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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2008

Legge regionale 4 febbraio 2008, n. 4.

Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell’ufficio del Difensore civico).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50)

1. L’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico) è così sostituito:

“Art. 20. (Indennità, rimborsi spese e di trasferta)

1. Al Difensore civico è corrisposta un’indennità pari alla metà dell’indennità corrisposta ai Consiglieri regionali.

2. Al Difensore civico sono corrisposti gli stessi rimborsi spesa e trattamento di missione spettanti ai Consiglieri regionali.".

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano con riferimento all’entità dell’indennità corrisposta ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 febbraio 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 481

- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Gilberto Pichetto Fratin, Roberto Placido, Vincenzo Chieppa, Agostino Ghiglia, Maria Cristina Spinosa il 22 ottobre 2007.

- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 6 novembre 2007.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 3 dicembre 2007 con relazione di Roberto Placido.

- Approvata in Aula il 22 gennaio 2008, con emendamenti sul testo, con 35 voti favorevoli e 1 non votante.