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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2008

Codice DA0713
D.D. 11 ottobre 2007, n. 24

Comune di Valdieri (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, di terreni comunali gravati da uso civico, per realizzazione tratto di pista forestale in Loc. Tetto Rollu - Andonno. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Valdieri (CN) a:

- mutare la destinazione d’uso di circa mq. 100, siti in Fraz. Andonno - Loc. Tetto Rollu, dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 1 mapp. 1 e Fg. 2 mapp. 131, per consentire la realizzazione di un tratto di pista forestale necessaria per il trasporto di legname ed erba da fieno, che dovrà rimanere aperta ed in uso gratuito pedonalmente al pubblico e carrabile per i mezzi del Comune, per i mezzi di soccorso o di altre forze pubbliche e dei residenti, fatta salva la regolamentazione ritenuta necessaria e diverse disposizioni di legge;

- sospendere temporaneamente l’esercizio del diritto da parte della collettività locale sulle aree di cantiere per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell’opera in questione;

di dare atto che:

- le aree di cantiere dovranno essere ripristinate dal punto di vista ambientale al termine della realizzazione dell’opera, così come le esistenti piste agro-silvo-pastorali se danneggiate dal passaggio dei mezzi di cantiere;

- i privati non potranno operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

- La porzione di terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, se del caso, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese dei privati che dovranno comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori di realizzazione dell’opera e, se necessario, al termine dei futuri interventi di manutenzione;

- l’anzidetta manutenzione dovrà comunque essere fornita, per almeno anni 30, in misura sufficiente a garantire la percorribilità della pista in sicurezza ai pedoni ed ai mezzi pubblici e di soccorso. In difetto il Comune dovrà provvedere in via sussidiaria ad eventuali carenze, addebitando poi i costi ai privati in parola;

- Non è previsto versamento di denaro al Comune a titolo di canone di concessione, fermo l’impegno da parte dei privati in parola a realizzare e mantenere l’opera oggetto d’istanza a proprie spese, almeno per il periodo suindicato, comunque, il Comune di Valdieri (CN) dovrà destinare, tutti gli importi eventualmente percepiti in virtù della presente autorizzazione, nel rispetto di quanto disposto dalla L. 1766/1927;

Tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei privati.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri