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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2008

Codice DA2001
D.D. 10 gennaio 2008, n. 7

Individuazione delle zone idonee e non idonee alla balneazione per l’anno 2008 nel territorio della Regione Piemonte.

Premesso che:

l’articolo 83 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che le acque destinate alla balneazione debbono rispondere ai requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 “Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione” e successive modificazioni;

l’art. 4 del D.P.R. 470 dell’8 giugno 982 demanda alla Regione l’individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all’anno precedente;

la Legge 29 dicembre 2000, n. 422, ai fini del giudizio di idoneità, ha modificato con l’articolo 18 il DPR 470/82;

nello specifico l’art. 7, comma 1, del D.P.R. 470/82, così modificato, riporta due fattispecie di non idoneità:

1. il divieto alla balneazione per i punti risultati non idonei nel corso di due stagioni consecutive per un numero di campioni non conformi inferiori o uguale ad un terzo di quelli stabiliti;

2. il divieto alla balneazione per i punti risultati non idonei in una sola stagione per un numero di campioni non conformi superiori ad un terzo di quelli stabiliti. In entrambi i casi i punti sono sospesi dalla balneazione fino all’esecuzione delle opere di risanamento ed esito favorevole delle analisi;

la revoca della sospensione alla balneazione per i punti ricadenti in articolo 7, comma 1, è subordinata all’invio alla Direzione Sanità Pubblica della documentazione contenente tipologia di interventi effettuati, data di inizio e fine interventi, esito favorevole del monitoraggio di verifica effettuato a partire dalla data di fine interventi per sei mesi consecutivi;

la Legge 30 maggio 2003, n. 121 ha modificato l’art. 6 del D.P.R. 470/82 stabilendo la possibilità di riammettere alla balneazione i punti risultati non idonei, a seguito di due campionamenti con esito favorevole effettuati nel mese precedente l’inizio della stagione balneare;

il Decreto Legge 14 maggio 1988, n. 155 recante Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, stabilisce che la Regione adotti un programma di sorveglianza per la rilevazione delle alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 17 giugno 1988;

il D.lgs. 11 luglio 2007, n. 94 in attuazione parziale della Direttiva 2006/7/CE, dispone di non valutare ai fini della idoneità alla balneazione il parametro ossigeno disciolto, pur restando attive le attività di controllo algale su citate;

i laghi piemontesi oggetto di programmi di terzo livello nell’anno 2007 sono il Lago di Viverone, il Lago di Avigliana Grande ed il Lago Sirio;

a seguito dei lavori di bonifica effettuati e dei risultati analitici favorevoli ottenuti nel corso del monitoraggio di verifica, sono riammesse alla balneazione le seguenti spiagge: Lago Maggiore Comune di Lesa (NO) “Presso Torrente Erno” cod. 027; Comune di Castelletto Ticino (NO) “Cicognola” cod. 035; Comune di Belgirate (VB) “Lido Comunale” cod. 023; Lago di Viverone Comune di Viverone (BI), “Bagni Beppe” cod. 002, “Bagni Comunali e Marinella” cod. 003, “Bagni Lac et Soleil” cod. 004, “Bagni Masseria” cod. 005, “Campeggio Haway” cod. 006 e “Bagni Ghigliotta” cod. 007.

Considerato, inoltre, che:

in merito all’individuazione delle zone idonee alla balneazione per l’anno 2008, sono stati effettuati nel corso dell’anno 2007 dalle ARPA competenti i controlli previsti dal D.P.R. 470/82 e s.m.i.;

ai sensi dell’art. 8 del DPR 470/82 e s.m.i., fermo restando il divieto alla balneazione, per i punti ricadenti nell’articolo 7, comma 1, non è obbligatorio sottoporre a controlli le acque interessate, fino a che non vengano rimosse, con opportuni piani di risanamento, le cause di inquinamento che hanno determinato la non idoneità alla balneazione;

il giudizio di idoneità d’uso per ogni punto di balneazione è riportato nell’allegato alla presente determinazione.

Tanto premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 22 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470;

Visto il Decreto Ministeriale 17 giugno 1988;

Vista la Legge 12 giugno 1993, n. 185;

Vista la Legge 29 dicembre 2000, n. 422;

Vista la Legge 30 maggio 2003, n. 121;

Visto il D.lgs. 11 luglio 2007, n. 94;

determina

- di individuare le zone idonee e non idonee alla balneazione per l’anno 2008, sulla base dei risultati delle analisi effettuate durante il periodo di campionamento nell’anno 2007. Tali zone sono riportate nell’allegato A che è parte integrante della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

Il Dirigente responsabile
Michela Audenino

Allegato