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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2008
Legge regionale 4 febbraio 2008, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dellimpegno in ricordo delle vittime delle mafie).
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche allarticolo 7 della legge regionale
18 giugno 2007, n. 14)
1. Il comma 2 dellarticolo 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dellimpegno in ricordo delle vittime delle mafie) è sostituito dal seguente:
2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con:
a) erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni;
b) concessione di garanzia fideiussoria a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;
c) riconoscimento delle priorità, nellassegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 febbraio 2008
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 510
Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dellimpegno in ricordo delle vittime delle mafie).
- Presentato dalla Giunta regionale il 16 gennaio 2008.
- Assegnato alla VI Commissione in sede referente il 17 gennaio 2008.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 22 gennaio 2008 con relazione di a.
- Approvato in Aula il 22 gennaio 2008 con 34 voti favorevoli.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 7. (Finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati)
1. La Regione, anche attraverso gli organismi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente, promuove la sottoscrizione di protocolli dintesa con i soggetti pubblici competenti al fine di favorire, attraverso lo scambio di informazioni, lottimale destinazione, il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni presenti nel territorio regionale, confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 109/1996.
2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con:
a) erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni;
b) concessione di garanzia fideiussoria a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;
c) riconoscimento delle priorità, nellassegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.".