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Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comune di Rivalta di Torino (Torino)

Accordo di Programma ex art. 34 D.lgs. 267/00 e s.m.i. tra i Comuni di Rivalta di Torino e Orbassano e le Societa’ Nordicom, GRG Costruzioni, Esselunga, per esecuzione opere urbanizzazione ambito PEC zona DF2

Accordo di Programma ex art. 34 del D.LGS. 18/8/00 n. 267 e s.m.i. per l’esecuzione delle Opere di Urbanizzazione connesse con il Piano Esecutivo Convenzionato per l’area DF2 approvato dal Comune di Rivalta di Torino con Delibere di C.C. n. 39 del 26/05/2005, n. 29 del 23/05/2006, n. 38 del 21/07/2006, previste dalle Delibere della Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Piemonte n.ri 141/17.1 142/17.1, 143/17.1, in data 13/07/2004 e richieste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 18-3286 del 03/07/2006.

Tra

il Comune di Rivalta di Torino (omissis) rappresentato dal Sindaco Amalia Neirotti, domiciliata per il presente atto in Rivalta di Torino, via C.C. Balma, 5 e abilitata a firmare il presente atto a nome e per conto del Comune di Rivalta di Torino,

Il Comune di Orbassano (omissis) rappresentato dal Sindaco Carlo Marroni domiciliato per il presente atto in Orbassano, P.zza Umberto I, 5 e abilitato a firmare il presente atto a nome e per conto del Comune di Orbassano,

e

Il soggetto attuatore:

Società Nordicom S.r.l., con sede in Castelfranco Emilia (MO) via P. Ma scagni 8 rappresentata da geom. Michele Astolfi, (omissis), in qualità di presidente della Società e come tale abilitato a firmare il presente atto in nome e per conto della medesima società;

G.R.G. Costruzioni, con sede in Castelfranco Emilia (MO) via P. Ma scagni 8 rappresentata da geom. Michele Astolfi, (omissis), in qualità di presidente della Società e come tale abilitato a firmare il presente atto in nome e per conto della medesima società;

Esselunga S.p.A., con sede in Milano via Vittor Pisani 20 rappresentata dal geom. Cesare Boiocchi in qualità di Procuratore Speciale nominato e costituito dal Vice Presidente della Società e come tale abilitato a firmare il presente atto in nome e per conto della medesima società;

premesso che:

Per l’insediamento di tre centri commerciali nell’area DF2 del Comune di Rivalta di Torino, sono state assunte dalla Conferenza dei servizi indetta dalla Regione Piemonte le Delibere n. ri 141/17.1 142/17.1, 143/17.1, in data 13/07/2004.

Le Società suddette hanno presentato al Comune di Rivalta di Torino la richiesta di approvazione di un Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) ai sensi degli artt. 43 e seguenti della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, per la utilizzazione degli immobili siti nel Comune di Rivalta di Torino compresi nell’area DF2 (area a destinazione terziaria-direzionale quale definita della Variante Specifica al Piano Regolatore Generale approvata);

A seguito di apposita procedura ex art. 12 L.R. n. 40/1998 attivata dalla società Nordicom s.r.l., la Giunta Regionale, con Delibera n. 18-3286 del 03/07/2006, ha emesso il Giudizio di Compatibilità ambientale relativo al Progetto “Iniziativa Commerciale-Direzionale” localizzato nel Comune di Rivalta di Torino;

Il P.E.C. relativo all’area DF2 è stato approvato dal Consiglio Comunale di Rivalta di Torino con le Delibere di C.C. n. 39 del 26/05/2005, n. 29 del 23/05/2006, n. 38 del 21/07/2006;

Il suddetto P.E.C. interessa gli immobili siti nel Comune di Rivalta, in proprietà delle società Novara Promozioni s.r.l. e GRG COSTRUZIONI s.r.l. o suoi aventi causa, inclusi nell’area DF2, individuati a Catasto terreni come specificato nella Convenzione del suddetto P.E.C.;

La Convenzione relativa al predetto P.E.C. è stata stipulata in data 19/06/2006 e 31/07/2006;

Agli atti del predetto P.E.C. (Delibera e Convenzione e allegati) si demanda per ogni dettaglio e specificazione riguardante l’area DF2 e l’intervento;

Le delibere della Conferenza dei servizi indetta dalla Regione Piemonte n. ri 141/17.1 142/17.1, 143/17.1, in data 13/07/2004 relative alle autorizzazioni commerciali per gli interventi nell’area DF2 e la Delibera di Giunta Regionale n. 18-3286 del 03/07/2006, relativa alla procedura ex art. 12 L.R. n. 40/1998 -Giudizio di Compatibilità ambientale relativo al Progetto “Iniziativa Commerciale-Direzionale” localizzato nel Comune di Rivalta di Torino, hanno richiesto la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione esterne all’area DF2:

1) Risezionamento di Via Torino e creazione di viabilità ordinaria calmierata dall’intersezione con la S.P. 6 fino all’intersezione con via Gozzano;

2) Realizzazione in forma definitiva della rotatoria tra la S.P. 6, via Gozzano e il raccordo con la tangenziale;

3) Bretella di manovra separata di svolta a destra per i veicoli diretti verso Beinasco in corrispondenza della rotatoria tra via Torino e la S.P. 6;

4) Realizzazione di nuova viabilità pubblica di connessione della S.P. 6 con via Gozzano;

5) Realizzazione di nuova rotatoria su via Gozzano;

6) Sistemazione di via Gozzano da via Torino alla S.P. 6;

7) Realizzazione di rotatoria tra via Gozzano e via Torino con diametro maggiore all’attuale;

8) Realizzazione di nuova rotatoria sulla viabilità pubblica interna al comparto commerciale-direzionale;

9) Realizzazione di un sistema di controllo semaforico che riorganizzi le intersezioni già semaforizzate sulla S.P. 6, direzione Torino, in funzione dei flussi veicolari;

10) Realizzazione di due rotatorie tra via Torino e via Calvino nel Comune di Orbassano;

11) Realizzazione in forma definitiva della rotatoria tra via Alfieri e via Roma in Orbassano;

13) Rotatoria all’incrocio tra via Torino e la Circonvallazione di Orbassano, S.P. 6, già progettata e in corso di realizzazione a carico di altro Ente;

14) Realizzazione di interventi per la moderazione della velocità veicolari nel quartiere Pasta;

15) Sistemazione e messa in sicurezza nel tratto di via Torino e via Alfieri, in Orbassano, tra la rotatoria all’incrocio con via Roma e la rotatoria all’incrocio con via Gozzano;

16) Realizzazione di una rotatoria nel Comune di Orbassano all’incrocio tra via Frejus e via Gramsci;

17) Rotatoria all’intersezione tra la SP6 e la SP139 alla progressiva km 16+200 in Comune di Orbassano;

18) Realizzazione di un collettore acque bianche con recapito nel Torrente Sangone;

La Deliberazione della Conferenza dei servizi sopra citata prevede altresì l’impegno a sottoscrivere apposita fideiussione di importo pari al 40% degli OO.UU., corrispondente ad euro 736.344,00, a favore dei Comuni di Orbassano e Rivalta, finalizzati alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio locale con le modalità previste dai Comuni stessi;

Le opere di urbanizzazione esterne all’area DF2 ricadono parte sul territorio del Comune di Rivalta di Torino e parte sul territorio del Comune di Orbassano, su proprietà dei medesimi comuni e su aree di proprietà della Provincia di Torino e di terzi privati, e per tali opere si è resa necessaria la predisposizione di un apposito progetto;

Tale progetto consiste in:

- progetto preliminare opere di sistemazione della frazione Pasta, depositato presso il Comune di Rivalta di Torino in data 26/06/2007;

- progetto definitivo fognatura bianca depositato presso il Comune di Rivalta in data 04/04/2006 e approvato con D.G.C. n. 79 del 18/05/2006;

- progetto esecutivo opere extra comparto connesse funzionalmente alle opere di urbanizzazione a scomputo depositato presso il Comune di Rivalta in data 29/12/2006, approvato contestualmente alle opere di urbanizzazione a scomputo, con D.G.C. n. 243 del 18/12/2007;

- progetto preliminare opere di sistemazione viaria nel Comune di Orbassano depositato presso il Comune di Orbassano in data 26/06/2007;

Tali opere sono rappresentate schematicamente nell’elaborato allegato sotto la lettera “A” al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale e sono oggetto dei progetti succitati che verranno approvati dalle rispettive amministrazioni.

Le opere sopra elencate interessano, oltre alla S.P. 6 e alle viabilità comunali, i seguenti immobili, identificati a Catasto Terreni, come segue:

- nel Comune di Rivalta:

Foglio n. 43 mappali 46, 53, 56, 240, 241;

Foglio n. 41 mappali 18, 46, 56, 71, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 97, 111, 197;

Foglio n. 42 mappali 17, 75, 79, 82, 95, 96, 100, 101, 102, 212, 106, 114, 123, 124, 128, 129, 130, 182, 194, 215, 288, 289, 290, 291, 309, 316, 333, 334, 436, 441, 453.

- nel Comune di Orbassano:

Foglio n. 27 mappali 12, 108, 109, 964, 1408, 1409;

Foglio n. 28 mappali 91, 108, 651, 753, 755, 758, 762; Foglio n. 23 mappali 41, 66, 131, 133, 68, 154, 100, 106, 237, 239, 258, 354, 358, 469, 515, 517;

Foglio n. 21 mappali 175, 186;

Foglio n. 22 mappali 408, 814.

I Progetti delle Opere di Urbanizzazione sono stati esaminati dai due Comuni con pareri favorevoli dai rispettivi organi tecnici;

Appare necessario, da parte dei due Comuni, disciplinare con il presente Accordo di Programma i propri rapporti con il soggetto attuatore in ordine agli adempimenti previsti dai provvedimenti autorizzativi regionali su descritti, ed alle modalità di attuazione, nonché alla definizione della quota di interventi di rivitalizzazione e riqualificazione del commercio da localizzare sul proprio territorio.

§§§

Alla luce delle sopraesposte premesse, si rende necessario procedere alla formalizzazione di apposito accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

Art. 1
Generalita’

La premessa narrativa forma parte sostanziale ed integrante del presente accordo.

Art. 2
Elaborati del progetto delle opere di urbanizzazione

L’attuazione delle opere da realizzare sugli immobili, siti in Comune di Rivalta di Torino e nel Comune di Orbassano, così come identificati in premessa, avverrà in conformità a quanto previsto dagli elaborati dei progetti citati in premessa, che sono rappresentati schematicamente nell’elaborato “A” allegato. Detti progetti sono così articolati:

- Progetto preliminare opere di urbanizzazione esterne all’area DF2 depositato presso il Comune di Rivalta di Torino in data 26/06/2007;

- Progetto definitivo della fognatura bianca con recapito nel torrente Sangone depositato presso il Comune di Rivalta in data 07/07/2006 e approvato con D.G.C. n 148 del 19/09/2006;

- Progetto esecutivo opere di urbanizzazione a scomputo in zona DF2 e opere di urbanizzazione extra comparto connesse funzionalmente alle opere a scomputo depositato presso il Comune di Rivalta in data 29/12/2006 e approvato contestualmente con D.G.C. n. 243 del 18/12/2007;

- Progetto preliminare opere di urbanizzazione esterne all’area DF2 sul territorio del comune di Orbassano depositato presso il Comune di Orbassano in data 26/06/07;

Il progetto preliminare delle opere di sistemazione viaria nel Comune di Orbassano depositato presso il Comune di Orbassano in data 26/06/2007, in sede di progettazione definitiva deve essere adeguato alle previsioni del nuovo piano urbano del traffico approvato con delibera di C.C. n. 58 del 26/07/07;

Tra le opere di sistemazione viaria nel Comune di Orbassano, il progetto prevede al punto 15 della “corografia” Tavola n. PP/B.1 la sistemazione e messa in sicurezza di Via Torino e Via Alfieri nel tratto tra la rotatoria all’incrocio con via Roma e la rotatoria all’incrocio con via Gozzano, per le quali è previsto un importo euro 167.265,00, tali lavori potranno, in sede di progetto definitivo, prevedere anche altri interventi relativi a sistemazioni stradali nel Comune di Orbassano fino alla concorrenza del medesimo importo.

Tra le opere di sistemazione viaria nel Comune di Orbassano, il progetto prevede al punto al punto 10b della “corografia” Tavola n. PP/B.1 la realizzazione di una rotatoria tra via Torino e via Calvino, per la quale è previsto un importo di euro 156.000,00, il soggetto attuatore si impegna a realizzare una rotonda sperimentale entro sessanta giorni dalla stipula del presente accordo conforme ai contenuti del piano urbano del traffico adottato da Comune di Orbassano con delibera del C.C. n. 58 del 26/07/07, tavola 23/1. A tal fine dovrà essere presentato un progetto di realizzazione della rotonda provvisoria che verrà approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Orbassano e costituirà titolo alla relativa realizzazione. Gli oneri conseguenti saranno a carico del soggetto attuatore e verranno compensati con il costo complessivo delle opere da realizzare nel Comune di Orbassano come indicate nella Tavola n. PP/B.1 del progetto preliminare depositato nel Comune di Orbassano in data 26/06/2007.

Relativamente alle opere di sistemazione viaria della frazione Pasta, il progetto preliminare prevede un importo di opere pari a euro 422.441,25; in sede di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, l’importo complessivo dei computi metrici, da redigere in base al prezziario della Regione Piemonte 2005, non potrà comunque essere inferiore alla stima preventiva;

Art. 3
Attuazione del progetto

In dipendenza del presente accordo e in relazione agli atti autorizzativi correlati e/o conseguenti il soggetto attuatore non dovrà corrispondere alcun onere ai due Comuni, in quanto gli interventi di cui alla presente sono da considerarsi realizzazione di opere di urbanizzazione eseguite da privati ai sensi del disposto del T.U.- D.P.R. 380/2001 art.17 lettera c.

I progetti prevedono l’utilizzazione urbanistica delle aree di cui in premessa, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, con le destinazioni specifiche delle singole opere individuate e precisate sulle tavole dei progetti stessi.

I progetti definitivi-esecutivi ancora da redigere, dovranno essere presentati a cura dei Soggetti Attuatori alle rispettive Amministrazioni Comunali entro novanta giorni dalla stipula del presente accordo. I progetti, (compresi quelli indicati al succesivo art. 6), saranno approvati dai due Comuni, ciascuno per quanto di competenza, entro 30 gg dalla data di presentazione, mediante apposite delibere di Giunta Comunale, previa acquisizione dei pareri favorevoli dei rispettivi organi tecnici.

Tali atti deliberativi comunali costituiranno il titolo di legittimità alla realizzazione delle opere da parte del soggetto attuatore, anche ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) del D.P.R. 380/01.

I due Comuni si impegnano a garantire la realizzazione coordinata degli interventi infrastrutturali.

I progetti dovranno tenere conto di tutti quei fattori influenti sulle opere da eseguire, in modo che le infrastrutture risultino complete, compiute e funzionali, fatto salvo però per l’attuatore, come limite massimo di obbligazioni delle opere da eseguire per ogni singolo Comune, i contenuti dei progetti di cui al precedente art. 2.

Resta inteso che, nel caso in cui il costo finale delle opere realizzate dovesse superare l’importo totale delle opere esterne al comparto ed eseguite non a scomputo degli oneri concessori, quantificato in via preventiva in euro 2.647.274,53, come da proiezione di spesa parametrica di cui all’allegato “A”, distinta per i due Comuni, non potrà essere richiesta nessuna integrazione finanziaria da parte del soggetto attuatore ai due Comuni. A tal fine gli importi dei singoli interventi indicati nella proiezione di spesa parametrica allegata potranno tra loro essere compensati determinando così il costo finale delle opere. Gli importi delle opere verranno computati sulla base del prezziario della Regione Piemonte in vigore alla data di stipula del presente accordo con una riduzione del 20%.

Eventuali varianti alle opere di urbanizzazione, necessarie al loro corretto funzionamento, dovranno essere predisposte, progettate ed approvate dal Comune di Rivalta di Torino in attuazione dell’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Resta inteso che qualora nello sviluppo dei progetti fino all’esecutivo, o anche in corso d’opera dovessero determinarsi variazioni del quadro tecnico economico rispetto al progetto preliminare, il Soggetto Attuatore resta comunque obbligato ad eseguire a proprie spese le opere contenute nei progetti di cui al precedente art. 2

Sono a carico del soggetto attuatore le spese di progetto, quelle di direzione lavori e di collaudo.

Non è prevista l’applicazione della “Revisione prezzi”, i prezzi si intendono fissi ed immutabili per tutti gli adempimenti previsti dal presente accordo, salvo quanto disposto dall’art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 4
Disponibilita’ delle aree per l’attuazione del progetto

Con il presente Accordo di Programma si stabilisce che i Comuni di Orbassano e di Rivalta di Torino, ciascuno per le loro competenze, con la stipula del presente, rendono disponibili i terreni di rispettiva proprietà elencati in premessa e autorizzano l’esecuzione delle opere di urbanizzazione sui medesimi, fatte salve le procedure autorizzative successive occorrenti e conseguenti al presente accordo.

Con il presente si stabilisce altresì che i Comuni di Orbassano e di Rivalta di Torino, ciascuno per le loro competenze, con la stipula del presente, si impegnano a rendere disponibili tutti i terreni di proprietà di terzi occorrenti per l’attuazione del progetto delle opere di urbanizzazione; i Comuni dovranno acquisire la disponibilità di tali terreni con le modalità e i tempi stabiliti dalla vigente normativa sugli espropri e non comporterà oneri e/o spese a carico del soggetto attuatore.

Per quanto attiene le opere insistenti sui terreni della Provincia di Torino il soggetto attuatore curerà le procedure necessarie ad acquisire le autorizzazione per l’esecuzione dei lavori secondo quanto verrà richiesto dalla Provincia di Torino.

I terreni necessari per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo art.6 verranno messi a disposizione dai due Comuni ciascuno per quanto di competenza; i due Comuni, ciascuno per quanto di competenza autorizzano l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria sui medesimi, fatte salve le procedure autorizzative successive occorrenti e conseguenti al presente accordo.

Art. 5
Cessione di opere e di aree

Il soggetto attuatore, in relazione ai disposti della D.C.R. 563-13414 del 29/10/1999, si impegna a cedere gratuitamente, senza corrispettivo in denaro:

-al Comune di Rivalta di Torino, tutte le opere di urbanizzazione eseguite sia su aree di proprietà del soggetto attuatore che su proprietà comunale e tutte le aree di proprietà del soggetto attuatore interessate dalle opere di urbanizzazione in conformità al PEC approvato;

-agli Enti proprietari dei sedimi stradali, tutte le opere di urbanizzazione eseguite sulle rispettive aree;

Le aree di cui al presente articolo saranno cedute gratuitamente con tutte le garanzie sulla libertà da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, liti pendenti, trascrizioni di pregiudizio e con le più ampie garanzie dalla evizione.

Si stabilisce che il Comune di Rivalta di Torino e il Comune di Orbassano entreranno nel pieno possesso di tutte le opere di urbanizzazione eseguite ad approvazione del loro collaudo provvisorio, che dovrà essere realizzato con le modalità e nei termini specificati al successivo art. 10 del presente accordo di programma.

La cessione delle aree e delle opere avverrà mediante stipula, con onere a carico del soggetto attuatore, di atto pubblico, alla cui firma le parti provvederanno entro 30 giorni dall’approvazione del collaudo provvisorio delle opere di urbanizzazione.

L’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere eseguite, sia di quelle su proprietà del soggetto attuatore, sia di quelle su proprietà di terzi, resta a carico del soggetto attuatore fino alla data del collaudo provvisorio.

Le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo art. 6 verranno cedute gratuitamente, senza corrispettivo in denaro. Per tali opere si stabilisce che il Comune di Rivalta di Torino e il Comune di Orbassano, ciascuno per quanto di competenza entreranno nel pieno possesso di tutte le opere di urbanizzazione primaria eseguite ad approvazione del loro collaudo provvisorio, che dovrà essere realizzato con le modalità e nei termini specificati al successivo art. 10 del presente accordo di programma

Art. 6.
Opere e corrispettivi per la rivitalizzazione e riqualificazione del commercio locale

Il soggetto attuatore, a parziale compensazione dell’impatto che la realizzazione del Centro commerciale avrà nei confronti del commercio locale dei due Comuni, corrisponderà, per la rivitalizzazione e riqualificazione dello stesso, l’importo di euro 353.445,12 a favore del Comune di Rivalta di Torino e l’importo di euro 382.989,88 a favore del Comune di Orbassano, al fine di dare esecuzione a quanto disposto dalla conferenza dei servizi del 13/07/04, prot. 141/17.1 provv., che tra altro prevede che il rilascio dell’autorizzazione amministrativa commerciale è subordinato alla sottoscrizione di atto di impegno unilaterale d’obbligo con la quale il proponente si impegna a sottoscrivere apposita fideiussione di importo pari al 40% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per l’intero intervento dei tre centri commerciali, da ripartirsi tra i due Comuni e finalizzati alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio locale con le modalità previste dai Comuni stessi.

Tali importi saranno corrisposti, con versamento presso le rispettive Tesorerie Comunali, con le seguenti modalità:

a) Alla firma del presente accordo, versamento del 10% dei suddetti importi pari a euro 35.344,51 per il Comune di Rivalta di Torino (ricevuta di versamento n. 2074 del 28/12/2007) e euro 38.298,88 per il Comune di Orbassano (ricevuta di versamento n. 1622 del 28/12/2007).

b) entro 10 giorni dal rilascio dell’agibilità del primo centro commerciale da parte dell’organo competente, i rimanenti importi.

In luogo del versamento della residua quota del 90%, il soggetto attuatore si impegna a realizzare, fino alla concorrenza del corrispondente importo, quegli interventi di sostegno per la rivitalizzazione e la qualificazione del commercio locale che le Amministrazioni Comunali individueranno con apposito programma; tale programma potrà prevedere attività volte alla riqualificazione del commercio (volantinaggio, pubblicità rivolta al commercio, organizzazione di feste in piazza ecc.) oltre alla esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, arredo urbano, integrazione dell’illuminazione pubblica, eliminazione delle barriere architettoniche, per le aree destinate al commercio locale. La stima delle attività sarà calcolato rispetto ai valori di mercato delle stesse con una riduzione del 20%, il valore delle opere da realizzarsi sarà calcolato sulla base del prezziario della Regione Piemonte in vigore alla data del presente accordo con una riduzione del 20%.

Per le attività inserite nel programma, non direttamente realizzate dal soggetto attuatore, ma affidate dalle Amministrazioni Comunali, ciascuna per quanto di competenza, le relative spese verranno addebitate al soggetto attuatore fino alla concorrenza della somma messa a disposizione per tali attività dal programma.

Il soggetto attuatore si impegna a iniziare il programma concordato entro 3 mesi dalla richiesta delle Amministrazioni Comunali e seguendo il cronoprogramma relativo ad ogni attività; nel caso di opere il soggetto attuatore provvederà anche alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, se richiesto da parte di ciascuno dei due Comuni, applicando una riduzione sulle spese di progettazione almeno pari al 20% della relativa tariffa professionale.

Art. 7
Esecuzione e tempi per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione

L’esecuzione dei lavori avverrà a seguito all’approvazione dei progetti esecutivi da parte delle Giunte Comunali dei due Comuni e l’esecuzione delle opere dovrà essere accertata con comunicazione di inizio lavori, fine lavori e certificati di collaudo.

L’esecuzione dei lavori dovrà essere articolata per stralci funzionali di opere, anche in relazione all’esecuzione, da parte di altri enti, di sottoservizi sottostanti ai sedimi stradali oggetto degli interventi di cui al presente accordo, e dovrà essere definita mediante un cronoprogramma da approvarsi congiuntamente ai progetti esecutivi.

La nomina del Direttore dei Lavori è di esclusiva competenza del soggetto attuatore, il quale si impegna per sé e per i suoi aventi causa a farsi carico delle relative spese tecniche.

Con le stesse modalità di cui ai precedenti primo e secondo capoverso dovranno essere realizzate le opere indicate al precedente art. 6.

Art. 8
Collaudo delle opere di urbanizzazione

Per tutti i lavori eseguiti dal soggetto attuatore sarà nominato, dal Comune di Rivalta, anche per le opere insistenti nel Comune di Orbassano, un collaudatore diverso dal progettista e dal direttore lavori.

Il Comune di Rivalta di Torino si impegna a nominare tale collaudatore anche per il collaudo delle opere di urbanizzazione interne all’area DF2 soggetta al P.E.C. approvato dal Comune di Rivalta.

Il collaudo dovrà essere eseguito in corso d’opera.

Si stabilisce con il presente che il collaudatore dovrà essere nominato entro 30 (trenta) giorni dalla data approvazione del primo progetto esecutivo, affinché possa procedere tempestivamente al collaudo in corso d’opera.

La nomina del Collaudatore è rimessa all’Amministrazione Comunale e per esse al dirigente di settore, che la affiderà a professionista esterno, con spese anticipate dall’Amministrazione Comunale di Rivalta e con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto attuatore.

Il rimborso è garantito dalle fidejussioni previste al successivo art. 10.

Il collaudo provvisorio dovrà essere esperito entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori; il collaudo definitivo dovrà essere esperito entro 90 giorni successivi al collaudo provvisorio.

Il collaudo, provvisorio e definitivo, sarà esperito anche per stralci funzionali di opere, in relazione alle rispettive date di ultimazione.

In ogni caso il soggetto attuatore manterrà la responsabilità della corretta esecuzione delle opere ai sensi degli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

Sino all’avvenuto collaudo definitivo delle opere restano a carico del soggetto attuatore la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria. In seguito al collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse passerà a carico dei comuni di Rivalta di Torino e di Orbassano, ciascuno per le opere insistenti sul proprio territorio.

Con le stesse modalità di cui ai precedente punti dovranno essere collaudate le opere indicate al precedente art. 6, in tal caso la nomina del collaudatore è demandata a ciascuno dei due Comuni relativamente alle opere di propria competenza.

Art. 9
Valutazione delle opere e garanzie fidejussorie

L’importo totale delle opere esterne al comparto è quantificato in via preventiva in euro 2.674.274,53 (diconsi euro duemilioni seicento settantaquattromila duecentosettantaquattro/53), come da proiezione di spesa parametrica allegata, distinta per i due Comuni.

Il soggetto attuatore all’atto della firma del presente, produce garanzie fidejussorie bancarie e/o assicurative, con la clausola “a prima richiesta” e con la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione, contratte con compagnie autorizzate indicate nell’apposito elenco-albo approvato ai sensi di legge, dell’importo di euro 1.825.555,40 (diconsi euro unmilione ottocentoventicinquemila cinquecentocinquantacinque/40) per il Comune di Rivalta - polizza n. UR0605729 emessa da Atradius in data 05/12/2007 - ad integrazione della precedente polizza di importo pari a euro 2.248.336,57 n. UR0501609 emessa da Atradius in data 03/01/2006 e dell’importo di euro 1.194.814,02 (diconsi euro unmilione centonovantaquattromila ottocentoquattordici/02) per il Comune di Orbassano - polizza n. UR0605730 emessa in data 05/12/2007.

Il soggetto attuatore si obbliga per sè e aventi diritto ad integrare il valore delle fidejussioni qualora ciò fosse richiesto dall’esecuzione di maggiori lavori.

Gli importi delle polizze fidejussorie dovranno essere aggiornati annualmente in base alle variazioni dell’indice ISTAT sul costo della vita.

Le garanzie per i lavori oggetto del presente accordo potranno essere ridotte, su richiesta del soggetto attuatore, in base a stati di avanzamento lavori aventi importo minimo pari a 1/10 del valore complessivo delle opere, ad eccezione del 5% per ogni stato avanzamento lavori, che sarà svincolato al collaudo definitivo delle opere.

Il soggetto attuatore, per gli importi relativi all’art. 6, pari ad euro 736.344,00, ha prodotto apposita garanzia fidejssoria n. UR 0601824, emessa dalla Atradius Credit Insurance N.V. -società italiana cauzioni- a Modena in data 11/07/06 e successivamente integrata il 09/05/07.

Art. 10
Obblighi e disposizioni relative ai soggetti realizzatori le opere di urbanizzazione

Il soggetto attuatore o le imprese del settore da esso incaricate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nel presente accordo di programma (ivi comprese quelle di cui all’art. 6) deve possedere l’attestazione S.O.A. relativa alle categorie e agli importi dei lavori previsti dalle vigenti leggi sui lavori pubblici.

La mancata attestazione non consentirà l’esecuzione delle opere.

Art. 11
Frazionamenti e tracciamenti

L’individuazione catastale dei sedimi oggetto della realizzazione delle opere di urbanizzazione è indicata negli elaborati di progetto di cui al precedente art. 2.

Il soggetto attuatore si obbliga a tracciare, a propria cura e spese, le strade, le delimitazioni dei sedimi di intervento e tutto quanto attiene al progetto delle opere di urbanizzazione e risulti occorrente per la buona realizzazione delle opere stesse.

A tracciamento definito l’Ufficio Tecnico Comunale competente per territorio provvederà a verificarne la conformità.

Art. 12
Coordinatore

Le parti convengono in merito alla necessità di individuare un Coordinatore con il compito di garantire il coordinamento operativo tra i soggetti e gli enti sottoscrittori dell’accordo. Si stabilisce che le funzioni di coordinatore saranno svolte dal Sindaco del Comune di Rivalta di Torino o da suo delegato.

Art. 13
Modifiche

L’Amministrazione Comunale potrà consentire, su istanza del soggetto attuatore, nell’ambito della legislazione vigente, modifiche al progetto che non alterino il contenuto e le caratteristiche generali.

Art. 14
Vigilanza e poteri sostitutivi

La vigilanza sull’attuazione del presente accordo di programma, secondo quanto previsto dall’art. 34 del decreto legislativo 267/00 e s.m.i., è attribuita al Collegio di Vigilanza, presieduto dal Sindaco del Comune di Rivalta, e composto dai rappresentanti degli Enti che partecipano all’accordo.

Il Collegio è dotato di poteri sostitutivi a norma della stessa disposizione di legge.

Il Collegio è composto da un rappresentante nominato da ciascun ente firmatario.

Art. 15
Vincolatività dell’accordo

Le Parti si obbligano a rispettare il presente Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

Si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione

Art. 16
Modifiche dell’accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Non costituiscono modifiche dell’Accordo eventuali altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente atto e che non ne limitino l’operatività.

Art. 17
Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l’attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all’art. 14.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione entro 30 giorni, è facoltà di ciascuna delle parti adire la competente sede giurisdizionale.

Art. 18
Approvazione e pubblicazione dell’accordo

Il presente accordo è approvato, a norma dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante provvedimento del Sindaco del Comune di Rivalta di Torino (Promotore), il quale ne curerà la pubblicazione sul B.U.R.

Il presente Accordo di Programma viene redatto in numero tre originali.

Rivalta di Torino, 28 dicembre 2007

Per Comune di Rivalta
Amalia Neirotti

Per Comune di Orbassano
Carlo Marroni

Per Societa’ Nordicom s.r.l.
Michele Astolfi

Per Societa’ G.R.G.
Michele Astolfi

Per Societa’ Esselunga
Cesare Boiocchi