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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Codice DA1204
D.D. 26 ottobre 2007, n. 60

Lago d’Orta. Comune di Orta San Giulio. Parere ai fini della disciplina della navigazione relativo alla posa di n. 2 boe di ormeggio unita’ di navigazione. Signor Ponte Mirco.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole ai fini della disciplina della navigazione, a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla posa di n. 2 boe di ormeggio di unità di navigazione, sul Lago d’Orta, in Comune di Orta San Giulio, nelle acque antistanti il foglio n. 6 mapp. nn. 196, 637, richieste dal Signor Ponte Mirco così, come meglio identificato in premessa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione, che vengono vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni.

Le boe dovranno essere di colore bianco e dovranno risultare conformi alle norme di cui al “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” approvato con D.P.G.R. n. 1R del 29 marzo 2002. Viene assegnata la sigla: OR113, OR114.

L’ancoraggio delle boe al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento delle medesime sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il titolare del presente parere é direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Il presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente ai fini della sicurezza della navigazione e non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi. Il diretto interessato dovrà, pertanto, richiedere la regolarizzazione amministrativa e fiscale all’Ente concedente, al quale spettano sia le valutazioni di merito che si compatibilità con altre concessioni o occupazioni presenti nell’area, in essere o in corso di perfezionamento.

Il presente provvedimento, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Il titolare del presente parere ha altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 come modificata dalla legge 21.07.2000 n. 205 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R - 2002.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti