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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06
Codice 25.9
D.D. 12 settembre 2007, n. 1506
Ditta: Comune di Verbania. Nulla osta ai soli fini idraulici per gli interventi di miglioria dellimpianto inerente il porto turistico di Villa Taranto. Lago Maggiore - Comune di Verbania.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
che al comune di Verbania possa essere rilasciata lautorizzazione per gli interventi di miglioria dellimpianto inerente il porto turistico di Villa Taranto, nel Lago Maggiore in Comune di Verbania;
La penisola artificiale con spostamento del molo foraneo, i pontili galleggianti interni ed una passerella di accesso dovranno essere collocati nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati allistanza in questione che, debitamente vistati da questUfficio, vengono restituiti al richiedente, e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni già in parte oggetto di delucidazione durante la conferenza di servizi in data 11/09/2007 a seguito della nota n° 36421/25.09 in data 08/08/2007:
1) la penisola artificiale, il molo foraneo, i pontili galleggianti interni e la passerella daccesso, dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dallesecuzione delle opere stesse;
2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alle escursioni del lago e alle sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazioni intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni e dovrà essere prodotta la verifica di stabilità globale della penisola artificiale tenendo anche in considerazione le escursioni del lago e le varie sollecitazioni agenti sulla stessa;
3) lancoraggio dei pontili galleggianti ai pali e della passerella alla terra ferma dovranno essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento sulla superficie dellacqua anche nel caso di massima escursione del Lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
4) lancoraggio del molo foraneo ai corpi morti posti nel fondale lacustre dovranno essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento sulla superficie dellacqua anche nel caso di massima escursione del Lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva, inoltre dovranno essere verificate ed evitate in modo assoluto le interazioni tra le varie funi di ancoraggio ai corpi morti tra le varie strutture galleggianti;
5) per quanto riguarda gli impianti elettrici dovranno essere garantite, secondo la normativa vigente, la sicurezza e le prestazioni degli stessi considerando linnalzamento del lago e quindi la sommergibilità degli stessi;
6) il comune di Verbania è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone, alla proprietà ed alle infrastrutture fisse e mobili, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dallesercizio del presente nulla osta;
7) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e lesercizio dellOpera regolatrice dellinvaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dellacqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche dintesa con il Governo Svizzero.
Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni comunali, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Comitato Italo-Svizzero.
Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per loccupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente allattuazione dellopera di che trattasi.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole