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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2008
Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2008, n. 10-8073
Art. 108 l.r. 44/ 2000, come sostituito dallart. 6 l.r. 18/2007. Nuovo regolamento per il funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di approvare, per le motivazioni in premessa indicate ed ai sensi dellart. 6 della l.r. n. 18/2007, il nuovo regolamento per il funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale come riportato nellallegato A facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di revocare contestualmente la d.g.r. n. 68-3545 del 16 luglio 2001.
La Presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato A
Nuovo regolamento per il funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale (art. 108 l.r. 44/2000, come sostituito dallart. 6 l.r. 18/2007).
Art. 1.
(Finalità)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dellarticolo 108 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), come sostituito dallarticolo 6 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, le modalità di costituzione e di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale (Conferenza), quale organo attraverso cui gli enti locali territoriali concorrono alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria e le modalità di raccordo della medesima con la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui allarticolo 6 della legge regionale 20 novembre1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
Art. 2.
(Costituzione ed organizzazione)
1. La Conferenza è costituita, ai sensi dellarticolo 6, comma 5 della l.r. 18/2001, con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è rinnovata allinizio di ogni legislatura regionale.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, dallAssessore regionale competente in materia di tutela della salute e sanità o da un altro componente della Giunta regionale.
3. La Conferenza è convocata con le modalità stabilite dal presente regolamento dal suo Presidente ogni volta che debba essere espresso un parere o una valutazione e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
4. La Conferenza esercita le proprie funzioni nellambito della seduta plenaria. Per esigenze organizzative, la Conferenza può disporre che il preventivo approfondimento di questioni venga sviluppato nellambito di commissioni ristrette i cui componenti sono individuati dalla Conferenza medesima.
Art. 3.
(Sede)
1. La Conferenza ha sede presso lAssessorato alla tutela della salute e sanità della Regione Piemonte e si avvale, per il suo funzionamento, del personale e delle attrezzature messe a disposizione dallAmministrazione regionale per il tramite del competente settore regionale.
Art. 4.
(Composizione)
1. Sono componenti della Conferenza :
a) il sindaco della città di Torino, o un suo delegato, nella sua qualità di Presidente delle conferenze dei presidenti di circoscrizione di cui allarticolo 15, comma 5, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali);
b) i Presidenti delle Conferenze dei sindaci delle aziende sanitarie regionali o loro delegati, individuati nellambito delle Conferenze medesime;
c) i Presidenti delle Province piemontesi o loro delegati;
d) tre rappresentanti dellAssociazione nazionale comuni italiani;
e) due rappresentanti della Lega delle autonomie locali;
f) un rappresentante della Associazione nazionale piccoli comuni dItalia;
g) un rappresentante dellUnione nazionale comuni, comunità ed enti montani;
h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative a livello regionale;
i) un rappresentante del terzo settore.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) e i) sono designati dalle rispettive organizzazioni di appartenenza.
3. I componenti della Conferenza che intervengono in ragione dellufficio ricoperto decadono nellipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, negli enti rappresentati.
4. Alle sedute della Conferenza partecipa il componente della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali.
Art. 5.
(Competenze)
1. La Conferenza valuta lo stato dellorganizzazione e lefficacia dei servizi ed esercita funzioni consultive esprimendo pareri obbligatori:
a) sulla proposta di piano socio-sanitario regionale di cui allarticolo 11 della l.r. n. 18/2007;
b) sulla proposta di piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui allarticolo 6,comma 2, lettera b) della l.r. n. 18/2007;
c) sulla relazione socio-sanitaria regionale di cui allarticolo 13, comma 1, della l.r. n. 18/2007;
d) sui criteri e sulle modalità di coordinamento delle strutture operanti nellarea metropolitana come individuati dalla proposta di Giunta regionale ai sensi dellart. 10,comma 3, della l.r. n.18/2007.
2. Sui documenti di cui al comma 1, lettere a) e b) la Conferenza può formulare proposte.
Art. 6.
(Termini per lespressione dei pareri)
1. I pareri di cui allarticolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) sono emessi nel termine di giorni sessanta. Il parere di cui allarticolo 5, comma 1, lettera d) è emesso nel termine di giorni trenta.
2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di arrivo della richiesta allufficio di segreteria della Conferenza. Nel caso di richieste irregolari o incomplete il termine decorre dalla data di avvenuta regolarizzazione delle richieste medesime.
Art. 7.
(Istruttoria procedimenti e attività di valutazione)
1. Per listruttoria delle questioni sottoposte a parere o a valutazione la Conferenza, ai sensi dellarticolo 4 della l.r. 18/2007, si può avvalere del Consiglio regionale di sanità e assistenza (CORESA) di cui alla legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 (Istituzione del Consiglio Regionale di Sanita ed Assistenza).
2. Ai fini dellesercizio della funzione di valutazione dello stato dellorganizzazione e dellefficacia dei servizi la Giunta regionale trasmette alla Conferenza i documenti di verifica sullo stato di attuazione della programmazione regionale, ivi compreso il documento di cui allarticolo 13, comma 3, della l.r. 18/2007.
3. I componenti della Conferenza, nel rispetto dei principi generali in materia di accesso previsti dalla normativa vigente, possono richiedere agli uffici regionali competenti le notizie e le informazioni strettamente inerenti le funzioni esercitate dalla Conferenza.
Art. 8.
(Presidente)
1. Il Presidente stabilisce lordine del giorno, convoca e presiede la Conferenza, facendo osservare il regolamento, dirige la discussione, stabilisce lordine delle votazioni e ne proclama i risultati.
2. Lavviso di convocazione, con lindicazione del luogo, della data, dellora e dellordine del giorno della seduta è inviato a ciascuno dei componenti della Conferenza, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso durgenza lavviso può essere inviato almeno quarantotto ore prima.
3. lI Presidente cura i rapporti con la Conferenza Regione - autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998.
4. Il Presidente può richiedere o autorizzare lintervento alle sedute della Conferenza di dirigenti o di altri soggetti ai fini dellacquisizione di elementi conoscitivi in ordine agli argomenti posti allordine del giorno.
Art. 9.
(Funzionamento e votazioni)
1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Il numero legale è accertato dal Presidente allinizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederne la verifica. Se è accertata la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per unora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, continui a non risultare il numero legale, il Presidente dichiara chiusa la seduta annunciando la data e lora della seduta successiva che viene convocata con il medesimo ordine del giorno.
2. La Conferenza formula le proprie decisioni e le proprie valutazioni attraverso la sottoscrizione di un documento unitario adottato a maggioranza dei presenti. A richiesta, sono riportate a verbale le posizioni divergenti.
3. I componenti, anche mediante consultazioni preventive, possono proporre alla Conferenza soluzioni di sintesi, utili a valorizzare ogni possibile convergenza su posizioni comuni, maturate nel confronto tra le diverse posizioni ed istanze.
4. La Conferenza vota di norma per alzata di mano, a meno che almeno cinque componenti richiedano la votazione nominale. La relativa richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Conferenza a votare.
5. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Il Presidente e il componente della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali non hanno diritto di voto.
Art. 10.
(Ufficio di segreteria)
1. Presso la Conferenza è organizzato un ufficio di segreteria il cui personale fa capo al competente settore regionale. I funzionari dellufficio di segreteria assistono alle sedute della Conferenza redigendone i processi verbali.
2. Il processo verbale di ogni seduta, deve dare sommariamente conto dello svolgersi del dibattito e delle determinazioni adottate ed è, di norma, approvato nelladunanza successiva. I verbali sono sottoscritti dal segretario e dal Presidente.
3. Lufficio di segreteria della Conferenza provvede ad ogni adempimento preliminare e conseguente alle riunioni della Conferenza e cura la raccolta dei verbali della Conferenza.
Art. 11.
(Raccordo con la Conferenza Regione - Autonomie locali)
1. Le determinazioni adottate dalla Conferenza sono trasmesse alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998.