Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 62-7924

Indicazioni in merito all’individuazione dei Servizi di Prevenzione (SPRESAL, SISP, SIAN e SV) competenti ad esercitare funzioni di vigilanza sulle strutture a gestione diretta delle Aziende Sanitarie Regionali.

A relazione dell’Assessore Artesio:

Il Piano socio sanitario regionale 2007-2010 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 137-40212 del 24 ottobre 2007 prevede che per il potenziamento e lo sviluppo delle attività di prevenzione assumono un significato centrale le attività di vigilanza che, se opportunamente orientate e ispirate ai principi di equità, continuità e indipendenza, costituiscono uno degli elementi indispensabili per garantire l’efficacia della prevenzione primaria.

Il PSSR prevede altresì che l’organizzazione delle attività di vigilanza deve essere rivista attraverso la definizione di un nuovo modello organizzativo che preveda criteri uniformi di programmazione e gestione nonché la definizione dei compiti e degli ambiti di intervento delle attività di vigilanza.

La normativa vigente attribuisce ai Servizi di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali la piena titolarità delle funzioni amministrative connesse alla vigilanza sulle norme di prevenzione, igiene e sicurezza.

In particolare l’art. 21 della legge 833/78 ha attribuito alle ASL i compiti svolti dall’Ispettorato del Lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in applicazione di quanto disposto dall’articolo 27 del DPR 24 luglio 1977 n. 616.

La legge regionale n. 30 del 26 ottobre 1982 stabilisce che le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, ivi compresi i controlli e la vigilanza sull’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, di vigilanza sulle farmacie e sulle professioni sanitarie e di igiene e polizia veterinaria non espressamente attribuite allo Stato ed alla Regione, sono esercitate dai Comuni mediante le Unità Sanitarie Locali.

La stessa legge regionale stabilisce inoltre che per le attività di vigilanza, ispezione e controllo l’ASL si avvale del proprio personale assegnato ai Servizi competenti per materia. Sempre ai sensi della legge regionale sopraccitata, alla Regione compete l’emanazione di direttive di indirizzo e coordinamento in materia.

Nell’ambito delle strutture sottoposte ad attività di vigilanza, ispezione e controllo da parte dei Servizi di Prevenzione delle ASL rientrano anche le strutture gestite direttamente dalle Aziende Sanitarie Regionali rispetto alle quali, per evidenti ragioni di equità ed imparzialità, i Servizi deputati alle attività di vigilanza non dovrebbero essere individuati nell’ambito della stessa Azienda sottoposta al controllo.

Ritenuto pertanto necessario prevedere che nell’ambito delle strutture gestite direttamente dalle Aziende Sanitarie Regionali, i Servizi di Prevenzione incaricati delle relative attività di vigilanza debbano essere individuati in un’Azienda diversa rispetto a quella cui compete la gestione della struttura stessa.

Ritenuto altresì che la individuazione dei Servizi di prevenzione competenti ad effettuare l’intervento di vigilanza debba esser effettuata dalla Regione secondo il prospetto allegato al presente provvedimento tenendo conto della localizzazione territoriale delle strutture nonché dell’esigenza di realizzare una razionale gestione delle risorse disponibili.

Considerato che con deliberazione n. 22-26944 del 26.03.1999 la Giunta Regionale ha fornito “Orientamenti e indicazioni procedurali per l’attribuzione della qualifica di UPG nell’ambito dell’attività di prevenzione dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle ASL”, indicazioni che con nota prot. n. 6004/27/003 del 4 maggio 1999 della direzione Sanità pubblica sono state estese anche al personale di ruolo dei Servizi Veterinari e dei Presidi Multizonali di Profilassi Polizia Veterinaria delle ASL, e con tale documento è stato precisato che la competenza territoriale di vigilanza e di controllo è quella dell’ambito proprio del Servizio di appartenenza e che il personale che per motivi contingenti e comunque per ragioni d’ufficio si trovi a svolgere funzioni di vigilanza su esplicita richiesta di altra Autorità fuori dal territorio di competenza deve disporre di apposito provvedimento autorizzativo dell’amministrazione di appartenenza.

Rilevato che risulta pertanto necessario incaricare le Aziende Sanitarie Locali di provvedere all’adozione dei provvedimenti autorizzativi necessari a consentire al personale dipendente di svolgere le funzioni di vigilanza sulle strutture a gestione diretta secondo le indicazioni impartite con il presente provvedimento, attraverso una preventiva valutazione di eventuali conflitti di interesse o incompatibilità.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale a voti unanimi,

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate:

- di stabilire, per le ragioni di cui alle premesse, che, con decorrenza 1 febbraio 2008, le attività di vigilanza sulle strutture a gestione diretta delle Aziende Sanitarie Regionali vengano attribuite ai Servizi di prevenzione di un’Azienda diversa rispetto a quella cui compete la gestione della struttura stessa, secondo quanto indicato nel prospetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- di incaricare le Aziende Sanitarie Locali di provvedere all’adozione dei provvedimenti autorizzativi necessari a consentire al personale dipendente di svolgere le funzioni di vigilanza sulle strutture a gestione diretta secondo le indicazioni impartite con il presente provvedimento, previa valutazione di eventuali conflitti di interesse o incompatibilità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Azienda sanitaria che gestisce la struttura
Azienda sanitaria cui compete l’intervento di vigilanza
 
 
ASL TO1
ASL TO5
ASL TO2
ASL TO4
ASL TO3
ASL TO5
ASL TO4
ASL TO1
ASL TO5
ASL CN1
ASL VC
ASL NO
ASL BI
ASL VC
ASL NO
ASL VCO
ASL VCO
ASL BI
ASL CN1
ASL TO3
ASL CN2
ASL AL
ASL AT
ASL CN2
ASL AL
ASL AT
ASO C.T.O. Maria Adelaide di Torino
ASL TO3
ASO O.I.R.M./S. Anna di Torino
ASL TO5
ASO S. Croce e Carle di Cuneo
ASL AL
ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria
ASL CN1
ASO Ordine Mauriziano di Torino
ASL TO3
ASOU San Giovanni Battista di Torino
ASL TO4
ASOU San Luigi di Orbassano
ASL TO5
ASOU Maggiore della Carità di Novara
 ASL BI