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Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2008
Decreto della Presidente della Giunta Regionale 29 gennaio 2008, n. 1/R.
Regolamento regionale recante: Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49).
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25;
Visto il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-8114 del 28 gennaio 2008
emana
il seguente regolamento
Regolamento regionale recante: Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/r, di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49).
Art. 1.
(Modifica allarticolo 13 del regolamento regionale
9 novembre 2004, n.
12/R)
1. Larticolo 13 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R è sostituito dal seguente:
Art. 13. (Progetti di variante e di manutenzione straordinaria)
1. Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante il loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere può essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella elencata agli articoli 10 e 11.
2. In base allentità dei lavori e delle varianti richieste, il settore regionale competente in materia di sbarramenti può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali allimpianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti e in caso di sbarramento in costruzione, deve essere convocata una Conferenza dei Servizi.
3. La Conferenza dei Servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti considerando anche le aree nellintorno o a valle dellinvaso se vengono cambiati i deflussi.
4. Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.".
Art. 2.
(Modifica allarticolo 14 del regolamento regionale
9 novembre 2004, n.
12/R)
1. Larticolo 14 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R è sostituito dal seguente:
Art. 14. (Progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi)
1. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi sono disciplinate dal titolo IV bis del presente regolamento.".
Art. 3.
(Inserimento del titolo IV bis nel regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R)
1. Dopo il titolo IV del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, è inserito il seguente:
Titolo IV bis
Operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi
Capo I
Disposizioni comuni
Art. 21 bis.
(Ambito di applicazione e finalità)
1. Il presente titolo, in attuazione dellarticolo 38, comma 5 delle norme del Piano di tutela delle acque, disciplina:
a) il procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, ferme restando le disposizioni dettate dal decreto ministeriale di cui allarticolo 114, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) per gli invasi diversi da quelli di cui alla lettera b);
b) le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi originati da sbarramenti (dighe o traverse) non disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e lesercizio delle dighe di ritenuta) la cui altezza sia inferiore a 10 metri o aventi una capacità di invaso inferiore a 100.000 metri cubi, di seguito denominate operazioni soggette alla disciplina regionale.
2. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi sono esercitate in modo da non compromettere, anche indirettamente, gli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione fissati per i corpi idrici monitorati e in particolare con modalità volte a:
a) tutelare lo stato ecologico e chimico-fisico e la capacità di autodepurazione dei corpi idrici a valle degli invasi, nonché integrare le attività di svaso, sfangamento e spurgo nella gestione complessiva degli stessi;
b) mantenere lintegrità dellecosistema nelle aree a elevata protezione identificate ai sensi dellarticolo 23 delle norme del Piano di tutela delle acque in cui vengano a ricadere le operazioni disciplinate dal presente titolo;
c) salvaguardare gli usi della risorsa idrica in atto a valle dellinvaso dagli impatti derivanti dalle operazioni qui disciplinate.
Art. 21 ter.
(Definizioni)
1. Ai sensi del presente titolo, si intende per:
a) asportazione di materiale a bacino pieno: operazione di sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o dragaggio per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;
b) asportazione di materiale a bacino vuoto: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;
c) autorità competente: il settore regionale competente in materia di sbarramenti;
d) corso dacqua monitorato: i corsi dacqua inseriti nella rete di monitoraggio regionale e soggetti ad obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione ai sensi della normativa vigente;
e) invaso: accumulo idrico che si crea attraverso la costruzione e gestione di un manufatto (diga o traversa) in grado di trattenere dellacqua e di causare il contemporaneo deposito di materiale solido;
f) magra: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q274 (portata che viene raggiunta o superata per 274 giorni lanno);
g) morbida: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento compresa tra la Q91 e la Q182 (portate che vengono raggiunte o superate per 91 e 182 giorni lanno);
h) operazioni di gestione non ordinaria: gli spurghi, ovvero le attività di evacuazione attraverso gli scarichi di fondo, finalizzati al ripristino parziale o totale della capacità utile dinvaso; gli svasi, anche parziali, finalizzati a consentire lispezione, la manutenzione o lammodernamento delle strutture di ritenuta, presa e scarico, qualora eseguiti tramite apertura degli scarichi di fondo; gli sfangamenti, qualora il materiale asportato venga reimmesso in tutto o in parte, anche tramite bypass, nel corso dacqua a valle dellinvaso; le operazioni di sfangamento che comportino asportazione dallinvaso di materiale sedimentato;
i) operazioni di gestione ordinaria: le attività di svaso parziale effettuate attraverso gli organi di scarico superficiali ovvero intermedi, qualora questi ultimi si trovino a quota superiore al livello del sedimento, nonché le operazioni condotte attraverso gli organi di presa; le prove periodiche di funzionalità degli organi di scarico; lo svuotamento delle camere ed eventuali condotte presenti fra gli organi di intercettazione degli scarichi di fondo;
j) piena ordinaria: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q91 (portata che viene raggiunta o superata per 91 giorni lanno);
k) sfangamento o sghiaiamento: operazione di rimozione del materiale sedimentato nel serbatoio;
l) spurgo: operazione di sfangamento che fa esitare a valle, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico o eventualmente di presa, il materiale solido sedimentato, con esclusione delle operazioni di prova di funzionalità degli organi di scarico;
m) svaso: svuotamento totale o parziale dellinvaso mediante lapertura degli organi di scarico o di presa.
Capo II
Procedimento di approvazione dei progetti
di gestione delle operazioni di
svaso,
sfangamento e spurgo degli invasi
Art 21 quater.
(Approvazione del progetto di gestione)
1. Il progetto di gestione è presentato allautorità competente che ne cura listruttoria preliminare volta a verificare la completezza degli elaborati e a richiedere le eventuali integrazioni.
2. Il progetto di gestione è esaminato da una conferenza interna di servizi ai sensi dellarticolo 23, comma 3 della legge regionale 4 luglio 2005 n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), indetta dallautorità competente e composta dalle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché dal Dipartimento territorialmente competente dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA). Anche alla luce delle determinazioni della conferenza interna il responsabile del procedimento, in caso di riconosciuta complessità dellistruttoria, può avvalersi della consulenza di istituti di ricerca ed universitari.
3. Il progetto di gestione è in seguito trasmesso alla conferenza di servizi istituita nellambito della struttura regionale preposta agli sbarramenti per lesame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti. La conferenza di servizi può, in sede di esame del progetto di gestione, richiedere approfondimenti ed integrazioni, imporre prescrizioni operative e limiti più restrittivi rispetto a quanto previsto dal presente titolo nonché approvare eventuali modalità alternative rispetto a quanto qui disciplinato a fronte di esigenze specifiche.
4. Qualora il progetto di gestione comporti opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dellarticolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), oppure sia funzionale a nuove opere o ad interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti, sottoposti alla procedura di VIA ai sensi dellarticolo 4, commi 1, 2 e 4, della l.r. 40/1998, la conclusione positiva di tale procedura (fase di verifica e/o fase di valutazione) attivata dal proponente presso lautorità competente, così come individuata ai sensi dellarticolo 6 della l.r. 40/1998, è presupposto necessario per lapprovazione del progetto di gestione.
5. Per gli invasi in cui la gestione dei sedimenti comporti influenza su un Sito di Importanza Comunitaria (direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992) o su una Zona di Protezione Speciale (direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979) la Conferenza interna dei servizi, di cui al comma 2, può richiedere lattivazione della Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente in materia.
6. Qualora necessario, nellambito della conferenza di servizi di cui al comma 3 è acquisito il parere dellamministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dellinvaso e dello sbarramento e dellente gestore dellarea protetta interessata.
7. Il progetto di gestione è approvato entro sei mesi dalla sua presentazione ed ha validità decennale, fermo restando lobbligo del gestore di presentare un aggiornamento ogniqualvolta mutino in modo sostanziale le condizioni riportate nel progetto di gestione approvato.
8. Lautorità competente ha facoltà di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche anteriormente alla scadenza dei dieci anni e, in particolare, nei seguenti casi:
a) a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento;
b) per motivi di tutela della risorsa idrica ai sensi della normativa vigente, sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati in corrispondenza delle operazioni di cui sopra;
c) per necessità di coordinare tali operazioni a livello di bacino, nellottica di ridurre gli eventuali effetti cumulativi provocati da più invasi posti lungo la medesima asta fluviale.
d) nel caso di interventi o attività che mettono in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici (articolo 12, legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37).
9. Il progetto di gestione approvato è immediatamente esecutivo ed autorizza il gestore ad eseguire le operazioni ivi descritte, in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
10. Il gestore comunica allautorità competente, alle amministrazioni locali coinvolte, al Dipartimento territorialmente competente dellARPA nonché allamministrazione preposta a vigilare sulla sicurezza dellinvaso e dello sbarramento linizio delle operazioni almeno quattro mesi prima, presentando un programma di sintesi di tali attività; durante tale periodo sono affissi agli albi pretori dei comuni interessati gli avvisi con i quali si informano la popolazione e tutti i soggetti interessati della prevista effettuazione delle manovre e delle eventuali cautele da adottare. I quattro mesi di preavviso definiscono presuntivamente il periodo in cui devono essere effettuate le operazioni; almeno una settimana prima del giorno delleffettuazione delle stesse, avendo osservato il verificarsi delle condizioni ottimali descritte in progetto di gestione, il gestore comunica via fax alle autorità precedentemente avvisate lavvio delle manovre e dei lavori.
11. Per le dighe di cui allarticolo 91 del d.lgs. 112/1998, il progetto approvato è trasmesso allamministrazione statale competente a vigilare sulla sicurezza dellinvaso, per linserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per lesercizio e la manutenzione di cui allarticolo 6 del d.p.r. 1363/1959, e relative disposizioni di attuazione.
Capo III
Operazioni soggette alla disciplina regionale
Art. 21 quinquies.
(Esenzione dallobbligo di presentazione del progetto di gestione)
1. Sono esonerate dallobbligo di presentazione del progetto di gestione le operazioni soggette alla disciplina regionale relative agli invasi:
a) creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo senza intercettazione di corsi dacqua, bensì con alimentazioni prevalenti riconducibili a canali collettori di ruscellamenti superficiali, a pozzi, a sorgenti, ad approvvigionamenti controllati di reti acquedottistiche o consortili e, in generale, con insignificanti depositi di materiale solido;
b) le cui operazioni di sfangamento, spurgo o svaso non producono effetti rilevabili sulla morfologia e la qualità ambientale dei corsi dacqua a valle dellinvaso e che:
1) siano creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo privi di scarichi di fondo;
2) presentino scarichi di fondo non afferenti direttamente ai corsi dacqua monitorati;
3) presentino scarichi di fondo non afferenti alle aree ad elevata protezione identificate ai sensi dellarticolo 23 delle norme del Piano di Tutela delle acque;
4) presentino scarichi di fondo o paratoie che rimangano aperti per almeno 90 giorni consecutivi o almeno 150 giorni non consecutivi nellarco dellanno solare;
5) presentino opere quali traverse con paratoie di ridotte dimensioni ed invaso limitato.
2. Qualora il gestore, nei casi di cui al comma 1, lettera b), intenda o abbia necessità di effettuare una movimentazione del materiale depositato per quantitativi superiori a 10.000 metri cubi, è tenuto, nel momento in cui si verifica tale esigenza, a presentare un progetto di gestione semplificato, secondo le specifiche riportate allarticolo 21 septies, nonché ad effettuare le operazioni nel rispetto delle modalità previste allAllegato B bis.
3. La gestione degli invasi esclusi dallobbligo di presentazione del progetto di gestione è comunque realizzata nel rispetto delle modalità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo I dellAllegato B bis e dei disciplinari di esercizio rilasciati dallautorità competente.
Art. 21 sexies.
(Presentazione e contenuti del progetto di gestione)
1. Per le operazioni soggette alla disciplina regionale di cui allarticolo 21 bis, comma 1, lettera b), il progetto di gestione è presentato entro un anno dallentrata in esercizio dellinvaso e contiene:
a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dellinvaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dellalveo a valle dellopera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione duso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dellinvaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);
b) lindicazione delle principali pressioni antropiche e usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità dellacqua e dei sedimenti; deve essere anche indicata la presenza di criticità a valle del medesimo (quali gli eventuali usi dellacqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso dacqua, potenzialmente influenzati dalle attività disciplinate dal presente regolamento;
c) la descrizione sommaria delle attività operative di gestione ordinaria dellinvaso;
d) la descrizione delle operazioni di gestione non ordinaria, disciplinate dal presente regolamento, che si prevede di effettuare entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso, con le seguenti indicazioni: organi di scarico interessati; portate massime e medie che si intende rilasciare; volumi di acqua e di sedimento movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione; concentrazione prevista di solidi sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione; periodo individuato; durata prevista di ciascuna operazione; modalità delle operazioni che si intende eseguire, nel rispetto di quanto riportato allAllegato B bis;
e) la caratterizzazione idrologica del corso dacqua intercettato dallo sbarramento o traversa, nella sezione immediatamente a monte dellinvaso, come meglio specificato allAllegato B ter, punto 2, lettera e);
f) la caratterizzazione quali-quantitativa di cui allAllegato B ter, definita in base alle criticità individuate e alla tipologia di operazione prevista; le analisi effettuate a tal fine non devono essere antecedenti a più di due anni dalla data di presentazione del progetto di gestione;
g) la valutazione degli effetti potenziali sugli altri usi dellacqua e del territorio, sulla fauna ittica e sugli ambienti acquatici, sugli obiettivi ambientali e funzionali per specifica destinazione, sui vincoli presenti a valle dello sbarramento lungo il tratto di corso dacqua influenzato, nonché sulle aree di dislocazione del materiale asportato;
h) la definizione delle misure di mitigazione che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti negativi delle operazioni e per ridurre la frequenza delle stesse;
i) lindicazione da parte del gestore dellesistenza di forme di coordinamento in atto nel caso in cui più invasi insistano sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come meglio specificato allarticolo 21 nonies.
2. I risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dal presente regolamento, costituiscono parte integrante dellaggiornamento del progetto di gestione.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, il gestore deve individuare al momento della redazione del progetto di gestione un sito disponibile per il deposito di detto materiale e presentare un piano di stoccaggio temporaneo, rimozione, trasporto e destinazione o smaltimento dei sedimenti asportati.
4. Nel caso in cui al momento della presentazione del progetto il proponente non disponga dei dati necessari alla caratterizzazione delle operazioni dovrà comunque presentare un aggiornamento prima della loro effettuazione.
5. I progetti di gestione non contengono specifiche indicazioni per le seguenti operazioni, la cui esecuzione è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo III dellAllegato B bis:
a) le operazioni di gestione ordinaria dellinvaso;
b) le manovre di emergenza atte a garantire la salvaguardia e la sicurezza della pubblica incolumità;
c) le operazioni atte a garantire il non superamento del livello di invaso massimo consentito in occasione di eventi di piena;
d) le operazioni effettuate per speciali motivi di pubblico interesse disposti dallamministrazione competente.
Art. 21 septies.
(Contenuti del progetto di gestione semplificato)
1. Per le operazioni di cui allarticolo 21 quinquies, comma 2 il progetto di gestione contiene:
a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dellinvaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dellalveo a valle dellopera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione duso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dellinvaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);
b) lindicazione delle principali pressioni antropiche e usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità dellacqua e dei sedimenti; deve essere anche indicata la presenza di criticità a valle del medesimo (quali gli eventuali usi dellacqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso dacqua, potenzialmente influenzati dalle attività disciplinate dal presente regolamento;
c) la descrizione sommaria delle attività operative di gestione ordinaria dellinvaso;
d) la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione non ordinaria, disciplinate dal presente regolamento, che si prevede di effettuare entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso, con le seguenti indicazioni: organi di scarico interessati; portate massime e medie che si intende rilasciare; volumi di acqua e di sedimento movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione; concentrazione prevista di solidi sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione; periodo individuato; durata prevista di ciascuna operazione; modalità delle operazioni che si intende eseguire, nel rispetto di quanto riportato allAllegato B bis;
e) la caratterizzazione quali-quantitativa di cui allAllegato B ter, punto 2 lettere a), b), c), d), g); le analisi effettuate a tal fine non devono essere antecedenti a più di due anni dalla data di presentazione del progetto di gestione;
f) la definizione delle misure di mitigazione che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti negativi delle operazioni;
g) lindicazione da parte del gestore dellesistenza di forme di coordinamento in atto nel caso in cui più invasi insistano sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come meglio specificato al successivo articolo 21 nonies.
2. I risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dal presente regolamento, costituiscono parte integrante dellaggiornamento del progetto di gestione.
Art. 21 octies.
(Casi particolari)
1. Lo sfangamento deve essere eseguito, di norma, con lasportazione a bacino pieno o vuoto del materiale accumulato nei casi in cui :
a) la conferenza dei servizi di cui allarticolo 21 quater lo ritenga necessario a seguito di rilevamenti nei sedimenti di concentrazioni di sostanze pericolose superiori ai valori di riferimento indicati nella tabella 1 (colonna B) dellallegato 5 al Titolo V, Parte IV del d. lgs. 152/2006;
b) lattività di spurgo comprometta la sicurezza idraulica e comporti accertati rischi per gli insediamenti a valle dellinvaso;
c) a seguito di esperienze pregresse relative ad operazioni analoghe sullo stesso invaso, si possa prefigurare una compromissione duratura dello stato qualitativo del corso dacqua recettore, qualora si tratti di corpo idrico oggetto di specifici obiettivi di qualità già previsti nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte.
Art. 21 nonies.
(Coordinamento delle operazioni di gestione degli invasi lungo lasta fluviale)
1. Al fine di minimizzare gli effetti cumulativi delle operazioni incidenti sullo stesso corso dacqua, il gestore è tenuto a:
a) presentare un progetto di gestione integrato comprensivo di tutti gli invasi di propria competenza presenti lungo lasta fluviale;
b) tener conto, in fase di programmazione temporale delle attività previste nel proprio progetto di gestione, degli eventuali progetti, già approvati, ricadenti sullo stesso corso dacqua o sul bacino afferente.
2. Lautorità competente, ai fini di un maggiore coordinamento, può convocare alla conferenza di servizi i gestori degli altri invasi presenti nel medesimo bacino idrografico qualora lo ritenga opportuno; in caso di operazioni contestuali, è facoltà dellautorità competente richiedere, in sede di conferenza di servizi, lo spostamento temporale di una o più delle operazioni previste nei progetti di gestione.
Art. 21 decies.
(Norma transitoria)
1. I progetti di gestione delle operazioni soggette alla disciplina regionale relativi agli invasi esistenti sono presentati entro un anno dalla pubblicazione di apposito comunicato del Presidente della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.".
Art. 4.
(Integrazione degli Allegati al regolamento regionale
9 novembre 2004,
n. 12/R)
1. Dopo lAllegato B del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, sono aggiunti, infine, gli Allegati B bis e B ter del presente regolamento.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 29 gennaio 2008.
Mercedes Bresso