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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Codice DA1703
D.D. 15 ottobre 2007, n. 38

Ditta Goldengas Nord s.r.l. con sede in Senigallia (AN). Autorizzazione alla commercializzazione di GPL in bombole e piccoli serbatoi.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

La Goldengas Nord s.r.l. con sede in Senigallia (AN) - via Giordano Bruno 20/4- (omissis), è autorizzata alla distribuzione e la vendita di GPL in bombole e piccoli serbatoi nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli.

La Società, qualora non abbia già esibito idonea documentazione, sotto pena di decadenza, è tenuta a dimostrare entro 180 gg dalla data della presente determinazione di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere titolare della autorizzazione prevista per l’installazione e l’esercizio di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL;

b) essere titolare dell’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL;

c) avere la disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL.

La suddetta disponibilità (lett. c) implica, pena la decadenza dal titolo, che l’interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1) essere controllato o controllare, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una società titolare della autorizzazione di cui alle precedenti lettere;

2) far parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituito ai sensi dell’articolo 2602 e seguenti del codice civile, titolare della autorizzazione di cui alle precedenti lettere a) e b);

3) aver stipulato un contratto di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d’azienda ai sensi dell’articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL, anche se inserito in impianti di lavorazione;

4) aver stipulato un contratto, di durata non inferiore ai cinque anni, di comodato d’uso in esclusiva, di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL, anche se inserito in impianti di lavorazione.

- La Società ha l’obbligo di immettere sul mercato ciascun recipiente accompagnato dalle istruzioni per l’uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell’art. 6 della legge 1 ottobre 1985, n. 539. La Società dovrà comunque disporre di propri tecnici qualificati per il pronto intervento laddove vengano segnalati disservizi di qualsiasi genere sulle installazioni presso l’utenza.

- Nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell’impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata.

- La presente autorizzazione non consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi di GPL sfuso od in bombole in quantità superiore ai 500 kg di prodotto, fatte comunque salve le misure fiscali e di sicurezza.

- La società è tenuta inoltre all’osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla legge 21 marzo 1958, n. 327 ed alla legge 2 febbraio 1973 n. 7 modificata ed integrata dalla legge 1 ottobre 1985 n. 539 nonché dalle norme dettate dal D.M. 23 dicembre 1985 citato nelle premesse.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 8/R del 29.7.2002.

Il Direttore regionale
Marco Cavaletto