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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2008

Codice DA1102
D.D. 20 dicembre 2007, n. 216

Reg. CE n. 2200/1996 e Reg. CE n. 1433/2003 disposizioni per la rendicontazione attivita’ Programma Operativo anno 2007

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di approvare le “Indicazioni operative per la rendicontazione dell’attività svolta” nell’anno 2007 di cui all’allegato A che fa parte integrante della presente Determinazione.

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato

REG. CE 2200/96 (e successive modificazioni e integrazioni)

REG. CE 1433/2003

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RENDICONTAZIONE DELL’ ATTIVITA’ SVOLTA

SOMMARIO

I. DOCUMENTAZIONE

1. Documentazione comprovante i produttori ed il volume di produzione commercializzata

2. Documentazione riguardante le spese sostenute.

3. Altra documentazione.

II. INDICAZIONI RIGUARDANTI ASPETTI PARTICOLARI.

1. Riconversioni varietali.

2. Applicazione tecniche a basso impatto ambientale.

3. Assistenza tecnica di magazzino.

4. Investimenti.

5. Spesa ed attività ammissibili per il personale per l’assistenza tecnica di campagna.

6. Taratura di atomizzatori.

7. Erogazione del rimborso ai soci per spese direttamente sostenute .

8. Incasso di contributi finanziari.

9. Bilancio delle O.P.

AVVERTENZA

Si fa riferimento alle “Disposizioni nazionali per la gestione dei fondi di esercizio e la stesura, valutazione e rendicontazione dei programmi operativi previsti dal Reg. Ce N. 2200/96" del Mi.P.A.F. revisione gennaio 2007. Pertanto la trattazione deve considerarsi prevalentemente esplicativa dei vari punti della medesima (che vengono ripetuti solo nei casi ritenuti necessari).


I. DOCUMENTAZIONE.

Relativamente all’attività del “Programma Operativo” considerato, la O.P. deve allegare alla domanda di saldo la seguente documentazione:

1. Documentazione comprovante i produttori, il volume ed il valore della produzione commercializzata.

Relativamente ad ogni specie di frutta e/o ortaggi considerata per il riconoscimento, devono essere presentati i seguenti documenti:

A) Elenco dei produttori.

Deve contenere i produttori che hanno commercializzato nell’anno a cui si riferisce l’attività rendicontata.

E’ opportuno che:

– sia articolato per provincia;

– riporti i produttori in ordine alfabetico.

Se si tratta di produttori singoli, deve indicare:

– cognome e nome del titolare dell’azienda;

– partita IVA (o, in mancanza, codice fiscale);

– ubicazione dell’azienda;

– superficie a coltura.

Se si tratta di forme associative, deve indicare:

– ragione sociale;

– partita IVA;

– ubicazione della sede legale (e, qualora esistenti, delle sedi operative);

– superficie complessiva a coltura dei soci.

Nel caso di forme associative, è necessario inoltre, presentare un Elenco dei soci singoli aderenti alla forma associativa, avente le medesime caratteristiche prima viste a proposito dell’Elenco dei soci singoli aderenti direttamente alla O.P.

B) Prospetto riepilogativo della produzione commercializzata.

1. Anche tale prospetto riepilogativo deve essere articolato per provincia, conformemente a quanto previsto per l’elenco dei produttori.

Relativamente a ciascun produttore indicato nell’elenco dei soci (sia singolo, sia forma associativa) deve essere indicata la produzione (commercializzata, in quantità e valore secondo quanto previsto dal Reg. CE n. 1432/2003, art. 2, lett. b) e cioè, in particolare, smerciata alle condizioni previste all’art.11, paragrafo 1, lett. c), punto 3, del Reg. CE n. 2200/96).

Il volume ed il valore della produzione commercializzata dell’anno di riferimento devono essere stabiliti tenendo conto dei membri dell’O.P. al momento di presentazione del programma o della sua modifica annuale (come stabilito dalle “Disposizioni Nazionali”.

Per quanto riguarda il PRogramma Operativo 2007, la base sociale, da prendere in considerazione per il calcolo del valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento, è quella al 15/09/2006.

Circa l’anno a cui riferire la produzione commercializzata vale quanto disposto dal paragrafo dall’art. 4 del Reg. CE n. 1433/03.

2. In particolare, la produzione commercializzata deve essere quantificata e valorizzata a partire dalle fatture di vendita (al netto delle spese di trasporto).

Infatti, secondo quanto previsto dal Reg. CE n. 1433/2003, art. 3, par.da 2 a 6, il valore del prodotto deve essere riportato allo stadio “uscita organizzazione produttori”, eventualmente “prodotto confezionato o preparato non trasformato, IVA esclusa, al netto delle spese di trasporto interne”.

Se si tratta di prodotto trasformato in ordine a quanto detto sopra ed al fine di consentire alle O.P. di determinare con correttezza il valore della produzione commercializzata ai fini del calcolo del fondo di esercizio, il Mi.P.A.F. ha individuato i seguenti parametri di abbattimento (contenuti anche nelle “Disposizioni Nazionali”), in relazione alle diverse tipologie di prodotto:

– 0.90% per i prodotti surgelati;

– 0.85% per i prodotti trasformati derivati da frutta e agrumi;

– 0.80% per i prodotti trasformati derivati dal pomodoro.

I valori derivanti da tali parametri, che saranno utilizzati dalle O.P. per il calcolo della produzione commercializzata, dovranno tenere conto degli importi derivanti da eventuali aiuti alla trasformazione in virtù dell’art. 2 del Reg. CE n. 2201/96 e dell’art. 1 del Reg. CE n. 2202/96. La produzione commercializzata comprende inoltre il valore dei prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita.

Inoltre il valore complessivo della produzione commercializzata deve essere considerato al netto:

– del totale della produzione eventualmente venduta ad altri produttori comunque aderenti alla O.P.;

– della produzione proveniente dai produttori non soci della O.P.;

Allo scopo di determinare il valore della produzione commercializzata proveniente da non soci della O.P. (che, come detto, non concorrono a determinare il valore della produzione commercializzata della O.P.) devono essere evidenziate le quantità di prodotto acquisite dalla O.P. da non soci e valorizzate al prezzo medio conseguito per quel tipo di prodotto dall’O.P.

– del valore della produzione che i produttori commercializzano, su autorizzazione della O.P., presso la propria azienda.

Al fine di consentire la fornitura dei dati sopra detti ed il controllo degli stessi da parte degli organi regionali di vigilanza, le registrazioni contabili devono essere organizzate ed attivate in modo da separare i dati relativi alle produzioni commercializzate anche in base alla loro provenienza come sopra indicato.

3. Per quanto riguarda le cooperative, la produzione commercializzata è riferita alla forma associativa nel suo complesso.

4. In ogni caso, la O.P. deve trasmettere alla Regione anche l’elenco dei soci (riportato su supporto magnetico) con l’indicazione dei dati catastali, colturali e tutti gli altri dati previsti in base alle specifiche del programma OP DATI fornito dal Mi.P.A.F.

5. Si forniscono inoltre le seguenti precisazioni:

a) Soci singoli:

– devono risultare evidenziati i soci che vendono la propria produzione (tutta o in parte) ad altri soggetti aderenti alla O.P. medesima;

– tutti i totali relativi ai soci singoli devono essere distinti da quelli riguardanti le forme associative.

b) Cooperative di commercializzazione.

Deve essere distinta la produzione commercializzata proveniente dai produttori soci della cooperativa da quella proveniente dai produttori non soci della medesima, valorizzata come detto primo in riferimento alla produzione commercializzata direttamente dall’O.P.

2. Documentazione riguardante le spese sostenute.

A) Documenti da presentarsi.

I documenti consistono in:

1. Relazione sull’attività svolta.

Redatta in forma modulare, elaborando una scheda per ognuna delle azioni realizzate.

Per ciascuna azione, deve essere descritta l’attività svolta:

– in generale, in riferimento all’azione nel suo complesso;

– in particolare, in riferimento ad ogni intervento in cui si articola l’azione.

2. Beni e Servizi. Distinta dei documenti di spesa.

Contiene l’elenco dettagliato dei documenti giustificativi delle spese sostenute, sia nel caso in cui si tratta di:

– spese direttamente sostenute dalla O.P. (fatture, ricevute, ecc. intestate direttamente alla O.P.);

– spese sostenute da atri Enti o dai soci per conto della O.P., finalizzate alla realizzazione del “Programma” (nota di addebito, domande di rimborso ecc.).

Le spese sostenute dai soci della O.P. e per le quali i medesimi chiedono il rimborso alla O.P. stessa, devono essere evidenziate a parte (per ogni azione).

Nella “distinta” la O.P. deve specificare dove sono reperibili gli originali dei documenti specificati.

3. Personale. Documenti di spesa.

La O.P. deve presentare (debitamente compilati e sottoscritti) i previsti modelli relativi al personale di cui si dota:

a) assunzione diretta ( a tempo determinato o indeterminato) - Mod. OP2 PErsonale Dipendente;

b) stipula di convenzione per utilizzare personale con funzioni e modalità analoghe a quello che potrebbe essere assunto direttamente:

1) con cooperative socie (richiedono il rimborso) - Mod. OP2 personale da altri enti;

2) con cooperative non socie (emettono fattura) - Mod. OP2 societa’ e cooperative (*);

3) altri soggetti giuridici di diritto privato, quali società di consulenza (emettono fattura) - Mod. OP2 societa’ e cooperative (*);

4) soggetti singoli con collaborazioni coordinate e continuative (emettono ricevuta o fattura) - Mod. OP2 personale con rapporto libero professionale (*);

c) incarico di consulenza o libero professionale. Si tratta più propriamente di una consulenza per risolvere un problema particolare o erogare un servizio specifico (soprattutto se si ricorre a studi professionali o professionisti singoli, che emettono fattura) - Mod. OP2 societa’ e cooperative oppure, se l’incarico riguarda un singolo professionista, Mod. OP2 personale con rapporto libero professionale (1).

Per il personale dipendente, sia dell’O.P. sia delle cooperative associate, che la O.P. ha rendicontato è necessario compilare:

a) lo schema “Impiego giornaliero lavoratore dipendente”;

b) la lettera di conferimento incarico.

Inoltre le O.P. devono fornire i seguenti elementi, al momento del controllo:

– il modello CUD per ogni unità di personale rendicontata;

– le percentuali per il calcolo degli oneri assicurativi e previdenziali (aggiornati all’anno di rendiconto) riferiti al tipo di contratto di ogni unità di personale di cui si è dotata la O.P. (dipendente sia dell’O.P. sia delle cooperative associate);

– lo schema utilizzato per il calcolo degli oneri previdenziali e assicurativi a partire dalla retribuzione lorda del dipendente;

4. Personale. Rendicontazione forfetaria.

Le spese del personale possono essere indicate, in alternativa e con le dovute giustificazioni, per le O.P. con un importo forfetario fino ad un massimo del 20% del fondo di esercizio approvato. (Allegato I, punto 4, del Regolamento (CE) 1433/03). Le Regioni e le Province Autonome nei casi debitamente giustificati, potranno elevare fino al 25% detta percentuale. In caso di rendicontazione forfetaria dovrà essere allegata la documentazione prevista dalle disposizioni nazionali.

5. Documenti riguardanti l’incasso dei contributi dai soci.

La O.P. deve fornire il piano di finanziamento riguardante l’anno di cui trattasi (recante le modalità di calcolo e la quantificazione della contribuzione finanziaria da parte dei soci).

6. Documenti riepilogativi.

Trattasi di documenti che forniscono una rappresentazione sintetica del “Programma” a livello qualitativo e quantitativo.

B) Precisazioni riguardanti i documenti da presentarsi.

1. Relazione.

Per quanto riguarda le SCHEDE (ognuna delle quali si deve riferire ad una singola azione) devono essere evidenziati in capitoli distinti:

a) Le Iniziative che si sono intraprese per la realizzazione dell’azione. Dalla descrizione deve risultare espresso con chiarezza il contributo che forniscono alla realizzazione dell’obiettivo.

Per ciascuna di esse, deve inoltre essere indicato il calendario di esecuzione, cioè si deve specificare in quale periodo dell’anno è stata realizzata.

Le azioni devono comprendere quelle di cui al Reg. (CE) n. 2200/96, art. 11, par. 2), lettere c), d).

b) I mezzi per realizzare l’azione ed i relativi costi e, in particolare:

– personale (si tratta delle categorie descritte nella precedente sezione A) ai punti 3 a) e 3b1).

Nella scheda devono essere indicati i seguenti dati fondamentali:

* cognome e nome;

* costo previsto, distinguendo il costo lordo a titolo di corrispettivo per la prestazione, dal costo del rimborso spese di trasporto distinte a loro volta in:

– rimborsi chilometrici;

– altre spese.

– beni e servizi specifici per l’attuazione del programma.

Trattasi dei materiali; mezzi tecnici, consulenze ecc. Deve essere specificata, per quanto possibile, la misura quantitativa, il costo unitario e totale per ogni bene e servizio indicato.

Nel caso di riunioni e/o trasferte di particolare rilievo (o che, comunque, hanno comportato spese di rappresentanza) è necessario specificare motivi, sede, relativi costi.

2. Beni e Servizi. Distinta dei documenti di spesa.

a) I documenti di spesa specificati devono essere raggruppati secondo le azioni.

In altri termini è opportuno predisporre una distinta specificamente per ciascuna azione.

b) Devono essere riportati i seguenti dati relativamente alle principali tipologie di documento di spesa per la O.P. di seguito specificate:

– FATTURE:

* n. fattura;

* ditta che la ha emessa;

* n. (eventuale) di registrazione nel registro I.V.A.;

* imponibile;

* oggetto;

* I.V.A. indetraibile (parzialmente o totalmente, specificandone le motivazioni);

* importo totale.

– RICEVUTE:

* n. ricevuta;

* data;

* oggetto;

* beneficiario;

* importo.

– RICHIESTE DI RIMBORSI DAI SOCI.

Si raccomanda di emettere le Note di Rimborso riferite ad ogni singola azione. Tali note devono riguardare i seguenti elementi:

* denominazione o ragione sociale del socio, residenza;

* partita IVA;

* oggetto;

* importo.

Relativamente a tali richieste di rimborso, per ogni singolo socio che ha espresso tali richiesta, è necessario riportare:

* distinta dei documenti di spesa a cui la nota si riferisce;

* subtotale relativo.

3. Personale Documenti di spesa.

Qualora il programma preveda il ricorso a personale interno qualificato per le attività di cui all’allegato I del Regolamento (CE) 1433/2003, per tale personale (dipendenti della O.P. o soci della O.P. stessa, (con esclusione dei componenti di organi statutari), il rappresentante legale dell’O.P., attraverso la lettera di incarico, deve dimostrare che il personale è strettamente funzionale alle azioni di miglioramento o mantenimento di un elevato livello della qualità dei prodotti e salvaguardia dell’ambiente, ovvero al miglioramento dell’attività di commercializzazione ed è in possesso della necessaria professionalità per lo svolgimento delle mansioni affidate. Il relativo costo è preso a carico del programma operativo entro un tetto massimo del 40% e comunque rispettoso dei parametri stabiliti nell’allegato 4.

Se l’importo della retribuzione lorda non è pari a quello segnalato sul CUD la O.P. è tenuta a fornire precisazioni al fine di chiarire situazioni specifiche in cui siano rendicontate voci di spesa particolari non indicate chiaramente sul modello CUD.

Per quanto riguarda i rimborsi spese (rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, mezzi di linea, vitto ecc.) è possibile non presentare la documentazione giustificativa (a supporto dei prospetti medesimi) in occasione delle scadenze prima specificate nel capitolo.

Copia di tale documentazione può essere richiesta (a campione) dalla Regione.

Nel caso in cui il personale non sia stato utilizzato direttamente dall’O.P. ma da un socio che ha fornito alla medesima O.P. prestazioni per la realizzazione del progetto, l’O.P. deve ugualmente presentare i relativi prospetti (in tal caso firmati anche dal legale rappresentante del socio che ha collaborato).

Anche in tal caso il legale rappresentante dell’O.P. deve dichiarare che tutta la documentazione originale (a supporto dei prospetti di cui trattasi) è agli atti del socio.

Nel caso in cui la O.P. o la A.O.P. opti per la rendicontazione forfetaria delle spese per il personale, la determinazione dell’importo ammissibile in tal senso va effettuata con riferimento alle figure professionali ed ai parametri riportati nelle presenti disposizioni. Per le stesse figure non potranno essere previste ed ammesse ulteriori spese documentate.

4. Contribuzione finanziaria degli aderenti all’O.P.

La documentazione giustificativa deve essere costituita da:

a) da un elenco dei soci che evidenzi i versamenti dei produttori aderenti alla O.P. Tali versamenti nel caso in cui i produttori aderiscano tramite una cooperativa o altro organismo associativo possono essere esposti cumulativamente nell’elenco sotto la denominazione della cooperativa medesima.

Nell’elenco viene anche indicata la metodologia di calcolo adottata per la determinazione del contributo dovuto dai singoli produttori, facendo riferimento all’atto decisionale relativo.

Se l’atto suddetto non era già stato fornito dovrà essere allegato in copia alla documentazione consuntiva.

b) dalla copia dell’estratto conto relativo al conto corrente dedicato al fondo d’esercizio dal quale risultino i movimenti del conto stesso fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’attività oggetto di rendicontazione.

c) da un prospetto nel quale siano riportati data, numero e importo dei versamenti effettuati sul conto corrente dedicato dal conto corrente ordinario della O.P. a titolo di anticipazione, per far fronte ai pagamenti necessari all’attuazione del programma operativo o del piano d’azione ed agli eventuali ritiri, ad integrazione dei versamenti dei produttori, in attesa della successiva erogazione dell’aiuto comunitario.

Qualora nel corso dell’anno siano state erogate delle anticipazioni da parte dell’AGEA saranno riportate nel prospetto con gli estremi relativi (data, n. e importo).

La somma degli importi riportati nei prospetti di cui alle lettere a) e c) costituisce il totale delle disponibilità del fondo di esercizio per il primo anno di attuazione del programma operativo.

Negli anni successivi saranno compresi anche i versamenti ricevuti a saldo dell’aiuto per il programma operativo dell’anno precedente, che saranno bilanciati da un corrispondente versamento a favore del conto ordinario della O.P. a reintegrazione dell’anticipazione dell’anno precedente.

Tale fatto deve essere segnalato nel prospetto sopra detto con i relativi estremi.

5. Documenti riepilogativi.

La O.P. è tenuta a fornire i seguenti documenti riepilogativi:

a) articolazione del programma operativo.

Consiste in riepiloghi che riportano:

– il costo complessivo di ognuno degli obiettivi;

– per ciascun obiettivo, la sintesi del calendario d’esecuzione (in base a facsimile che può essere fornito a titolo orientativo).

b) riepilogo del personale.

Il riepilogo deve riportare nominativamente tutte le unità di personale utilizzate e, relativamente ad ognuna di esse, deve riportare in riferimento al “Programma” complessivo:

– il costo lordo totale per il corrispettivo delle attività;

– il costo totale per rimborso spese di trasporto.

c) riepilogo dei beni e servizi specifici.

Nel caso in cui relativamente ai vari obiettivi, ricorrano beni e servizi raggruppabili in categorie omogenee (Es.: consulenze, materiali vegetativi, ecc.) è necessario riportare tutte le categorie di beni e servizi evidenziabili (radunando, per ognuno, il codice degli obiettivi cui si riferisce) con i relativi costi complessivi.

d) descrizione delle spese di amministrazione e di gestione connesse alla realizzazione del “programma”.

Non è necessario indicare tali spese dettagliatamente per ciascun obiettivo.

E’ sufficiente che le spese siano segnalate complessivamente per la realizzazione degli obiettivi previsti dal “Programma” (per l’anno o periodo considerato).

e) riepilogo della movimentazione del fondo di esercizio.

Relativamente ad ogni singolo soggetto in favore del quale sono stati effettuati prelievi dal conto corrente dedicato è necessario indicare:

– l’importo complessivo composto a seguito di una operazione di prelievo dal conto corrente dedicato;

– la disaggregazione di tale importo nei subimporti per azione.

f) riepilogo generale dei costi.

Deve essere articolato in:

– Spese complessive del personale;

– Spese complessive per beni e servizi specifici;

– Spese di amministrazione e gestione (con il massimale di ( 180.000 o il 2% del fondo di esercizio);

– Totale.

Per ogni categoria di spesa deve essere evidenziata la quota che ha dato origine a materiali pagamenti sul c.c. dedicato.

g) riepiloghi contabili.

È necessario presentare riepiloghi in cui risultino evidenziati dai conti interessati, tutti i dati significativi per quantificare e qualificare la contribuzione dei soci. Come è noto, la contribuzione dei soci può originare movimenti contabili che si riferiscono a materiali flussi finanziari (registrati sul c.c. dedicato o su altri conti dell’Attivo dello stato patrimoniale, dai quali possono transitare quote sul c.c. dedicato), oppure a compensazioni con i debiti verso i soci (per conferimenti di prodotto o per realizzazione di opere e/o altre iniziative realizzate al fine di eseguire il Programma Operativo).

E’ inoltre necessario presentare un riepilogo in cui risultino evidenziati dai conti interessati tutti i dati significativi per quantificare e qualificare le fonti di finanziamento per la realizzazione del Programma Operativo (evidenziando i materiali flussi finanziari sul c.c. dedicato distinti anche in base all’origine che li rende possibili: acconti UE, versamenti dal c.c. dedicato a seguito di prestiti da soci, da altri, dalla O.P.).

A tale scopo è stato predisposto uno schema che viene allegato alla presente circolare.

- si precisa inoltre quanto segue -

- che il rimborso spese al Km per l’utilizzo dell’automezzo è riconosciuto nella misura del 20% del prezzo della benzina al 01/01/2007. Tale rimborso spese è riconosciuto al tecnico (se l’automezzo è di proprietà del tecnico) all’O.P. (se l’automezzo è di proprietà della O.P.). In questo ultimo caso la O.P. deve documentare adeguatamente i Km percorsi esclusivamente per l’esecuzione del Programma.

- Qualora il documento giustificativo non rientri in alcuna delle tipologie indicate, è opportuno specificare sinteticamente di quale documento si tratti con i principali elementi utili (ad esempio richieste di rimborso spese).

- Nel caso in cui il documento si riferisca cumulativamente a più categorie di spesa o, per la stessa categoria di spesa, a più iniziative è necessario ripeterlo per ciascuna categoria o, per la stessa categoria, per le iniziative di competenza.

- Le spese devono trovare riscontro nelle operazioni registrate negli estratti del conto corrente bancario appositamente previsto per la gestione del “Programma” (anche se effettuate a mezzo Bancomat o Carta di Credito).

A richiesta della Regione, dovranno essere presentare le matrici degli assegni emessi per effettuare i pagamenti e l’estratto conto del c/c dedicato al programma.

- Le fatture, le ricevute, le note di addebito (e qualsiasi altro documento di pagamento) a cui si riferisce la distinta devono essere quietanzate e riportare la dicitura “spesa finanziata ai sensi del Reg. CE n. 2200/96" o equivalente.

- La O.P. deve presentare la dichiarazione del legale rappresentante della O.P. medesima in cui dichiari sotto la propria responsabilità che le spese oggetto di rendiconto non abbiano beneficiato di aiuti e/o contributi pubblici.

- Nel caso in cui nella distinta sia citato un documento di spesa cumulativo emesso nei confronti dell’O.P. da un socio che ha fornito prestazioni alla medesima per la realizzazione del progetto, l’O.P. deve dichiarare per iscritto dove è reperibile tutta la documentazione a supporto del documento di spesa citato nella distinta.

Deve inoltre presentare una relazione esplicativa che illustri gli elementi che concorrono a determinare l’importo complessivo.

- La O.P. è tenuta a mantenere a disposizione della Regione gli originali di tutta la documentazione indicata nella distinta nonché la documentazione alla quale fanno riferimento i prospetti relativi al personale (direttamente dipendente dall’Ente o, comunque, direttamente utilizzato dal medesimo).

- La Regione si riserva di effettuare controlli a campione in base a quanto previsto dal Reg. CE 1433/2003, art. 23, par. 2. e 3. circa:

– la rispondenza di quanto segnalato nella distinta rispetto agli originali agli atti dell’Ente di tutta la documentazione fornita;

– la rispondenza degli importi segnalati e quelli risultanti dall’esame dei documenti originali agli atti dell’Ente;

– la natura dell’attività effettivamente realizzata.

3. Altra documentazione.

La O.P. deve inoltre acquisire agli atti i seguenti documenti nei casi di seguito specificati:

A) Riconversioni varietali.

La autocertificazione (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del socio della O.P. che ha effettuato attività di conversione varietale contenente i seguenti elementi:

1. il nome, cognome, data di nascita, residenza, oppure denominazione o ragione sociale;

2. la titolarità dell’azienda;

3. il numero di partita IVA;

4. di avere effettuato nella propria azienda operazioni di reimpianto, riconversione varietale o nuovo impianto;

5. la superficie totale investita;

6. la superficie suddivisa per specie;

7. la superficie suddivisa per varietà;

8. che i terreni interessati all’investimento sono identificabili attraverso i seguenti dati:

– la partita catastale;

– il foglio di mappa;

– la particella catastale;

9. l’indicazione delle spese sostenute direttamente per la esecuzione degli impianti previsti dal programma operativo relativamente alle spese per la messa a dimora delle piante (manodopera e impiego di attrezzature meccaniche proprie, oneri di primo impianto).

La spesa massima ammessa per la realizzazione degli impianti frutticoli realizzati con materiale vivaistico acquistato o autoprodotto per il 2007 è di euro 2.800,00 ad ettaro, che può essere elevato a euro 4.000,00 ad ettaro nel caso in cui sia previsto l’abbattimento di impianti precedenti.

10. la data e la firma.

B) Investimenti.

I documenti relativi ad ogni investimento, sono quelli previsti dalle disposizioni nazionali:

C) Spese sostenute in generale dai soci delle O.P.

Il modulo di rendicontazione e/o di domanda in cui questi devono specificare:

1. la denominazione o ragione sociale del socio, la residenza;

2. il numero di partita IVA;

3. il titolo dell’azione,

4. la richiesta di rimborso alla O.P., (ed il relativo importo) per le spese sostenute direttamente per la realizzazione delle azioni previste dal piano operativo (alla quale pertanto devono essere allegati in copia i documenti giustificativi di spesa);

5. la dichiarazione del legale rappresentante della O.P., nella quale sia indicato il luogo in cui sono depositati i documenti giustificativi in originale;

6. quando il socio produttore singolo provveda direttamente ad effettuare nella propria azienda operazioni che comportino impegno di manodopera, mezzi meccanici ecc., questi dovrà produrre una dichiarazione, atto sostitutivo notorio o autocertificazione, nella quale dovrà essere indicata l’attività realizzata ed i relativi costi complessivi;

7. gli oneri relativi a tali operazioni dovranno essere riferiti al prezzario regionale, in assenza di questo, ai prezzari provinciali (listini prezzi delle Camere di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato prezzi richiesti dalle associazioni che praticano lavorazioni meccaniche, ecc.), ai prezzi medi applicati da strutture di servizi simili, operanti in zona. Qualora le tipologie di costo non siano previste dai prezzari indicati, queste dovranno essere determinate attraverso un’apposita analisi redatta da un tecnico con abilitazione professionale;

8. la data e la firma.

D) Ritiri dal mercato compensati o integrati con il fondo di esercizio.

La documentazione relativa ai ritiri dal mercato compensati o integrati con il fondo d’esercizio conformemente all’art. 15 par. 3 del Reg. (CE) n. 2200/96. deve essere la seguente:

1. copia degli atti con i quali è stata assunta la decisione di procedere alla non commercializzazione, stabilendone la destinazione per i volumi e per il periodo sono che stati giudicati opportuni, dei prodotti determinati dalla O.P. e che sono stati conferiti alla stessa dai produttori aderenti;

2. copia della documentazione dalla quale risulta l’avvenuto ritiro dal mercato della produzione suddetta e la destinazione della medesima, con le quantità relative ai diversi prodotti, riepilogate in un prospetto consuntivo;

3. documentazione dalla quale risultino le spese sostenute per il pagamento ai produttori associati dell’integrazione dell’indennità comunitaria di ritiro ai sensi dell’art. 15..par. 3 lettere a) e b) del Reg. (CE) n. 2200/96. Tale documentazione deve essere riepilogata in un prospetto riassuntivo e deve contenere gli elementi necessari per consentire la verifica del rispetto della normativa comunitaria in proposito.

E) Tecniche di miglioramento qualitativo e ambientale.

La autocertificazione (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del socio della O.P. che ha attuato tecniche specifiche rivolte al miglioramento qualitativo ed ambientale, nell’ambito dell’applicazione della difesa integrata o biologica deve contenere i seguenti elementi:

1. il nome, cognome, data di nascita, residenza, oppure denominazione o ragione sociale;

2. la titolarità dell’azienda;

3. il numero di partita IVA;

4. di avere effettuato nella propria azienda operazioni di reimpianto, riconversione varietale o nuovo impianto;

5. la superficie sulla quale il socio ha attuato la tecnica colturale (tra quelle previste dalle “Disposizioni Nazionali”, allegato 4 punto g);

6. che i terreni interessati all’investimento sono identificabili attraverso i seguenti dati:

– la partita catastale;

– il foglio di mappa;

– la particella catastale;

7. la data e la firma.

II. Indicazioni riguardanti aspetti particolari.

Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni riguardanti norme di condotta alle quali è opportuno che le O.P. si attengano relativamente ai punti di seguito indicati

1. Riconversioni varietali.

Nell’ambito dei programmi operativi, in particolare nell’azione 1B adeguamento della produzione alla domanda sono previste le “riconversioni varietali”.

Tali azioni, sono possibili in orticoltura e in frutticoltura e possono inoltre prevedere la realizzazione di nuovi impianti.

Per le azioni previste si rende necessario reperire sul mercato il materiale vivaistico e sementiero idoneo, opportunamente garantito e certificato, o comunque controllato sotto il profilo sanitario da un organismo ufficiale a ciò preposto.

Nel caso di programmi operativi in cui siano previste misure per il miglioramento qualitativo delle produzioni orticole (annuali) possono essere oggetto di aiuto:

- le sementi se rispondenti a quanto previsto dal regolamento (CE) 1813/2004, (questa condizione non si applica ai programmi operativi pluriennali già approvati alla data di entrata in vigore del citato regolamento);

- le piantine di orticole se certificate sotto il profilo sanitario e varietale in base al quadro giuridico esistente a livello comunitario:

- Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

- Direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio;

Direttiva 93/62/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

ed a livello nazionale:

- Dlgs. n. 214 del 19/08/2005;

- D.M. 14 aprile1997.

Non è ammissibile ad aiuto l’autoproduzione del materiale vivaistico non autorizzato ai sensi del D.M. 14 Aprile 1997.

In base a quanto previsto dall’allegato 5, parte a. del Dlgs. n. 214 citato, il materiale vivaistico della specie actinidia spp. non deve essere accompagnato da un passaporto delle piante.

Le Disposizioni Nazionali riportano una tabella (allegato 4, punto e.) in cui sono indicati i valori ad ettaro ammissibili per l’acquisto di piantine di orticole. La percentuale di abbattimento si riferisce all’incidenza del costo del seme rispetto a quello delle piantine, e dovendosi ammettere a contributo i soli costi aggiuntivi derivanti dalla tecnica del trapianto (miglioramento qualitativo) rispetto alla semina diretta, tale sarà la percentuale di abbattimento da applicare alla spesa sostenuta. L’importo massimo ammesso a contributo a seguito degli abbattimenti per unità di superficie non dovrà comunque superare l’importo previsto nella colonna del differenziale di costo massimo ad ettaro.

Per l’anno 2007, i produttori che attuano la riconversione varietale e acquistano il materiale vivaistico da vivaisti autorizzati e che risulta conforme a quanto previsto, possono rendicontare, per il solo acquisto, come spesa massima ammissibile quella prevista dalle “Disposizioni Nazionali”. Per le aziende biologiche o in fase di conversione può essere riconosciuto per il materiale vivaistico certificato biologico un ulteriore 20% oltre i massimali riportati nella tabella dell’Allegato 4, lettera e, delle “Disposizioni Nazionali”.

Il socio può effettuare l’autoproduzione solamente nel caso in cui non sia reperibile sul mercato vivaistico il materiale necessario agli impianti che deve eseguire. In Questo caso sarà applicata una riduzione pari al 35% dell’importo massimo stabilito dalle “Disposizioni Nazionali”.

Il socio deve inoltre dichiarare che le spese sopra specificate non hanno beneficiato di altri aiuti comunitari e/o nazionali.

Non vengono ammesse a contributo superfici frutticole aziendali inferiori a 1.000 m2 o per un numero di piante della stessa specie inferiore a 100.

2. Applicazione tecniche a basso impatto ambientale.

Per le azioni che prevedono l’applicazione di tecniche a basso impatto ambientale, viene riconosciuto un aiuto in relazione ai maggiori oneri derivanti dalla differenza di spesa sostenuta rispetto alle pratiche tradizionali, pari al valore indicato dalle “Disposizioni Nazionali” (allegato 4, punto c.) per la specie.

Tale valore deve essere moltiplicato per gli ettari effettivamente coltivati.

Il produttore attraverso la scheda di campagna; deve dimostrare di avere impiegato i prodotti previsti ed ammessi dai disciplinari di produzione integrata regionali, o da altri disciplinari depositati dalle O.P. ed autorizzati dai competenti uffici regionali.

Il produttore deve essere in grado di poter dimostrare, nel caso di verifica, di avere acquistato direttamente i prodotti impiegati.

Se la O.P. ha acquistato per conto dei soci tali prodotti, questa deve disporre dei giustificativi di spesa e l’elenco dei produttori che hanno beneficiato del servizio.

3. Assistenza tecnica di magazzino.

Per quanto riguarda l’assistenza tecnica di magazzino, ed in particolare le azioni previste per gli addetti al miglioramento qualitativo delle produzioni ed al controllo delle procedure di produzione conferimento e selezione, lavorazione e logistica che operano nei magazzini di lavorazione dell’O.P. e delle aziende socie, sono individuate le figure professionali, previste all’allegato 4 punto b delle disposizioni nazionali.

Devono essere comunque rispettati i massimali previsti dalle “Disposizioni Nazionali” (allegato 4, punto b.).

4. Investimenti.

Gli investimenti mobiliari ed immobiliari, fatta eccezione per quelli connessi alle riconversioni varietali, alla realizzazione di nuovi impianti ed agli investimenti tecnici quali impianti di irrigazione, fertirrigazione, antigrandine, ecc, dovranno essere eseguiti direttamente dalla O.P. o, in alternativa, dai soci costituiti in strutture societarie(2), alle seguenti condizioni:

A) il socio deve impegnarsi, mediante convenzione sottoscritta tra le parti, a:

* non alienare le strutture per un periodo non inferiore a cinque anni (tre per attrezzature informatiche), in caso di beni mobili e a dieci anni, in caso di investimenti immobili;

* restituire l’investimento o il suo valore residuo(3), in caso di:

1. recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra O.P. o A.O.P. o da vita ad una nuova O.P.;

2. scioglimento della società o di alienazione delle aziende senza che il nuovo proprietario subentri nella qualità di socio della O.P.

3. non si recuperano gli investimenti annuali.

B) gli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, devono essere messi a disposizione per le esigenze degli altri soci della O.P.

Per quanto riguarda gli investimenti, sia aziendali, sia realizzati direttamente dall’O.P. si ricorda che deve essere rispettata la compatibilità con ciò che è stato previsto dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale (punto 12.5 “Eccezioni a norma dell’articolo 37, par. 3, secondo comma, primo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999).

5. Spesa ed attività ammissibili per il personale per l’assistenza tecnica di campagna.

Relativamente alle spese sostenute per il personale impiegato per l’assistenza tecnica - specialistica in campagna, dipendente dall’O.P. o dalle cooperative socie della O.P. o altre forme giuridiche o soci singoli delle cooperative socie, per attuare le azioni relative a pratiche colturali rispettose dell’ambiente come previsto dall’art. del Reg. CE n.2200/96,si forniscono le seguenti precisazioni.

A) La cifra ammissibile risulta dalla moltiplicazione della spesa ammissibile di euro 134,50, per il numero degli ettari equivalenti effettivamente seguiti da ogni tecnico e calcolati in base alle tabelle riportate nelle “Disposizioni Nazionali” emanate dal Mi.P.A.F.. L’importo complessivo non dovrà superare il costo realmente sostenuto dalla O.P. o dall’azienda socia, pagato per il tecnico dipendente (con il massimale di euro 41.500,00 per ogni tecnico). Nel caso di rendiconto parziale (rendiconto trimestrale) la spesa massima ammissibile dovrà essere suddivisa per trimestre e moltiplicata per gli ettari equivalenti. In ogni caso la cifra complessiva indicata non dovrà comunque superare il costo effettivamente sostenuto dal datore di lavoro.

B) L’attività dei tecnici di campagna deve essere finalizzata, come previsto dal Regolamento n. 2200/96, art. 11 paragrafo 2, punto c), a garantire l’assistenza tecnica ai soci per applicare pratiche, in grado di favorire la creazione di linee di prodotti biologici, la promozione della lotta integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente.

Le attività ammissibili in tale contesto, sono:

1. l’applicazione delle norme tecniche di produzione previste dall’impegno A1 del Reg. CEE 2078/92;

2. l’applicazione delle tecniche di produzione biologica definite dal regolamento CEE 2091/91 e successive modificazioni;

3. l’applicazione di disciplinari redatti dalle singole O.P., che debbono essere in linea con le direttive regionali previste dai Disciplinari di Produzione Integrata. Questi disciplinari debbono essere trasmessi al competente ufficio regionale per la loro valutazione.

Non sono rendicontabili le spese sostenute per l’assistenza tecnica prestata nell’ambito della misura F (azione F1 e F2) del P.S.R. in quanto già finanziate dal contributo di questa misura, come già comunicato con nota n. 4000 del 8.3.2001

Le Organizzazioni dei Produttori debbono documentare, per ogni singolo tecnico, l’elenco delle aziende (massimo 50 per ogni tecnico) oggetto di assistenza tecnica, ponendo in evidenza per ognuna di queste, gli ettari equivalenti effettivamente seguiti, suddivisi per singola specie. Le O.P., inoltre, debbono essere in grado di presentare, per agevolare le azioni di controllo relativamente alle aziende oggetto di assistenza tecnica, le schede tecniche in cui siano contenute le indicazioni necessarie per accertare l’osservanza dei disciplinari tecnici. Tali schede debbono essere firmate dal produttore interessato e controfirmate dal tecnico responsabile.

I tecnici coinvolti in tale iniziativa sono tenuti a partecipare direttamente o attraverso coordinatori referenti, ed apportare il proprio contributo per la realizzazione delle azioni comuni orizzontali peraltro già previste nei Programmi di sviluppo agricolo in ambito provinciale.

6. Taratura di atomizzatori.

Per quanto riguarda la taratura degli atomizzatori, effettuata da una ditta a ciò autorizzata, la spesa massima riconosciuta è pari a:

– euro 129,11 per le barre irroratrici;

– euro 103,29 per gli atomizzatori.

La spesa sostenuta dai soci dalle cooperative, o altra forma giuridica socia della O.P. o dalla O.P, deve essere sempre documentata con fattura quietanzata

7. Erogazione del rimborso ai soci per spese direttamente sostenute.

L’organizzazione dei produttori, successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa da parte del socio, provvede all’erogazione della relativa somma all’associato.

A seguito della domanda del socio (produttore singolo o cooperativa o altra forma giuridica, per conto dei relativi soci produttori) la O.P. provvede alla erogazione della somma spettante secondo le seguenti modalità:

A) erogazione della somma mediante bonifico o assegno con prelevamento dal conto corrente bancario dedicato;

B) erogazione della somma cumulativa ad altri importi dovuti al socio (es.: contestualmente provvederà a prelevare dal conto corrente bancario dedicato la somma equivalente al socio con trasferimento sul conto ordinario. In tal caso la O.P. dovrà fornire elenco dettagliato dei soci percepenti l’importo liquidato.

C) compensazione, autorizzata dal socio, con i contributi finanziari spettanti all’O.P.. In ogni caso le operazioni di rimborso e/o di compensazione dei pagamenti devono essere puntualmente documentate e transitare integralmente sul conto corrente dedicato.

Gli organismi associativi aderenti all’O.P. potranno richiedere, in forma cumulativa per i propri associati il rimborso delle spese per i costi da questi sostenuti in via diretta e conservare agli atti copia dei relativi documenti di spesa.

8. Incasso di contributi finanziari dei soci.

A seguito della delibera dei competenti organi della O.P., è stabilita l’entità dei contributi finanziari che i soci devono versare alla O.P. per il fondo di esercizio.

Il versamento può avvenire secondo due possibili modalità:

A) versamento specifico del socio alla O.P. mediante assegno o bonifico bancario direttamente;

B) mediante trattenuta, effettuata dalla O.P. su autorizzazione specifica del socio, sugli importi dovuti al socio per la liquidazione dei prodotti da lui conferiti; in tal caso la O.P. provvede a versare nel conto corrente dedicato la somma equivalente ai contributi finanziari trattenuta ai soci mediante il prelevamento dal conto ordinario.

C) mediante compensazione, effettuata dalla O.P. su autorizzazione specifica del socio, sugli importi relativi a rimborsi spese. In tal caso le cifre che danno origine alla compensazione devono comunque transitare integralmente sul conto corrente dedicato.

9. Bilancio delle O.P.

Le O.P. sono tenute all’invio annuale del loro bilancio, corredato da un’indicazione analitica di tutte le rilevazioni contabili effettuate in riferimento al conto di esercizio, ai contributi ricevuti dai soci e dalla U.E., alle spese sostenute per l’attivazione del programma operativo.

Il bilancio deve essere redatto secondo la vigente normativa nazionale di attuazione della IV Direttiva CE e deve evidenziare le seguenti condizioni:

A) Risultato economico non negativo.

I maggiori costi di esercizio derivanti dalla realizzazione del Programma, che dovessero essere causa di un’eventuale perdita, devono essere addebitati ai soci.

B) Rapporto - mezzi propri e finanziamenti dei soci a medio e lungo termine/capitale investito netto > a 0,25.

La classificazione a medio - lungo termine dei finanziamenti dei soci, escluse le quote associative, deve essere documentata dalle O.P. e gli importi riportati in bilancio all’interno della voce D debiti (D4 debiti verso altri finanziatori e/o D6 debiti verso fornitori), con la specificazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.

C) Margine di struttura (totale immobilizzazioni/capitale permanente) < a 1.

Il capitale permanente è formato da mezzi propri (patrimonio netto) e dalle passività consolidate. Ai fini di una corretta rielaborazione, nella nota integrativa deve essere specificata la quota relativa ai fondi rischi ed oneri ed al debito T.F.R. che dovesse scadere entro l’esercizio successivo.

D) Rapporto indebitamento bancario (stato patrimoniale D1 + D2 + D3 + D7)/ ricavi delle vendite e delle prestazioni < a 0,3.

E) Rapporto oneri finanziari netti (totale del saldo della gestione finanziaria)/ ricavi delle vendite e delle prestazioni < a 0,03.

Risulta quindi necessario che, relativamente al bilancio 2007, le O.P. calcolino gli indici prima elencati, evidenziando gli elementi di bilancio a partire dai quali sono stati quantificati i fattori a cui gli indici si riferiscono. Tali indici dovranno essere allegati al bilancio nella nota integrativa.

Note:

1) Si prega di specificare nei modelli indicati se si tratta di personale che risponde ai requisiti di cui al punto 3b) oppure 3c).

2) Tra le strutture societarie che possono fruire dei contributi comunitari sono contemplate anche le società semplici e, comunque tutte quelle previste dal Codice Civile.

3) Non si recuperano gli investimenti annuali.