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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2008

Legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6.

Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale
21 marzo 1984, n. 18)

1. L’articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

“ Art. 18. (Pareri ed approvazione progetti)

1. I progetti di opere e lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico o ad approvazione da parte degli organi dell’amministrazione regionale e sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi 2, 3, 4 e 5.

2. I progetti di opere e lavori pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base dell’articolazione organizzativa vigente. Per progetti di opere e lavori pubblici di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in piani e programmi di intervento predisposti dalla Regione.

3. Non occorre il parere della struttura tecnica regionale di cui al comma 2 sui progetti stralciati da progetti generali da essa già esaminati favorevolmente, nei casi in cui l’ente interessato garantisca, in apposito provvedimento, il rispetto dei requisiti tecnici dell’opera.

4. I progetti di sistemazione forestale sono sottoposti al parere della struttura regionale competente in materia forestale.

5. L’atto amministrativo di approvazione dei progetti o di concessione del contributo per la realizzazione di opere e lavori pubblici in zone soggette a vincolo idrogeologico costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27). Le opere ed i lavori pubblici di cui all’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale), comunque finanziati, non sono soggetti alle procedure previste dalla l.r. 45/1989.

6. Gli atti amministrativi di approvazione dei progetti sono adottati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione degli stessi.".

Art. 2.

(Modifica alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38)

1. Al primo comma dell’articolo 7 ter della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali), le parole: “del Comitato regionale opere pubbliche, sentiti gli uffici tecnici regionali ed il servizio geologico regionale” sono sostituite dalle seguenti: ‘’della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell’articolazione organizzativa vigente e delle strutture regionali competenti in materia geologica ed idrogeologica.".

Art. 3.

(Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale
26 aprile 1984, n. 23)

1. L’articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l’impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt), è sostituito dal seguente:

“ Art. 5. (Autorizzazione)

1. Le opere di cui all’articolo 3, primo comma, sono autorizzate con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia.

2. Il provvedimento autorizzatorio tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista a diverso titolo dalla normativa regionale.".

Art. 4.

(Modifica dell’articolo 15 della l. r. 23/1984)

1. Al primo comma dell’articolo 15 della l.r. 23/1984, le parole: “il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le opere pubbliche,” sono sostituite dalle seguenti: “il responsabile della struttura regionale competente in materia”.

Art. 5.

(Modifica alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73)

1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze Sanitarie Assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie), le parole: “o del Comitato regionale opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 ‘Legge generale in materia di opere e lavori pubblici.’”, sono soppresse.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti pendenti presso il Comitato regionale per le opere pubbliche sono trasmessi alla struttura tecnica regionale prevista dall’articolo 18, comma 2, della l.r. 18/1984, come modificato dalla presente legge.

Art. 7.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) il secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 1976, n. 50 (Norme per l’affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412);

b) il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 13 della l.r. 18/1984;

c) gli articoli da 23 a 30 della l.r. 18/1984;

d) il terzo comma dell’articolo 34 della l.r. 18/1984;

e) il settimo comma dell’articolo 3 della l.r. 23/1984;

f) il quarto comma dell’articolo 4 della l.r. 23/1984;

g) la legge regionale 7 agosto 1997, n. 46 (Modifica della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 ‘Legge generale in materia di opere e lavori pubblici‘);

h) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 48 (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i beni culturali e ambientali (CRBC e A);

i) la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 (Modifica alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18).

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore quarantacinque giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunque non prima dell’adozione dell’atto deliberativo della Giunta regionale di individuazione della struttura tecnica regionale competente di cui all’articolo 18, comma 2, della l.r. 18/1984, come modificato dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 febbraio 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n 147

- Presentato dalla Giunta regionale il 3 ottobre 2005

- Assegnato alla II Commissione in sede referente l’11 ottobre 2005

- Richiamato in Aula ex art. 34 il 4 giugno 2007

- Rinviato in Commissione ex art. 34 il 22 ottobre 2007

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Licenziato a maggioranza dalla II Commissione il 12 dicembre 2007 con relazione del Consigliere Antonino Boeti

- Approvato in Aula il 22 gennaio 2008 con 33 voti favorevoli , 2 astenuti

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 54/1975 è il seguente:

“Art. 2.

[1] Gli interventi della Regione riguardano in particolare le seguenti opere:

1) Nei territori dei bacini montani, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni:

a) opere di sistemazione idraulico-forestale;

b) rimboschimenti e rinsaldamenti di terreni e opere costruttive immediatamente connesse;

c) ricostruzione di boschi deteriorati;

d) lavori di difesa contro la caduta di valanghe;

e) opere di difesa degli abitati.

2) Opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modifiche ed integrazioni.

3) Lavori di difesa di abitati e di strade provinciali e comunali da frane e corrosioni di fiumi e torrenti, ai sensi della legge 30 giugno 1904, n. 293 e successive modifiche ed integrazioni.

4) Opere di consolidamento e trasferimento di abitati, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

5) Acquisto di terreni, sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, da destinare alla formazione di boschi e foreste.

[2] La Regione puo’ sostituirsi alle Amministrazioni provinciali e comunali ed altri Enti nei casi in cui essi non intendano esercitare le facolta’ loro riconosciute dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523.".


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 7 ter della l.r. 38/1978, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 ter.

[1] Nelle zone ove siano individuati, a cura dei servizi tecnici regionali, territori di natura instabile o che comunque presentino rischio geologico per l’insediamento di abitati, ogni provvedimento di concessione edilizia o il mantenimento in essere di concessione edilizia rilasciata prima dell’evento calamitoso, è sottoposto al parere della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell’articolazione organizzativa vigente e delle strutture regionali competenti in materia geologica ed idrogeologica.".


Nota all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 15 della l.r. 23/1984, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Spostamenti e modifiche di opere elettriche per ragioni di pubblico interesse)

[1] Su richiesta delle pubbliche amministrazioni interessate, il responsabile della struttura regionale competente in materia può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di opere elettriche la cui autorizzazione rientri nella competenza della Regione. Il proprietario dell’impianto da spostare o da modificare ha diritto all’integrale rimborso, da parte dell’amministrazione richiedente, delle spese sostenute.

[2] Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la modifica dell’impianto costituisce autorizzazione, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, della variante d’impianto da eseguire.".


Nota all’articolo 5

- Il testo dell’articolo 4 della l.r. 73/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Modalità di concessione ed erogazione del finanziamento)

1. I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale, con l’indicazione dell’ammontare complessivo del contributo per ciascun progetto e dei termini di utilizzo della graduatoria delle richieste finanziabili, compilata separatamente per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 6.

2. La concessione dei contributi di cui all’articolo 1 è disposta, con decreto del Presidente della Giunta regionale (d.p.g.r.), in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 109 del 1994 e presentato entro i termini stabiliti dall’atto di assegnazione.

3. Il progetto definitivo di cui al comma 2 deve essere, in ogni caso, corredato da:

a) concessione edilizia e altri pareri tecnici previsti dalla legge per l’intervento specifico;

b) atto formale di approvazione degli elaborati di progetto e della relativa copertura finanziaria.

4. Il settore competente provvede ad assumere il parere del servizio opere pubbliche e difesa del suolo.

5. L’atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresì il termine di ultimazione degli stessi conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo.

6. Ciascun contributo viene erogato previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla legge e di quelle stabilite con l’atto di concessione del contributo.

7. Con determinazione dirigenziale, a seguito del collaudo amministrativo e dell’autorizzazione al funzionamento del presidio, sono determinate in via definitiva le annualità del contributo.

8. La prima annualità del contributo è erogata al soggetto beneficiario contestualmente all’emanazione del decreto di cui al comma 7; i contributi successivi sono erogati alla scadenza annuale.

9. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell’atto di concessione comporta la decadenza dal contributo.

9 bis. Eventuali proroghe per la presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2 e per l’inizio e l’ultimazione dei lavori possono essere concesse, dietro preventiva e motivata istanza, per un periodo di norma non superiore a nove mesi. Non rientrano nel computo delle proroghe i ritardi dovuti ad interruzione dei termini per sospensione dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamità naturali.

10. Il Presidente della Giunta regionale, nel pronunciare la decadenza dal finanziamento, dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso sia stata realizzata solo una parte di opere, purché consistente in un lotto agibile, può disporre la riduzione del contributo in misura corrispondente al costo delle opere realizzate.".


Nota all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 18 della l.r. 18/1984 è contenuto nell’articolo 1 della legge qui pubblicata.


Note all’articolo 7

- Il testo dell’articolo 12 della l.r. 50/1976, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12. (Varianti al progetto approvato)

[1] Le perizie relative a lavori di variante o supplettive, rispetto al progetto approvato, sempreché non modifichino la natura e la destinazione dell’opera, nonché le eventuali relative maggiori spese, purché contenute nel limite dell’impegno totale fissato dal programma triennale, e a cui si possa provvedere attraverso l’utilizzazione delle somme a disposizione per imprevisti o delle economie derivanti da ribassi d’asta, sono approvate dagli Enti Obbligati.

[2] (abrogato)".

- Il testo dell’articolo 13 della l.r. 18/1984, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Contributi suppletivi)

[1] La Regione può concedere contributi suppletivi per aggiudicazione dei lavori con aumento sul prezzo di appalto, lavori imprevisti, danni di forza maggiore, tacitazione di riserve, revisione dei prezzi contrattuali.

[2] La Giunta regionale prevede annualmente, nell’ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, gli importi necessari per tali maggiori oneri.

[3] Sull’ammissibilità a contributo delle maggiori spese decide la Giunta regionale.

[4] In caso di mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e dei termini contrattuali, determinati da comportamenti od omissioni da parte dei soggetti attuatori, i conseguenti maggiori oneri di qualsiasi natura restano a carico dei soggetti stessi.".

- Il testo dell’articolo 34 della l.r. 18/1984, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 34. (Disposizioni finanziarie)

[1] Per l’attuazione della presente legge vengono istituiti appositi capitoli la cui dotazione viene determinata con la legge di approvazione del bilancio annuale.

[2] Per l’anno finanziario 1986 vengono utilizzati i capitoli sotto elencati, già istituiti nello stato di previsione della spesa: 1000, 3560, 5010, 5025, 5285, 5300, 5680, 5685, 5760, 6020, 6115, 6245, 7260, 7560, 7663, 7760, 7770, 7780, 8437, 8610, 8620, 8900, 8905, 8960, 8965, 9100, 9291, 9300, 9301, 10110, 11150, 11730, 11765, 11785, 11790, 11970.

[3] (abrogato)".

- Il testo dell’articolo 3 della l.r. 23/1984, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Presentazione della domanda)

[1] Le domande di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di nuovi elettrodotti nonché, quando occorra, di stazioni e cabine elettriche e loro opere accessorie, nonché di varianti sostanziali agli impianti esistenti, sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale per il tramite del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio.

[2] Se un elettrodotto interessa le circoscrizioni di due o più sedi provinciali del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, la domanda viene presentata a quello nella cui circoscrizione il tracciato dell’elettrodotto ha lunghezza prevalente.

[3] Le domande devono essere corredate di scheda tecnica e corografia, con l’indicazione di massima delle opere da realizzare.

[4] Il richiedente, o il Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, nel caso non vi abbia provveduto direttamente il richiedente, dà notizia al pubblico della presentazione della domanda, con avviso inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione e pubblicato, insieme alla corografia dell’impianto, per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell’impianto progettato; informa inoltre i Comuni medesimi e le pubbliche amministrazioni, gli Enti pubblici ed i servizi regionali interessati per le interferenze di cui ai successivi artt. 11 e 12, inviando loro una copia della domanda e della corografia. L’inserzione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione tiene luogo della pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali della Provincia, prevista nella norma statale anteriore all’attuazione dell’ordinamento regionale.

[5] Copia della domanda e della corografia devono in ogni caso essere trasmesse, dal richiedente o dal Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, al Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche ed al Compartimento dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica competenti per territorio, ai sensi rispettivamente dell’art. 111 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell’art. 18 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

[6] La domanda rimane depositata presso il Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo istruttore, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, fino alla scadenza del termine di cui al primo comma del successivo art. 4. Tale termine deve essere indicato nell’avviso al pubblico.

[7] (abrogato)

[8] Nel caso previsto dal secondo comma del successivo art. 9, copia della domanda e della corografia devono essere pubblicate in ciascun Comune in cui l’opera deve essere costruita. Tale documentazione rimane depositata nell’ufficio del Comune, a disposizione del pubblico, per almeno quindici giorni da computare dalla data della inserzione di cui al quarto comma del presente articolo e della pubblicazione di analogo avviso all’albo comunale. Entro tale termine, i Sindaci dei Comuni interessati restituiranno la documentazione al Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo istruttore, munendola del referto di pubblicazione ed accompagnandola con le osservazioni eventualmente pervenute.

[9] Le Imprese e gli Enti diversi dall’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica devono corredare la domanda con la copia degli atti attestanti l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività elettriche, ai sensi dell’art. 4, nn. 5, 6 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvo che si tratti di elettrodotti e relative cabine costruiti per uso proprio e nel proprio ambito, con esclusione di ogni attività di vendita o distribuzione di energia elettrica.

[10] Le aziende degli Enti locali, che abbiano in corso d’istruttoria la domanda per la concessione di esercizio delle attività elettriche, potranno esibire, in luogo dell’atto di concessione, l’esplicito nulla-osta dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica per l’impianto da autorizzare.".

- Il testo dell’articolo 4 della l.r. 23/1984, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Osservazioni)

[1] Nel termine perentorio di trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione della domanda, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo istruttore.

[2] Le Amministrazioni, gli Enti ed i servizi regionali, interpellati a norma dei commi quarto e quinto dell’art. 3, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda devono comunicare al Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo istruttore le loro eventuali osservazioni e specificare le eventuali condizioni alle quali, a loro avviso, l’autorizzazione deve essere vincolata. Trascorso inutilmente tale termine, si intende che le predette amministrazioni ed Enti non hanno osservazioni da fare o condizioni da porre e l’istruttoria segue l’ulteriore corso.

[3] Il Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo comunica al richiedente le osservazioni pervenute nei termini e lo invita a rilasciare una dichiarazione contenente le proprie adesioni e le eventuali controdeduzioni.

[4] (abrogato)".

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. 48/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Determinazione gettone di presenza)

1. In deroga all’articolo 1 della l.r. 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’amministrazione regionale) è corrisposto un gettone di presenza di lire 150 mila lorde per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, ai componenti delle seguenti Commissioni:

a) Commissione tecnica urbanistica, di cui all’articolo 76 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) così come modificato dall’articolo 12 della l.r. 27 dicembre 1991, n. 70, limitatamente ai componenti di cui al terzo comma, lettera b);

b) (abrogata)

c) Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali di cui all’articolo 91 bis della L.R. 56/1977, così come sostituito dall’articolo 8 della L.R. 3 aprile 1989, n. 20, limitatamente ai componenti di cui al terzo comma, lettera c).

2. Rimane ferma la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 della L.R. 33/1976 e dall’articolo 10 della L.R. 23 gennaio 1989, n. 10 (Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale).".


Nota all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 18 della l.r. 18/1984 è contenuto nell’articolo 1 della legge qui pubblicata.