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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Codice DA1410
D.D. 3 ottobre 2007, n. 15

VIA 17 L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “ Lavori di completamento e manutenzione opere idrauliche - Torrente Ostola” presentato dal Comune di Castelletto Cervo (BI)". Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/1998.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Lavori di completamento e manutenzione opere idrauliche - Torrente Ostola” presentato dal Comune di Castelletto Cervo, localizzato nel Comune di Castelletto Cervo (BI) sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessarie alla realizzazione dell’intervento:

1. Nelle fasi successive di progettazione dovranno essere evidenziate eventuali problematiche di tipo idraulico che potrebbero arrecare danno alle opere a margine dell’area interessata (ponte sulla strada provinciale, abitato) le quali dovranno essere segnalate all’ente di competenza;

2. Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Ostola, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

3. Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Biella e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente.

4. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Ostola attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua e da concentrare il più possibile i tempi delle operazioni in alveo. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (es. irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

5. Nelle fasi successive di progettazione il proponente dovrà effettuare una campagna di monitoraggio per verificare l’effettiva presenza di specie di erpetofauna, con particolare attenzione al tritone punteggiato e al tritone crestato, nelle aree direttamente interessate dagli interventi in progetto e, in caso positivo, dovrà individuare gli interventi di mitigazione da attuare in fase di cantiere nei confronti di tali specie. Il monitoraggio e l’individuazione delle eventuali mitigazioni dovranno essere concordate con il Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

6. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti, dovrà essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere.

7. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori (inerbimenti, messa a dimora di specie arboree ed arbustive) e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell’anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive eventualmente ricostituite.

8. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

9. E’ necessario comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente l’inizio ed il termine dei lavori onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui art. 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti