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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2008
Legge regionale 4 febbraio 2008, n. 4.
Modifica dellarticolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dellufficio del Difensore civico).
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche allarticolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50)
1. Larticolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dellUfficio del Difensore Civico) è così sostituito:
Art. 20. (Indennità, rimborsi spese e di trasferta)
1. Al Difensore civico è corrisposta unindennità pari alla metà dellindennità corrisposta ai Consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico sono corrisposti gli stessi rimborsi spesa e trattamento di missione spettanti ai Consiglieri regionali.".
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui allarticolo 1 si applicano con riferimento allentità dellindennità corrisposta ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 febbraio 2008
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 481
- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Gilberto Pichetto Fratin, Roberto Placido, Vincenzo Chieppa, Agostino Ghiglia, Maria Cristina Spinosa il 22 ottobre 2007.
- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 6 novembre 2007.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 3 dicembre 2007 con relazione di Roberto Placido.
- Approvata in Aula il 22 gennaio 2008, con emendamenti sul testo, con 35 voti favorevoli e 1 non votante.