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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Codice DA1204
D.D. 26 ottobre 2007, n. 57

Lago Maggiore. Autorizzazione al traino di banana, di 2 anelli gonfiabili e di paracadute con unita’ da diporto. Richiedente: Cornelius Johanna Hulsman.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento regionale “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore”, il motoscafo modello Glastron V 184, della lunghezza di metri dotato di motore Chrysler matricola 990252C685295 con potenza di KW 135 - di proprietà del Sig. Cornelius Johanna Hulsman, meglio identificato in premessa, ad effettuare il traino di banana, di 2 anelli gonfiabili e di paracadute per il numero massimo di persone per il quale è stato certificato idoneo.

L’attività di traino dovrà avvenire sotto la piena responsabilità del comandante l’unità da diporto, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice il mezzo trainato nonché nel rispetto delle norme di legge in materia di sci nautico di cui all’articolo 4 del citato Regolamento Regionale.

Il Sig. Hulsman è ritenuto responsabile dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto il Settore Navigazione Interna e Merci è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall’esercizio di tale attività.

In particolare:

E’ vietato l’esercizio del traino nello specchio d’acqua compreso tra l’Isola Bella e l’Isola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - Hotel Lido Palace).

Nell’esercizio del traino si osservano le seguenti norme:

- la pratica del traino è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri 150 sia da costa sia dalle isole;

- i conduttori delle unità sono assistiti da persone esperte del nuoto;

- sulle unità, oltre al conducente ed all’accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell’imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;

- la partenza ed il rientro del mezzo trainato deve avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio concessi dal Settore regionale Navigazione Interna e Merci oppure oltre 150 metri dalla costa;

- durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo trainante ed il mezzo trainato non deve mai essere inferiore a metri 12;

- l’unità da adibire al traino deve essere munita di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché deve essere dotata di una adeguata cassetta di pronto soccorso e di salvagente per le persone trainate;

- la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti dell’autoscafo trainante non deve essere inferiore a metri 50;

- le persone trainate devono indossare i giubbotti di salvataggio

- la velocità massima raggiungibile deve essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può, comunque, superare 45 Km/h (25 nodi circa);

- le unità adibite al traino devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

- il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull’unità;

- è vietato ostacolare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea;

- nel traino del paracadute il conduttore dell’unità deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare il soggetto trainato; tale persona deve essere esperta nel nuoto;

- nel traino del paracadute le persone trainate devono avere almeno 16 anni e devono indossare giubbotto di salvataggio;

- il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3 metri);

- durante il traino del paracadute l’unità può trainare una sola persona per volta e non può, contemporaneamente, svolgere altre attività;

- è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere.

La presente autorizzazione è valida sino al 31.12.2008.

La presente autorizzazione deve essere tenuta a bordo ed è valida solo per il periodo sopra indicato ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034 ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R - 2002.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti