivo una relazione idrologica/idraulica di dettaglio e degli elaborati grafici (sezioni e planimetrie) in scala adeguata.

- In sede di stesura del progetto definitivo dovranno essere previsti e adottati accorgimenti per contenere il più possibile la sottrazione di ecosistema ripariale e dovrà essere progettata un’adeguata compensazione della sottrazione di habitat che si verifica con la realizzazione delle difese spondali.

- In sede di stesura del progetto definitivo dovranno essere chiaramente individuate e localizzate le aree cantiere per le lavorazioni e lo stoccaggio dei materiali da utilizzarsi durante la realizzazione degli interventi in un’ottica di minimizzazione degli impatti connessi. Le eventuali aree di stoccaggio dovranno essere poste preferibilmente in aree non soggette a vincolo idrogeologico o in caso contrario dovranno essere soggette ad apposita autorizzazione.

- In sede di stesura del progetto definitivo, visto che gli interventi riguardano l’intero bacino del torrente Varaita, per un periodo di tempo esteso, si richiede di prestare particolare attenzione alla fase di cantiere, prevedendo di ridurre al minimo gli impatti.

- Il progetto esecutivo dovrà sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino ambientale (inerbimenti, messa a dimora di specie arboree ed arbustive) delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi almeno nel triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.

- Siano ottemperate le misure di mitigazione ambientale contenute nella Relazione naturalistica, tecnico-agronomica e nella Relazione di verifica di impatto ambientale allegate al progetto preliminare.

Prescrizioni da recepire in fase di esecuzione dei lavori

- Sia comunicato al Dipartimento ARPA di Cuneo l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98.

- Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Cuneo e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente.

- Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque dei corsi d’acqua interessati attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile i tempi delle operazioni di disalveo e le deviazioni del corso d’acqua.

- Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Varaita e alcuni suoi affluenti, durante la fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo

- Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

- Al termine dei lavori l’alveo dei corsi d’acqua dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo, presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante, alternanza di pool e di riffle) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo