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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2008

Legge regionale 4 febbraio 2008, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della ‘Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie’).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale
18 giugno 2007, n. 14)

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della ‘Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie’) è sostituito dal seguente:

“2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con:

a) erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni;

b) concessione di garanzia fideiussoria a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;

c) riconoscimento delle priorità, nell’assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 febbraio 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 510

Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”).

- Presentato dalla Giunta regionale il 16 gennaio 2008.

- Assegnato alla VI Commissione in sede referente il 17 gennaio 2008.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 22 gennaio 2008 con relazione di a.

- Approvato in Aula il 22 gennaio 2008 con 34 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7. (Finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati)

1. La Regione, anche attraverso gli organismi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente, promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa con i soggetti pubblici competenti al fine di favorire, attraverso lo scambio di informazioni, l’ottimale destinazione, il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni presenti nel territorio regionale, confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 109/1996.

2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con:

a) erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni;

b) concessione di garanzia fideiussoria a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;

c) riconoscimento delle priorità, nell’assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.".