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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2008

Codice DA1107
D.D. 11 dicembre 2007, n. 181

Applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2006: “Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu”. Aggiornamento 2007.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di istituire in provincia di Torino, ai sensi della Decisione della Commissione Europea del 27 giugno 2006 (2006/464/CE) e dell’art. 5 del Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2006: “Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu” una “zona focolaio” comprendente un punto di infestazione nel comune di Almese, località via Rubiana angolo via Dei Copertili, ed una circostante area tampone del raggio di 15 km, individuata nell’allegato cartografico n. 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

2. di istituire nelle province di Cuneo, Asti, Alessandria e Torino, ai sensi della Decisione della Commissione Europea del 27 giugno 2006 (2006/464/CE) e dell’art. 6 del sopra citato decreto, una “zona di insediamento” dell’insetto comprendente un’area di infestazione ed una circostante area tampone del raggio di 15 km, individuata nell’allegato cartografico n. 2, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

3. di istituire nella zona del lago d’Orta, ricadente nelle province di Verbania, Vercelli e Novara, ai sensi della Decisione della Commissione Europea del 27 giugno 2006 (2006/464/CE) e dell’art. 6 del sopra citato decreto, una “zona di insediamento” comprendente un’area tampone del raggio di 15 km attorno ai punti di infestazione rilevati, individuata nell’allegato cartografico n. 3, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

4. ai sensi dell’art. 7 del sopra citato D. M. è vietato il trasporto di rami recisi, fronde per ornamento e materiali di moltiplicazione di Castanea sp., ad eccezione delle sementi, al di fuori delle zone in cui è presente D. kuriphilus, siano esse di focolaio o di insediamento;

5. ai sensi della Decisione della Commissione Europea del 27 giugno 2006 (2006/464/CE) e dell’art. 8 del sopra citato D. M. le piante madri di materiale di moltiplicazione di castagno e i campi di produzione di giovani piante di castagno (piantonai) sono ubicati in zone distanti almeno 15 km dalle zone nelle quali è presente D. kuriphilus, siano esse focolaio o insediamento. In fase di commercializzazione dei materiali di Castanea sp., i vivaisti notificano tempestivamente al Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio di destinazione ogni movimentazione di piante e di materiale di moltiplicazione, escluse le sementi, compresi i dati identificativi degli acquirenti;

6. nella zona focolaio gli interessati ad ogni titolo procedono entro il 15 maggio di ogni anno alla raccolta e distruzione delle parti di piante con sintomi di infestazione.

Fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale, chiunque non osservi le disposizioni emanate è passibile della sanzione amministrativa prevista dall’art. 54, comma 23, del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 gg. dalla avvenuta piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Giacomo Michelatti