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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2008, n. 10-8073

Art. 108 l.r. 44/ 2000, come sostituito dall’art. 6 l.r. 18/2007. Nuovo regolamento per il funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare, per le motivazioni in premessa indicate ed ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 18/2007, il nuovo regolamento per il funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale come riportato nell’allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di revocare contestualmente la d.g.r. n. 68-3545 del 16 luglio 2001.

La Presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Nuovo regolamento per il funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale (art. 108 l.r. 44/2000, come sostituito dall’art. 6 l.r. 18/2007).

Art. 1.
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 108 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), come sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, le modalità di costituzione e di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale (Conferenza), quale organo attraverso cui gli enti locali territoriali concorrono alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria e le modalità di raccordo della medesima con la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui all’articolo 6 della legge regionale 20 novembre1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 2.
(Costituzione ed organizzazione)

1. La Conferenza è costituita, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 della l.r. 18/2001, con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è rinnovata all’inizio di ogni legislatura regionale.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, dall’Assessore regionale competente in materia di tutela della salute e sanità o da un altro componente della Giunta regionale.

3. La Conferenza è convocata con le modalità stabilite dal presente regolamento dal suo Presidente ogni volta che debba essere espresso un parere o una valutazione e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La Conferenza esercita le proprie funzioni nell’ambito della seduta plenaria. Per esigenze organizzative, la Conferenza può disporre che il preventivo approfondimento di questioni venga sviluppato nell’ambito di commissioni ristrette i cui componenti sono individuati dalla Conferenza medesima.

Art. 3.
(Sede)

1. La Conferenza ha sede presso l’Assessorato alla tutela della salute e sanità della Regione Piemonte e si avvale, per il suo funzionamento, del personale e delle attrezzature messe a disposizione dall’Amministrazione regionale per il tramite del competente settore regionale.

Art. 4.
(Composizione)

1. Sono componenti della Conferenza :

a) il sindaco della città di Torino, o un suo delegato, nella sua qualità di Presidente delle conferenze dei presidenti di circoscrizione di cui all’articolo 15, comma 5, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali);

b) i Presidenti delle Conferenze dei sindaci delle aziende sanitarie regionali o loro delegati, individuati nell’ambito delle Conferenze medesime;

c) i Presidenti delle Province piemontesi o loro delegati;

d) tre rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani;

e) due rappresentanti della Lega delle autonomie locali;

f) un rappresentante della Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia;

g) un rappresentante dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani;

h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative a livello regionale;

i) un rappresentante del terzo settore.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) e i) sono designati dalle rispettive organizzazioni di appartenenza.

3. I componenti della Conferenza che intervengono in ragione dell’ufficio ricoperto decadono nell’ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, negli enti rappresentati.

4. Alle sedute della Conferenza partecipa il componente della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali.

Art. 5.
(Competenze)

1. La Conferenza valuta lo stato dell’organizzazione e l’efficacia dei servizi ed esercita funzioni consultive esprimendo pareri obbligatori:

a) sulla proposta di piano socio-sanitario regionale di cui all’articolo 11 della l.r. n. 18/2007;

b) sulla proposta di piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 6,comma 2, lettera b) della l.r. n. 18/2007;

c) sulla relazione socio-sanitaria regionale di cui all’articolo 13, comma 1, della l.r. n. 18/2007;

d) sui criteri e sulle modalità di coordinamento delle strutture operanti nell’area metropolitana come individuati dalla proposta di Giunta regionale ai sensi dell’art. 10,comma 3, della l.r. n.18/2007.

2. Sui documenti di cui al comma 1, lettere a) e b) la Conferenza può formulare proposte.

Art. 6.
(Termini per l’espressione dei pareri)

1. I pareri di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) sono emessi nel termine di giorni sessanta. Il parere di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) è emesso nel termine di giorni trenta.

2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di arrivo della richiesta all’ufficio di segreteria della Conferenza. Nel caso di richieste irregolari o incomplete il termine decorre dalla data di avvenuta regolarizzazione delle richieste medesime.

Art. 7.
(Istruttoria procedimenti e attività di valutazione)

1. Per l’istruttoria delle questioni sottoposte a parere o a valutazione la Conferenza, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 18/2007, si può avvalere del Consiglio regionale di sanità e assistenza (CORESA) di cui alla legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 (Istituzione del Consiglio Regionale di Sanita’ ed Assistenza).

2. Ai fini dell’esercizio della funzione di valutazione dello stato dell’organizzazione e dell’efficacia dei servizi la Giunta regionale trasmette alla Conferenza i documenti di verifica sullo stato di attuazione della programmazione regionale, ivi compreso il documento di cui all’articolo 13, comma 3, della l.r. 18/2007.

3. I componenti della Conferenza, nel rispetto dei principi generali in materia di accesso previsti dalla normativa vigente, possono richiedere agli uffici regionali competenti le notizie e le informazioni strettamente inerenti le funzioni esercitate dalla Conferenza.

Art. 8.
(Presidente)

1. Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno, convoca e presiede la Conferenza, facendo osservare il regolamento, dirige la discussione, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.

2. L’avviso di convocazione, con l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e dell’ordine del giorno della seduta è inviato a ciascuno dei componenti della Conferenza, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso d’urgenza l’avviso può essere inviato almeno quarantotto ore prima.

3. lI Presidente cura i rapporti con la Conferenza Regione - autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998.

4. Il Presidente può richiedere o autorizzare l’intervento alle sedute della Conferenza di dirigenti o di altri soggetti ai fini dell’acquisizione di elementi conoscitivi in ordine agli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 9.
(Funzionamento e votazioni)

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Il numero legale è accertato dal Presidente all’inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederne la verifica. Se è accertata la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un’ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, continui a non risultare il numero legale, il Presidente dichiara chiusa la seduta annunciando la data e l’ora della seduta successiva che viene convocata con il medesimo ordine del giorno.

2. La Conferenza formula le proprie decisioni e le proprie valutazioni attraverso la sottoscrizione di un documento unitario adottato a maggioranza dei presenti. A richiesta, sono riportate a verbale le posizioni divergenti.

3. I componenti, anche mediante consultazioni preventive, possono proporre alla Conferenza soluzioni di sintesi, utili a valorizzare ogni possibile convergenza su posizioni comuni, maturate nel confronto tra le diverse posizioni ed istanze.

4. La Conferenza vota di norma per alzata di mano, a meno che almeno cinque componenti richiedano la votazione nominale. La relativa richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Conferenza a votare.

5. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Il Presidente e il componente della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali non hanno diritto di voto.

Art. 10.
(Ufficio di segreteria)

1. Presso la Conferenza è organizzato un ufficio di segreteria il cui personale fa capo al competente settore regionale. I funzionari dell’ufficio di segreteria assistono alle sedute della Conferenza redigendone i processi verbali.

2. Il processo verbale di ogni seduta, deve dare sommariamente conto dello svolgersi del dibattito e delle determinazioni adottate ed è, di norma, approvato nell’adunanza successiva. I verbali sono sottoscritti dal segretario e dal Presidente.

3. L’ufficio di segreteria della Conferenza provvede ad ogni adempimento preliminare e conseguente alle riunioni della Conferenza e cura la raccolta dei verbali della Conferenza.

Art. 11.
(Raccordo con la Conferenza Regione - Autonomie locali)

1. Le determinazioni adottate dalla Conferenza sono trasmesse alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998.