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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2008

Avvocatura dello Stato

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 - Ricorso n. 3 depositato il 15 gennaio 2008

Ricorso n. 3 depositato il 15 gennaio 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

contro

la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale Piemonte 6 novembre 2007, n. 21, recante “Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti” (pubblicata nel B.U.R. della Regione Piemonte 8 novembre 2007, n. 45, suppl. 9 novembre 2007), ed in particolare dell’articolo 3, per violazione dell’articoli 2, 32, 117, secondo comma, lett. m), e terzo comma, della Costituzione.

1.- La legge regionale in epigrafe detta disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti.

L’articolo 3, comma 1, della stessa stabilisce che: “Nella Regione il trattamento con sostanze psicotrope, e nello specifico farmaci psicostimolanti, antipsicotici, psicoanalettici, antidepressivi e ipnotici su bambini e adolescenti fino a 18 anni può essere praticato solo quando i genitori o tutori nominati esprimono un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto”.

Il comma 2 della norma affida poi alla Giunta regionale il compito di predisporre un modulo per il consenso informato, attraverso il quale il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, lo psichiatra o il neuropsichiatra infantile debbono fornire le informazioni relative ai vantaggi presunti della terapia, agli effetti collaterali del farmaco consigliato, ai possibili trattamenti alternativi ed alle modalità di somministrazione.

Il comma 3 affida alla stessa Giunta l’ulteriore compito di individuare strumenti e modalità per favorire l’accesso a terapie alternative o integrative ai trattamenti di cui al comma 1.

Il comma 4, infine, stabilisce le modalità con le quali dev’essere prestato il consenso alla somministrazione da parte del genitore o del tutore interessato. Nella seduta del 21 dicembre 2007 il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare il suddetto articolo 3 della legge regionale.

2.- La norma in questione viene impugnata ai sensi dell’art. 127 Cost. in quanto le disposizioni in essa contenute, subordinando i trattamenti di cui al comma 1 ad un obbligatorio consenso scritto da parte dei genitori o dei tutori del minore per il trattamento con sostanze psicotrope, peraltro non previsto dalle norme nazionali sulla prescrizione di farmaci stupefacenti o psicotropi (contenute nel DPR n. 390/1990, recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”), eccedono dalla competenza legislativa concorrente regionale in materia di tutela della salute, incidendo direttamente sul merito di scelte proprie dell’arte medica, in assenza - o in difformità - di determinazioni assunte a livello nazionale e, comunque, si pongono in contrasto con i principi fondamentali dettati nella materia dal legislatore statale, conformemente all’art. 117, terzo comma, Cost.

3.- Al riguardo occorre, innanzi tutto, rilevare che la necessità del consenso informato è attualmente prevista dalla legislazione vigente solo in casi determinati, come ad esempio in materia di sperimentazione clinica sull’uomo di medicinali ancora in fase di autorizzazione all’immissione in commercio o per lo studio di nuove indicazioni terapeutiche di farmaci già commercializzati (cfr. art. 5 del d.lgs. n. 211/2003), ovvero in materia di donazione e ricezione di sangue e di emocomponenti (art. 11 DM 3 marzo 2005 recante “Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti”).

4.- Conseguentemente, subordinando il trattamento in questione al consenso informato in casi non previsti dalla legge nazionale e senza alcun riscontro in indirizzi fondati sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche, la norma in questione pone delle limitazioni alla prescrivibilità di un’ampia gamma di medicinali, sottoponendo la decisione del medico - che effettua la prescrizione sulla base della professionalità acquisita mediante studi specifici e di un’abilitazione professionale - alla discrezionalità di genitori e tutori, di solito privi delle stesse conoscenze.

5.- Tale determinazione incide, innanzi tutto, negativamente sul diritto alla salute dei pazienti tutelato ai sensi dell’art. 32 della costituzione, nonché sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti tale diritto (di competenza del legislatore statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione), creando una situazione di difformità rispetto al resto del territorio nazionale, quanto alle modalità di prescrizione e somministrazione dei suddetti medicinali.

6.- In secondo luogo il contenuto della norma predetta si pone in palese contrasto con i principi fondamentali dettati dalla legislazione statale nella materia, i quali, come si è detto, non prevedono il consenso informato in relazione ai trattamenti in questione.

A tale riguardo la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte (cfr. in part. sent. 338 del 2003) ha precisato che “stabilire il confine fra terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia, collocandosi ”all’incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica “ (sentenza n. 282 del 2002), diritti la cui tutela non può non darsi in condizioni di fondamentale eguaglianza su tutto il territorio nazionale.

Da ciò discende che interventi legislativi regionali, posti in essere nell’esercizio di una competenza legislativa concorrente, come quella di cui le Regioni godono in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), sono costituzionalmente illegittimi ove pretendano di incidere direttamente sul merito delle scelte terapeutiche in assenza di - o in difformità da - determinazioni assunte a livello nazionale, e quindi introducendo una disciplina differenziata, su questo punto, per una singola Regione.".

Alle stesse censure, del resto, soggiace anche il comma 3 della disposizione censurata, laddove affida alla Giunta regionale il compito di individuare “strumenti e modalità per favorire l’accesso a terapie sia alternative sia integrative alla somministrazione delle sostanze psicotrope di cui al comma 1". Né potrebbe, d’altra parte, negarsi che la disciplina del consenso informato sia da considerarsi espressione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute, posto che il contrario può evincersi in modo evidente da disposizioni di legge vigenti, come quelle contenute nell’art. 115, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 112 del 1998 e nell’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. n. 300 del 1999, nonché dalle altre disposizioni di legge statali sopra menzionate.

7.- Rispetto ai principi suddetti, peraltro, le disposizioni contenute nella norma regionale censurata si pongono in ulteriore contrasto anche per quanto concerne le modalità di prestazione del consenso al trattamento, indebitamente limitate al solo consenso scritto e circoscritte ai soli soggetti contemplati dalla norma, in difformità con quanto stabilito nell’art. 2, lettera i), del d.lgs. n. 211/2003.

Pertanto, per i su esposti motivi, si conclude perché codesta Ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l’illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni della legge della Regione Piemonte indicata in epigrafe.

Roma, 5 gennaio 2008

p. Danilo Del Gaizo
Avvocato dello Stato
Sergio Fiorentino