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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2008, n. 37-8029

Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - Nomina del Direttore a seguito di selezione pubblica e approvazione del relativo schema di contratto di diritto privato.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di nominare, ai sensi dell’art.8, comma 1 dello Statuto dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) , quale Direttore dell’Agenzia l’ing Marco Astori;

- di approvare lo schema di contratto di diritto privato, da stipularsi tra la Regione Piemonte e l’interessato che, in allegato,fa parte integrante della presente deliberazione (allegato 1);

- di stabilire con separato provvedimento la data di avvio operativo dell’Agenzia, ai fini della decorrenza del contratto;

- di demandare, con riferimento all’art.8, comma 4 dello Statuto dell’Agenzia, l’Assessore competente in materia di agricoltura, Giacomino Taricco, alla stipula del contratto di diritto privato;

- di precisare infine che gli oneri derivanti dalla attuazione di tale contratto sono a totale carico del Bilancio dell’ARPEA.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61 dello Statuto e dell’art.14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Premesso che:

* l’art. 1, comma 5 della l. 21 giugno 2002, n. 16, così come modificato con l’art. 12 della l.r. 35/2006 e successivamente con l’art. 10 della l. 9/2007 prevede che il Direttore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) sia nominato dalla Giunta regionale;

* la Giunta regionale ha provveduto, con deliberazione n. del alla nomina dell’in. Marco Astori quale direttore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e nel contempo ha approvato uno schema di contratto di diritto privato da stipularsi tra la Regione Piemonte e l’interessato, tenuto conto di quanto già stabilito con DGR n.53-7423 del 12 novembre 2007 per quanto riguarda l’emolumento;

* con lo stesso provvedimento succitato la Giunta regionale ha demandato, con riferimento all’art. 8, comma 4 dello Statuto dell’Agenzia, l’Assessore competente all’Agricoltura alla stipula del contratto di diritto privato;

* L’art. 8 dello Statuto dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), approvato con DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007, definisce ruolo e competenze del direttore;

Tutto ciò premesso

* tra la Regione Piemonte (codice fiscale 80087670016), rappresentata dall’Assessore all’Agricoltura, Giacomino Taricco, (omissis) e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede regionale in Torino, corso Stati Uniti, 21

* e l’ing. Marco Astori (omissis)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Piemonte conferisce all’ing.Marco Astori, che accetta, l’incarico di direttore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e ne definisce i rapporti sulla base del presente contratto di diritto privato.

Il presente contratto ha la durata di cinque anni a decorrere dal ................ e può essere confermato.

Il rapporto di lavoro, alla scadenza del contratto, cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso.

Art. 2

La sede di lavoro è a Torino.

Il direttore si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dalla legge regionale istitutiva dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ed in particolare dall’art. 8 dello Statuto dell’Agenzia, approvato con DGR n. n. 41-5776 del 23 aprile 2007 nonché ogni altra funzione a queste connesse disciplinata da altre normative comunitarie, nazionali e regionali e da atti regionali di programmazione e di indirizzo.

Nell’esercizio delle proprie funzioni è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite.

E’ tenuto altresì, nel rispetto delle norme di cui alla l.r. 7/2005 e alla l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, alla riservatezza; non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Art. 3

Il direttore si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno esclusivo. L’incarico, così come prevede il comma 3 dell’art. 8 dello Statuto dell’Agenzia, è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente. E’ altresì incompatibile con qualsiasi altra attività che interferisca o possa interferire con detto incarico, determinando situazioni di conflitto di interesse.

Tale divieto non si applica esclusivamente per quanto riguarda l’affidamento di incarichi da parte della regione Piemonte.

In particolare l’incarico ricevuto deve essere eseguito con assiduità e personalmente.

Art. 4

Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 5

La retribuzione è costituita dal trattamento economico fondamentale di euro 120.000,00 annui lordi e dal trattamento economico accessorio fino ad un massimo di euro 30.000,00, oltre gli oneri a carico dell’amministrazione. Il trattamento economico fondamentale viene corrisposto in tredici mensilità posticipate. Il trattamento economico accessorio viene corrisposto, a seguito di valutazione della Giunta regionale, come previsto dal comma 6 dell’art. 8 dello Statuto dell’Agenzia, facendo riferimento ai criteri individuati nel vigente sistema di valutazione delle prestazioni dei direttori regionali e dei responsabili delle strutture organizzative speciali e con le modalità che prevedono la corresponsione dell’intera somma o di quote-parti di questa, in relazione al numero ed al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i dirigenti generali dello Stato.

E’ riconosciuto altresì il diritto ad usufruire del servizio mensa secondo le modalità definite per i dipendenti di ARPEA.

Si potrà inoltre avvalere delle coperture assicurative connesse e conseguenti all’esercizio delle funzioni assegnate nell’ambito di quanto previsto per i dipendenti di ARPEA.

Art. 6

Il direttore viene iscritto, a carico dell’ARPEA, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Alla risoluzione del rapporto, spetta un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dall’art. 2120 del codice civile e dalla legge 335/1995.

Art. 7

Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Agenzia, il direttore assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Art. 8

Il direttore ha il diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie, nell’ammontare e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

Spettano altresì le ulteriori giornate di riposo riconosciute a diverso titolo (festività soppresse, festa del santo patrono) ai dipendenti regionali.

Nel calcolo delle ferie sono escluse le domeniche, i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge, nonché i giorni comunque non considerati lavorativi.

Qualora per esigenze di servizio, non fosse possibile la completa fruizione delle ferie, compete, al termine del rapporto di lavoro, un compenso commisurato al trattamento economico spettante per ogni giorno non fruito.

Art. 9

Il direttore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo l’assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei due anni precedenti.

In casi particolarmente gravi, a seguito di richiesta documentata e motivata, possono essere concessi ulteriori tre mesi d’assenza dal servizio, senza retribuzione.

Il trattamento economico spettante al direttore che si assente per malattia è il seguente:

a) trattamento economico fondamentale per i primi sei mesi;

b) 90% del trattamento economico fondamentale per i successivi due mesi;

c) 50% del trattamento economico fondamentale per l’ulteriore mese del periodo di conservazione del posto.

I periodi di assenza per malattia, esclusi quelli concessi senza retribuzione, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Nel caso di malattia o d’infortunio dipendente da causa di servizio la regione conserva l’incarico corrispondendo il trattamento economico fondamentale fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente, totale o parziale, tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell’incarico e di corresponsione del trattamento economico fondamentale, non potrà superare la data di scadenza del contratto.

E’ applicabile la normativa del decreto 151/2001 sulla tutela della maternità e paternità.

Art. 10

Il contratto è risolto nei seguenti casi:

* per ragioni connesse a scelte della Regione Piemonte che comportino una redefinizione delle attività dell’organismo pagatore regionale;

* a seguito del verificarsi di fatti comprovati, anche relativi al comportamento professionale del direttore di gravità tale da determinare il venir meno delle condizioni in base alle quali è stato adottato il provvedimento di attribuzione dell’incarico ovvero situazioni di motivata incompatibilità ambientale;

* quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti alla nomina;

* negli altri casi previsti da leggi statali e regionali.

La risoluzione anticipata può essere disposta infine a seguito di richiesta da parte del direttore, previa valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto delle esigenze di servizio.

In caso di decesso del direttore, l’amministrazione corrisponde agli aventi diritto una indennità equivalente all’importo del trattamento economico fondamentale spettante per un anno di servizio, secondo quanto stabilito dall’art.2122 del codice civile nonchè una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

Art. 11

Gli oneri derivanti dall’attuazione di tale contratto sono a totale carico del bilancio dell’Agenzia Regionale Piemontese delle Erogazioni in Agricoltura, con particolare riferimento a quanto previsto agli artt. 5, 6, 9 e 10 del presente contratto.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del codice civile e, in via residuale, per quanto non altrimenti disciplinato, alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Piemonte.

Art. 13

Il presente contratto è esente da bollo.

Per la Regione Piemonte     Marco Astori
Mino Taricco

Ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del Codice civile, il sottoscritto Marco Astori dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli artt.2, 3, 4, 9 e 10 del presente contratto.

Marco Astori