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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06

Codice 25.9
D.D. 12 settembre 2007, n. 1506

Ditta: Comune di Verbania. Nulla osta ai soli fini idraulici per gli interventi di miglioria dell’impianto inerente il porto turistico di Villa Taranto. Lago Maggiore - Comune di Verbania.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

che al comune di Verbania possa essere rilasciata l’autorizzazione per gli interventi di miglioria dell’impianto inerente il porto turistico di Villa Taranto, nel Lago Maggiore in Comune di Verbania;

La penisola artificiale con spostamento del molo foraneo, i pontili galleggianti interni ed una passerella di accesso dovranno essere collocati nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni già in parte oggetto di delucidazione durante la conferenza di servizi in data 11/09/2007 a seguito della nota n° 36421/25.09 in data 08/08/2007:

1) la penisola artificiale, il molo foraneo, i pontili galleggianti interni e la passerella d’accesso, dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alle escursioni del lago e alle sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazioni intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni e dovrà essere prodotta la verifica di stabilità globale della penisola artificiale tenendo anche in considerazione le escursioni del lago e le varie sollecitazioni agenti sulla stessa;

3) l’ancoraggio dei pontili galleggianti ai pali e della passerella alla terra ferma dovranno essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del Lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;

4) l’ancoraggio del molo foraneo ai corpi morti posti nel fondale lacustre dovranno essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del Lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva, inoltre dovranno essere verificate ed evitate in modo assoluto le interazioni tra le varie funi di ancoraggio ai corpi morti tra le varie strutture galleggianti;

5) per quanto riguarda gli impianti elettrici dovranno essere garantite, secondo la normativa vigente, la sicurezza e le prestazioni degli stessi considerando l’innalzamento del lago e quindi la sommergibilità degli stessi;

6) il comune di Verbania è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone, alla proprietà ed alle infrastrutture fisse e mobili, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

7) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni comunali, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Comitato Italo-Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole