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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della ditta “Effeti di Formigoni s.a.s.” per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 pozzo ubicato in comune di Mongrando. Assenso con D.D. n. 3876 del 22/11/2007. Mongrando 2 - C.U.R. BI10074

(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 19 luglio 2004 dal Sig. Formigoni Sergio, in qualità di socio accomandatario della ditta richiedente, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla ditta “Effeti di Formigoni S. & C. s.a.s.”, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 4,0 (quattro) e medi 0,006 (zerovirgolazerozerosei) d’acqua, per un totale di metri cubi annui 200 (duecento), prelevati dalla falda sotterranea freatica a mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Mongrando, foglio di mappa n. 4, particella n. 289, da adibire ad uso civile (antincendio);

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definite dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che, al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l’utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione; Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, al concessionario richiedente e agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis

Biella, 23 gennaio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato