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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2008

Codice DA1100
D.D. 21 dicembre 2007, n. 230

Proroga per l’anno 2008 delle convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza in Agricoltura (CAA), nuove disposizioni per l’assegnazione dei carburanti a prezzo agevolato in agricoltura e approvazione del relativo manuale delle procedure.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

1. di prorogare per l’anno 2008 le convenzioni che Regione Piemonte ha sottoscritto nel 2007 con i Centri Autorizzati di Assistenza in Agricoltura (CAA) per lo svolgimento del servizio di erogazione dei carburanti agricoli a prezzo agevolato e di aggiornamento del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP). Le convenzioni si intendono prorogate fino alla nuova definizione dei rapporti con i CAA nell’ambito della revisione dei corrispettivi spettanti per lo svolgimento del servizio menzionato e comunque entro e non oltre il 31-12-2008.

2. Di proseguire anche per l’anno 2008 la procedura semplificata per la gestione della assegnazione dei carburanti agricoli agevolati impiegati in agricoltura tramite il Sistema Informativo agricolo Piemontese (SIAP), che prevede:

a. di effettuare una assegnazione al richiedente, da realizzarsi comunque entro il 30 giugno dell’anno corrente, sulla base dei relativi dati aggiornati alla data della richiesta e presenti nel SIAP, che contiene l’anagrafe delle aziende agricole e le informazioni circa le macchine e le attrezzature agricole che i richiedenti intendono utilizzare nei lavori agricoli;

b. la possibilità per le Amministrazioni Provinciali interessate di coinvolgere anche i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Piemonte nelle procedure di assegnazione dei carburanti agricoli agevolati, parallelamente all’attività che continuerà a essere svolta dagli uffici provinciali UMA per gli utenti che intenderanno rivolgersi agli stessi, oltre che per alcune categorie di beneficiari e per assegnazioni particolari.

3. Di effettuare l’assegnazione dei carburanti agricoli agevolati sulla base dell’ultima dichiarazione di consistenza aziendale presente a sistema e appositamente sottoscritta dal richiedente, nel caso in cui non sia presente nel SIAP alcuna validazione del fascicolo aziendale riferita alla campagna in corso e non vi siano variazioni di consistenza aziendale.

4. Di provvedere alla copertura finanziaria degli oneri a carico a valere sugli stanziamenti del capitolo 14535 - UPB SA01071 (ex cap. 16005) e dell’UPB DA11011 del bilancio di previsione 2008.

5. Di approvare la nuova versione del manuale delle procedure per l’assegnazione dei carburanti agricoli agevolati impiegati in agricoltura, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato

REGIONE PIEMONTE
SETTORE 1112

CARBURANTI AGRICOLI AGEVOLATI

GESTIONE DELL’ASSEGNAZIONE DEI CARBURANTI AGRICOLI AGEVOLATI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA E DEL REGISTRO UMA

MANUALE DELLE PROCEDURE

SOMMARIO

A. ASSEGNAZIONE DEL CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO

1. Assegnazione del carburante e emissione del buono carburante ordinario

1.1 Procedure di verifica e di assegnazione del buono carburante per l’anno corrente.

1.2 Emissione e stampa del libretto di controllo

1.3 Emissione e stampa del buono di carburante agricolo agevolato.

1.4 Emissione e stampa del buono carburante agricolo agevolato per le ditte che lavorano contoterzi.

1.5 Verifica dei quantitativi di carburante consumati nell’anno precedente senza assegnazione di carburanti per l’anno corrente.

1.6 Buoni carburanti intestati alla vecchia ditta

1.7 Assegnazione per l’azienda agricola

2. Assegnazione supplementare di carburante agricolo

2.1 Procedure di verifica e di assegnazione del buono carburante supplementare.

2.2 Emissione e stampa del buono di carburante agricolo agevolato supplementare

B. PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE DELLE DITTE AL REGISTRO UMA

1. Iscrizione delle ditte all’UMA

2. Variazione dei dati dichiarati

3. Variazione dell’intestazione della ditta all’interno dello stesso nucleo famigliare o per decesso del titolare. Subentro di nuovo socio in una ditta UMA costituita come società semplice.

C. PROCEDIMENTI DI CARICO E SCARICO DI MACCHINA AGRICOLA.

1. Carico e scarico di macchina agricola

2. Documentazione da presentare agli uffici UMA

3. Ditte che eseguono lavorazioni per conto terzi

4. Leasing

5. Enti pubblici

6. Comodato

D. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI

E. INVIO DEL MODELLO 39 ALLA FINANZA

F. ATTIVITA’ DI ASSITENZA EROGATE DAGLI UFFICI PROVINCIALI UMA

G. ATTIVITA’ DI ASSISTENZA EROGATE DAI CAA


A. ASSEGNAZIONE DEL CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO

1. Assegnazione del carburante e emissione del buono carburante ordinario

L’assegnazione e emissione del buono carburante ordinario compete:

a) agli uffici provinciali UMA per :

- alcune categorie particolari di utenti non obbligati, anche temporaneamente, alla tenuta del fascicolo aziendale, quali contoterzisti, cooperative di essiccazione dei cereali o di altri prodotti agricoli, consorzi irrigui o di altra natura, enti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica;

- tutti gli utenti che, pur avendo depositato il proprio fascicolo aziendale presso un CAA, desiderano effettuare le operazioni di verifica e assegnazione di carburanti agricoli agevolati e di emissione del buono carburante.

b) ai CAA per tutti gli utenti che hanno depositato il proprio fascicolo aziendale presso il CAA e dato mandato di assistenza (escluse le ditte con attività miste in conto proprio e conto terzi).

Prima di presentare richiesta di carburante agricolo agevolato la ditta deve:

1. presentare o aggiornare, se sono intercorse variazioni, il proprio fascicolo aziendale presso un CAA di propria fiducia;

2. presentare dichiarazione di consistenza aziendale o sottoscrivere una dichiarazione in cui è specificato che la dichiarazione di consistenza presente in Anagrafe risalente all’anno precedente, effettuata in data GG/MM/AAAA rappresenta l’attuale situazione aziendale in termini di superfici, colture e fabbricati e sulla base di questa dichiarazione intende effettuare la domanda di verifica/assegnazione per l’anno AAAA al fine del rilascio del carburante agricolo a prezzo agevolato.

1.1 Procedure di verifica e di assegnazione del buono carburante per l’anno corrente.

Ai fini dell’assegnazione del buono carburante l’utente che si reca presso il CAA dove ha depositato il proprio fascicolo aziendale deve:

1.1.1 consegnare il modello 26/2 o altrimenti detto 101 (buono) che riporta le assegnazioni dell’anno precedente e, nella seconda pagina, i prelievi di carburante effettuati nell’anno precedente. Sulla base dei prelievi viene compilata la tabella riassuntiva che viene quindi sottoscritta (fase di verifica).

1.1.2 Sottoscrivere il modello 25 in cui:

- conferma la regolare iscrizione al registro delle Imprese (R.I.) della CCIAA per l’anno in cui intende fare richiesta di carburante agricolo agevolato;

- dichiara se per l’anno intende lavorare in conto proprio o conto terzi o in entrambe le condizioni;

- dichiara, sulla base della consistenza aziendale presente a sistema alla data della richiesta(1):

- le superfici di terreno in conduzione specificando la loro localizzazione, la loro estensione, il titolo di possesso e/o gli estremi dei contratti di affitto, il tipo di coltura praticata.

- Gli allevamenti condotti, specificando le specie o categorie degli stessi, le lavorazioni praticate, la quantità, la data di carico e la data di scarico.

- Le coltivazioni in serra praticate, specificando il tipo e la forma della serra, la coltura praticata, la dimensione e il volume in metri cubi, la data di carico, la data di scarico, i mesi riscaldati, e le ore annue di riscaldamento.

- Le macchine agricole, i motori e gli apparecchi sprovvisti di motore azionati con carburanti agricoli in dotazione all’azienda, specificandone il genere o la categoria, la marca e il tipo, la matricola del telaio o del motore, la data di carico, la data di scarico, le modalità di utilizzo, la targa (ove ricorra), la potenza in KW e il tipo di carburante utilizzato.

- Dichiara che quanto specificato è presentato per indicare l’avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti nell’anno precedente e per i lavori connessi alle attività agricole che si intendono eseguire nel corso dell’anno.

- Dichiara le rimanenze di carburanti agricoli (compresi i quantitativi rimasti nei serbatoi delle macchine), suddividendoli per uso conto proprio e per uso conto terzi al 31 dicembre dell’anno precedente.

- Dichiara i litri di gasolio e di benzina impiegati per le lavorazioni eseguite relativamente alle colture indicate nella dichiarazione dell’anno precedente.

- Dichiara le lavorazioni eseguite dalle imprese agromeccaniche in favore della propria azienda, specificando per ciascuna gli Ha/h, il nome della ditta appaltatrice e/o ragione sociale e l’indirizzo o sede legale.

- Richiede le quantità di oli minerali (gasolio e/o benzina), al netto delle rimanenze, necessari alle lavorazioni connesse alle attività che si intendono eseguire nell’anno e descritte nei punti precedenti, specificando eventuali lavorazioni da affidare in appalto e i relativi Ha/h.

- Dichiara i quantitativi di gasolio e/o benzina consumati nell’anno precedente per le lavorazioni conto terzi a favore di aziende agricole.

- Richiede le quantità di oli minerali (gasolio e/o benzina), al netto delle rimanenze, da utilizzare per le lavorazioni conto terzi che intende effettuare nell’anno in corso.

Sulla base di quanto sottoscritto dal richiedente il funzionario abilitato approva i consumi per l’anno precedente di gasolio e/o benzina e autorizza per l’anno corrente le assegnazioni nette.

Il funzionario abilitato e il responsabile della struttura sottoscrive infine il prospetto riepilogativo dell’assegnazione distinguendo per gasolio e/o benzina il totale di litri assegnati per conto proprio, il totale conto terzi, il totale per riscaldamento serre, il totale generale, le rimanenze e l’assegnazione netta.

1.2 Emissione e stampa del libretto di controllo

A cura dell’ufficio provinciale o dell’ufficio CAA viene emesso e stampato il libretto di controllo relativo all’anno corrente (mod. 26/1) che riporta:

- la denominazione dell’azienda agricola, il CUAA, la P. IVA, il numero del registro delle imprese, la sede legale, il titolare rappresentante legale e il relativo codice fiscale.

- La data di rilascio del libretto e il nome del responsabile della struttura che l’ha rilasciato.

- Il riepilogo della consistenza aziendale presente a sistema alla data della richiesta di carburante:

- le superfici di terreno in conduzione specificando la loro localizzazione, la loro estensione, il titolo di possesso e gli estremi dei contratti, il tipo di coltura praticata.

- Gli allevamenti condotti, specificando le specie o categorie degli stessi, le lavorazioni praticate, la quantità, la data di carico e la data di scarico.

- Le coltivazioni in serra praticate, specificando il tipo e la forma della serra, la coltura praticata, la dimensione e il volume in metri cubi, la data di carico del fabbricato, la data di scarico del fabbricato, i mesi riscaldati, e le ore annue di riscaldamento.

- Le macchine agricole, i motori e gli apparecchi sprovvisti di motore azionati con carburanti agricoli in dotazione all’azienda, specificandone il genere o la categoria, la marca e il tipo, la matricola del telaio o del motore, la data di carico, la data di scarico, la forma di possesso , la targa UMA o stradale (ove ricorra), la potenza in KW o cavalli vapore (CV), il peso lordo e netto (ove ricorra), il tipo di carburante utilizzato e gli estremi della carta di circolazione.

- Eventuali libretti supplementari con indicazione dell’ufficio di emissione, il numero, la data di emissione e le relative annotazioni ( smarrito, modificato ecc.)

In caso di smarrimento, furto o deterioramento del libretto di controllo la riemissione dello stesso compete al CAA se l’utente ha depositato il proprio fascicolo presso il CAA stesso, all’UMA in tutti gli altri casi.

1.3 Emissione e stampa del buono di carburante agricolo agevolato.

Viene emesso e stampato il buono di carburante agricolo agevolato (mod 26/2 o altrimenti detto 101)) che costituisce parte integrante del libretto di controllo e che come tale deve essere conservato.

Il buono di carburante agricolo riporta sulla prima pagina:

- il numero del blocco a cui il buono appartiene e il numero del buono;

- il CUAA dell’azienda agricola, la P. Iva, la denominazione, la sede legale, il titolare/rappresentante legale, l’indirizzo di consegna del carburante.

- Il riepilogo dei consumi e delle rimanenze dell’anno precedente distinti in conto proprio e conto terzi, relativamente a gasolio e benzina.

- L’assegnazione dell’anno corrente, specificando la data della verifica, i litri assegnati di gasolio e benzina per lavorazioni in conto proprio, in conto terzi e per il riscaldamento delle serre, l’indicazione del foglio/riga di riferimento.

- Il quantitativo totale prelevabile distinto per gasolio e per benzina.

- La data di emissione del buono, la sigla dell’operatore e la firma del responsabile della struttura.

Sulla seconda pagina (stampata sul retro dello stesso foglio):

- il blocco e il numero del buono di carburante agricolo agevolato, il numero dell’azienda ai fini UMA, il CUAA, la P. IVA, la denominazione dell’azienda agricola;- la tabella dei prelievi che riporta, divisi per tipologia di carburante, i prelievi effettuati, la data degli stessi, i litri acquistati e il timbro dell’esercente;

- la tabella riassuntiva dei consumi di prodotti petroliferi complessivi relativi a gasolio e benzina, divisi per semestre.

La seconda pagina del modulo è compilata e sottoscritta dal titolare o rappresentante legale della ditta all’atto delle procedure di verifica.

Nel caso di smarrimento, furto o deterioramento del buono di carburante la riemissione dello stesso è unicamente a carico dell’ufficio provinciale, fatte salve eventuali disposizioni emesse dall’Agenzia delle Dogane compertente per territorio.

1.4 Emissione e stampa del buono carburante agricolo agevolato per le ditte che lavorano contoterzi.

Per le ditte che lavorano contoterzi la verifica dei consumi dell’anno precedente, l’assegnazione di carburante per l’anno corrente e l’emissione del buono sono a cura dell’ufficio provinciale UMA che eseguirà le operazioni secondo quanto disposto dal D.M. 454/01:

- art. 2 comma 1 lett. e

- art. 2 comma 8

- art. 3

- art. 6 commi 4, 5, 6 e 7.

1.5 Verifica dei quantitativi di carburante consumati nell’anno precedente senza assegnazione di carburanti per l’anno corrente.

Nel caso si proceda alla verifica dei quantitativi di carburanti assegnati nell’anno precedente senza assegnazione per l’anno corrente viene utilizzato il modello 26/3.

1.6 Buoni carburanti intestati alla vecchia ditta

Nel caso di variazione di intestazione della ditta, i documenti di esenzione fiscale (buoni carburante) intestati alla vecchia posizione devono essere ritirati dal CAA e consegnati all’ufficio provinciale UMA, che provvederà a consegnarli all’UTF. Se sono stati prelevati totalmente si restituiscono, se sono stati prelevati parzialmente oppure non sono stati prelevati, si annullano totalmente o per la parte rimasta da prelevare. Quindi si procede all’emissione di un buono carburante con la nuova intestazione.

1.7 Assegnazione per l’azienda agricola

L’assegnazione per l’azienda agricola avviene in modalità automatica tenuto conto dei dati presenti a sistema (fascicolo aziendale, parco macchine, allevamenti e serre). Il sistema calcola il massimo assegnabile che ha come limite il livello dato dal parco macchine presenti in azienda e ovviamente dalle colture praticate sulla superficie aziendale. A titolo puramente esemplificativo si prospettano due esempi di calcolo manuale che riproducono grosso modo il calcolo automatico del sistema.

1.7.1 Assegnazione per le coltivazioni

Ad esempio consideriamo un’azienda agricola di 20 ettari in totale, posta in pianura senza allevamento bovino, senza mietitrebbia; costituita da:

Seminativo irriguo 12 ettari x 317,5 l/ha = l. 3.810

Prato irriguo 4 ettari x 355,5 l/ha = l. 422

Frutteto 1 ettaro x 911,5 l/ha = l. 911,5

Orto 1 ettaro x 494,5 l/ha = l. 494,5

Bosco 2 ettari x 40 l/ha = l. 80

Totale = l. 6.718,0

In totale l’azienda esaminata, per ciò che riguarda i terreni può arrivare fino ad un massimo di 6.718 l. di gasolio.

Occorre quindi confrontare il suddetto quantitativo con le macchine presenti in azienda: se ci fossero 2 trattrici con potenza superiore a 40 Kw (6000 l. x 2 = 12.000 l.), l’assegnazione è uguale a quella individuata con i calcoli relativi alle colture praticate cioè 6.718 l.; nel caso fosse presente una sola trattrice l’assegnazione non potrebbe superare i 6000 l.

Nel caso in cui anziché 2 trattrici con potenza superiori a 40 Kw, fossero presenti 1 trattrice da 39 Kw e una da 20 Kw l’assegnazione sarebbe di 5000 l. (cioè 3000 + 2000).

Questo è il comportamento da tenere qualora esistano delle trattrici in carico; é possibile che si debba determinare una assegnazione anche in presenza di macchine operatrici semoventi minori, oppure di motori. Nel caso esposto come esempio è rappresentato il massimo dell’assegnazione totale ammissibile. Anche in caso di richiesta di assegnazione di benzina per la presenza in azienda di motozappa o motofalciatrice, l’assegnazione sarebbe in ogni caso di 6718 l. Si tenga presente che generalmente le macchine funzionanti a benzina hanno potenza minore: se l’utente avesse a richiesto 200 o 300 litri di benzina, l’assegnazione risulterebbe costitutita da 6.418 l. di gasolio più 300 litri di benzina.

1.7.2 Assegnazione per l’allevamento

Prendendo il caso di allevamento bovino, questo viene dichiarato come costituito da bovini da carne e/o da latte (quindi effettive Unità di Bovino Adulto - U.B.A.) e/o bovini da rimonta. Per semplicità si può ipotizzare che le lavorazioni connesse all’allevamento siano essenzialmente tre:

1) l’alimentazione che può avvenire caricando manualmente il Silo Mais e altri alimenti sopra i rimorchi e poi portandolo direttamente in stalla;

2) la molitura mangimi con l’impiego di macchine agricole;

3) lavori per la movimentazione del letame.

Per le tre lavorazioni indicate si assegna un limite di 60 l/anno di carburante per unità di bovino adulto (U.B.A.). In caso di bovino da carne il valore è portato a 42 l/anno di carburante.

La ripartizione di questi 60 l. sono le seguenti: fino a 25 l per le lavorazioni connesse all’alimentazione, fino a 15 l. per la molitura dei mangimi e fino a 20 l. per la movimentazione letame..

Per unità di bovino da carne la ripartizione è la seguente: fino a 17 l. per l’alimentazione, fino a 10 l. per la molitura mangimi, fino a 15 l. per la movimentazione letame.

Utilizzando tali coefficienti che vengono moltiplicati per il numero dei capi, si determina l’assegnazione annua di carburante agricolo da impiegarsi per l’allevamento.

Se nell’azienda è presente un carro desilatore, miscelatore o carro unifeed o macchina semovente unifeed, lo stesso deve essere riportato nell’elenco delle macchine e darà luogo a un’assegnazione aggiuntiva di 25 litri per capo.

Occorre comunque verificare che l’allevamento aziendale per le modalità con cui è svolto sia classificabile come allevamento di tipo agricolo e quindi concorra alla formazione del reddito agrario.

Poiché l’assegnazione di carburante agricolo agevolato è possibile solo per gli allevamenti di tipo agricolo, cioè praticati in aziende con una propria dotazione in termini di superficie coltivata, il quantitativo di carburante assegnato dipenderà dal numero di capi presenti in azienda e dalla superficie della stessa.

A tal fine si utilizzano le tabelle appositamente emesse dal Ministero delle Finaze, secondo una cadenza biennale.

Nel caso di allevamenti bovini i valori utilizzati sono i seguenti:

- 4,04 U.B.A. per ettaro (nel caso di vacca da latte)

- 6,72 U.B.A. per ettaro (nel caso di bovini da carne e da rimonta).

Sulla base quindi della dotazione in superficie dell’azienda si determina il numero di capi di bestiame rientranti nella tipologia di allevamento agricolo; per questi è assegnabile il quantitativo di carburante previsto per le operazioni meccaniche connesse all’allevamento.

Tenendo presente che per l’allevamento i valori assegnati sono decisamente grandi, è bene determinare l’assegnazione complessiva considerando come periodo di utilizzo del carburante quello intercorrente tra il mese in cui viene istruita la dichiarazione annuale fino al 31 dicembre dell’anno corrente, togliendo tutto quanto ipoteticamente sarebbe stato possibile consumare dal 1° Gennaio. Praticamente si divide l’assegnazione indicata nelle note per l’allevamento per 12 e poi si moltiplica per i restanti mesi dell’anno, tenendo comunque presente che non può essere superato il massimale derivante dal numero di trattrici presenti in azienda.

E’ necessaria la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva per l’allevamento, con specificazione delle relative lavorazioni.

E’ fondamentale che la notazione di allevamenti con il numero di capi venga inserita nella pagina aziendale informatica, in maniera che il computer tenga conto dell’allevamento bovino.

1.7.3 Assegnazione per serre

L’utente deve presentare fattura o dichiarazione di vendita del bruciatore o dei bruciatori; i certificati d’origine nel caso siano nuovi. Deve inoltre dichiarare la proprietà delle Serre con i relativi dati dimensionali la forma, la lunghezza, la larghezza. In specifico se si tratta di serre a tunnel deve aggiungere l’altezza al colmo; se si tratta di serre a campate oltre all’altezza al colmo deve aggiungere l’altezza alle gronde. Infine deve dichiarare la superficie sottesa dalla serra e il suo volume.

Determinazione del volume di una serra a tunnel

Per serre a spiovente

Volume = lunghezza x larghezza x altezza max x 0,85

Per serre a cupola

Volume = lunghezza x larghezza x altezza max x 0,90

Per serre a tunnel

Volume = lunghezza x larghezza x altezza max x 0,80

Determinazione del quantitativo di carburante

Serre floricole

- se n° ore inferiore a 2000

(VOLUME x 2,1 x MESI (max 7) x N° ORE) / 2000

- se n° ore superiore o uguale a 2000

(VOLUME x 2,1 x MESI (max 7) * 2000) / 2000

Serre orticole

- se n° ore inferiore a 1500

(VOLUME x 2,1 x MESI (max 5) x N° ORE) / 2000

- se n° ore superiore o uguale a 1500

(VOLUME x 2,1 x MESI (max 5) * 1500) / 2000

A partire dalla campagna 2008 il quantitativo di carburante assegnato verrà calcolato tenendo in considerazione non solo il volume da riscaldare come risulta dai dati forniti dall’agricoltore ma anche il volume massimo riscaldabile calcolato a partire dalla potenza dei bruciatori presenti in azienda.

A parità di colture praticate, il massimo assegnabile è il minore dei due valori calcolati secondo i parametri sopra definiti.

2. Assegnazione supplementare di carburante agricolo

L’assegnazione base dell’anno corrente può essere incrementata con l’emissione di un buono carburante supplementare. Tale operazione è esclusivamente a carico degli uffici provinciali UMA.

2.1 Procedure di verifica e di assegnazione del buono carburante supplementare.

Ai fini dell’assegnazione del buono carburante l’utente che si reca presso l’ufficio provinciale UMA dove ha depositato il proprio fascicolo aziendale deve:

2.1.1 Consegnare il modello 26/2 o altrimenti detto 101 (buono carburante) che riporta le assegnazioni dell’anno corrente e i prelievi di carburante effettuati, da cui risulta che i quantitativi di carburante assegnati sono stati totalmente prelevati.

2.1.2 Sottoscrivere il modello 25S in cui:

- conferma la regolare iscrizione al Registro imprese della CCIAA per l’anno in cui intende fare richiesta di carburante agricolo agevolato, dichiara il numero della ditta a fini UMA e il CUAA;.

- Dichiara se per l’anno intende lavorare in conto proprio o conto terzi o in entrambe le condizioni.

- Dichiara, sulla base della consistenza aziendale presente a sistema alla data della richiesta :

- le particelle in conduzione specificando la loro localizzazione, la loro estensione, il titolo di possesso e gli estremi dei contratti, il tipo di coltura praticata.

- Gli allevamenti condotti, specificando le specie o categorie degli stessi, le lavorazioni praticate, la quantità, la data di carico e la data di scarico.

- Le coltivazioni in serra praticate, specificando il tipo e la forma della serra, la coltura praticata, la dimensione eil volume in metri cubi, la data di carico, la data di scarico, i mesi riscaldati e le ore annue di riscaldamento.

- Le macchine agricole, i motori e gli apparecchi sprovvisti di motore azionati con carburanti agricoli in dotazione all’azienda, specificandone il genere o la categoria, la marca e il tipo, la matricola del telaio o odel motore, la data di carico, la data di scarico, le modalità di utilizzo, la targa (ove ricorra), la potenza in KW e il tipo di carburante utilizzato.

- Dichiara che quanto specificato è presentato per indicare l’avvenuto impiego di olii minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti nell’anno precedente e per i lavori connessi alle attività agricole che si intendono eseguire nel corso dell’anno.

- Dichiara le lavorazioni eseguite dalle imprese agromeccaniche in favore dell’azienda agricola, specificando la tipologia delle stesse date in appalto, gli ha/h, la ditta appaltatrice e/o la ragione sociale, l’indirizzo o sede legale della stessa;

- Specifica la quantità di carburanti agricoli supplementare che richiede per le lavorazioni connesse alle attività che si intendono eseguire nell’anno corrente riferite alle colture specificate nell’azienda agricola descritta, specificando le lavorazioni da affidare in appalto e gli ha/h relativi.

- Specifica la quantità di carburante agricolo supplementare che richiede per le lavorazioni contoterzi da effettuare nel corrente anno.

Sulla base di quanto sottoscritto dal richiedente il funzionario abilitato riporta in una tabella apposita l’assegnazione base di carburante riferita all’anno corrente, divisa in funzione della tipologia di carburante, le eventuali assegnazioni supplementari precedenti e la nuova assegnazione supplementare ripartendo sempre i quantitativi in funzione della tipologia di carburante (gasolio o benzina); completa con eventuali note.

Il funzionario abilitato compila il prospetto riepilogativo (la cui compilazione è facoltativa) dell’assegnazione distinguendo per gasolio e/o benzina il totale di litri assegnati per conto proprio, il totale conto terzi, il totale generale, le rimanenze e l’assegnazione netta; riporta inoltre eventuali note. Infine il funzionario abilitato e il responsabile sottoscrivono quanto da loro compilato apponendo inoltre la data.

2.2 Emissione e stampa del buono di carburante agricolo agevolato supplementare

A cura dell’ufficio provinciale UMA viene emesso e stampato il buono di carburante agricolo agevolato supplementare (mod 26/2) che costituisce parte integrante del libretto di controllo e che come tale deve essere conservato.

Il buono riporta, sulla prima pagina:

- il numero del blocco a cui il buono appartiene e il numero del buono;- il CUAA dell’azienda agricola, la P. Iva, la denominazione, la sede legale, il titolare/rappresentante legale, l’indirizzo di consegna del carburante;

- il riepilogo dei consumi e delle rimanenze dell’anno precedente distinti in conto proprio e conto terzi, relativamente a gasolio e benzina;

- l’assegnazione dell’anno corrente, specificando la data della verifica i litri assegnati di gasolio e benzina per lavorazioni in conto proprio, in conto terzi e per il riscaldamento delle serre, l’indicazione del foglio/riga di riferimento;

- il quantitativo totale prelevabile distinto per gasolio e per benzina;

- la data di emissione del buono, la sigla dell’operatore e la firma del responsabile della struttura.

Sulla seconda pagina (stampata però sul retro dello stesso foglio):

- il numero del blocco a cui il buono appartiene e il numero del buono;

- la denominazione dell’azienda agricola, il CUAA, la P. IVA, il numero dell’azienda ai fini UMA, il blocco e il numero del buono di carburante agricolo agevolato;

- la tabella dei prelievi che riporta, divisi per tipologia di carburante, i prelievi effettuati, la data degli stessi, i litri acquistati e il timbro dell’esercente;

- la tabella riassuntiva dei consumi di prodotti petroliferi complessivi relativi a gasolio e benzina, divisi per semestre realizzati che verrà compilata e sottoscritta all’atto della verifica e dell’assegnazione dei carburanti per l’anno successivo.

Nel caso di smarrimento, furto o deterioramento del buono di carburante la riemissione dello stesso è unicamente a carico dell’ufficio provinciale UMA, fatte salve eventuali disposizioni fornite dall’agenzia delle Dogane.

B. PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE DELLE DITTE AL REGISTRO UMA

1. Iscrizione delle ditte all’UMA

Il procedimento è a carico degli uffici provinciali UMA

Possono iscriversi all’UMA:

1) I possessori di macchina o rimorchio agricolo.

2) I conduttori di azienda agricola.

3) I titolari di un’impresa di lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi.

L’iscrizione avviene mediante presentazione di apposita domanda secondo i modelli in uso presso i competenti uffici provinciali. I conduttori di azienda agricola possono essere:

- persone fisiche;

- persone giuridiche;

- enti pubblici, in senso lato, cioè enti morali, enti religiosi, Istituti scolastici, e altri.

Per i soggetti obbligati alla tenuta del fascicolo aziendale l’iscrizione della ditta al registro avviene solo dopo aver depositato presso un CAA di propria scelta il fascicolo aziendale e conferito il mandato di assistenza. L’iscrizione di una nuova ditta al registro UMA si completa con il caricamento dei dati aziendali come riportati all’interno del fascicolo aziendale aggiornati sulla base dell’ultima consistenza aziendale.

Per i terreni in affitto, oltre agli estremi del proprietario vanno indicati gli estremi catastali, gli estremi della registrazione dei contratti, la loro scadenza e la superficie dei terreni.

I conduttori di azienda agricola iscritti alla Camera di commercio come ditta individuale (persona fisica) o società semplice di persone o di capitali possono usufruire di carburante agricolo agevolato e sono esentati dall’imposta di bollo sulle domande e tutti i documenti presentati.

Gli enti pubblici conduttori di azienda agricola con riconoscimento giuridico statale o regionale, non obbligati alla tenuta del fascicolo aziendale e all’iscrizione alla camera di commercio, sono esentati dall’imposto di bollo sui documenti presentati.

Le ditte che si iscrivono al solo effetto dell’intestazione di una macchina sia nuova che usata, sprovviste d’iscrizione alla Camera di Commercio, devono presentare tutti i documenti in bollo.

Se la ditta lavora esclusivamente per conto terzi è sprovvista di azienda agricola e si procede direttamente al carico delle macchine.

2. Variazione dei dati dichiarati

Le variazioni dell’intestazione della ditta possono aversi per:

- decesso del titolare della ditta;

- cambiamento del tipo di società;

- passaggio di titolarità della ditta all’interno dello stesso nucleo famigliare;

- passaggio di titolarità per cessione aziendale;

- subentro di nuovo soggetto all’interno della società.

Sono a carico degli uffici provinciali UMA le variazioni di intestazione della ditta per categorie particolari di utenti non obbligati, anche temporaneamente, alla tenuta del fascicolo aziendale (contoterzisti, cooperative di essiccazione di prodotti agricoli, consorzi irrigui o di altra natura, enti pubblici e enti a prevalente partecipazione pubblica) e per utenti che non hanno depositato fascicolo aziendale presso un CAA (hobbisti).

Sono a cura dei CAA le variazioni di intestazione della ditta per gli utenti che hanno depositato il fascicolo aziendale presso le loro strutture. Agli stessi competono le variazioni anagrafiche e di consistenza aziendale legate all’aggiornamento del fascicolo aziendale.

Sono ripartite secondo il medesimo criterio agli uffici provinciali UMA e ai CAA le operazioni di cessazione di attività della ditta per cessione delle macchine agricole.

Le variazioni di denominazione e/o di forma giuridica che interessano ditte individuali o le varie forme di società comportano la volturazione delle macchine agricole. Le società semplici procedono alla volturazione delle macchine anche nel caso di variazione dell’intestatario della società stessa.

3. Variazione dell’intestazione della ditta all’interno dello stesso nucleo famigliare o per decesso del titolare. Subentro di nuovo socio in una ditta UMA costituita come società semplice.

Il cambio di intestatario all’interno del medesimo nucleo famigliare comporta l’acquisizione di tutta la documentazione come se si trattasse di ditta nuova, ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in riferimento ai terreni in conduzione e alla residenza del nuovo titolare. Può interessare una ditta individuale oppure una società semplice che si è costituita ditta individuale o altra variazione ancora.

Nel caso in cui l’utente debba volturare le macchine presenterà una dichiarazione sostitutiva di acquisto o di vendita delle macchine o eventuali fatture o autofatture.

In caso di decesso: chi eredita l’azienda agricola dovrà dichiarare luogo e data del decesso del de cuius e chi sono gli eredi delle macchine agricole elencate. Potrà inoltre dichiarare, se si dà il caso, che ha acquistato dai sopra citati coeredi la loro quota di proprietà sulle macchine agricole. In caso di decesso del titolare della ditta le macchine dovranno necessariamente essere volturate.

Con l’entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Camera di Commercio prevista dalla Legge n. 580 del 1993, le ditte individuali si devono iscrivere alla Camera di Commercio o come coltivatori diretti o come imprenditori agricoli. Le Società Semplici si possono costituire dal Notaio, dal Commercialista, oppure verbalmente. La società semplice non ha riconoscimento giuridico, quindi le macchine agricole devono essere intestate ai soci oppure, alla Società Semplice nella persona di ...., specificando cognome, nome, residenza, e i relativi dati a corredo.

La visura camerale è un documento che permette di procedere efficacemente alla variazione dell’intestazione inerente la ditta UMA; a tal riguardo è possibile utilizzare il collegamento telematico alla camera di commercio.

Nel caso esemplificativo del subentro di una terza persona in una Società Semplice, occorre regolarizzare la preesistente Società semplice, introducendo il nuovo socio. E’ richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i terreni in conduzione, resa congiuntamente dai tre Soci, il certificato di residenza del nuovo socio e la dichiarazione sostitutiva di regolarizzazione di proprietà delle macchine in favore del nuovo socio.

C. PROCEDIMENTI DI CARICO E SCARICO DI MACCHINA AGRICOLA.

Le operazioni di carico e scarico di macchine agricole dal registro UMA sono a carico degli uffici provinciali.

1. Carico e scarico di macchina agricola

Per carico di macchina si intende non solo l’atto d’imputazione a terminale, ma la raccolta e la verifica di tutta la documentazione di supporto alla procedura.

- Macchine agricole nuove soggette a immatricolazione (rilascio del libretto di circolazione e/o libretto tecnico di abilitazione):

- Trattrici

- Motoagricole

- Mietitrebbiatrici

- Motocoltivatori e motofalciatrici con seggiolino di trasferimento

- Rimorchi

- Macchine agricole operatrici (MAO) semoventi

- Macchine agricole operatrici (MAO) trainate.

Viene rilasciato libretto di circolazione e la targa a: trattrici, mietitrebbiatrici, rimorchi superiori a 15 q a pieno carico, macchine agricole operatrici semoventi e motoagricole.

Viene rilasciato libretto tecnico di abilitazione alla circolazione e targa ripetitrice a: rimorchi inferiori a 15 q a pieno carico e alle macchine agricole operatrici trainate.

- Macchine agricole nuove soggette unicamente a iscrizione (ai fini dell’impiego di carburante agricolo agevolato):

o motocoltivatori, motofalciatrici e motozappe con conducente a terra (senza seggiolino di trasferimento);

o motori;

o apparecchi sprovvisti di motore (ASM).

Per queste tipologie viene rilasciata targhetta triangolare di utente motore agricolo ad eccezione degli ASM.

Il codice della strada stabilisce che l’immatricolazione oppure la voltura di una macchina agricola o di un rimorchio agricolo compete ai conduttori di azienda agricola, ai titolari di un’impresa di lavorazione meccanico-agrarie per conto terzi, ai titolari di una ditta di locazione (leasing) per macchine agricole, agli enti pubblici.

Nel caso di soggetti sprovvisti di riconoscimento giuridico la macchina agricola dovrà essere intestata alla societa’ semplice o all’ente nella persona di un rappresentante legale della società o dell’ente.

2. Documentazione da presentare agli uffici UMA

Nel caso di macchina agricola usata sono richiesti:

- Libretto di controllo (Mod. 26/1). Nel caso di ditta nuova, non ancora iscritta all’UMA, la conduzione di azienda agricola è attestata con il modello di dichiarazione sostitutiva in uso presso i singoli uffici provinciali, che riporta la residenza del titolare della ditta.

- Fattura di acquisto o dichiarazione sostitutiva di acquisto o dichiarazione sostitutiva di vendita secondo i modelli in uso presso i singoli uffici provinciali. Nel caso di ditta nuova la dichiarazione sostitutiva attestante la conduzione di azienda agricola può riportare anche l’avvenuto acquisto della macchina agricola.

- carta di circolazione, ove ricorra;

- modello di scarico (Mod. 4), sia che provenga da fuori che dall’interno della Provincia.

- Verifica a terminale che la macchina sia stata scaricata.

- Sottoscrizione del modello di carico (Mod. 2)

- Sottoscrizione del modello 21-19 della Motorizzazione civile (MTC) con i versamenti specifici per la volturazione.

Nel caso di macchina agricola nuova sono richiesti:

- Libretto di controllo (Mod. 26/1). Nel caso di ditta nuova, non ancora iscritta all’UMA, la conduzione di azienda agricola è attestata con il modello di dichiarazione sostitutiva in uso presso i singoli uffici provinciali, che riporta la residenza del titolare della ditta.

- Fattura o dichiarazione di vendita del rivenditore

- Dichiarazione di conformità della ditta costruttrice o certificato d’origine quando previsti.

- Sottoscrizione del modello di carico (Mod. 2)

- Sottoscrizione del modello 21-19 della Motorizzazione civile (MTC) con i versamenti specifici per l’immatricolazione.

Per la comunicazione di iscrizione di macchina, motore o rimorchio agricolo a ufficio UMA di altra provincia o regione è utilizzato il modello 49A, compilato a cura dell’ufficio che procede all’iscrizione.

Il rilascio dell’attestazione di proprietà di macchina agricola per ditta iscritta al registro UMA provinciale è a cura dell’ufficio provinciale di competenza, che utilizza allo scopo il modello 72UMA. E’ istituito presso gli uffici provinciali UMA un apposito registro delle attestazioni (mod. 74 UMA).

3. Ditte che eseguono lavorazioni per conto terzi

L’immatricolazione di una Macchina agricola compete, tra gli altri, ai titolari di lavorazioni meccanico agrarie per conto terzi; la documentazione da acquisire è rappresentata dal certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio e dal Certificato di Residenza.

L’entrata in vigore della Legge n. 580/93 sull’iscrizione camerale obbligatoria, fa sì che le Società di persone che lavorano per Conto Terzi si debbano iscrivere alla Camera di Commercio come Società in Nome Collettivo o altra società commerciale.

Queste Società devono essere costituite con Atto Notarile, con riferimento agli articoli della Legge 662/96, da cui risulta che i soci dell’ex società di persone hanno conferito le macchine alle neo costituite Società.

La Finanziaria L. 662/96 stabilisce che le Società di persone, trasformandosi in Società di altro tipo, non devono fatturare le macchine: i soci della Società di fatto dovranno volturare le macchine, ma non fatturarle ai fini fiscali.

4. Leasing

Le Società di Leasing concedono in locazione le macchine agricole. Ai fini U.M.A. bisogna impostare a terminale la ditta del locatario, cioè l’utente delle macchine concesse in leasing..

Per quanto riguarda la documentazione da acquisire agli atti, la Ditta del Locatore deve essere inserita nel registro UMA, anche con sola posizione anagrafica, senza attribuzione di numero di registrazione UMA. Nel caso in cui non sia iscritta dovrà presentare: l’iscrizione alla Camera di Commercio da cui emerga sia la ragione sociale, sia l’oggetto sociale (da cui risulti la concessione in leasing di macchine agricole). Nel caso in cui non esista tale estensione dell’oggetto sociale, è consentito accettare una dichiarazione della Società di Leasing in carta intestata, in cui venga esplicitato che fra le locazioni di macchine è da ritenersi inclusa anche la locazione di macchine agricole.

Inoltre si dovrà richiedere l’autocertificazione relativa alla residenza del Procuratore legale e la documentazione afferente la proprietà delle macchine agricole.

La ditta leasing dovrà presentare i seguenti documenti in bollo: Certificato di Residenza del Procuratore Legale, la Dichiarazione di vendita del rivenditore, il Modello di iscrizione (Mod. 1).

Ditta locataria: il locatario (utente) deve presentare il contratto di locazione (leasing), registrato all’ufficio del registro; con l’indicazione della sua scadenza.

5. Enti pubblici

Il nuovo codice della strada permette di intestare le macchine agricole anche agli enti Pubblici: ci sono Enti Pubblici con azienda agricola e senza azienda agricola. Per quelli sprovvisti di aziende agricole, ma che necessitano di immatricolare una macchina agricola oppure di volturarla, nell’attestazione sarà indicato che si tratta di Ente Pubblico invece che di titolare di azienda agricola. Gli Enti pubblici con azienda agricola, intesteranno o voltureranno le proprie macchine agricole indicando il luogo dove ha sede l’azienda agricola. Gli Enti che hanno riconoscimento giuridico possono intestare la macchina all’Ente; se non c’è riconoscimento giuridico, le macchine dovranno essere intestate all’Ente Pubblico “nella persona di ........”. Tutti, in ogni caso, non avendo scopo di lucro, non sono iscritti alla Camera di Commercio. Ai fini UMA devono presentare la documentazione in bollo o meno, in ragione all’azienda agricola che possono condurre. L’Ente pubblico ha diritto, in ogni caso, al carburante agricolo se conduce un’azienda agricola produttiva e a presentare i documenti senza bollo. Gli Istituti Tecnico Sperimentali, Istituti Professionali Agrari e l’Università non hanno diritto al carburante agricolo agevolato e devono presentare i documenti in bollo.

6. Comodato

Le macchine possono essere caricate in comodato a una ditta, quando la ditta concedente vuole mantenerne la proprietà. In questi casi particolari le macchine andranno caricate alla ditta che le deterrà in uso, indicando come forma di possesso la lettera “U”, cioè uso. Nelle note della stessa ditta comodataria si dovrà indicare la data di scadenza del contratto di comodato, la ditta proprietaria delle macchine e quali macchine sono in uso. Analoga nota va inserita nella ditta proprietaria indicando a quale ditta sono state date in uso le macchine (se ovviamente fossero tutte o comunque incidessero sull’assegnazione carburante, la ditta andrebbe bloccata).

Al fine di salvaguardare il rilascio della carta di circolazione al conduttore di azienda agricola, tale qualifica deve essere mantenuta mediante il mantenimento in carico di almeno una macchina alla ditta comodante.

Qualora vengano concesse delle macchine in uso (es. ASM) per periodi molto limitati (1 mese ecc.) il carburante ovviamente va assegnato solo per il periodo d’uso delle macchine; nelle note della ditta che ha in uso le macchine va inserito il periodo di scadenza del contratto e la ditta va bloccata, così come va bloccata anche la ditta concedente.

D. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI

I CAA, periodicamente (una volta alla settimana o una volta al mese e comunque entro un mese), quando completano i fogli relativi ai modelli 39 inviano agli uffici UMA i modelli 25 originali e relative copie dei buoni carburante (mod. 101) dell’anno precedente (compresi eventuali buoni supplementari).

E. INVIO DEL MODELLO 39 ALLA FINANZA

Gli uffici provinciali inviano bimestralmente agli uffici UTF Uffici Tecnici di Finanza) i modelli 39 che hanno controllato sulla base dei modelli 25 e dei buoni inviati dai CAA o ritirati dagli utenti.

F. ATTIVITA’ DI ASSITENZA EROGATE DAGLI UFFICI PROVINCIALI UMA

Gli uffici provinciali UMA potranno continuare a svolgere per gli utenti le attività di assistenza:

- per l’attuazione degli adempimenti necessari per ottenere dai competenti uffici della Motorizzazione Civile l’immatricolazione e il rilascio del certificato di circolazione delle macchine agricole;

- per la consegna dei documenti di circolazione stradale, dei libretti matricolari e delle targhe delle macchine e dei rimorchi agricoli nonché il ritiro di detti documenti.

G. ATTIVITA’ DI ASSISTENZA EROGATE DAI CAA

Per i propri associati i CAA continuano a svolgere attività di assistenza ai propri iscritti per:

- la compilazione e presentazione agli uffici provinciali Utenti Motori Agricoli delle domande di iscrizione e scarico di macchine, motori e rimorchi agricoli, corredate dalla prescritta documentazione;

- l’attuazione degli adempimenti necessari per ottenere dai competenti uffici della Motorizzazione Civile l’immatricolazione e il rilascio del certificato di circolazione delle macchine agricole;

- la consegna dei documenti di circolazione stradale, dei libretti matricolari e delle targhe delle macchine e dei rimorchi agricoli nonché il ritiro di detti documenti , qualora il CAA sia stato debitamente delegato dall’utente stesso.

Note:

(1) A partire dalla campagna 2008, nel caso in cui sia non presente nel SIAP alcuna validazione del fascicolo aziendale riferita alla campagna in corso e non siano intercorse variazioni di consistenza aziendale, l’assegnazione dei carburanti agricoli agevolati è determinata sulla base dell’ultima dichiarazione di consistenza aziendale presente a sistema e appositamente sottoscritta dal richiedente.