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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comune di Alessandria

Deliberazione Consiglio Comunale n. 133 del 29.10.2007 “Difensore Civico - Modifica del Capo II, artt. 16, 17 e 18 dello Statuto comunale”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera di approvare le seguenti modifiche dello Statuto comunale:

Art. 16

- Modifica del comma 1:

1. L’Amministrazione Comunale può istituire l’ufficio del Difensore civico, con il ruolo di garante dell’imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, delle Istituzioni, delle Aziende, dei Consorzi da essa direttamente o funzionalmente dipendenti o delle Società partecipate.

- Aggiunta del seguente comma:

2. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione, adottata con lo stesso quorum funzionale necessario per l’elezione, procede all’attivazione dell’ufficio del Difensore civico; tale deliberazione è necessaria ad ogni scadenza del mandato del Difensore civico.

Art. 17

- Abrogazione della lettera f) relativa al controllo (ormai sottratto alla competenza del Difensore civico, come detto in premessa).

Art. 18

Modifica del comma 4:

4. Il Difensore civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

(omissis)