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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2008

Codice DA1107
D.D. 21 novembre 2007, n. 134

D.G.R. n. 40-7483 del 19/11/2007: Applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006 “Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma del melo Apple Proliferation Phytoplasma”. Individuazione delle zone e delle misure di lotta.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di individuare ai sensi dell’ art. 5 del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006 “Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma Apple Proliferation Phytoplasma” quali zone insediamento del fitoplasma i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Cuneo: Busca, Caraglio, Costigliole Saluzzo, Dronero, Pagno, Piasco, Saluzzo, Verzuolo;

Provincia di Torino: Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Canischio, Castellamonte, Cavour, Chiesanuova, Cossano Canavese, Courgnè, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Maglione, Mazzé, Mercenasco, Osasco, Pertusio, Pinerolo, Prascorsano, Pratiglione, Riva di Pinerolo, San Colombano Belmonte, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Valperga, Vische;

Provincia di Vercelli: Borgo d’Ale.

Nelle zone insediamento è obbligatorio estirpare l’intero meleto qualora la percentuale di piante sintomatiche sia superiore a 30 senza necessità di analisi di conferma. L’estirpazione deve riguardare anche le ceppaie in modo da impedire eventuali ricacci.

Nelle zone insediamento è consigliato eseguire trattamenti insetticidi contro i vettori secondo le indicazioni che verranno fornite dal Settore Fitosanitario regionale.

Ai sensi dell’art. 6 del sopra citato Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2006 su tutto il territorio regionale nei campi di piante madri e nei piantonai del genere Malus spp., è fatto obbligo di eseguire un trattamento insetticida secondo le indicazioni che saranno fornite dal Settore Fitosanitario regionale al fine di assicurare l’assenza di insetti vettori.

Nei campi di produzione di materiale di moltiplicazione del genere Malus spp. (campi di piante madri e piantonai) ove si riscontri la presenza di Apple proliferation phytoplasma è obbligatorio estirpare e distruggere tutte le piante sintomatiche, senza necessità di analisi di conferma. Inoltre viene sospeso il prelievo del materiale fino a quando successivi controlli analitici ne abbiano accertato l’assenza per tre anni consecutivi.

Deve essere tenuta registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati per ogni appezzamento con l’indicazione della data e del prodotto fitosanitario utilizzato. La scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi è allegata alla presente determinazione e ne fa parte integrante. Per le aziende aderenti al Reg. CE 1257/1999 e alle azioni 214.1 e 214.2 del Reg. CE 1698/2005 è sufficiente la compilazione della scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle norme attuative di tale regolamento.

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 500 del codice penale, chiunque non osservi le disposizioni emanate con il presente provvedimento è passibile delle sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. 214/05.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giacomo Michelatti

Allegato