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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06

Codice 17.6
D.D. 7 agosto 2007, n. 252

L.R. 21/97 s.m.i. - Capo VI - Valorizzazione dell’artigianato d’eccellenza attraverso la promozione attuata dal Consorzio “Okey Piemonte” e acquisizione di prodotti dallo stesso. Impegno di spesa di Euro 14.400,00 (IVA al 20% inclusa) sul cap. 11559/2007 - Deliberazione n. 24-5969 del 28/05/2007. Accantonamento n. 100823.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di disporre, in favore del Consorzio “Okey Piemonte”, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Dlgs n. 163/2006, la spesa complessiva di Euro 14.400,00 (IVA 20% inclusa), di cui Euro 12.000,00 (IVA al 20% inclusa) per l’organizzazione e la predisposizione di materiale promozionale (depliant, cartellonistica, banner, poster/locandine, cd-rom) per la valorizzazione sul mercato delle imprese associate nonché per far conoscere e comunicare l’attività di consorziamento intrapresa nei confronti delle imprese dell’eccellenza artigiana e Euro 2.400,00 (IVA al 20% inclusa) per l’acquisizione dei prodotti lavorati dalle imprese del Consorzio stesso da utilizzare nella manifestazione a livello locale che si terrà il 21/09/2007 a Macello (TO), in occasione di iniziative di valorizzazione delle imprese dell’Eccellenza dell’area Pinerolese;

di impegnare la somma di Euro 14.400,00 (IVA al 20% inclusa) sul cap. 11559/2007 (accantonamento n.100823) che presenta la necessaria disponibilità;

di liquidare la somma di Euro 14.400,00 (IVA al 20% inclusa), in un’unica soluzione, entro il corrente anno, al Consorzio “Okey Piemonte” con sede in Torino (TO) Via Santa Teresa n. 19, (omissis), a mezzo accredito su c.c. bancario ad avvenuta realizzazione della fornitura, dietro presentazione di regolare fattura, vistata dal Dirigente del Settore Disciplina e Tutela dell’Artigianato della Regione Piemonte, corredata dai dati per l’accredito (ABI, CAB e C/C).

La Regione Piemonte provvederà al pagamento delle fatture entro 90 giorni dal loro ricevimento. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa, imputabile alla Regione Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura fissata dal Ministero competente ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 231 del 2002 comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del codice civile.

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere dai contratti, che vengono stipulati mediante invio di lettera secondo gli usi commerciali, in caso di ritardi superiore ai 30 giorni per mancata consegna e per inosservanza giudicata grave anche di una sola delle caratteristiche tecniche previste dai capitolati e meglio specificate nelle lettere commerciali.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale 29/7/2002, n. 8/R.

Il Direttore regionale
Marco Cavaletto