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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 25-7888

Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di emanare la seguente disposizione integrativa della deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2004, n. 19-13802, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli articoli 2 e 13 della legge regionale 3 agosto 2004 n. 19, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione.

Dopo il terzo comma del punto 3 dell’Allegato A della D.G.R. n. 19-13802 del 2 novembre 2004, così come integrato dal punto 6 dell’allegato della D.G.R. 16-757/2005, sono inseriti i seguenti due commi:

“Nel caso dei seguenti impianti:

a) Wireless - LAN (Local Area Network), meglio noti come WI - FI (Wireless Fidelity), definiti come impianti in tecnologia digitale per accesso radio (wireless) a reti locali (LAN), sulle frequenze di 2,45 Ghz, standard IEEE, versione 802.11b, con potenza massima al connettore d’antenna dell’hot spot pubblico pari a 0,1 watt;

b) Punto - Multipunto (PMP), definiti come impianti per sistema di collegamento, interno alla rete esistente, fra una singola stazione base (Master Station MS), localizzata in una posizione fissa ed un numero multiplo di stazioni periferiche terminali (Terminal stations TS), posizionate in altrettanti punti fissi, collegati in visibilità ottica a detta stazione base (riferimento Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Delibera n. 715/00/CONS, autorizzazioni per la sperimentazione di sistemi punto-multipunto nella banda 40,5 - 42,5 Ghz), con potenza massima al connettore d’antenna uguale a 0,5 watt;

c) impianti fissi per telecomunicazioni mobili dedicati a coperture indoor, definiti come impianti per sistemi che incrementano il segnale esistente dei sistemi GSM e UMTS all’interno di edifici pubblici e privati (ad esempio sedi aziendali, locali commerciali, centri convegni, palazzetti sportivi, etc.) per il miglioramento della qualità del servizio, con potenza massima al connettore d’antenna uguale a 0,5 watt;

i gestori o i proprietari inviano al comune e all’ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell’impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell’impianto, compilata uniformemente al modello del suballegato I, e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, con il formato MSI di cui al suballegato II. Nel caso degli impianti di cui al punto c) i gestori o i proprietari allegano anche la dichiarazione dell’altezza del centro elettrico rispetto al piano di calpestio.

Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all’installazione dell’impianto e all’esercizio dell’attività.".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)