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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza del Comune di Piatto per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso potabile, prelevata a mezzo di n. 20 sorgenti ubicate in comune di Pettinengo e Bioglio. Assenso con D.D. n. 4030 del 05/12/2007. Bioglio 26 - C.U.R. BI10472

(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 25 giugno 2004 dal sig. Fontanella Franco, in qualità di responsabile supplente del servizio tecnico del comune di Piatto, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella;

Di annullare con decorrenza 10 agosto 1999 il codice di utenza regionale BI10551 e la corrispondente pratica Pettinengo 7, in quanto già inclusa nella pratica Bioglio 26 (C.U.R. BI10472);

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, al comune di Piatto, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi e medi 1,91 (unovirgolanovantuno) d’acqua, per un totale di metri cubi annui 58.950 (cinquantottomilanovecentocinquanta), adibiti ad uso potabile, prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 20 sorgenti ubicate in Comune di Bioglio e in comune di Pettinengo;

Di integrare l’art. 1 del disciplinare di concessione, inserendo in corrispondenza del codice univoco di captazione, i riferimenti catastali, dichiarati nell’istanza di concessione preferenziale 10/08/1999. Omissis.

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che la concessione è sottoposta all’obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R;

Di stabilire che la concessione è sottoposta all’obbligo di definizione delle aree di salvaguardia delle acque ad uso umano ai sensi del D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l’utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza; Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, al concessionario richiedente e agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 23 gennaio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato