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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2008
Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 62-7924
Indicazioni in merito allindividuazione dei Servizi di Prevenzione (SPRESAL, SISP, SIAN e SV) competenti ad esercitare funzioni di vigilanza sulle strutture a gestione diretta delle Aziende Sanitarie Regionali.
A relazione dellAssessore Artesio:
Il Piano socio sanitario regionale 2007-2010 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 137-40212 del 24 ottobre 2007 prevede che per il potenziamento e lo sviluppo delle attività di prevenzione assumono un significato centrale le attività di vigilanza che, se opportunamente orientate e ispirate ai principi di equità, continuità e indipendenza, costituiscono uno degli elementi indispensabili per garantire lefficacia della prevenzione primaria.
Il PSSR prevede altresì che lorganizzazione delle attività di vigilanza deve essere rivista attraverso la definizione di un nuovo modello organizzativo che preveda criteri uniformi di programmazione e gestione nonché la definizione dei compiti e degli ambiti di intervento delle attività di vigilanza.
La normativa vigente attribuisce ai Servizi di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali la piena titolarità delle funzioni amministrative connesse alla vigilanza sulle norme di prevenzione, igiene e sicurezza.
In particolare lart. 21 della legge 833/78 ha attribuito alle ASL i compiti svolti dallIspettorato del Lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in applicazione di quanto disposto dallarticolo 27 del DPR 24 luglio 1977 n. 616.
La legge regionale n. 30 del 26 ottobre 1982 stabilisce che le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, ivi compresi i controlli e la vigilanza sullinquinamento dellacqua, dellaria e del suolo, di vigilanza sulle farmacie e sulle professioni sanitarie e di igiene e polizia veterinaria non espressamente attribuite allo Stato ed alla Regione, sono esercitate dai Comuni mediante le Unità Sanitarie Locali.
La stessa legge regionale stabilisce inoltre che per le attività di vigilanza, ispezione e controllo lASL si avvale del proprio personale assegnato ai Servizi competenti per materia. Sempre ai sensi della legge regionale sopraccitata, alla Regione compete lemanazione di direttive di indirizzo e coordinamento in materia.
Nellambito delle strutture sottoposte ad attività di vigilanza, ispezione e controllo da parte dei Servizi di Prevenzione delle ASL rientrano anche le strutture gestite direttamente dalle Aziende Sanitarie Regionali rispetto alle quali, per evidenti ragioni di equità ed imparzialità, i Servizi deputati alle attività di vigilanza non dovrebbero essere individuati nellambito della stessa Azienda sottoposta al controllo.
Ritenuto pertanto necessario prevedere che nellambito delle strutture gestite direttamente dalle Aziende Sanitarie Regionali, i Servizi di Prevenzione incaricati delle relative attività di vigilanza debbano essere individuati in unAzienda diversa rispetto a quella cui compete la gestione della struttura stessa.
Ritenuto altresì che la individuazione dei Servizi di prevenzione competenti ad effettuare lintervento di vigilanza debba esser effettuata dalla Regione secondo il prospetto allegato al presente provvedimento tenendo conto della localizzazione territoriale delle strutture nonché dellesigenza di realizzare una razionale gestione delle risorse disponibili.
Considerato che con deliberazione n. 22-26944 del 26.03.1999 la Giunta Regionale ha fornito Orientamenti e indicazioni procedurali per lattribuzione della qualifica di UPG nellambito dellattività di prevenzione dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle ASL, indicazioni che con nota prot. n. 6004/27/003 del 4 maggio 1999 della direzione Sanità pubblica sono state estese anche al personale di ruolo dei Servizi Veterinari e dei Presidi Multizonali di Profilassi Polizia Veterinaria delle ASL, e con tale documento è stato precisato che la competenza territoriale di vigilanza e di controllo è quella dellambito proprio del Servizio di appartenenza e che il personale che per motivi contingenti e comunque per ragioni dufficio si trovi a svolgere funzioni di vigilanza su esplicita richiesta di altra Autorità fuori dal territorio di competenza deve disporre di apposito provvedimento autorizzativo dellamministrazione di appartenenza.
Rilevato che risulta pertanto necessario incaricare le Aziende Sanitarie Locali di provvedere alladozione dei provvedimenti autorizzativi necessari a consentire al personale dipendente di svolgere le funzioni di vigilanza sulle strutture a gestione diretta secondo le indicazioni impartite con il presente provvedimento, attraverso una preventiva valutazione di eventuali conflitti di interesse o incompatibilità.
Tutto ciò premesso;
la Giunta Regionale a voti unanimi,
delibera
per le motivazioni in premessa esplicitate:
- di stabilire, per le ragioni di cui alle premesse, che, con decorrenza 1 febbraio 2008, le attività di vigilanza sulle strutture a gestione diretta delle Aziende Sanitarie Regionali vengano attribuite ai Servizi di prevenzione di unAzienda diversa rispetto a quella cui compete la gestione della struttura stessa, secondo quanto indicato nel prospetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di incaricare le Aziende Sanitarie Locali di provvedere alladozione dei provvedimenti autorizzativi necessari a consentire al personale dipendente di svolgere le funzioni di vigilanza sulle strutture a gestione diretta secondo le indicazioni impartite con il presente provvedimento, previa valutazione di eventuali conflitti di interesse o incompatibilità.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato A
Azienda sanitaria che gestisce la struttura
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Azienda sanitaria cui compete l’intervento di vigilanza
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ASL TO1
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ASL TO5
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ASL TO2
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ASL TO4
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ASL TO3
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ASL TO5
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ASL TO4
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ASL TO1
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ASL TO5
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ASL CN1
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ASL VC
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ASL NO
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ASL BI
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ASL VC
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ASL NO
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ASL VCO
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ASL VCO
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ASL BI
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ASL CN1
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ASL TO3
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ASL CN2
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ASL AL
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ASL AT
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ASL CN2
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ASL AL
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ASL AT
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ASO C.T.O. Maria Adelaide di Torino
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ASL TO3
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ASO O.I.R.M./S. Anna di Torino
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ASL TO5
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ASO S. Croce e Carle di Cuneo
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ASL AL
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ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria
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ASL CN1
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ASO Ordine Mauriziano di Torino
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ASL TO3
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ASOU San Giovanni Battista di Torino
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ASL TO4
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ASOU San Luigi di Orbassano
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ASL TO5
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ASOU Maggiore della Carità di Novara
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ASL BI
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