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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comune di Pozzolo Formigaro (Alessandria)

Statuto

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I
LA COMUNITÀ, L’AUTONOMIA, LO STATUTO

art. 1
L’autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, tributaria e finanziaria, alla quale ispira e rende conforme lo Statuto e i regolamenti che costituiscono l’ordinamento generale della comunità.

2. L’esercizio dell’autonomia normativa, relativa alle funzioni in materia tributaria e finanziaria, è effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. L’autonomia conferisce agli organi elettivi ed al Funzionario Responsabile delle singole organizzazioni dell’ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto e i regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione, perseguendo con spirito di servizio verso la comunità dei cittadini le finalità enunciate dal precedente articolo.

4. Ai principi e alle norme stabilite dalla Carta Europea della Autonomia Locale, ratificata dall’Italia con Legge 439/89, si ispira l’ordinamento del Comune e l’attività degli organi preposti ad attuarlo.

art. 2
La comunità

1. Il Comune di Pozzolo Formigaro, espressione della comunità locale, si pone come strumento di realizzazione e di tutela dei valori del paese. Cura gli interessi della comunità e ne promuove lo sviluppo, contribuendo a rafforzare la coscienza dei doveri civici e i motivi di solidarietà interna. Assicura, con la collaborazione delle pro-loco di Pozzolo e della frazione di Bettole, la conservazione e la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il patrimonio di storia e di tradizione della città, integrato dagli apporti dell’emigrazione che lo hanno, nel tempo, arricchito. Opera affinché la comunità Pozzolese consolidi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l’identità originaria e i caratteri distintivi della sua attuale realtà.

2. L’azione del Comune di Pozzolo Formigaro si ispira in tutti i suoi interventi ai valori della vita umana, della pace, dell’ospitalità, della fratellanza fra i popoli, del rispetto e della tutela dei cittadini, prestando attenzione ai più deboli con particolare riferimento agli anziani e ai diversamenti abili, dell’equità sociale e della solidarietà, che sono valori fondamentali della comunità cittadina.

3. Il Comune di Pozzolo Formigaro, uniformandosi ai principi che secondo la Costituzione della Repubblica devono ispirare i rapporti etici-sociali, si impegna, nell’ambito degli specifici compiti istituzionali, a promuovere i diritti dell’individuo e quelli della famiglia, sostenendone la formazione e l’adempimento dei compiti, a tutelare la salute quale fondamentale diritto del cittadino, ad assicurare la libertà dell’insegnamento e dell’educazione e la diffusione della scienza e della cultura.

4. Il Comune riconosce come parte fondante del suo patrimonio storico culturale, l’apporto di pensiero e di esperienza proprio del modo di essere delle donne. Si impegna a rafforzare nella coscienza sociale e nel vivere civile il vero rispetto della parità tra uomo e donna, rimuovendo ogni discriminazione, diretta e indiretta, ed ogni ostacolo di fatto limitativo di tale parità, conformando a tale principio il proprio ordinamento e la propria organizzazione.

art. 3
Lo statuto

1. Lo statuto è l’atto fondamentale che regola l’esercizio dell’autonomia normativa ed amministrativa, nonché l’autonomia tributaria, finanziaria ed organizzativa del Comune, nell’ambito dei principi fissati dalla legge.

2. E’ approvato dal Consiglio Comunale, liberamente formato e costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi della autonomia locale, determina l’ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

3. Concorre a promuovere e garantire la partecipazione libera e democratica dei cittadini all’attività politico-amministrativa del Comune.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.

5. Le distinte funzioni degli organi elettivi e dei responsabili dell’organizzazione operativa del Comune sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell’ambito della legge.

CAPO II
IL COMUNE

art. 4
Il Comune

1. Il Comune rappresenta la comunità, ne cura gli interessi generali e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico.

2. Concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed equità sociale nella gestione e nella erogazione dei servizi.

4. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi nell’area del Piemonte meridionale e della Regione finalizzati a favorirne, attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, l’armonico processo di sviluppo.

5. Promuove forme di collaborazione e cooperazione con i soggetti sociali e con il volontariato, per la gestione in forma associata o convenzionata di servizi finalizzati a garantire la solidarietà sociale e il processo di ulteriore sviluppo della comunità pozzolese.

6. Istituisce organismi di decentramento e sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi.

7. Il Comune promuove azioni per offrire opportunità di lavoro a tutti i cittadini. Favorisce l’associazionismo cooperativo con particolare riguardo allo sviluppo della professionalità ed all’inserimento delle persone diversamente abili, anche attraverso la loro partecipazione a cooperative sociali.

art. 5
Le funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle attribuite ad altri soggetti dalla Costituzione e dalla legge.

2. Il Comune esercita altresì, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

3. Il Comune esercita le sue funzioni nel rispetto delle normative generali e dei principi fissati dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Comune si conforma al principio della distinzione dei ruoli fra Amministratori e Responsabili dei Servizi, che assegna ai primi i poteri di indirizzo e di controllo e riserva ai secondi quelli di gestione amministrativa, finalizzati all’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali e alla realizzazione delle scelte programmatiche e degli interventi che da esse derivano.

5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

art. 6
Attuazione del principio di sussidiarietà

1. Il Comune assume fra i principi che regolano l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa, quello della sussidiarietà, mediante i regolamenti e l’attività dell’organizzazione.

2. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare disciplinano l’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con sistemi che consentano l’immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle relative prestazioni.

3. Il Comune estende gradualmente la sua organizzazione, per assicurarne la presenza operativa sul territorio dal centro abitato alle frazioni che distano notevolmente dagli uffici e dalle sedi centrali dei servizi.

4. L’adeguamento dell’organizzazione alle finalità suddette, avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici o privati.

5. La Giunta Comunale valuta con la Commissione consiliare competente, con le associazioni di partecipazione e con la rappresentanza della popolazione interessata, i programmi e le modalità d’intervento di cui ai precedenti commi, stabilendone la gradualità in relazione alle risorse dell’ente.

6. Il Sindaco, con l’atto con cui presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche delle attività da realizzare nel corso del mandato, può proporre quelle, individuate con l’intervento del Consiglio e con il concorso delle associazioni di partecipazione, che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali, secondo il principio di sussidiarietà.

7. Preso atto degli orientamenti espressi dal Consiglio, la Giunta definisce con i Responsabili dei Servizi e con il concorso delle associazioni interessate, le modalità di attuazione di quanto previsto al precedente comma ed approva il protocollo d’intesa che indica i presupposti giuridici e le modalità organizzative ed economiche delle attività attribuite all’autonomo esercizio dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali. La Giunta ed i Responsabili dei Servizi, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti per l’attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto dai soggetti che rappresentano le formazioni sociali, che ne assumono la realizzazione con ogni connessa responsabilità.

art. 7
La semplificazione amministrativa

1. L’attività amministrativa del Comune è informata ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione del procedimento e dell’azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell’organizzazione e dei suoi Funzionari Responsabili ed i risultati sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini:

a) Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell’attività degli organi elettivi e della organizzazione di gestione consentita, dalla legislazione vigente, nell’ambito della propria autonomia. L’obiettivo di tale azione è l’eliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che ne derivino benefici adeguati per quest’ultima. Il risultato deve essere un’organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.

b) In apposite riunioni, i Responsabili dei Servizi dell’ente esaminano i criteri generali che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e definiscono il programma degli interventi da effettuare per conseguire il risultato di cui sopra.

c) Ciascun Responsabile del Servizio, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l’attuale effettiva utilità per i cittadini e la comunità, anche in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi, determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Adegua alla semplificazione procedimentale i programmi ed il funzionamento del sistema informatico di cui il settore è dotato. Informa il Sindaco degli interventi programmati e, dopo la presa d’atto dell’organo predetto e comunque trascorsi venti giorni dalla comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza.

d) Il Responsabile del Servizio, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali, propone al Sindaco le deliberazioni da sottoporre al Consiglio. Sulle modifiche regolamentari che comportino riduzioni di entrate od aumenti di spesa, è necessario il parere obbligatorio non vincolante del Responsabile del Servizio Finanziario.

e) Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione.

f) La semplificazione dell’azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi, costituiscono uno degli obiettivi principali degli organi elettivi e deI Funzionari ResponsabilI. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.

g) Il regolamento definisce le categorie delle persone inabili, non abbienti e in condizioni di indigenza che sono esentate dal rimborso dei costi sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.

3. L’attuazione degli obiettivi fissati e delle scelte programmatiche dovrà essere soggetta al controllo di gestione, finalizzato a misurarne gli effetti sociali e ambientali, la rispondenza in termini di rapporto costi-benefici e l’efficienza, la qualità e la disponibilità professionale dell’apparato.

art. 8
Pari opportunità

1. Il Comune favorisce e cura la realizzazione di iniziative volte ad assicurare la partecipazione attiva della donna alla vita politica, amministrativa, sociale ed economica. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale ed in tutti gli organi collegiali del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

2. L’Amministrazione Comunale adotta tutte le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle donne che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia.

3. Approva un regolamento per l’organizzazione del comitato pari opportunità e fornisce annualmente le risorse per il suo funzionamento.

art. 9
Caratteristiche costitutive

1. Il Comune esercita le sue funzioni e i suoi poteri nell’ambito del proprio territorio.

2. Può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori del territorio comunale, con la cura dei loro interessi generali e l’erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune è posta in Pozzolo Formigaro, nel Castello Mediovale e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.

4. Elementi distintivi del Comune di Pozzolo Formigaro sono lo Stemma ed il Gonfalone. Il loro uso è disciplinato da apposito regolamento comunale.

CAPO III
LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

art. 10
I regolamenti comunali

1. I regolamenti comunali, in armonia con le disposizioni legislative vigenti e i principi generali del presente statuto, costituiscono lo strumento propulsivo dell’attività del Comune e disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative a questo attribuite. Essi sono approvati dal Consiglio al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli e abrogarli, fatta salva la competenza della Giunta Comunale in materia di adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, da adottarsi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

CAPO IV
LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

art. 11
Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell’azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l’organizzazione dell’ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo i criteri e le procedure della legge regionale.

4. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.

art. 12
Gestione associata di funzioni e servizi

1. Il Comune promuove con i Comuni dell’area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per assicurare, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici che siano agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovracomunale, regolando mediante la stipula di convenzioni i rapporti conseguenti.

2. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire livelli più elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesto.

3. Alla gestione associata di funzioni e servizi può partecipare la Provincia, per quanto di sua competenza ed interesse, sottoscrivendo la convenzione.

4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, che esercitano le funzioni ed i servizi in luogo degli stessi. Può essere inoltre prevista, per ragioni di interesse pubblico, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti ad uno di essi, che opera per loro conto.

L’accordo e la relativa convenzione devono realizzare un’organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi e raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravi di procedure, di costi e di tempi.

TITOLO II
GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I
ORDINAMENTO

art. 13
Norme generali

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale ed il Sindaco.

2. Agli organi elettivi è affidata la rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi stabiliti dallo Statuto, nell’ambito della legge.

3. Possono essere nominati, rappresentanti negli Enti, Aziende, Società e Istituzioni partecipate dall’Amministrazione Comunale componenti del Consiglio e della Giunta Comunale, quando l’oggetto sociale e le finalità perseguite dai predetti Enti, Aziende, Società e Istituzioni siano funzionalmente collegate con il mandato elettivo, secondo i criteri previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

art. 14
Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l’organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.

2. Il Consiglio individua ed interpreta i bisogni e gli interessi generali della Comunità, attivando, a tale scopo, in ogni caso in cui sia possibile, anche forme di collaborazione con gli altri enti e istituzione presenti sul territorio e stabilisce gli indirizzi coerenti, guidando e coordinando tutte le attività del Comune. Su di esse il Consiglio esercita il controllo politico-amministrativo per assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Il Consiglio dura in carica fino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo l’indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

art. 15
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce la programmazione generale dell’Ente e, nell’ambito della competenza attribuitagli dalle disposizioni di legge, ne adotta gli atti fondamentali, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) ai criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) agli atti per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e per la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, nonché per le rispettive modifiche;

d) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che definiscono i piani d’investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell’ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

g) agli indirizzi in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

h) alle nomine dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

i) alle decisioni in merito al conferimento della cittadinanza onoraria e alla promozione di gemellaggi con altre città o comunità.

2. Il Consiglio definisce, per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati da conseguire e determina i tempi necessari allo scopo.

3. Il Consiglio Comunale discute ed approva in apposito documento le linee programmatiche presentate dal Sindaco ai sensi del presente Statuto.

4. Il Consiglio può stabilire i criteri-guida per la concreta attuazione del documento programmatico ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l’attività degli altri organi elettivi e dell’organizzazione.

5. Il Consiglio può esprimere direttive alla Giunta perché adotti provvedimenti ritenuti necessari dal Revisore dei Conti per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale.

6. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l’azione dei rappresentanti nominati negli Enti collegati, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

7. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno relativamente a problematiche ed avvenimenti di rilievo locale, ma anche nazionale ed internazionale.

8. Il Consiglio Comunale, al fine di armonizzare l’attuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, esprime ed affida al Sindaco, avvalendosi degli opportuni strumenti consultivi, propositivi e di coordinamento dei soggetti e movimenti interessati, gli indirizzi necessari per programmare e coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

art. 16
Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell’organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l’esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l’attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, con le seguenti modalità:

a. segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b. segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell’esercizio;

c. sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d. partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all’approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

4. Il Consiglio Comunale, esercita, altresì, la funzione di controllo sull’attività del Comune, su quella delle istituzioni e delle aziende, attraverso:

a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione, da parte del Sindaco e degli Assessori, delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;

b) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma annuale dei lavori pubblici;

c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;

d) l’esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;

e) la relazione annuale del Revisore dei conti;

f) la verifica della coerenza dell’attività dell’organizzazione comunale con i programmi e gli indirizzi del Consiglio.

5. Resta fermo il diritto di tutti i Consiglieri comunali di effettuare le attività conoscitive previste dall’art. 43, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e quelle di sindacato ispettivo di cui al terzo comma del già citato art. 43 del D.Lgs. 267/2000.

art. 17
Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva, oltre ché per l’adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i provvedimenti ad esso attribuiti da altre disposizioni del decreto suddetto, da leggi ad esso successive, nonché per quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

art. 18
Il Sindaco

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o in caso di assenza o impedimento dal Vice Sindaco.

2. Il Sindaco in qualità di Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; egli, inoltre, è tenuto a richiamare gli organi politici e burocratici al perfetto rispetto dei tempi e delle modalità che consentano la migliore informazione ai consiglieri.

3. Il Sindaco rappresenta il Consiglio Comunale, è l’interprete degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l’esercizio delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo. Coordina l’attività di tutte le Commissioni consiliari.

art. 19
Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d’opinione e di voto e a tutela di questo ruolo di rappresentanza, nell’esercizio dei loro compiti istituzionali antepongono l’interesse pubblico a qualsiasi forma di attività che abbia come fine interessi particolari o privatistici. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di ottenere:

a. dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato;

b. dal Segretario comunale e dalla Direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultino necessari per l’espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l’obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

4. Ai consiglieri spetta, per la partecipazione ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari, un gettone di presenza.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

6. I Consiglieri che non intervengono a tre adunanze consecutive, senza giustificati motivi, da presentare per iscritto al segretario comunale entro tre giorni dalla data di convocazione del consiglio, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento. L’interessato ha diritto a far pervenire scritti difensivi oppure ad essere sentito dal Consiglio Comunale.

7. Il Comune assicura i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.

art. 20
I Gruppi consiliari e la Conferenza dei Capi Gruppo Consiliare

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, anche nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere.

2. La Conferenza dei Capi Gruppo Consiliare è l’organo consultivo del Sindaco che presiede il Consiglio Comunale. Ad essa possono partecipare, con solo diritto di parola, i componenti della Giunta Comunale.

art. 21
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può costituire, al suo interno, Commissioni permanenti.

2. Il numero e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti sono stabiliti dal regolamento.

3. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi. Il Sindaco e gli Assessori Comunali non possono presiedere né far parte delle Commissioni consiliari.

4. La nomina delle Commissioni consiliari permanenti è effettuata, con votazione in forma palese, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella d’insediamento del consiglio comunale.

5. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

6. Il Sindaco, gli Assessori nonché i consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni delle stesse, con diritto di parola e senza diritto di voto.

7. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l’organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

8. Le Commissioni consiliari permanenti, nell’ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e settoriali del Comune e ne riferiscono al Consiglio. Svolgono inoltre attività informative e qualsiasi altro compito loro assegnato dallo Statuto e dal regolamento.

9. Le Commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente le proposte di deliberazione presentate al Consiglio comunale, e possono sottoporre all’approvazione di esso atti deliberativi di indirizzo nei settori di loro competenza.

art. 22
Iniziativa delle proposte

1. L’iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco, alla Giunta, alle Commissioni consiliari ed a tutti i Consiglieri.

2. Le modalità per la presentazione, l’istruttoria e la trattazione delle proposte delle Commissioni consiliari e dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

art. 23
Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo i principi del presente statuto.

2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

art. 24
Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare Commissioni speciali, che restano in carica per un periodo limitato e prestabilito, incaricandole dello studio e fattibilità di interventi, progetti e piani di rilevanza straordinaria, che hanno carattere generale o che richiedono valutazioni specifiche conseguibili con il concorso di competenze specializzate e per tali motivi non rientrano nelle attribuzioni delle Commissioni permanenti. Le Commissioni speciali sono composte da Consiglieri comunali, da dipendenti comunali e da esperti esterni. Il Consiglio comunale sceglie i membri esterni fra docenti universitari, liberi professionisti e persone che per studio od attività prestata abbiano riconosciuta competenza nella materia da trattare. Con la deliberazione di nomina della Commissione ne viene stabilito il coordinatore, definito l’oggetto dell’incarico, fissato il termine entro il quale la stessa deve concludere i lavori. Può essere previsto che la Commissione riferisca al Consiglio, periodicamente, sull’avanzamento dei lavori, oltre che sottoporre allo stesso, alla conclusione dell’incarico, la relazione finale. La Commissione, concluso l’incarico, rimette gli atti al Sindaco e cessa definitivamente la sua attività.

2. Su proposta del Sindaco o su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri comunali il Consiglio può costituire - nel suo seno - Commissioni speciali di indagine su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai Responsabili dei Servizi comunali e dai propri rappresentanti in seno ad Enti o Aziende. Della Commissione fanno parte, in modo proporzionale rappresentanti di tutti i Gruppi consigliari. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l’ambito dell’inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico, secondo le modalità previste dal regolamento. Coordinatore di tale Commissione di indagine, organo di controllo e garanzia, è eletto un Consigliere di minoranza.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

art. 25
Composizione e nomina

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di assessori entro il massimo previsto dalla Legge, scelti all’interno dei componenti del Consiglio Comunale o esterni ad esso in numero non superiore a quattro, tra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

2. I componenti della Giunta Comunale fra cui il Vice Sindaco sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

art. 26
Ruolo e competenze generali

1. La Giunta è l’organo che compie tutti gli atti d’amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

3. La Giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l’adozione di atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull’attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

art. 27
Esercizio delle funzioni

1. Le adunanze della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. E’ presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall’Assessore anziano.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all’esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano per conto del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell’ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato tutte le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento. Quando sostituiscono il Sindaco, gli Assessori esercitano anche tutte le funzioni a lui attribuite.

4. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i Responsabili dei Servizi preposti all’area ed ai settori di attività compresi nella delega.

5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

6. Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l’Assessore più anziano di età fra quelli nominati all’atto dell’elezione della Giunta in carica.

art. 28
Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La Giunta rimane in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

art. 29
Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. Le dimissioni o la cessazione dall’ufficio dei singoli assessori per altra causa e la loro sostituzione sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

art. 30
Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale ed assiste il funzionario designato per la redazione del verbale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell’esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, Responsabili dei Servizi e Funzionari del comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti le loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei Conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.

CAPO IV
IL SINDACO

art. 31
Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell’amministrazione comunale, rappresenta la comunità, è responsabile dell’Amministrazione Comunale e promuove tramite gli organi collegiali e l’organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il miglioramento delle condizioni socio economiche ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l’ordine del giorno.

3. Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale o in quella immediatamente successiva il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni, obiettivi e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

5. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

6. Quale Ufficiale di governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quando stabilito dalla legge della Repubblica.

7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell’attuazione dello statuto, dell’osservanza dei regolamenti.

8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità fissate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

10. Il Sindaco informa la popolazione, utilizzando i più efficaci mezzi di comunicazione, su situazioni di pericolo per calamità naturali o per la sicurezza. Quando lo ritenga opportuno crea organismi di coordinamento, ai quali chiama a partecipare i rappresentanti degli enti e degli uffici che possano contribuire alla soluzione dei problemi.

art. 32
Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

3. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione (fermi restando i suoi poteri di intervento in materia previsti nei casi di emergenza indicati dalla legge), gli orari di esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d’intesa coi responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

art. 33
Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione temporanea in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco le relative funzioni sono esercitate dall’Assessore più anziano.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco tutte le sue funzioni fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco.

art. 34
Poteri d’ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione comunale, fatte salve le competenze in materia dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 107 D.Lgs 267/2000, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l’osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall’interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emettendo le ordinanze di cui all’art. 54 comma 2 D.Lgs 267/2000 al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e con l’osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

CAPO V
LE COMMISSIONI COMUNALI

art. 35
Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali istituibili secondo i criteri di legge o del presente Statuto che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

2. La nomina delle Commissioni comunali istituibili secondo i criteri di legge o del presente Statuto, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata, ove non previsto diversamente dal regolamento istitutivo, dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all’Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all’espletamento dell’incarico.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL’AMMINISTRAZIONE LOCALE

art. 36
La partecipazione dei cittadini

1. Il Comune attua il principio della collaborazione tra i propri organi istituzionali ed i cittadini, nonché degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell’Unione Europea e favorendo la loro partecipazione al processo di formazione delle scelte sui temi di interesse generale, relativi alla programmazione dell’attività amministrativa, o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità locale, nei modi e nelle forme disciplinate dal regolamento della partecipazione.

2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

art. 37
Diritto di istanza, petizione o proposta.

1. I cittadini, anche in forma associata, secondo le modalità stabilite nel regolamento della partecipazione, hanno il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte all’Amministrazione comunale, in tutte le sue articolazioni, per richiedere, precisandone i motivi, l’adozione, la modifica o l’integrazione di atti e provvedimenti su materie di competenza comunale; tali istanze, petizioni o proposte vengono trasmesse, senza dilazioni, al Sindaco.

2. Il regolamento della partecipazione stabilisce anche i termini sia per il tempestivo esame delle istanze, petizioni o proposte da parte degli organi competenti, sia per assicurare le relative risposte ai cittadini.

art. 38
La partecipazione delle libere forme associative.
Le Consulte

1. Il Comune promuove la collaborazione tra i propri organi istituzionali e le libere forme associative, mediante l’istituzione di organismi di partecipazione popolare denominate “Consulte”.

2. Le Consulte sono costituite secondo le competenze stabilite per le Commissioni Consiliari permanenti del Consiglio comunale

3. Possono chiedere di far parte delle Consulte , previa registrazione in apposito albo istituito presso il Comune, tutte le libere associazioni e le aggregazioni operanti sul territorio comunale, ad esclusione dei movimenti politici o settori o organismi territoriali di partiti politici e di quelle associazioni o aggregazioni il cui statuto o accordo associativo sia in contrasto con i principi sanciti dall’articolo 18 della Costituzione.

4. L’Amministrazione comunale, su tutte le materie ritenute opportune, può, tramite i propri organi istituzionali, interpellare le Consulte, in special modo quando si tratti di compiere scelte rilevanti su temi di interesse generale, relativi alla programmazione dell’attività amministrativa.

5. Le Consulte hanno diritto di auto convocazione e possono presentare istanze, petizioni e proposte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, secondo tempi, modalità e forme stabilite dal regolamento della partecipazione.

6. Il Sindaco può disporre, secondo le rispettive competenze, l’invio alle Consulte di atti o documenti; essi, inoltre, previa richiesta delle Consulte stesse, forniscono atti, documenti o informazioni utili ad attivare la loro partecipazione propositiva nei confronti dell’Amministrazione comunale.

7. Tutte le materie connesse con l’attuazione del presente articolo sono disciplinate dal regolamento della partecipazione.

art. 39
Forum Giovanile

1. E’ istituito nel Comune di Pozzolo Formigaro il Forum Giovanile quale organismo permanente di composizione e consultazione delle condizioni giovanili nell’ambito del territorio comunale.

2. Il Forum si pone quale interlocutore principale dell’Amministrazione Comunale per la l’elaborazione dei programmi e delle iniziative volte a tutelare la condizione giovanile.

3. Il Forum esercita le proprie funzioni in piena autonomia nei limiti posti dalla legge e dal presente Statuto ed esercita la propria attività secondo quanto stabilito dal proprio regolamento.

art. 40
Osservatorio Sociale

1. E’ istituito nel Comune di Pozzolo Formigaro a sensi della L. 328/2000, l’Osservatorio Sociale quale strumento di consultazione dell’Amministrazione Comunale per l’elaborazione dei programmi comunali in materia di servizi sociali, al fine di intervenire in modo mirato sulle reali esigenze esistenziali dei cittadini residenti nel territorio comunale.

2. L’Osservatorio Sociale esercita le proprie funzioni in piena autonomia nei limiti posti dalla legge e dal presente Statuto ed esercita la propria attività secondo quanto stabilito dal proprio regolamento.

art. 41
Altri organismi di partecipazione popolare

1. La collaborazione tra gli organi istituzionali dell’ente, i cittadini e le libere forme associative si attua anche attraverso l’istituzione di organismi di partecipazione popolare diversi da quelli previsti al precedente art. 38.

2. Tali organismi sono costituiti, con riferimento a specifiche materie o argomenti, con deliberazione del Consiglio comunale e con le modalità stabilite dal Regolamento, di volta in volta parimenti adottato dal Consiglio comunale.

3. L’Amministrazione comunale può interpellare, tramite i propri organi istituzionali, tali organismi in relazione a programmazioni e scelte ed atti dell’attività amministrativa, pertinenti a temi specifici per i quali tali organismi sono stati costituiti.

4. Il Sindaco può disporre, secondo le rispettive competenze, l’invio a detti organismi di atti o documenti; egli, inoltre, previa richiesta degli organismi stessi, fornisce atti, documenti o informazioni utili ad attivare la loro partecipazione propositiva nei confronti dell’Amministrazione comunale

art. 42
Le Carte dei diritti dei cittadini

1. Il Comune può adottare Carte dei diritti dei cittadini con le quali vengono affermati i diritti, tutelati dal presente statuto, sui quali si fondano i rapporti fra i cittadini e l’Ente, con particolare riguardo alle funzioni dei servizi pubblici comunali.

2. Le Carte dei diritti dei cittadini sono elaborate anche su proposta dei cittadini in forma singola o associata nonché delle Consulte e degli organismi di partecipazione popolare, dalla Commissione consiliare permanente “Affari Amministrativi”.

3. Le carte dei diritti dei cittadini, disciplinate dal Regolamento della Partecipazione, sono redatte secondo principi di uguaglianza e di imparzialità; garantiscono il diritto ad un agevole accesso, ad una corretta informazione, alla partecipazione dei cittadini; perseguono il fine di verifica dei principi di efficienza, efficacia e continuità ai quali di ispira l’azione della Pubblica Amministrazione;

4. Le Carte dei diritti del cittadino dovranno essere a disposizione di ogni persona che vive, studia, lavora, sosta o comunque ha rapporti con la comunità locale ed il suo territorio.

5. Il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce le modalità per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo e le forme di tutela dei diritti dei cittadini affermati negli atti suddetti.

CAPO II
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
ED IL REFERENDUM

art. 43
La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, promuove consultazioni della popolazione in ordine a proposte, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti e degli interessi diretti o diffusi dei cittadini

2 Le consultazioni sono, di regola, promosse attraverso la convocazione di riunioni pubbliche definite “Forum dei cittadini”, convocate per trattare temi di particolare rilevanza o con ricorrenza periodica, per realizzare la reciproca informazione tra popolazione ed Amministrazione. Ad esse partecipano tutti i cittadini che ritengono di avere interesse ai temi all’ordine del giorno ed i rappresentanti dell’Amministrazione, delegati dal Sindaco secondo la loro competenza. La convocazione dei “Forum” avviene con idonee e diffuse forme di tempestivo preavviso, utilizzando la struttura informativa comunale, con le modalità indicate dal regolamento.

3. I “Forum” sono convocati anche sulla base della richiesta dei cittadini, dagli stessi sottoscritta e recante indicazione dei temi proposti alla discussione, secondo le condizioni di ammissibilità e modalità indicate dal regolamento

4. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento dei “forum” assicurando agli stessi la partecipazione dei cittadini interessati e la piena e libera espressione delle loro proposte ed opinioni nonché le conseguenti iniziative che l’Amministrazione può assumere a seguito delle risultanze delle riunioni effettuate.

5. La consultazione dei cittadini, riferita a particolari categorie o ai residenti in delimitati ambiti del territorio comunale, può essere effettuata attraverso sondaggi, su temi che rivestono per gli stessi specifico interesse o sui quali essi sono in grado di fornire orientamenti ed opinioni utili ad indirizzare le scelte dell’Amministrazione. La consultazione può essere promossa sia dal Consiglio che dalla Giunta comunale a seconda della competenza.

art. 44
Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione, previsto dalla legge ed ordinato dallo statuto e dal regolamento, attraverso il quale i cittadini elettori esprimono i loro intendimenti in merito a tematiche di rilevante interesse per la Comunità.

2. Il referendum consultivo può essere promosso dall’Amministrazione comunale o da un Comitato di cittadini, con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, su tutte le materie di esclusiva competenza locale.

3. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:

a) le norme statutarie;

b) i tributi comunali;

c) le tariffe dei pubblici servizi;

d) l’ordinamento, la pianta organica ed il trattamento economico del personale;

e) il piano regolatore generale e le relative varianti generali;

f) le designazioni e nomine di rappresentanti;

g) tutte le questioni che attengono ai diritti di cittadinanza e alla tutela dei principi fondamentali di rispetto della persona umana.

4. Sono ammessi referendum su indirizzi urbanistici e materia urbanistica che non facciano riferimento a varianti al Piano Regolatore Generale.

5. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di decisione adottata dal Consiglio comunale:

a) per iniziativa dello stesso Consiglio;

b) su richiesta del Comitato dei cittadini promotori;

6. La deliberazione adottata d’iniziativa dal Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito da sottoporre alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, e stanzia i fondi necessari per l’organizzazione del referendum. La deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

7. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno duecento elettori del Comune, alla costituzione di un Comitato, composto da cinque di essi, conferendo allo stesso l’incarico di proporre al Sindaco il tema del referendum. Il Comitato sottopone al Sindaco la proposta, con l’indicazione del tema e l’illustrazione delle finalità.

8. Il Sindaco convoca entro i quindici giorni successivi alla presentazione della proposta di cui al precedente comma il Consiglio comunale che si pronuncia, sull’ammissibilità del referendum, udito il Comitato dei cittadini, il quale apporta al tema proposto modifiche e gli adeguamenti ritenuti necessari dal Consiglio Comunale. La decisione viene notificata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei cittadini, con atto motivato, entro cinque giorni da quello di adozione della delibera di Consiglio. Se il Consiglio si esprime per la non ammissibilità del referendum la decisione è da ritenersi definitiva.

9. Se il referendum viene ritenuto ammissibile il Comitato d’iniziativa procede alla raccolta delle firme dei presentatori, in numero non inferiore ad 1/30 degli aventi diritto al voto al 31 dicembre dell’anno precedente, apposte sui moduli stabiliti dal regolamento, con l’osservanza delle modalità dallo stesso previste. La raccolta delle sottoscrizioni ed il deposito dei relativi atti presso il Segretario del Comune deve avvenire entro novanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del Consiglio comunale.

10. Il Sindaco, entro dieci giorni dall’avvenuto deposito degli atti, convoca apposita Commissione la quale verifica la regolarità della documentazione richiedendo, ove necessario, chiarimenti al Comitato dei cittadini. Il Sindaco, a seguito dell’esito positivo dell’esame effettuato dalla Commissione, sottopone entro 20 giorni al Consiglio l’effettuazione del referendum e richiede lo stanziamento dei fondi necessari per organizzarlo. Il Consiglio prende atto della completezza e regolarità della procedura e provvede a quanto di sua competenza.

11. In ogni anno possono essere tenuti, al massimo tre referendum consultivi. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l’anno, in un solo giorno, non in coincidenza con altre operazioni di voto. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative o di referendum statali o regionali non possono essere indetti referendum comunali. Quelli già indetti vengono rinviati a nuova data.

12. Dopo la decisione del Consiglio comunale il Sindaco indice il referendum fissandone l’effettuazione nella data dallo stesso prescelta secondo quanto stabilito dal precedente comma.

13. Hanno diritto a votare per il referendum tutti i cittadini maggiorenni, anche stranieri, che risultino residenti a Pozzolo Formigaro da almeno sei mesi antecedenti la data della consultazione, purché non abbiano commessi fatti che per la legge italiana determinano la perdita della capacità elettorale. Hanno, altresì, diritto al voto coloro che, alla data della consultazione e godendo dei suddetti requisiti, abbiano compiuto i 16 anni. Tali elettori saranno inseriti in apposito elenco speciale.

14. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari ad almeno il 50% del totale di quelli aventi diritto.

15. Nel caso in cui sia sottoposto alla popolazione un quesito che consenta unicamente risposta affermativa o negativa, come pure quando esso consenta di scegliere tra più alternative, l’esito del referendum è determinato dalla prevalenza di una delle opzioni

16. L’esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

17. Quando il referendum ha esito positivo il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, adotta le proprie motivate deliberazioni decidendo se, ed in caso affermativo con quali modalità, dare attuazione ai risultati del referendum.

art. 45
Materie

1. Le consultazioni ed i referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con elezioni provinciali, comunali, nonché in concomitanza con altre consultazioni elettorali.

CAPO III
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

art. 46
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L’attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità, che costituiscono criteri non derogabili per l’attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento comunale.

2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell’organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto per l’intera procedura.

3. In particolare, nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l’accesso a tutti gli atti del procedimento e negli stessi richiamati, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale dell’interessato, copie od estratti informali dei documenti.

4. Le memorie, proposte e documentazioni presentate dall’interessato - o dai suoi incaricati - devono essere acquisite ed esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile dell’emanazione del provvedimento finale, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell’interessato.

art. 47
Attività degli uffici e dei servizi - Semplificazione

1. Il Comune adotta tutti i provvedimenti disposti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo effettuando periodicamente la revisione del regolamento comunale sia per l’aggiornamento dei procedimenti nello stesso previsti, sia per la costante riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, stabilendo tutte le misure agevolative applicabili nell’interesse dei cittadini, consentendo che le richieste siano presentate anche per via telematica ed informatica; che analoghe procedure siano adottate, ove possibile, per le integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione all’interessato dell’esito del procedimento.

2. Il Comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa, le dichiarazioni sostitutive, l’acquisizione diretta di certificati ed ogni altra misura che abbia per fine di rendere più agevole, rapido, economico il rapporto fra i cittadini e l’Amministrazione comunale, tenuto conto di quanto dispongono le leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, il D.Lgs. 445/2000 e le leggi annuali di semplificazione. Dispone l’adozione di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività istruttorie in ogni settore di attività ed in particolare nel funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive. Riduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alla conferenza dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione di opere di interesse pubblico generale.

3. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, i Responsabili dei Servizi procedono alla revisione dei regolamenti che per l’oggetto prevalente rientrano nelle loro competenze, eventualmente con la partecipazione dei Responsabili dei Servizi di altri settori interessati, eliminando procedure, vincoli, limitazioni, divieti che non risultino più utili e giustificati e provvedendo alla riduzione degli adempimenti dei cittadini a quelli indispensabili per gli stessi e per l’organizzazione della comunità. Entro il termine suddetto il testo riformato dei regolamenti, con una documentazione di raffronto con quello finora vigente, deve pervenire al Sindaco.

4. Ogni attività, servizio, ufficio del Comune sono gestiti perseguendo le finalità di cui ai precedenti commi, operando con l’obiettivo di facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l’Ente, adottando ogni misura per rendere più sicura, libera, socialmente protetta la vita nella comunità. Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in ogni azione, attività, iniziativa del Comune ed i risultati conseguiti da ciascun settore costituiranno motivo di valutazione dell’operato del Responsabile del Servizio.

art. 48
Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

2. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo e gli atti attuativi della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo.

CAPO IV
L’AZIONE POPOLARE

art. 49
L’azione sostitutiva

1. Ciascun elettore ha il potere di fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi ad ogni giurisdizione.

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell’azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere la tutela dell’interesse dell’Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l’attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l’azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell’azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l’azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l’azione di tutela degli interessi predetti, lo attesta a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO V
IL DIRITTO DI ACCESSO E D’INFORMAZIONE DEL CITTADINO

art. 50
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1 - Tutti gli atti dell’Amministrazione comunali sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2 - Il diritto dei cittadini all’informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento, con le quali sono determinati i Responsabili dei Servizi che, nell’ambito delle loro competenze, hanno il dovere di assicurarne l’esercizio.

3 - La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all’attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L’informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4 - La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all’albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5 - Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta può istituire servizi d’informazione dei cittadini, usufruibili presso la sede del Comune, ed in luoghi pubblici appositamente attrezzati, sia nel concentrico che nella frazione di Bettole.

art. 51
Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi

1 - Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2 - Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l’esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3 - Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L’esame dei documenti è gratuito.

4 - Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5 - Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Amministrazione, la Giunta assicura l’accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6 - Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s’intende rifiutata.

7 - Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO VI
IL DIFENSORE CIVICO

art. 52
Istituzione e funzioni del Difensore Civico

1 - Il Difensore Civico, qualora nominato, assicura, nei limiti e secondo le modalità del presente Statuto e del Regolamento istitutivo, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati, nonché delle associazioni e delle formazioni sociali che operano nel Comune. Il Difensore Civico, inoltre, esercita il controllo di legittimità sugli atti del Comune previsto dall’art. 127, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le materie e nei limiti indicati dalla legge e con le modalità indicate nel Regolamento Comunale.

2 - Il Difensore Civico interviene, su richiesta dei cittadini singoli o associati o per propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, omissioni nell’attività e nei comportamenti degli uffici comunali, delle aziende speciali, dei concessionari di pubblici esercizi, dei consorzi e di ogni altro ente o azienda sottoposti alla vigilanza e al controllo del Comune, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa in modo che i procedimenti abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3 - Il Difensore civico promuove forme di collaborazione con gli organi e l’organizzazione del Comune e degli enti dallo stesso dipendenti, contribuendo al buon andamento, alla correttezza ed all’imparzialità dell’Amministrazione, per conseguire i suoi fini di tutela del cittadino, delle associazioni, delle formazioni sociali.

art. 53
Elezione e durata in carica

1. Ogni cittadino residente nel Comune può presentare proposte di candidature per l’elezione del Difensore Civico al Sindaco.

2. Le modalità per la presentazione delle candidature da parte dei cittadini sono stabilite dal Regolamento.

3. Il Sindaco trasmette le proposte di candidatura alla Commissione Affari Amministrativi del Consiglio Comunale che verifica i requisiti dei candidati proposti.

4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Se dopo due votazioni nessun candidato consegue la maggioranza, l’elezione è rinviata ad altre adunanze successive da tenersi ad intervalli di quindici giorni l’una dall’altra. In tal caso, fermo restando il principio fondamentale della prevalenza della maggioranza qualificata, per l’elezione è sufficiente che un candidato raggiunga la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

5. Il Difensore Civico rimane in carica per la durata di cinque anni esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore e non è immediatamente rieleggibile.

6. In caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio il Consiglio provvede alla nuova elezione.

art. 54
Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali, diano affidamento, sulla base di documentato curriculum, per il prestigio personale e per l’attività precedentemente svolta, di sicura competenza giuridico amministrativa e di massima garanzia di moralità, indipendenza e obiettività.

2. I candidati alla nomina di Difensore Civico devono inoltre possedere il diploma di laurea in giurisprudenza ed aver maturato per almeno tre anni, comprovate esperienze professionali in materie giuridiche e amministrative.

3. Non può essere nominato Difensore civico chi riveste una carica pubblica elettiva o si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi che regolano l’elezione alle cariche comunali. Non può essere nominato Difensore Civico chi ricopra incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, nonché colui che abbia ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina.

4. Il Difensore Civico, durante il mandato, non può assumere incarichi o avere rapporti professionali con l’Amministrazione Comunale.

5. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

6. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d’ufficio, o per aver agito in contrasto con essi o con l’obbligo di lealtà o indipendenza, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

art. 55
Prerogative e funzioni

1. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia, con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2. Il Difensore Civico interviene, su istanza dei soggetti di cui all’art. 50 o per propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, omissioni, illegittimità, disfunzioni, inefficienze nell’attività dei pubblici uffici, enti e aziende di cui al citato art. 50 - 2° comma -, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità e di imparzialità dell’azione amministrativa nel corso dei procedimenti e nella emanazione dei singoli provvedimenti.

3. A tal fine egli può convocare il responsabile dell’ufficio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d’ufficio. Può stabilire di esaminare con il funzionario interessato la pratica entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, o all’associazione che ne ha richiesto l’intervento, le sue valutazioni e l’eventuale azione da lui promossa e quelle che possono essere intraprese dall’interessato, in via amministrativa o giurisdizionale. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità o i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati.

5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore Civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6. Il Difensore Civico esercita i suoi poteri di iniziativa d’ufficio, anche al fine di verificare che la pubblica amministrazione svolga i propri compiti con umanità, sollecitudine ed equità.

7. Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza di eventuali disfunzioni o inefficienze nell’attività delle pubbliche amministrazioni, il Difensore Civico promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli enti morali e di ogni altro soggetto che ritenga utile ascoltare, ivi comprese, qualora lo consideri opportuno, le Commissioni Consiliari Permanenti.

8. La Giunta Comunale assicura all’Ufficio del Difensore Civico una sede idonea e le dotazioni i per il buon funzionamento dell’istituto.

9. Al Difensore Civico è corrisposta un’indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio Comunale all’inizio dell’incarico e periodicamente aggiornata. Allo stesso compete il rimborso di ogni spesa sostenuta per l’esercizio del suo ufficio.

art. 56
Rapporti con il Consiglio comunale

1 - Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, con innovazioni organizzative, normative od amministrative. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile, con l’intervento del Difensore civico, e viene resa pubblica nelle forme previste dall’art. 48 dello statuto.

2 - In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Sindaco iscrive all’ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

3 - Il Difensore civico deve essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni consiliari permanenti in ordine a problemi particolari relativi all’attività del proprio ufficio.

4 - Le Commissioni consiliari permanenti possono convocare il Difensore civico per avere informazioni e chiarimenti sull’attività dallo stesso svolta; a tali riunioni viene invitato un rappresentante della Giunta comunale.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

art. 57
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi comunali si ispira a principi di autonomia, programmazione, decentramento, flessibilità, controllo dei risultati, economicità, trasparenza, produttività e semplificazione amministrativa.

2. Ai fini della migliore fruizione dei servizi da parte dei cittadini, dovranno essere assicurate gestioni associate fra i vari enti pubblici, anche territoriali, o, quando ciò non risulti possibile, dovrà essere garantito il massimo coordinamento non solo della pianificazione e gestione dei servizi stessi, ma anche delle attività burocratiche.

3. L’ente valorizza, in base a criteri di pari opportunità, lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficienza della propria azione.

4. Il Comune favorisce, per le scelte fondamentali che attengono all’organizzazione operativa dell’ente, i rapporti con le organizzazioni sindacali.

5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall’ambito della loro autonomia decisionale nell’esercizio delle funzioni attribuite. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell’esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

6. Il dipendente, nei rapporti con i cittadini, deve usare la massima disponibilità e cortesia, non ostacolare l’esercizio dei loro diritti e favorire l’accesso agli atti e alle informazioni di cui essi abbiano titolo.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

art. 58
Ruolo e funzioni

1 - Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente sovrintende all’esercizio delle funzioni dei Responsabili dei Servizi, dei quali coordina l’attività assicurando l’unitarietà operativa dell’organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi, direttive e obiettivi espressi dagli organi elettivi.

2 - Il Segretario svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, secondo le direttive e con le modalità stabilite dal Sindaco.

3 - Il Segretario Comunale, oltre ai compiti previsti da particolari disposizioni di legge, statuto e regolamento, o attribuitigli dal Sindaco con proprio specifico provvedimento:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente

c) presiede, di regola, le Commissioni di Concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali C e D;

d) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l’applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;

e) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri Comunali e dei cittadini agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;

f) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione, la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;

g) ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune che non siano per legge, Statuto o regolamento, riservati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei Servizi;

h) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all’esercizio delle sue competenze;

i) dispone l’invio ai Responsabili dei Servizi di settore delle leggi, decreti, circolari ed ogni altra documentazione giuridico amministrativa ritenuta utile per il loro costante aggiornamento;

l) vigila, per assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, adottando i provvedimenti del caso ed esercitando, ove necessario, anche i poteri sostitutivi.

CAPO III
I RESPONSABILI DEI SERVIZI

art. 59
I Responsabili dei Servizi: funzioni

1 - I Responsabili dei Servizi, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili dell’attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive generali fissate dagli organi di direzione politica;

2 - I Responsabili dei Servizi partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale e dei programmi per i settori di competenza ed alla definizione dei progetti attuativi. Essi sono, altresì, responsabili della correttezza amministrativa, della efficacia ed efficienza della gestione;

3 - I Responsabili dei Servizi, in conformità a quanto stabilito dalla legge, godono di autonomia e responsabilità nell’organizzazione degli uffici e del lavoro, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell’acquisizione dei beni strumentali necessari;

4 - Il regolamento definisce le funzioni direzionali in coerenza con l’articolazione delle strutture. Con delibera della Giunta Comunale possono essere individuate categorie di atti da attribuire alla competenza dei Responsabili dei Servizi;

5 - Secondo i criteri, i limiti e le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, gli incarichi di Funzionario Responsabile possono essere ricoperti da personale dipendente dall’Amministrazione con contratto a tempo indeterminato, nonché tramite contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire;

6 - Gli incarichi di Funzionario Responsabile sono conferiti a tempo determinato dal Sindaco, salvo rinnovo espresso. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le modalità di conferimento degli incarichi, nonché la loro durata.

TITOLO IV
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I
COMPETENZE DEI COMUNI

art. 60
Servizi comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi alle funzioni ed ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

4. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

art. 61
Gestione in economia

1. Il Comune, nei limiti delle disposizioni legislative vigenti in materia, gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna l’esternalizzazione.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

art. 62
La concessione di servizi a terzi

1 - Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, anche mediante stipula di convenzioni con soggetti operanti ne campo sociale e del volontariato.

2 - La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3 - Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara da espletarsi con le modalità di cui all’art. 30 D.Lgs 163/2006 e relative norme regolamentari, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l’ente.

art. 63
Le istituzioni

1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire “istituzioni”, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d’Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d’Amministrazione sarà stabilito dal regolamento in armonia con le disposizioni legislative in materia.

3. Il Direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità ed è nominato in seguito a pubblico concorso.

4. L’ordinamento,l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Il Revisore dei Conti dell’ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

7. La costituzione delle “istituzioni” è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione, il quale determinerà altresì, la dotazione organica del personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

art. 64
Le società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, con capitale pubblico locale prevalente o non prevalente, costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nell’atto costitutivo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un componente del Consiglio d’Amministrazione, dell’eventuale Comitato esecutivo e del Collegio dei Revisoredei Conti, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge e al presente statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l’art. 67 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.

4. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni o a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune, il Consiglio comunale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e dell’eventuale Comitato esecutivo ed uno o più Sindaci, ai sensi dell’art. 2458 del Codice Civile, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l’art. 67 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l’elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.

5. Il Consiglio comunale, nel deliberare la trasformazione di aziende speciali comunali in società per azioni o società a responsabilità limitata nelle quali, dopo il biennio iniziale, il Comune avrà una partecipazione maggioritaria o minoritaria al capitale sociale, deve includere nell’atto costitutivo e nello statuto il diritto del Comune stesso a nominare negli organi d’amministrazione e nel Collegio dei Revisorepropri rappresentanti , secondo quanto previsto dai precedenti terzo e quarto comma e con il richiamo ai conseguenti effetti previsti dall’art. 67 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. Ogni sei mesi il Sindaco o suo delegato darà comunicazioni al Consiglio comunale dell’attività svolta dagli enti o società per azioni partecipate dal Comune.

TITOLO VII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I
CONVENZIONI E CONSORZI

art. 65
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia e/o con altri soggetti pubblici, anche a partecipazione comunale, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti concordano che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Nel caso in cui lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera, prevedano forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa approvazione di un disciplinare tipo, il Sindaco informa tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

art. 66
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

2. la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

3. lo statuto del Consorzio.

4. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

5. Sono organi del Consorzio:

a. l’Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L’Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b. il Consiglio d’Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall’Assemblea. La composizione del Consiglio d’Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

6. I membri dell’Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

7. Il Consiglio d’Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per tre anni, decorrenti dalla data di nomina.

8. L’Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.

9. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

10. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell’Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d’Amministrazione a quelli della Giunta.

11. Lo statuto del Consorzio prevede un apposito organo di revisione economico-finanziaria, costituito con modalità analoghe a quelle stabilite per il Comune, e forme di controllo economico della gestione.

CAPO II
ACCORDI DI PROGRAMMA

art. 67
Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d’intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull’opera, sugli interventi o sui programmi d’intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all’accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell’Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all’interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VIII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

art. 68
La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell’attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta i criteri per la loro impostazione e definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti a valutazione della competente Commissione per gli Affari Amministrativi la quale esprime in merito un parere non vincolante.

4. Il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine e secondo i principi fissati dalla legge, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

art. 69
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l’elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per realizzarne l’attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell’esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

CAPO II
L’AUTONOMIA FINANZIARIA

art. 70
Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive. I corrispettivi dei servizi a domanda individuale sono determinati tenendo conto anche della effettiva fruizione dei servizi stessi.

3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

art. 71
Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d’investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d’investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell’importo dei programmi d’investimento che non trovi copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO III
LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

art. 72
La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all’attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l’osservanza dell’obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell’ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l’affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l’attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato ad uso gratuito. Eventuali deroghe, giustificate da motivi di pubblico interesse, devono essere approvate dalla Giunta sulla scorta di criteri previamente stabiliti.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, oltre ché nell’ipotesi di cui all’art. 69 comma 2, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o si presenti la opportunità di trasformazioni patrimoniali più utili o idonee ai fini del Comune, o infine sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell’Ente.

6. L’alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

art. 73
Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale in conformità a quanto dispone l’art. 234 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 elegge un revisore dei conti eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri tra i soggetti indicati al comma 2 dell’art. 234 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico.

3. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal presente statuto e dalle norme regolamentari. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l’esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.

5. I Revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della veridicità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il Revisore dei conti dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto di gestione.

art. 74
Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Revisore dei conti dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la relativa proposta di deliberazione consiliare e nella quale il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttività ed economicità della gestione.

4. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

CAPO V
APPALTI E CONTRATTI

art. 75
Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle propria attività istituzionale, con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell’Unione Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Responsabile del Servizio individuato con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO VI
SERVIZIO DI TESORERIA

art. 76
Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che dispongano di una sede operativa nel Comune o in Comune limitrofo.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile, per non più di una volta, a seguito di nuova deliberazione del Consiglio comunale.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell’ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO IX
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

art. 77
Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l’esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d’interesse generale da parte dello Stato, nell’ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri economici.

art. 78
La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, sociale, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell’attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

art. 79
La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri comuni, nell’ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 80
Revisione dello statuto

1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall’art. 6, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le proposte di cui al precedente comma, sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la Segreteria comunale, dando adeguata pubblicità di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. Nessuna deliberazione di revisione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello statuto.

4. Ogni cittadino può assumere l’iniziativa di modifica dello Statuto, depositare presso l’apposita Commissione consiliare proposte di emendamento e avere notizia del parere espresso sulle sue proposte dalla Commissione stessa.

art. 81
Regolamenti vigenti

1. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore, salvo che lo statuto non preveda termini più brevi.

2. I regolamenti restano in vigore fino alla scadenza del termine previsto dallo statuto per il loro adeguamento.

3. Trascorso il termine suddetto, cessano di avere vigore le norme dei regolamenti che non sono stati adeguati, divenute incompatibili con lo statuto.

art. 82
Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l’entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

6. A tal fine, lo Statuto sarà inviato in copia ai consiglieri comunali, ai responsabili delle strutture comunali, a tutti gli organismi previsti dallo Statuto stesso, ai Presidenti delle aziende o enti ai quali il Comune partecipa e sarà inoltre assicurata, con qualsiasi forma, la massima informazione ai cittadini.