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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2008, n. 19-8140

Modificazione della D.G.R. n. 60-4951 del 18 dicembre 2006 recante criteri e modalita’ per la concessione e l’erogazione di contributi per l’incentivazione di interventi in materia di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera, di cui al Piano qualita’ aria - Stralcio riscaldamento e condizionamento.

A relazione dell’Assessore De Ruggiero:

Con deliberazioni n. 37-2040 del 23 gennaio 2006 e n. 28-4372 del 20 novembre 2006, la Giunta Regionale ha attivato l’intervento di concessione di contributi in conto interesse per l’incentivazione di interventi in materia di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera, di cui allo Stralcio di Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria dedicato al riscaldamento e al condizionamento, approvato dal Consiglio Regionale in data 11 gennaio 2007 con D.C.R. n. 98 - 1247, stabilendo che il relativo fondo, inizialmente costituito dalla somma di Euro 5.654.430,00, fosse gestito da Finpiemonte S.p.A..

Con successiva deliberazione n. 60-4951 del 18 dicembre 2006, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi in parola, sulla base dei quali, con D.D. n. 387/22 del 22 dicembre 2006, è stato approvato il relativo bando, che ha aperto la possibilità di presentare domanda di contributo a partire dal 1 marzo 2007.

L’analisi qualitativa e quantitativa delle domande presentate nei primi nove mesi dall’apertura del bando ha evidenziato la necessità di introdurre una modifica dei criteri che definiscono la quantificazione del contributo previsto, al fine di rendere più appetibile l’accesso all’incentivazione e quindi più efficace l’intervento in atto, soprattutto alla luce delle forti sinergie possibili con le agevolazioni tributarie previste dallo Stato nell’ambito della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria dello Stato per l’anno 2008) in continuità con quanto avviato con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria dello Stato per l’anno 2007).

La variazione che si ritiene necessaria consiste in un aumento, dagli attuali 10.000 euro a 100.000 euro, dell’entità massima dei costi di investimento ammessi per cui è previsto un riconoscimento, nella misura del 100%, degli interessi relativi al finanziamento bancario, nonché l’estensione di tale riconoscimento in generale ai primi 100.000 euro del finanziamento bancario concesso (se superiore a tale cifra). Tale variazione riguarda esclusivamente i contributi concessi a favore di soggetti pubblici, persone fisiche e condomini, nonché di microimprese, così come definite all’art. 2, comma 3 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005, che siano proprietari o titolari di diverso diritto reale di godimento degli edifici collocati in Piemonte, oggetto degli interventi di riqualificazione proposti. Si ritiene, inoltre, opportuno variare l’entità dell’intervento agevolativo nel caso di imprese non microimprese e di società di gestione energetica che effettuano interventi per terzi, aumentando dal 30% al 50% la copertura degli interessi relativi al finanziamento bancario attivato.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

vista la l.r. 7 aprile 2000, n. 43;

vista la l.r. 7 ottobre 2002, n. 23;

vista la l.r. 21 aprile 2006, n. 14;

visto il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria - Stralcio relativo al riscaldamento e al condizionamento - approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 98-1247 del 18 gennaio 2007;

visto il Piano regionale Energetico - Ambientale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 351 - 3642 del 3 febbraio 2004;

viste le DD.G.R. n. 37-2040 del 23 gennaio 2006 e n. 28-4372 del 20 novembre 2006;

vista la D.G.R. n. 60-4951 del 18 dicembre 2006;

vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

delibera

- di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, la propria deliberazione n. 60 - 4951 del 18 dicembre 2006, sostituendo il secondo periodo del punto e) Quantificazione del contributo della premessa con il seguente:

“L’entità dell’intervento agevolativo si articola come segue:

* 60% degli interessi nel caso di soggetti pubblici, persone fisiche e condomini, nonché di microimprese, così come definite all’art. 2, comma 3 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005, che siano proprietari o titolari di diverso diritto reale di godimento degli edifici collocati in Piemonte, oggetto degli interventi proposti. L’entità dell’intervento agevolativo è fissata pari al 100% degli interessi per i primi 100.000 euro di costi di investimento ammessi a finanziamento;

* 50% degli interessi nel caso delle imprese (escluse le microimprese già contemplate al punto precedente), proprietarie o titolari di diritto reale di godimento degli edifici collocati in Piemonte, oggetto degli interventi proposti, nonché le società di gestione energetica che operano gli interventi per conto dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 della lettera b)."

- di stabilire che alle conseguenti necessarie modificazioni del bando di cui alla determinazione n. 387/22 del 22 dicembre 2006 provvederà la Direzione regionale Ambiente;

- di dare atto che i criteri di quantificazione del contributo, modificati secondo quanto stabilito nel presente provvedimento, saranno applicati alle domande di contributo presentate successivamente alla data di pubblicazione della determinazione direttoriale modificativa del bando;

- di stabilire che all’iniziativa sarà data idonea pubblicità, attraverso il Notiziario per le Amministrazioni Locali, l’U.R.P. ed il sito Internet regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)