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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06
Codice 23.3
D.D. 11 settembre 2007, n. 141
Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dellArt. 40 del D. Lgs. 152/1999. Art. 114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino della Diga di Alpe Cavalli in comune di Antrona Schieranco (VB), di proprieta della Enel Produzione S.p.A., ai sensi dellart. 14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n. 12/R.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Si approva il progetto di gestione relativo al bacino della diga di Alpe Cavalli, che la ditta Enel S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. n. 2440/23.3 del 11/04/2007, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.
Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:
1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo della Direzione Difesa del Suolo ed allamministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dellinvaso e dello sbarramento che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per leffettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui allart. 5 del decreto 30 giugno 2004;
3. Svuotamento per manutenzione o ispezione (manovre di svuotamento totale senza finalità di rimozione del sedimento):
- lapertura e la chiusura degli organi di scarico dovrà avvenire nel modo più graduale possibile in modo da simulare un evento naturale, per consentire agli organismi bentonici e alla fauna ittica di trovare un ricovero o di allontanarsi;
- per evitare che permanga nel corso dacqua a valle dello sbarramento un deposito di sedimento fine o condizioni di torbidità non compatibili con la sopravvivenza delle biocenosi acquatiche va effettuato un lavaggio dellalveo, come per altro ipotizzato dal proponente, attraverso alcune cacciate di acqua pulita per un periodo sufficiente a rimuovere leccesso di sedimento accumulato nellalveo;
- dovranno essere rispettate le soglie di accettabilità per i solidi sospesi e le concentrazioni ammissibili per lO2 disciolto nelle acque rilasciate a valle dell invaso nonché la durata temporale da non superare, secondo quanto indicato nella tabella seguente. Le misurazioni per il controllo del rispetto delle soglie dovranno essere effettuata ad intervalli non superiori ai 30 minuti. Poiché questi parametri sono tra loro correlati, qualora si verificasse una diminuzione di O2 disciolto rispetto a questa soglia, andranno ridotte le concentrazioni di solidi sospesi fino a rientrare nel limite stesso;
Concentrazione di solidi sospesi Ossigeno disciolto Durata massima (in ore)
di concentrazione di solidi sospesi
Max 40 gr/l > 5 mg/l < 0,5 h
15 gr/l <
conc SS < 20 gr/l > 5 mg/l < 1,5 h
10 gr/l < conc SS < 15 gr/l > 5 mg/l <
3,0 h
5 gr/l < conc SS < 10 gr/l > 5 mg/l < 6,0 h
< 5 gr/l > 5 mg/l Fino al
termine delle operazioni
- Si richiede di effettuare un monitoraggio della macrobenthos secondo il metodo IBE (Ghetti, 1997) prima delloperazione, 3-4 settimane dopo il termine delloperazione, 4-6 mesi dopo loperazione. Qualora i risultati non fossero soddisfacenti si richiede un ulteriore campionamento a 12 mesi dal termine delloperazione. Al termine della campagna di misure il rapporto tecnico (redatto come previsto dal proponente stesso) andrà inviato alla Direzione regionale competente in materia di risorse idriche e al Dipartimento ARPA del VCO;
- poiché periodicamente sul Torrente Loranco viene immesso materiale ittico a scopo di pesca, dovrà essere contattato lufficio competente della Provincia al fine di non ostacolare tale attività ed eventualmente concordare una reimmissione secondo le specifiche del Piano ittico provinciale;
4. Manovre di esercizio degli scarichi profondi (operazioni periodiche finalizzate al mantenimento della funzionalità degli organi di scarico)
- queste manovre sono da effettuarsi esclusivamente nella fase decrescente di piene anche moderate;
- le manovre possono essere effettuate in regime di magra ordinaria, non inferiore alla Q274, unicamente nei casi di motivata necessità, in tal caso si dovrà effettuare una diluizione dellacqua rilasciata a valle mediante apertura degli scarichi di superficie tale da rispettare le soglie di accettabilità per i solidi sospesi e le concentrazioni ammissibili per lO2 indicate nella tabella di cui sopra; dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni di cui al precedente punto 3;
5. Fluitazione (o spurgo) e asportazione meccanica dei sedimenti (operazioni finalizzate alla riduzione della quantità di sedimento presente nellinvaso)
a. Interventi sistematici (in fase di piena)
- deve essere effettuato un lavaggio dellalveo attraverso alcune cacciate di acqua pulita per un periodo sufficiente a rimuovere leccesso di sedimento accumulato nellalveo;
b. Interventi specifici
- Per quanto riguarda gli interventi specifici di fluitazione saltuaria durante gli eventi di morbida e di asportazione meccanica dei sedimenti a bacini pieno o vuoto, si sottolinea che il documento di dettaglio previsto dal proponente stesso si configura come un aggiornamento del presente Piano di gestione, pertanto dovrà essere presentato con tempistiche atte ad una congruo iter di valutazione e approvazione.
In generale per quanto riguarda la fluitazione:
- tali operazioni non possono essere effettuate con portate del torrente inferiori alla Q182;
- i limiti di concentrazione dei solidi sospesi e dellO2 disciolto devono rispettare quanto indicato nella tabella di cui al precedente punto 3;
- dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni di cui al precedente punto 3 del presente parere;
6. il piano di monitoraggio relativo alle attività di fluitazione verrà definito successivamente, nellambito della valutazione dellaggiornamento del Piano di gestione relativo;
7. per quanto riguarda lasportazione meccanica dei sedimenti a bacini pieno o vuoto le prescrizioni verranno valutate a seguito della presentazione del documento tecnico specifico;
8. Si richiede, durante il periodo di validità del Progetto di gestione, leffettuazione di una caratterizzazione almeno qualitativa delle popolazioni ittiche presenti a valle dello sbarramento nel rio Loranco e nel bacino, indicando anche il rapporto giovani/adulti in modo da poter valutare la dinamica delle popolazioni. Dovranno essere inoltre rilevate qualità e consistenza delle immissioni di ittiofauna effettuate nel rio Loranco a monte e a valle dello sbarramento;
9. Nelleventualità che, anche a seguito di particolari eventi di piena che interessano il bacino idrografico, si presentasse la necessità di rimuovere il materiale ghiaioso-sabbioso non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, sia per lo stoccaggio del materiale in unarea non interessata da eventi di piena del torrente Loranco e/o affluenti, sia per leventuale utilizzo del materiale secondo i disposti della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002. Inoltre qualsiasi intervento nellalveo del torrente Loranco è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904, da parte del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania;
10. Qualora il progetto di gestione comporti interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione alle operazioni di smaltimento dei rifiuti (operazioni di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata) oppure agli interventi di estrazione di materiali solidi dal demanio fluviale e lacuale (operazioni di cui alla categoria n. 13 dellallegato B1 alla L.R. 40/1998 per le quali è autorità competente in materia di VIA la Regione), è necessario lespletamento delle relative fasi procedimentali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione è presupposto necessario per leffettuazione dei lavori.
Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità quinquennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei cinque anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nellambito del Monitoraggio Regionale dei corsi dacqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane lobbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dallart. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso lUfficio deposito della Regione.
Il Dirigente responsabile
Ilario Nebiolo