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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Codice DA1204
D.D. 8 novembre 2007, n. 75

Art. 96 L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. Lago Maggiore. Comune di Ghiffa. Parere ai fini della disciplina della navigazione relativo alla posa di tubazione per attingimento acque e relativa boa di segnalazione. Richiedente Comune di Ghiffa.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 96 della L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla posa di una tubazione sub lacuale nelle acque del lago Maggiore nello specchio acqueo situato in corrispondenza del foglio 3 mappale 74 del comune di Ghiffa, richiesta dall’Amministrazione Comunale di Ghiffa nonché alla posa di n. 1 boa di segnalazione del punto di captazione della tubazione stessa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione ed alla relativa perizia suppletiva e di variante che vengono vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni

La tubazione dovrà essere stabilmente ancorata sul fondo e dovrà essere collocata in modo tale che anche durante i periodi di diminuzione del livello delle acque del lago Maggiore, la stessa non emerga costituendo pericolo per la navigazione.

Dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento.

Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere adottato ogni utile accorgimento volto a garantire la sicurezza della navigazione nell’area di cantiere. In tale sede l’occupazione di specchio acqueo dovrà essere preventivamente comunicata al Settore Navigazione Interna e Merci (con l’indicazione dei mezzi e delle attrezzature presenti in acqua) e potrà essere soggetta a particolari prescrizioni.

Sulla spiaggia, in corrispondenza dei bassi fondali in prossimità della tubazione, dovranno essere apposti, in maniera ben visibile, appositi cartelli, in più lingue, segnalanti la presenza del manufatto, il divieto di effettuare immersioni subacquee, l’eventuale pericolo per la navigazione, nonché cartelli indicanti il divieto di ancoraggio conformi a quelli previsti nel Regolamento annesso alla Convenzione fra l’Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano ratificata dall’Italia con legge 20.1.1997, n. 19 (lettera “A.8" dell’Allegato 3 al Regolamento).

Il punto di captazione dovrà essere segnalato con una boa gialla sferica, in materiale plastico, avente diametro di almeno 60 centrimetri, riportante cartello in materiale plastico, indicante la presenza del manufatto sul fondo, il divieto di effettuare immersioni subacquee ed il divieto di ancoraggio (lettera “A.8” dell’Allegato 3 al Regolamento annesso alla Convenzione fra l’Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano ratificata dall’Italia con legge 20.1.1997, n. 19 - costituito da un pannello quadrato a sfondo bianco, con contorno e striscia diagonale rossa e riportante, in primo piano, un’ancora rovesciata). Ai fini di assicurarne la visibilità notturna, la boa dovrà essere dotata di luce di segnalazione intermittente, di colore bianco avente portata di almeno 2 chilometri.

Alla boa viene assegnata la sigla GH43.

L’ancoraggio della boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

I titolari del presente parere sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

I titolari del presente parere hanno altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere e la segnaletica in argomento ed in ogni caso dovranno essere adottate, messi in opera e mantenuti in efficienza tutti quei provvedimenti necessari a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi. Il diretto interessato dovrà, pertanto, richiedere la regolarizzazione amministrativa e fiscale all’ente concedente, al quale spettano sia le valutazioni di merito che di compatibilità con altre concessioni o occupazioni presenti nell’area, in essere o in corso di perfezionamento.

Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Si dispone, nello specchio acqueo antistante il luogo ove viene collocata la tubazione e più precisamente nel tratto di lago antistante la fascia costiera che si estende rispettivamente per 100 metri a nord ed a sud della tubazione, sino a 300 metri dalla costa, il divieto di effettuare immersioni subacquee ed il divieto di ancoraggio di unità di navigazione.

Il titolare del presente atto, ai fini di far conoscere all’utenza nautica la presenza delle boe di segnalazione, dovrà provvedere a diffondere apposito Avviso ai Naviganti secondo l’allegato A) alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R - 2002.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti