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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2008
Legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 21 (Rapporti tra il Consiglio regionale del Piemonte e i Consiglieri cessati dal mandato).
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche allarticolo 1 della legge regionale
3 agosto 2004, n. 21)
1. Larticolo 1 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 21 (Rapporti tra il Consiglio regionale del Piemonte e i Consiglieri cessati dal mandato), è sostituito dal seguente:
Art. 1. (Finalità)
1. Ai sensi dellarticolo 1 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni, ai Consiglieri regionali cessati dal mandato è riconosciuto il titolo di Consigliere regionale seguito dallindicazione della legislatura o delle legislature e dei relativi anni oppure degli anni in cui hanno ricoperto la carica.
2. I Consiglieri regionali cessati dal mandato beneficiano, al fine di poter espletare lattività istituzionale, delle seguenti tutele e prerogative riconosciute ai Consiglieri in carica in quanto compatibili con la situazione di Consiglieri che non esercitano il mandato attivo:
a) il tesserino di riconoscimento;
b) il diritto di accedere alle banche dati o altre informazioni accessibili.
3. I Consiglieri regionali cessati dal mandato possono fruire dei servizi di biblioteca e documentazione del Consiglio regionale del Piemonte e, su richiesta, ricevere le pubblicazioni edite e distribuite dalla Regione e il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché ogni altra informazione inerente lattività istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte e le manifestazioni e gli eventi promossi dalla Regione.
4. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono richiedere ai Consiglieri cessati dal mandato di partecipare a manifestazioni, eventi o missioni promosse della Regione Piemonte.
5. LUfficio di Presidenza, senza oneri per lEnte e nei limiti e secondo criteri definiti, può consentire ai Consiglieri regionali cessati dal mandato ladesione alle convenzioni e ai servizi attivati per i Consiglieri regionali in carica.
6. Le modalità di accesso previste al comma 2, lettera b), e il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione sono definite dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale.
7. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta le disposizioni necessarie per lattuazione di quanto stabilito ai commi 2, 3, 4 e 5, nellambito delle disponibilità del bilancio del Consiglio Regionale.".
Art. 2.
(Modifiche allarticolo 5 della l.r. 21/2004)
1. Il comma 2 dellarticolo 5 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguente:
2. La struttura regionale di cui al comma 1 supporta e gestisce, con riferimento allarticolo 1, anche lattività istituzionale dei Consiglieri regionali cessati dal mandato e tiene aggiornato lAlbo di tutti i Consiglieri regionali già facenti parte dellAssemblea regionale..
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 febbraio 2008
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 480
- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Gilberto Pichetto Fratin, Roberto Placido, Vincenzo Chieppa, Agostino Ghiglia, Maria Cristina Spinosa il 22 ottobre 2007.
- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 6 novembre 2007.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 14 gennaio 2008 con relazione di Roberto Placido.
- Approvata in Aula il 22 gennaio 2008 con 36 voti favorevoli, 2 voti contrari, 5 astenuti e 2 non votanti.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 2
- Il testo dellarticolo 5 della l.r. 21/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 5. (Interventi dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale)
1. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce, attraverso apposita struttura, il necessario supporto organizzativo per lespletamento di tutte le funzioni e dei compiti propri dellAssociazione e fornisce alla stessa una sede adeguata.
2. La struttura regionale di cui al comma 1 supporta e gestisce, con riferimento allarticolo 1, anche lattività istituzionale dei Consiglieri regionali cessati dal mandato, e tiene aggiornato lAlbo di tutti i Consiglieri regionali già facenti parte dellAssemblea regionale.".