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Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2008, n. 8-8071

L.R. 21/97 e s.m.i. artt. 16 e 18 - D.G.R. n. 16-7543 e D.G.R. n. 17-7544 del 26/11/2007. Differimento del termine per la presentazione delle istanze di contributo.

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Premesso che:

la L.R. n 21/97, come modificata dalla L.R. 24/99 e dall’art. 48 della L.R. 9/2007, prevede, al Titolo II, Capo III, artt. 16 e 18, che la Regione promuova la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane in aree idonee sotto il profilo urbanistico ed ambientale, anche agevolando lo sviluppo di progetti integrati con il concorso degli Enti locali;

con D.D.G.R. n. 17-7544 e n. 16-7543 del 26.11.2007 la Giunta regionale ha approvato i Programmi degli Interventi 2007 per la concessione di contributi a imprese artigiane ed Enti locali in attuazione della predetta normativa;

nei Programmi degli Interventi sono individuati e determinati gli ambiti di intervento, le misure delle agevolazioni, le tipologie delle spese ammissibili e le modalità di presentazione delle domande di contributo per la localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani.

Nel rispetto di quanto contenuto negli allegati alle D.D.G.R. succitate le istanze per beneficiare delle agevolazioni previste possono essere presentate dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei Programmi degli Interventi sul B.U.R.P. e dunque dal 4 gennaio 2008 e fino al 22 febbraio 2008.

Dato atto che l’impegno contabile delle risorse stanziate e accantonate per la copertura finanziaria dei citati provvedimenti è stato registrato soltanto in data 14 dicembre 2007, successivamente alle verifiche del rispetto del patto di stabilità;

dato atto che pertanto la pubblicazione sul B.U.R.P. dei citati programmi è avvenuta in data 20 dicembre 2007;

considerata la complessità dei progetti oggetto delle previste agevolazioni, elaborati dagli Enti locali e dalle imprese artigiane,

considerato inoltre che il programma previsto per gli Enti locali è stato attivato per la prima volta e che pertanto è stato definito un calendario di incontri con gli Enti locali nelle varie province piemontesi per fornire ulteriori delucidazioni inerenti gli interventi regionali succitati;

si ritiene opportuno differire i termini per la presentazione delle domande di contributo.

La Giunta Regionale;

vista la L.R. 51/97;

viste le D.D.G.R. n. 17-7544 e n. 16-7543 del 26.11.2007;

con voti resi nelle forme di legge, unanime,

delibera

Per le motivazioni di cui in premessa che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano:

di individuare il termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi degli artt. 16 e 18 della L.R. 21/97 s.m.i. e delle D.D.G.R. n° 17-7544 e n. 16-7543 del 26.11.2007 al 31.03.2008.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 u.c. della legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, oltre che innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del regolamento regionale 29/10/2002 n. 8/R.

(omissis)