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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 14-7877

Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e l’Associazione Italiana della Croce Rossa, Comitato Regionale del Piemonte, ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27/3/92 e della L.R. 29/10/92 n. 42, per lo svolgimento delle attivita’ di trasporto sanitario di emergenza e altri trasporti.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare l’allegato documento, quale parte integrante della presente deliberazione, relativo alla regolamentazione dei rapporti e lo schema di rendicontazione fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Unità C.R.I facenti capo al Comitato Regionale del Piemonte ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27/3/92 e della L.R. 29/10/92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza, di trasporto sanitario interospedaliero e di trasporto per patologie autorizzabili e continuazione di cure di competenza del Servizio Sanitario Nazionale;

- di autorizzare la Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla firma del presente accordo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e la Croce Rossa Italiana- Comitato Regionale per il Piemonte ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27.3.92 e della L.R. 29.10.92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario di emergenza nonché le attività di trasporto sanitario interospedaliero e le attività di trasporto per patologie autorizzabili e continuazione di cure di competenza del S.S.R.

Premesso che:

Il D.P.R. 27.3.1992 e le relative norme di attuazione impartiscono alle Regioni disposizioni di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, con individuazione della tipologia dei servizi e delle strutture necessarie. L’atto di intesa fra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema per le emergenze sanitarie del 11/4/96 definisce i criteri e fornisce indirizzi uniformi sui requisiti organizzativi e funzionali della rete dell’emergenza - urgenza.

- atteso che nella Regione Piemonte il servizio di trasporto sanitario è assicurato nella maggior parte dei casi da delle Unità della Croce Rossa Italiana secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 6.5.2005 n. 97 (art 2 comma 1 lettera c) e d));

- risulta necessario provvedere alla revisione dell’Accordo Regionale con l’ Associazione Italiana della Croce Rossa - Comitato Regionale per il Piemonte - e tra Regione Piemonte e detta organizzazione e approvati con D.G.R. n. 64-5468 del 4.3.2002 con validità quinquennale;

quanto sopra premesso:

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata da _____

E

Il Comitato regionale del Piemonte dell’ Associazione Italiana della Croce Rossa di seguito denominata CRI - Comitato Regionale Piemonte, rappresentata dal Presidente

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il presente accordo disciplina i rapporti tra le Unità della C.R.I. del Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali competenti per l’attività di trasporto sanitario di emergenza mediante mezzi di soccorso, nonché le attività di trasporto sanitario interospedaliero e le attività di trasporto per patologie autorizzabili e continuazione di cure di competenza del S.S.R. a mezzo di autoambulanze ed autoveicoli.

2) le specifiche attività che formano oggetto del rapporto bilaterale fra ciascuna delle Unità CRI e le Aziende Sanitarie Regionali nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite da apposite convenzioni secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 L.R. N. 42 del 29.10.92 e per quanto concerne l’attività di emergenza sanitaria dal comma tre, art. 5 D.P.R. 27.3.92 .

3) Sarà cura della Regione Piemonte definire, in accordo con le Aziende Regionali, l’opportunità di attribuire alle Centrali Operative le competenze in materia di coordinamento del trasporto sanitario non urgente inclusi nel presente accordo.

ART. 1 - REQUISITI ED ADEMPIMENTI NECESSARI PER L’ACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE

Le Unità C.R.I. accedono operativamente al sistema di urgenza ed emergenza territoriale previsto dal D.P.R. 27.3.92 ed alle tipologie di trasporto sopra descritte;

- Le convenzioni potranno altresì essere stipulate solo con le Unità della C.R.I. in regola con le disposizioni dal comma 2 art. 13 L.R. 29 ottobre 1992 n. 42.

I requisiti previsti dall’ art. 7 della citata L.R. 42/92 devono essere verificati annualmente dagli Organi competenti delle Aziende Sanitarie.

Le Unità CRI deve certificare il possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 626/94 e s.m.i., nonché l’adeguamento degli stessi alla normativa di legge.

L’Azienda Regionale competente provvede alla stipulazione delle convenzioni con le singole Unità della C.R.I. secondo le direttive disposte in materia dalla Regione Piemonte.

Sono criteri di priorità nella scelta delle Unità da convenzionare:

a) lo svolgimento dell’attività nel territorio per il quale si richiede l’intervento;

b) la presenza di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari (criterio obbligatorio ai sensi delle disposizioni emanate in materia);

c) la garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell’attività da convenzionare;

d) la garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate sul territorio regionale;

e) la maggiore incidenza relativa di volontari all’interno dell’associazione stessa in stretto rapporto alla percentuale tra certificati al servizio di trasporto e gli iscritti;

ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO

L’oggetto della convenzione è costituito:

a)- dalle attività dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, effettuabili dalle Unità C.R.I. disposti dalla Centrale Operativa competente per territorio, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27/3/92 e dalla normativa regionale in materia;

b)- le attività di trasporto interospedaliero e le attività di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure di competenza del S.S.R. disposte dalle Aziende Sanitarie Regionali

Sono escluse dalla disciplina del presente accordo le attività svolte dall’Ente non ricomprese nei precedenti punti a) e b).

ART. 3 - PUNTO DI PARTENZA E/O BASE OPERATIVA DISPONIBILITA’ E TIPOLOGIA DEI MEZZI

Nella convenzione per le attività di emergenza sanitaria devono essere indicati i punti di partenza e le basi operative presso cui sosteranno i mezzi di soccorso convenzionati, compresi i mezzi convenzionati in forma estemporanea.

Il mezzo può essere utilizzato dalla Centrale Operativa “118" di riferimento anche al di fuori del territorio di competenza secondo quanto previsto dai protocolli operativi predisposti dal responsabile medico della Centrale stessa. Se la postazione di partenza del mezzo di soccorso è messa a disposizione dalle Aziende Sanitarie Regionali, i pertinenti locali dovranno risultare idonei alla sosta dell’ambulanza e del personale.

Dovranno inoltre essere indicati il numero e il tipo dei mezzi in servizio nonché l’orario di attività.

La caratteristica dei mezzi di soccorso individuati dalla L.R. 12/12/97 n. 61 e quelli di trasporto dovrà essere conformata a quanto stabilito dal D.M. 17/12/87 n. 553 e successive ed alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 616 del 22.2.2000.

Le dotazioni di bordo dei mezzi di soccorso e trasporto dovranno corrispondere agli standard stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale.

ART. 4 - UNIFICAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CHIAMATA.

EMERGENZA SANITARIA:

Ai sensi del D.P.R. 27/3/92 la Regione Piemonte ha istituito le Centrali Operative provinciali connesse al numero unico “118".

Le Centrali Operative “118", coordinano sul territorio i servizi di emergenza sanitaria oggetto del presente accordo.

Sarà cura della Regione o dell’Aziende Sanitarie Regionali competenti garantire i necessari collegamenti telefonici dedicati tra la Centrale Operativa e le sedi delle Unità C.R.I. convenzionate per l’esecuzione del servizio.

Ai sensi del II comma, art. 4 D.P.R. 27/3/92 il Responsabile Medico della Centrale “118" stabilisce i criteri di gestione dei servizi attraverso appositi protocolli operativi.

Le Aziende Sanitarie dovranno, in accordo con il Responsabile Medico della Centrale Operativa competente, stabilire condizioni che non contrastino con i protocolli di Centrale.

I mezzi convenzionati in forma continuativa (escluse quindi le attività in estemporanea) per il soccorso operano esclusivamente per conto della Centrale Operativa “118" e i Comitati convenzionati non possono impegnarli per nessun altro fine durante gli orari di disponibilità.

Il Comitato convenzionato e coordinato dalla Centrale Operativa “118" non può gestire, organizzare in proprio le chiamate di soccorso, così come pubblicizzare a tal fine il proprio numero telefonico.

TRASPORTO ORDINARIO:

Le Aziende Sanitarie Regionali dispongono le attività di trasporto sanitario non urgente o interospedaliero svolte in regime di convenzionamento con i Comitati Locali CRI di cui al precedente art. 1

Per una migliore organizzazione dei trasporti, al fine di favorire minore disagio possibile all’utenza, le Aziende Sanitarie programmano in tempo utile, la dove possibile, i trasporti da effettuare, comunicando al Comitato locale convenzionato la programmazione stabilita.

Qualora, secondo quanto enunciato dal precedente articolo 3, le Centrali Operative del 118 si assumano le competenze di coordinamento dei trasporti sanitari non urgenti o interospedalieri, saranno stabiliti, di concerto tra la Centrale Operativa, le Aziende regionali interessate, la C.R.I dettagliati protocolli operativi.

I mezzi convenzionati per detti trasporti saranno utilizzati in accordo alle disposizioni contenute dalle convenzioni stipulate con le singole Aziende Sanitarie Locali e/o Ospedaliere di riferimento.

Le Aziende Sanitarie Regionali competenti e le Unità C.R.I. con esse convenzionate si impegnano reciprocamente a comunicare sempre per iscritto, con almeno tre mesi di preavviso, eventuali modificazioni comunque influenti sulle prestazioni convenzionate, onde consentire una corretta reciproca programmazione relativa agli investimenti ed al personale.

Dovrà inoltre essere prevista annualmente la trasmissione alle Aziende Sanitarie Regionali e alla Centrale Operativa, da parte del Comitato l’elenco dei mezzi impiegati.

ART. 5- MEZZI DI COMUNICAZIONE PER IL SOCCORSO

I sistemi di radiocollegamento saranno forniti dalle Aziende sanitarie regionali sedi di Centrali operative.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE

Il Comitato deve assicurare nelle strutture operanti in base al presente accordo, la presenza del personale nella misura minima e con le caratteristiche previste dalla normativa regionale.

La responsabilità di tale personale ricade direttamente, per le rispettive competenze, sul Presidente e sul Direttore Sanitario del Comitato.

Il personale, volontario o dipendente, addetto all’emergenza sanitaria ed alle attività di trasporto sanitario non urgente o interospedaliero, deve frequentare corsi di formazione e di aggiornamento previsti dalle leggi vigenti e dalle direttive impartite dall’Assessorato alla Sanità.

Il personale operante sui mezzi costituito da due unità (autista-soccorritore e soccorritore entrambi certificati) si dovrà attenere ai protocolli operativi del sistema “118" riguardanti la gestione dei mezzi, modulistica, procedure di servizio e tecniche di intervento.

ART. 7- RESPONSABILITA’

Il Direttore/Responsabile Sanitario del Comitato convenzionato è responsabile di tutte quelle iniziative rivolte al personale del Comitato stesso al fine di ottenere la migliore prestazione di soccorso possibile nel rispetto delle norme convenzionali, dei protocolli operativi e della rispondenza dei mezzi ai rispettivi requisiti igienici sanitari previsti e delle modalità di corretta conservazione degli strumenti. Con le stesse modalità, risponde altresì di tutti gli altri servizi sanitari svolti in regime di convenzionamento con l’Azienda Sanitaria Regionale di riferimento.

ART. 8- REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI

Per ragioni medico-legali e per consentire la corretta elaborazione dei dati di attività del sistema centralizzato di soccorso e trasporto sanitario urgente, tutti i servizi di emergenza sanitaria dovranno essere registrati dagli operatori compilando il modulo di rilevazione prestabilito con le caratteristiche previste dal D.M. 15/5/92 fornito dalle Centrali Operative.

Le Aziende Sanitarie sede di Centrale operativa provvederanno a fornire il collegamento informatico per la registrazione degli interventi.

Sarà inoltre cura delle Associazioni convenzionate registrare e conservare idonei moduli prenumerati dei servizi inerenti le altre attività di trasporto interospedaliero, le attività di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

ART. 9 - ELEMENTI VARIABILI DELLE CONVENZIONI

L’Azienda Sanitaria Regionale competente potrà concordare con il Comitato convenzionato la presa in carico di alcuni degli oneri di servizio, quali la fornitura di attrezzature particolari e garantire lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dall’attività convenzionata.

Nei casi in cui, secondo le prescrizioni della programmazione regionale, sia necessario provvedere alla disponibilità di mezzi di soccorso avanzato, le Aziende Regionali Sanitarie forniscono personale medico e/o infermieristico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale.

ART. 10 - COMPENSI

Per quanto riguarda le modalità di rimborso delle spese alle Unità convenzionate, posto che le stesse dovranno essere complessivamente quantificate sulla base di preventivi annualmente concordati tra Aziende Sanitarie Regionali e il Comitato convenzionato, si dovrà fare riferimento, ai seguenti due sistemi base che definiscono i rapporti economici in rapporto alla presenza dei mezzi di trasporto e soccorso, come evidenziato dall’allegato schema di preventivo/rendiconto:

A) svolgimento del servizio in forma continuativa: con rapporto economico basato prevalentemente sulle ore di presenza sempre con riferimento per i riscontri dell’attività minuta e delle relative fatturazioni a copertura delle spese documentate e sostenute per lo svolgimento dell’attività convenzionata;

B) svolgimento del servizio in forma estemporanea: con rapporto economico basato esclusivamente sulla quantità di servizi e/o sul numero di Km percorsi.

Le caratteristiche dell’attività di trasporto sanitario di emergenza obbligano comunque a limitare l’utilizzo di rapporti economici basati esclusivamente sulla quantità di servizi o sul numero di Km percorsi.

Il convenzionamento per attività estemporanea si può quindi applicare nei seguenti casi:

a)- sul territorio da servire è già presente un’ambulanza di soccorso 24 ore su 24 ma può servire un supporto in relazione ai tempi e alla gravità dell’intervento da effettuare;

b)- tutti quei casi in cui non è giustificabile, per ragioni di limitata densità di popolazione, la presenza 24 ore su 24 di ambulanze di soccorso;

c)- casi particolari quali l’assistenza sanitaria prestata da ambulanze durante manifestazioni di massa o altri eventi occasionali preventivamente concordati con la Centrale Operativa 118 sentita l’ Azienda Sanitaria competente;

d)- il Comitato non garantisca l’operatività 24 ore su 24;

e)- casi in cui presso la sede di stazionamento del mezzo sia già presente un’autoambulanza di soccorso avanzato e non sia giustificabile la presenza di un mezzo di soccorso di base 24 ore su 24.

Relativamente alle condizioni economiche riguardanti il rapporto di servizio in forma estemporanea, l’Azienda Sanitaria riconoscerà, previa comunicazione, un aggiornamento annuo sul rimborso dovuto in misura pari alla variazione media annuale accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell’anno precedente con decorrenza 1 gennaio 2009. In caso di assistenze sanitarie per manifestazioni di massa od altri eventi occasionali preventivamente concordati che implichino la presenza di uno o più mezzi di soccorso saranno stipulati specifici accordi economici. Tali rimborsi spese, al pari di quelli previsti per i servizi in estemporanea, non saranno soggetti a rendiconto.

ART. 11 - ASSICURAZIONI

In conformità di quanto previsto dall’art. 3, punto T, L.R. 04.11.92 n.42, nonché dell’art. 4 l. 11.08.92 n.266 il Comitato convenzionato è obbligato a stipulare le seguenti polizze Assicurative:

copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell’attività convenzionata;

copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all’attività del personale volontario;

L’Azienda Sanitaria Regionale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

Il Comitato convenzionato è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, da parte del personale medico e/o infermieristico nell’espletamento della propria professione.

ART. 12 - CONTRASSEGNI

Il Comitato è obbligato ad esporre sui mezzi impiegati per il servizio convenzionato in forma continuativa di emergenza sanitaria il marchio “118".

E’ vietata l’esposizione del marchio “118" sugli indumenti del personale volontario o dipendente al di fuori di servizi di soccorso svolti per il sistema ”118"

ART. 13 - ARBITRATO

Qualsiasi controversia relativa ad inadempimento di clausole convenzionali sarà sottoposta all’esame della Commissione Tecnica Regionale, di cui all’art. 16 del presente accordo, e presieduta dal Funzionario individuato dal Settore Regionale competente o, in mancanza, dal Presidente del tribunale del Foro competente.

ART. 14 - DURATA

Il presente accordo decorre dal 1.1.2008 ed ha validità quinquennale e potrà essere rinnovato sentito il parere della Commissione di cui al seguente art. 16.

ART. 15 - PARTECIPAZIONE DEL VOLONTARIATO

Le Organizzazioni di volontariato convenzionate per le attività di soccorso sanitario con il S.S.R. , collaborano alla definizione dei protocolli organizzativi del servizio di cui all’art. 4.

ART. 16 - COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

E’ istituita, presso l’Assessorato Regionale alla Sanità, apposita Commissione Tecnica al fine di:

1)- Procedere alla stesura della proposta di rinnovo dell’Accordo Quadro entro 3 mesi dalla scadenza;

2)- Procedere alla stesura di proposte di modifica o integrazione del presente Accordo;

3)- Sovrintendere allo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;

4)- Procedere annualmente all’analisi comparativa dei costi;

5)- Esprimere, su richiesta delle parti, parere in merito ad eventuali controversie ( di comprovata rilevanza e non risolvibili tra le parti) in atto tra le Aziende Sanitarie od Ospedaliere e le singole Associazioni;

6)- Attuare gli adempimenti ed esprimere i pareri richiesti dalla Giunta Regionale.

Detta Commissione è costituita da:

2 rappresentanti nominati dall’A.N.P.AS;

2 rappresentanti nominati dalla C.R.I.;

4 rappresentanti delle Aziende Sanitarie Regionali nominati dal competente Settore dell’Assessorato Sanità della Regione Piemonte;

1 funzionario nominato dal Settore Regionale competente.

Le funzioni di segreteria sono garantite dal Settore Regionale competente.

ART. 17 - SPESE FISCALI

Le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione del presente accordo sono a carico della Regione Piemonte.

NORME FINALI

Il presente Accordo si applica anche in tutti quei casi nei quali il Sistema 118 è chiamato a intervenire in attività di maxi-emergenza, protezione civile, pubbliche manifestazioni e altro.

In un eventuale contesto di revisione generale dell’ assetto dell’ attività dell’ emergenza sanitaria attraverso l’ assegnazione in un unico soggetto di tale attività, i contenuti del presente accordo riguarderanno anche la disciplina dei rapporti del Comitato regionale CRI, con l’unico ente di riferimento. Sarà cura della Commissione di cui all’ art. 16 rivedere eventuali incongruenze del presente accordo rispetto al nuovo assetto.

SCHEMA DI RENDICONTAZIONE SISTEMA DI EMERGENZA 118 ED ALTRI TRASPORTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Premessa.

Al fine di consentire una corretta rendicontazione, come da risultanze di bilancio, indipendentemente dalla durata della convenzione (durata massima non oltre la scadenza del presente Accordo) occorre fare riferimento al bilancio consuntivo annuale del Comitato locale.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno sarà cura dei singoli Comitati C.R.I., salvo diverse indicazioni da parte dell’Azienda convenzionante provvedere all’invio di idoneo/i preventivo/i di spesa per l’esercizio dell’anno successivo all’Azienda Sanitaria Regionale convenzionante. Il preventivo di spesa, annuale o pluriennale, sarà da compilarsi utilizzando i moduli allegati. Nel caso di convenzioni pluriennali, sarà cura del Comitato provvedere alla redazione del preventivo per la durata della convenzione strutturato per ogni singolo anno.

Eventuali modifiche al preventivo pluriennale potranno essere presentate a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione. Le modifiche dovranno essere concordate tra le parti.

L’Azienda Sanitaria Regionale convenzionante deve garantire l’adozione delle singole convenzioni entro il 31 dicembre di ciascun anno e comunque entro la data di scadenza del precedente provvedimento.

Il Comitato provvede a fatturare, secondo le modalità concordate con l’Azienda Sanitaria Regionale convenzionante gli anticipi sui rimborsi delle spese derivanti da ogni singola convenzione.

L’Azienda Sanitaria Regionale convenzionante deve garantire il pagamento di quanto dovuto entro e non oltre le seguenti scadenze:

* Convenzioni inerenti il Sistema di Emergenza “118": entro 30 giorni fine mese dalla data di fatturazione;

* Altre convenzioni: entro 90 giorni dalla data di fatturazione.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Comitato dovrà trasmettere all’Azienda Sanitaria Regionale convenzionante dettagliata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate per il servizio da attuarsi mediante l’idoneo modello allegato e secondo le indicazioni riportate nel presente schema di rendicontazione.

Detta rendicontazione dovrà essere accompagnata dal bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento adottato dal Comitato, che ne costituirà parte integrante, e dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle relative tabelle di calcolo, dalla certificazione ed accompagnata dalla relazione illustrativa e dal visto di conformità rilasciato dal consulente alla rendicontazione.

Il consuntivo dovrà essere compilato osservando il criterio contabile di competenza economica annuale.

Qualora il Comitato non provveda ad inoltrare la documentazione prevista entro il termine del 30 giugno, l’Azienda Sanitaria Regionale sospenderà l’erogazione dei finanziamenti per quanto riguarda il saldo dell’anno oggetto del rendiconto, e per le Aziende Sanitarie Regionali in regola con i pagamenti, quelli inerenti la convenzione in corso.

In caso di richiesta e verifica da parte dell’Azienda Sanitaria Regionale o del Settore regionale di competenza, delle documentazioni di spesa e delle pezze giustificative inerenti la rendicontazione delle singole convenzioni, il Comitato dovrà fornire in visione quanto richiesto presso una sede concordata.

In caso di contenzioso, non altrimenti risolvibile, le parti potranno addivenire alla Commissione Consultiva Regionale per pareri e decisioni.

DESCRIZIONE COSTI E STANDARD RELATIVI

AMBULANZE ED ATTREZZATURE SANITARIE

Leasing

Assicurazione

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Manutenzione attrezzature sanitarie

Leasing attrezzature sanitarie

Beni strumentali inferiori ad 516,00 euro

Pulizia e disinfezione

Carburante

Interessi passivi da finanziamento

I Comitati devono impegnarsi a fornire, per ogni postazione, idonee ambulanze con le caratteristiche previste dalla normativa nazionale e regionale.

Nel caso che, tra Azienda e Comitato, si individui un’ambulanza titolare, il Comitato è tenuto a comunicarne la targa. Per questo mezzo le spese sopra indicate saranno riconosciute al 100%. Il regime di stand-by dell’ambulanza che sostituisce quella titolare non è da intendersi come mezzo aggiuntivo fisicamente presente e pertanto il mezzo sostitutivo deve essere utilizzato per altri servizi o convenzioni.

Il riconoscimento dei costi sostenuti, per la sostituzione dell’ambulanza titolare, sarà effettuato in percentuale tra i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell’anno ed i Km effettivamente percorsi per la convenzione di riferimento.

Quando l’ambulanza titolare necessita di un periodo di sosta presumibilmente superiore a 60 giorni continuativi, la sua sostituzione potrà avvenire o con altro mezzo titolare o rientrare nella casistica di turnazione di più mezzi.

Qualora il Comitato decida, autonomamente, di dedicare prevalentemente per la sostituzione del mezzo titolare uno o più mezzi, i costi degli stessi mezzi saranno riconosciuti in percentuale tra i Km totali percorsi per la convenzione di riferimento ed i Km effettivamente percorsi dal mezzo in stand-by per la medesima convenzione.

Nel caso di turnazione di più mezzi per la stessa convenzione il riconoscimento dei costi sostenuti dai mezzi, sarà effettuato in percentuale tra i Km totali percorsi per la convenzione di riferimento ed i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la convenzione stessa.

Al fine di una corretta ripartizione, il Comitato dovrà provvedere ad una rilevazione analitica per ogni ambulanza dei singoli costi sostenuti, dei Km percorsi e dei servizi effettuati per ciascuna postazione e/o convenzione.

La voce manutenzione straordinaria, indicata a preventivo sulla base media di quanto consuntivato nei due anni precedenti, sarà riconosciuta qualora il fatto che l’ha provocata non sia dovuto a dolo e/o a colpa grave e risultante da relazione annuale dettagliata del Presidente o Rappresentante del Comitato.

Azienda e Comitato dovranno congiuntamente valutare la convenienza di procedere alla manutenzione straordinaria o l’eventuale alienazione del mezzo qualora l’importo del danno superi i 20.000 euro In caso di automezzo totalmente ammortizzato (6° 7° 8° anno di vita) l’importo della spesa riconoscibile non potrà superare 1/5 del valore d’acquisto del mezzo e comunque al netto dei recuperi assicurativi che dovranno risultare nella relazione del Revisore o del Presidente.

Saranno inoltre riconosciuti eventuali costi assicurativi inerenti la tutela giudiziaria in caso di sinistro.

I carburanti devono essere imputati al netto dei rimborsi UTIF incassati nel corso dell’esercizio purchè la richiesta di rimborso sia stata presentata nell’anno di riferimento

Gli eventuali interessi passivi per finanziamento del mezzo saranno imputati solo per la parte inerente l’esercizio di riferimento, come da piano di ammortamento allegato al finanziamento.

TELECOMUNICAZIONI

Manutenzione apparati radio

Canone locazione e manutenzione ponti radio

I costi sopradescritti, riconoscibili quando il collegamento tra Comitato ed automezzo non sia garantito da strumentazione in dotazione dell’ Azienda Sanitaria di riferimento, saranno da imputare con la stessa percentuale utilizzata per i costi dei singoli automezzi a cui fanno riferimento (percorrenza chilometrica).

I costi comuni di canone saranno ripartiti in unità di eguale importo, tanti quanti sono gli apparati radio utilizzati per ciascuna convenzione e quindi imputati in rapporto percentuale dei chilometri percorsi.

COSTI GESTIONE STRUTTURA

Locazione

Riscaldamento

Pulizia e disinfezione

Spese condominiali

Costi utenze (gas,telefono.energia elettrica,acqua, ecc.)

Manutenzione ordinaria

Assicurazione

Imposte e tasse inerenti la sede

I costi inerenti la gestione della struttura saranno riconosciuti in proporzione dei locali impiegati, anche quando si preveda una postazione distaccata dalla sede del Comitato stesso. Ad eccezione dei costi direttamente imputabili al servizio, gli altri costi saranno ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell’esercizio di riferimento (entrate da convenzione, liberalità, contributi, donazioni, quote associative, poste finanziarie e straordinarie anche per attività non disciplinate dal presente accordo).

COSTO DEL PERSONALE

Personale dipendente del Comitato (autisti, barellieri e coordinatori tecnici)

Personale dipendente del Comitato (amministrativo)

Personale dipendente del Comitato (addetto alla pulizia e sanificazione sede qualora non affidato a ditte esterne)

Abbigliamento

Volontari spese pasti

Volontari rimborso spese (avvicendamenti)

Volontari assicurazioni

Formazione standard formativi

Volontari in Servizio Civile quota annua di convenzionamento

Costi consulente del lavoro ( da ripartire come di seguito specificato)

PERSONALE DIPENDENTE

I Comitati, in caso di nuove assunzioni che vadano a modificare i costi da personale dipendente all’interno del rapporto convenzionale, devono confrontarsi con l’Azienda Sanitaria convenzionante ed ottenere l’autorizzazione per il relativo riconoscimento dei costi.

Per quanto concerne il personale dipendente del Comitato sono riconosciuti i costi relativi alla retribuzione, agli oneri ed al TFR di competenza dell’esercizio.

In caso di riorganizzazione dell’attività convenzionata che implica riduzione di personale giuridicamente dipendente, l’ azienda è tenuta a comunicarlo entro i termini che permettano al Comitato il rispetto del preavviso per l’eventuale risoluzione del contratto. Il mancato rispetto di tali termini comporterà il riconoscimento dei costi relativi.

Per ogni ambulanza in servizio H/24, il cui equipaggio è composto da due unità, è ammesso un limite massimo di rimborso pari al costo di 4 dipendenti in possesso dei requisiti formativi ai sensi della normativa regionale, assunti con contratto di lavoro subordinato. Qualora emergessero esigenze di carattere organizzativo ed operativo, queste saranno oggetto di trattativa tra il Comitato, l’ Azienda e la Regione.

Per i capoluoghi di provincia, previo accordo scritto con l’Azienda Sanitaria di riferimento, potrà essere riconosciuto il costo aggiuntivo pari a 2 unità nel caso di difficoltà di copertura del servizio sulle 24 ore.

Il Comitato dovrà assicurare la migliore programmazione nell’utilizzo delle risorse di personale dipendente e volontario al fine di garantire la continuità del servizio.

Il numero di dipendenti per postazione dovrà essere espressamente indicato nel preventivo presentato dal Comitato.

Qualora il suddetto personale svolgesse la propria attività su più tipologie di servizio e/o convenzione saranno imputati i costi relativi, unicamente in base alle ore effettivamente svolte per la singola convenzione e per il singolo dipendente. Nelle operatività 24/ H saranno imputate anche le ore di “attesa” del personale dipendente sottraendo dalle ore complessive lavorate nell’anno, dal singolo dipendente, le ore prestate in servizi non inerenti al convenzionamento.

Unitamente ai singoli rendiconti sarà cura del soggetto convenzionato presentare schede analitiche per singolo dipendente delle ore prestate per ciascun servizio.

Al Comitato potrà essere riconosciuto, secondo i seguenti criteri e previo accordo con l’Azienda Sanitaria Regionale convenzionante, il costo derivante da:

n. 1 dipendente amministrativo da 1.000 a 15.000 servizi svolti complessivamente dal Comitato e 1 ulteriore dipendente amministrativo per ogni successiva fascia di 10.000 servizi (da 15.001 servizi a 25.000 un ulteriore dipendente ecc. ) sino ad un massimo di 6 dipendenti;

un coordinatore amministrativo quando il numero di servizi complessivi superi numero 50.000.

Il Comitato è tenuto a presentare un prospetto dal quale l’Azienda possa rilevare in modo analitico il numero dei servizi.

Inoltre potrà essere riconosciuto il costo di 1 coordinatore tecnico qualora siano presenti almeno 30 unità di personale dipendente con mansioni di autista e/o barelliere o quando il Comitato svolga più di 10.000 servizi nell’anno (da 30 a 59 unità presenti o da 10.000 a 19.999 servizi svolti - 1 coordinatore tecnico, da 60 a 89 unità o da 20.000 a 29.999 servizi - 2 coordinatori tecnici, ecc.)

Nel computo del personale dipendente è inoltre riconoscibile la figura di n. 1 addetto alla logistica assunto a tempo pieno o part-time qualora il Comitato svolga più di 50.000 servizi.

I costi per il personale amministrativo, per i coordinatori tecnici, per il quadro dirigente, il dipendente addetto alla logistica e l’ addetto alle pulizie e sanificazione sede , saranno ripartiti in rapporto ai servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

Eventuali costi sostenuti dal Comitato per la remunerazione del consulente del lavoro, saranno suddivisi in parte uguale per ciascun dipendente ed imputati come previsto per la retribuzione del personale stesso.

Unitamente al preventivo ed al consuntivo sarà sempre cura del Comitato trasmettere l’elenco nominativo del personale dipendente in servizio per la convenzione di riferimento con la descrizione del livello di inquadramento contrattuale e della mansione svolta.

Qualsiasi variazione inerente il numero del personale con contratto di lavoro subordinato inerente la convenzione, dovrà essere preventivamente concordato con l’Azienda Sanitaria Regionale convenzionante.

VOLONTARI

Qualora l’Azienda Sanitaria Regionale non provveda direttamente, per ogni convenzione H/24 saranno riconoscibili i rimborsi documentati per i pasti dei volontari nella misura massima di 4 pasti al giorno (al costo massimo rimborsabile di 7,00 euro per pasto).

Detto rimborso sarà proporzionalmente ridotto qualora il Comitato faccia ricorso a personale dipendente con mansioni di soccorritore (autista/barelliere), come dal seguente schema:

1 dipendente = 23 pasti settimanali

2 dipendenti = 18 pasti settimanali

3 dipendenti = 13 pasti settimanali

4 dipendenti = 8 pasti settimanali

5 dipendenti = 3 pasti settimanali

6 dipendenti = nessun rimborso

Saranno unicamente rimborsate le spese dei volontari inerenti eventuali percorrenze chilometriche effettuate con automezzo proprio da/per l’abitazione per/da il luogo di presa servizio dietro autorizzazione scritta dell’Organo Direttivo del Comitato e nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni Km percorso da sommarsi agli eventuali pedaggi autostradali. Sarà cura del convenzionato predisporre idonea documentazione analitica e nominativa di detti rimborsi.

Formazione : Saranno riconosciuti i costi relativi agli allegati A e i corsi Trasporto Infermi come da direttive regionali ai sensi della D.G.R. 34-5039 del 7.1.2002 e D.G.R. 45-6134 del 11.6.2007. I Comitati, per la costruzione del budget formativo, terranno conto dell’importo massimo di euro 61,97 per volontario. Gli importi relativi sono comunque soggetti a rendicontazione e si riferiscono ad ogni addetto che abbia effettuato l’esame di certificazione regionale. I costi sostenuti per lo standard formativo allegato A saranno rendicontati con imputazione diretta alla convenzione 118 mentre i costi attinenti ai corsi Trasporto Infermi saranno ripartiti fra tutti i restanti servizi resi dal Comitato a mezzo autoambulanza in base alla percorrenza Km. complessiva degli stessi.

Assicurazione: Saranno riconosciuti gli oneri relativi alle assicurazioni obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario.

Il totale dei costi da personale volontario sin qui descritti saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra le ore prestate a tale titolo dai volontari rispetto alle ore complessive di servizio prestate dai volontari durante tutto l’arco dell’anno o, qualora non fosse possibile, utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell’esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, donazioni, quote associative, poste finanziarie e straordinarie anche per attività non disciplinate dal presente accordo).

Nel conteggio delle ore prestate dal personale volontario saranno da considerare oltre alle ore di servizio sull’ambulanza, anche quelle relative all’operatività (servizio 24/H) ed al personale con funzioni di centralinista.

VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE

I costi elencati in tabella saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra le ore prestate a tale titolo daI volontari in servizio civile rispetto alle ore complessive di servizio prestate dagli stessi durante tutto l’arco dell’anno od utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell’esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, donazioni, quote associative, poste finanziarie e straordinarie anche per attività non disciplinate dal presente accordo).

Saranno unicamente riconoscibili i costi sostenuti a tale titolo per i volontari in servizio civile in possesso dei requisiti formativi regionali.

DIVISE

Per quanto concerne l’abbigliamento è riconosciuto il costo per l’acquisto di apposite divise, certificate a norme di legge, ad alta visibilità con bande rifrangenti, nella misura massima di n. 22 dotazioni complete annuali (comprensive di calzature). Il costo della singola divisa è stabilito in un importo massimo di euro 330,00 (IVA esclusa) per ogni postazione in H /24 naturalmente nel pieno rispetto delle normativa europea.

Per tale importo potrà essere consentito l’acquisto di singoli capi di vestiario a seconda delle necessità e non necessariamente la divisa completa.

Eventuali necessità, riguardanti il numero, la tipologia ed il costo massimo, saranno preventivamente concordate fra le parti.

MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO

Le Aziende Sanitarie Regionali dovranno provvedere direttamente (come da disposizione regionali) alla fornitura del presente materiale; in carenza totale o parziale i costi relativi saranno ripartiti (ad esclusione dei materiali di diretta imputazione) utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente durante tutto l’arco dell’anno. La suddetta percentuale sarà calcolata sui servizi effettuati dal singolo automezzo se si tratta di materiale in dotazione unicamente allo stesso.

COSTI AMMINISTRATIVI

Spese postali

Imposte e tasse

Sconti ed abbuoni passivi

Cancelleria

Canoni manutenzione vari (specificare)

Beni strumentali inferiori a 516,00 Euro (specificare)

Emolumenti Revisori dei Conti

Consulenze

I rimborsi postali saranno riconoscibili fino ad un importo massimo, per ciascuna convenzione H24 stipulata, pari ad euro 2,00 per ciascun volontario iscritto a libro soci;

Le spese di cancelleria qualora eccedano l’importo annuo di euro 2.500,00 per ciascuna convenzione H24, dovranno essere accompagnate da copia delle relative fatture di acquisto per le specifiche valutazioni di merito.

I costi derivanti da consulenze, qualora necessarie, dovranno essere preventivamente concordati con l’Azienda di riferimento e, comunque, specificatamente dettagliate in sede di consuntivo.

Gli altri costi saranno imputati (eccetto quelli di diretta imputazione) utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell’esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, donazioni, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie anche per attività non disciplinate dal presente accordo).

QUOTE DI AMMORTAMENTO

Costi pluriennali ristrutturazioni sede

Automezzi

Arredamenti

Macchine ufficio

Impianti radio

Attrezzature ambulanze

Hardware

Software

Fabbricati e capannoni

Sono riconosciuti gli ammortamenti ordinari ai sensi della tabella ministeriale sotto riportata, gruppo XXI servizi sanitari, DM 31-12-88 aggiornato ed integrato con norme DL 27-04-90 n. 90, convertito in Legge n. 165/90:

% QUOTE AMMORTAMENTO
EDIFICI3 %
COSTRUZIONI LEGGERE10%
MOBILI ED ARREDAMENTO10%
ATTREZZATURA SPECIFICA12,5%
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE 12%
MACCHINE UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE (compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici) 20%
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI20%
AUTOVETTURE E SIMILI25%
AMBULANZE25%
SPESE RISTRUTTURAZIONE LOCALI20%
SOFTWARE20%

Ad eccezione delle spese per ristrutturazione locali e software, per tutte le altre voci sarà riconosciuto per il primo anno un ammortamento pari ad 1/2 di quello consentito dalla soprastante tabella. Pertanto, prendendo ad esempio un’ambulanza, essa verrà interamente ammortizzata in n. 5 anni secondo lo schema di ammortamento che segue:

ANNO% AMMORTAMENTO
112,5
225
325
425
512,5

E’ compito dell’Azienda Sanitaria acquistare in proprio i beni strumentali. Essa potrà delegare a tale titolo il Comitato Convenzionato, riconoscendole le quote di ammortamento annue ed eventuali interessi passivi per finanziamento del bene in sede di acquisto. La quota di ammortamento sarà in qualsiasi caso riconosciuta al Comitato anche quando il bene sia stato donato alla stessa da parte di terzi od acquistata con il contributo in denaro sempre di terzi.

I costi derivanti da manutenzione straordinaria della/e sede/i, sempre concordati con l’Azienda convenzionante, potranno essere esposti a consuntivo se dettati da adeguamenti normativi (richieste pervenute a seguito di verifica ispettiva da parte dell’A.S.L. di competenza o per lavori di adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro), oppure le spese già esposte a preventivo e debitamente riconosciute dall’A.S.R. di riferimento.

La stessa regola è da applicarsi per gli eventuali costi di nuova costruzione, acquisto od ampliamento delle sede. I costi manutentivi su immobili di proprietà andranno ad aumento del valore originario del bene ed ammortizzati utilizzando la tabella di riferimento.

STRUMENTAZIONI SANITARIE

E’ compito dell’Azienda Sanitaria Regionale acquistare in proprio i beni strumentali. L’Azienda potrà delegare il Comitato all’acquisto dettagliandone le necessità e riconoscendo la spesa in ammortamento.

AMBULANZE

Gli automezzi dovranno essere sempre conformi, per quanto riguarda le dimensioni e le caratteristiche, al D.M. 553/87 e s.m.i. ed equipaggiate secondo le indicazioni regionali, anche per quanto concerne gli eventuali automezzi sostitutivi del mezzo titolare. Inoltre per il servizio di emergenza sanitaria le ambulanze dovranno essere dotate di riscaldatore del vano sanitario (solo se il mezzo non staziona in luogo chiuso o protetto), condizionatore e ABS al fine di garantire la massima qualità del servizio svolto. Per il servizio di Emergenza Sanitaria “118" gli automezzi alimentati a benzina dovranno essere sostituiti al raggiungimento dei 150.000 KM di percorrenza complessiva mentre gli automezzi a motore diesel dovranno essere sostituiti al raggiungimento dei 250.000 Km; in entrambi i casi non dovranno comunque avere più di 8 anni di vita dalla data della prima immatricolazione.

Per quanto concerne il servizio di emergenza sanitaria “118" in forma estemporanea è consentito l’uso di automezzi con massimo 10 anni di vita dalla data della prima immatricolazione, fermi restando i limiti chilometrici indicati in precedenza.

COSTI PLURIENNALI

La ripartizione dei costi pluriennali sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

* Automezzi - attrezzature ambulanze - impianti radio percentuale di utilizzo del singolo automezzo calcolata sulla percorrenza chilometrica;

* Edifici - costruzioni leggere - mobili ed arredamento con la stessa modalità utilizzata per l’imputazione dei costi di gestione della sede;

* Arredamenti e macchine ufficio -hardware - software con la stessa modalità utilizzata per la ripartizione dei costi amministrativi

ALTRI COSTI

Interessi passivi

Oneri bancari

Costi generali automezzi

Ai Comitati saranno riconosciuti gli interessi passivi per ritardato pagamento delle fatture emesse a copertura dei servizi convenzionati nei modi e nei termini stabiliti dall’accordo regionale in materia. Il rimborso di dette spese, se superiori agli interessi legali di legge, avverrà a seguito della presentazione, da parte delle Associazioni, di idonea documentazione a dimostrazione del ricorso a fidi bancari a causa dei ritardi nei pagamenti degli anticipi dovuti sul preventivo e l’importo riconosciuto sarà, come per le altre voci, la spesa effettivamente sostenuta dall’Comitato a tale titolo.

Sono da comprendersi nei “costi generali automezzi” tutte le voci di spese relative a piccoli acquisti/manutenzioni non direttamente imputabili al singolo mezzo (fusibili, lampadine, ecc.) da ripartirsi sulla base dei KM percorsi.

Tutte le voci di costo non ricomprese nel preventivo approvato dall’Azienda Sanitaria dovranno essere preventivamente concordate con l’Azienda stessa.

Eventuali scostamenti tra il Preventivo e il Consuntivo superiori al 5% e non imputabili a fenomeni preventivamente concordati con l’Azienda e/o straordinari o comunque non giustificati da un maggior utilizzo dei beni di consumo derivanti da implementazione del servizio da parte dell’Azienda, dovranno essere obbligatoriamente trattati in sede di Commissione Consultiva Regionale di cui all’art.16.

CONVENZIONE DI EMERGENZA SANITARIA IN FORMA ESTEMPORANEA

I servizi effettuati in forma estemporanea sono esonerati da rendicontazione e sono riconosciuti i seguenti rimborsi spese:

euro 38,04 per ogni intervento effettuato entro una percorrenza di Km. 25, comprensiva di andata e ritorno;

euro 0,88 per ogni Km. percorso oltre i 25 Km., comprensivo di andata e ritorno, da sommarsi alla quota sopra prevista di euro 38,04

euro 19,01 per ogni ora o frazione di ora di sosta del mezzo (solo nei casi in cui la sosta sia richiesta dalla C.O. “118" di competenza per manifestazioni o eventi eccezionali).

Relativamente alle condizioni economiche riguardanti il rapporto di servizio in forma estemporanea, l’Azienda Sanitaria Regionale riconoscerà, a partire dal 1° gennaio 2009, un aggiornamento annuo sul rimborso dovuto, in misura pari alla variazione annuale (media) accertata dall’ISTAT dell’indice annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell’anno precedente.

QUOTE C.R.I.

calcolati sul totale dei costi definiti a consuntivo 4%

Al Comitato C.R.I. sarà riconosciuto, a favore del Comitato Regionale, il 4% del totale dei costi sin qui elencati, calcolati sul totale dei costi definiti a consuntivo dei singoli Comitati Locali. A fronte di detto importo il Comitato Regionale C.R.I. si impegna a:

* Istituire appositi corsi di formazione o aggiornamento per il personale amministrativo delle Associazioni e dei Revisori in merito al presente schema di rendicontazione;

* Assicurare la corretta rilevazione analitica dei dati contabili di ciascuna Comitato, anche mediante l’uso di supporti informatici, al fine di una puntuale predisposizione delle rendicontazioni dei servizi oggetto del presente accordo;

* Fornire la consulenza tecnica necessaria alla predisposizione dei preventivi e dei consuntivi delle singole convenzioni, anche attraverso l’esame preventivo degli schemi di convenzione, ferma l’osservanza dello Statuto del Comitato

* Coadiuvare i singoli Comitati in situazioni di problematiche e/o contenzioso con l’Azienda Sanitaria Regionale di riferimento;

* Garantire la qualità del servizio prevenendo qualsiasi forma di devianza rispetto alla convenzione stipulata, mediante controlli trimestrali e certificazione dei preventivi e dei consuntivi da parte di professionisti abilitati, finalizzati, limitatamente alla rendicontazione derivante dall’ applicazione del presente accordo, ad attestare la correttezza amministrativa, fiscale dell’Comitato in accordo alle raccomandazioni emanate dal CNDC provvedendo ad emettere, sotto propria responsabilità, specifica certificazione.

* Prevedere delle forme di verifica delle prestazioni e controllo della loro qualità fornendo ai singoli Comitati procedure operative atte a garantire il livello qualitativo del servizio;

Il Comitato Regionale C.R.I. è tenuto a comunicare alle Aziende sanitarie convenzionanti i nominativi dei Revisori e concordare con le medesime luogo e data per eventuali controlli congiunti.

Le attività di cui sopra saranno oggetto di dettagliata relazione sia nei contenuti che nella spesa, da presentare da parte del Comitato Regionale C.R.I., all’Assessorato alla Sanità - Settore Emergenza Sanitaria - entro il 30 giugno di ciascun anno.

N.B.: Per comprovate specificità dettate dal territorio e/o dall’operatività, in sede di contrattazione tra le parti e con l’approvazione formale e vincolante dell’Assessorato Tutela salute e Sanità della Regione Piemonte - Settore Emergenza Sanitaria, sarà possibile derogare a quanto sin qui enunciato previa obbligatoria e dettagliata motivazione scritta da allegare in convenzione.

Allegato