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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2008
Comunicato della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro. Settore Istruzione
Costituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa. Designazione dei rappresentanti.
La Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 Norme sullistruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa prevede listituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa, al fine di elaborare proposte per gli interventi regionali e di valutarne e monitorarne lattuazione e lefficacia.
Entro 60 giorni dallentrata in vigore della legge, ossia il 29 febbraio 2008, dovrà essere costituita la prima Conferenza per il diritto allo studio.
E necessario pertanto che le Associazioni/ Organismi individuati alle lettere c), d), e), f) h), i), j), k), l), m) e o) del comma 2 dellart 26 LR 28/07, provvedano alla designazione dei propri membri per garantire la propria rappresentanza in seno alla Conferenza stessa, cui seguirà la nomina dei componenti con decreto della Presidente della Giunta regionale.
Pertanto gli enti interessati dovranno fare pervenire le proprie designazioni, a mezzo posta o tramite fax al n. 011/4325039 alla:
Regione Piemonte, Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro
Settore Istruzione, Via Meucci 1 -10121 Torino
La comunicazione dei soggetti designati dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato. Nel caso di invio a mezzo posta farà fede la data del timbro dellUfficio accettante.
La designazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell Ente o da soggetto legittimato e dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore.
Entro il 29 febbraio 2008 si terrà la prima adunanza della Conferenza che sarà indetta dallAssessore regionale competente o suo delegato,.
La Comunicazione della data e del luogo del 1° insediamento verrà inviata agli Enti che avranno fatto pervenire in tempo utile le proprie designazioni.
Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs 196/2003, esclusivamente ai fini del procedimento di costituzione di cui al presente avviso.
Ai sensi della L. 241/90 e della L.R. 7/05, il responsabile del procedimento è identificato nel Dirigente responsabile del Settore Istruzione.
Eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni potranno essere richiesti al Settore Istruzione, tel.011/4325299 .
All: art. 26 LR 28/07
Il Direttore
Francesco Viano
Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28. Norme sullistruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa. (B.U. 31 dicembre 2007, 2° suppl. al n. 52)
Art. 26. (Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa)
1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi regionali e di valutarne e monitorarne lattuazione e lefficacia, è costituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa.
2. La Conferenza è composta dai seguenti membri:
a) lassessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, che la presiede;
b) gli assessori provinciali competenti in materia di istruzione o loro delegati;
c) quattro rappresentanti dellAssociazione nazionale comuni italiani (ANCI);
d) un rappresentante dellAssociazione nazionale piccoli comuni (ANPCI);
e) due rappresentanti dellUnione nazionale comunità montane ( UNCEM);
f) un rappresentante della Lega delle autonomie locali;
g) il direttore dellUfficio scolastico regionale per il Piemonte;
h) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
i) un rappresentante per ognuna delle associazioni delle istituzioni scolastiche autonome;
j) un rappresentante per ognuna delle strutture formative di cui allarticolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007);
k) un rappresentante per ognuna delle associazioni professionali degli insegnanti riconosciute a livello regionale;
l) un rappresentante per ognuna delle associazioni dei dirigenti scolastici riconosciute a livello regionale;
m) un rappresentante per ognuna delle associazioni e coordinamenti dei genitori riconosciuti a livello regionale;
n) i presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
o) un rappresentante per ognuna delle associazioni studentesche che compongono la Consulta regionale dei giovani.
3. Relativamente ai componenti di cui alle lettere c), d), e), f) h), i), j), k), l), m) e o) del comma 2, il Presidente della Giunta regionale, in base alle designazioni effettuate dalle rispettive associazioni competenti a livello regionale, nomina e revoca i membri della Conferenza con proprio decreto.
4. I componenti durano in carica cinque anni e svolgono le funzioni fino allinsediamento della Conferenza successiva.
5. La Conferenza elegge nel proprio seno un Comitato ristretto composto da un rappresentante designato da ciascuna delle componenti indicate al comma 2 con il compito di recepire le indicazioni della Conferenza stessa e di formulare le conseguenti proposte di interventi alla Giunta regionale.
6. La Conferenza disciplina con proprio regolamento le modalità di organizzazione e funzionamento.
7. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di istruzione.