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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2008

Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2.

Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di tutelare, regolamentare e sviluppare la navigazione interna, migliorando le infrastrutture pubbliche per la navigazione, valorizzando le attività nautiche e rendendo l’attività amministrativa più efficace, efficiente ed economica, la Regione, nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio, procede al riordino della disciplina della navigazione interna e del relativo demanio idrico piemontese.

2. La Regione, conformemente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ed al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), individua le competenze regionali e le funzioni da conferire agli enti locali in materia di navigazione interna e relativo demanio idrico, inclusi gli interventi sulle opere, sulle vie di navigazione e sulle attività che la normativa vigente in materia ha attribuito alla competenza regionale.

Art. 2.

(Principi)

1. La Regione favorisce lo sviluppo delle vie di navigazione e dei porti della navigazione interna; promuove e valorizza l’esercizio della navigazione commerciale e da diporto nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio; disciplina e regolamenta le modalità di gestione del demanio idrico della navigazione interna, la circolazione nautica e le attività connesse ed esercita la vigilanza, unitamente agli enti locali.

2. Il conferimento delle funzioni agli enti locali avviene nel rispetto dei principi di sussidiarietà e semplificazione previsti dallo Statuto, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) ed al titolo I della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del d.lgs. 112/1998.

3. La Regione incentiva l’esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali in conformità al d.lgs. 267/2000 ed alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

Art. 3.

(Classificazione delle vie di navigazione e del relativo demanio idrico)

1. Per vie di navigazione si intendono i laghi e le tratte fluviali classificate come tali dalla normativa vigente o individuate da appositi provvedimenti regionali.

2. I beni appartenenti al demanio idrico statale e le zone portuali di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna), siti nei comuni rivieraschi ed individuati con deliberazione della Giunta regionale, costituiscono il demanio idrico della navigazione interna della Regione.

3. Per demanio idrico della navigazione interna si intende l’ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all’esercizio della navigazione interna e ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale dell’area.

4. Il demanio idrico della navigazione interna comprende la superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nonché i beni demaniali a terra con le relative pertinenze funzionali ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale del bene.

5. Il demanio idrico della navigazione interna si distingue in demanio lacuale e demanio fluviale.

6. Sono individuati nella tabella di cui all’allegato A i bacini demaniali considerati quale ottimale aggregazione degli enti locali delegati per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e di demanio idrico della navigazione interna.

7. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, d’intesa con gli enti locali interessati e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, può modificare la classificazione delle vie di navigazione di cui al comma 1, gli ambiti territoriali costituenti il demanio idrico della navigazione interna di cui al comma 2 ed i bacini demaniali di cui al comma 6 nonché individuare ulteriori vie di navigazione e bacini demaniali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e relativo demanio idrico.

Capo II.

CONFERIMENTO DI FUNZIONI

Art. 4.

(Funzioni della Regione)

1. Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione di settore e la definizione degli indirizzi in materia di conservazione e valorizzazione dei beni e delle opere della navigazione interna;

b) l’indirizzo, il coordinamento, la verifica ed il monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli enti locali in materia di navigazione interna e del relativo demanio idrico ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio;

c) la disciplina della navigazione sulle acque interne, compresa l’emanazione di ordinanze e l’approvazione dei regolamenti in materia di disciplina della navigazione e di segnalazione delle vie di navigazione;

d) l’approvazione di provvedimenti di interdizione o limitazione permanente alla navigazione;

e) l’individuazione di idrosuperfici sulle acque del demanio della navigazione interna;

f) l’erogazione di contributi ed il finanziamento a favore degli enti locali, anche in forma associata, per interventi sulle opere e vie di navigazione, nonchè sul relativo demanio idrico;

g) l’autorizzazione ad eseguire gli interventi di cui all’articolo 12, che interferiscono con la navigazione e che riguardano occupazioni demaniali con opere in acqua di superficie superiore a 100 metri quadri;

h) la regolamentazione del sistema idroviario padano-veneto ed idrovie collegate;

i) la programmazione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di linea sul lago Maggiore, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). La Giunta regionale è autorizzata, anche sulla base degli indirizzi del comitato interregionale di cui all’articolo 29, comma 3, della l.r. 1/2000 e sentita la Commissione consiliare competente, alla costituzione di società per azioni aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

j) la regolamentazione dell’utilizzo del demanio idrico della navigazione interna, ivi compresa l’apposizione di vincoli e limiti d’uso dei beni e delle aree, tenuto conto delle vocazioni territoriali e delle compatibilità degli interventi, nonché la regolamentazione per il rilascio delle concessioni e la determinazione degli importi relativi all’occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua ed a terra, quando l’utilizzazione prevista abbia finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali. A tal fine la Giunta regionale approva appositi regolamenti;

k) il rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), al gestore del servizio di trasporto pubblico di linea sui bacini demaniali di cui all’articolo 3, commi 6 e 7;

l) l’attività di osservatorio per l’organizzazione e la gestione del sistema informativo regionale dei beni del demanio della navigazione interna, per la raccolta dei flussi informativi provenienti dagli enti locali delegati, per la formazione e l’aggiornamento di un’anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni, delle infrastrutture e delle attività presenti;

m) l’individuazione delle zone portuali piemontesi, di cui al r.d. 327/1942 ed al d.p.r. 631/1949;

n) il rilascio di autorizzazioni o nulla osta in materia di circolazione nautica e di uso di unità di navigazione;

o) le attività di promozione e miglioramento della sicurezza in materia di navigazione interna, ivi compreso il soccorso alle unità di navigazione in difficoltà, da attuarsi di concerto con le istituzioni e con il coinvolgimento delle associazioni interessate, nonché attraverso iniziative di informazione, formazione e cooperazione tra soggetti pubblici e privati;

p) la rimozione del materiale pericoloso per la navigazione, anche derivante da eventi calamitosi o straordinari, relativamente ai bacini demaniali di cui all’articolo 3, commi 6 e 7;

q) la valutazione in ordine alla compatibilità delle manifestazioni nautiche con il regolamento di cui alla lettera j) e con la disciplina della navigazione, quando l’autorizzazione è rilasciata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a).

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettere n), o), p), q), sono trasferite alle gestioni associate di cui all’articolo 7, nel termine di sei mesi dalla loro costituzione.

3. La Regione esercita le altre funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.

Art. 5.

(Funzioni amministrative delle province)

1. Sono conferite alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche o di altro tipo che interferiscono con la navigazione e interessano due o più comuni, una o più province, regioni limitrofe o Stati esteri, limitatamente al demanio idrico regionale. Nel caso in cui la manifestazione interessi più province, le funzioni sono esercitate dalla provincia ove si svolge il percorso prevalente;

b) la tenuta dei registri delle navi minori e dei galleggianti, il rilascio delle licenze di abilitazione, dei certificati di navigabilità e di ogni altro adempimento connesso;

c) la tenuta dei registri di costruzione delle navi e dei galleggianti;

d) il rilascio di estratti cronologici, comprese le funzioni amministrative collegate;

e) il rilascio di giornali di bordo, comprese le funzioni amministrative collegate;

f) il rilascio del registro dei reclami, comprese le funzioni amministrative collegate;

g) il rilascio dell’inventario di bordo, comprese le funzioni amministrative collegate;

h) la tenuta dei registri ed il rilascio della licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni ad uso privato.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettera a), sono trasferite dalle province alle gestioni associate di cui all’articolo 7, nel termine di sei mesi dalla loro costituzione.

3. Competono, inoltre, alle province le funzioni relative:

a) alla predisposizione della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea;

b) alla predisposizione di norme che consentano l’esercizio sovracomunale del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea per raggruppamenti omogenei di comuni individuati dalle stesse norme, in considerazione dei seguenti fattori:

1) popolazione;

2) estensione territoriale e relative caratteristiche;

3) intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;

4) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di persone;

5) altri fattori ambientali salienti e caratterizzanti il settore del trasporto pubblico di persone;

6) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio.

Art. 6.

(Funzioni amministrative dei comuni)

1. Sono conferite ai comuni, anche in forma associata, le seguenti funzioni amministrative:

a) il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni afferenti all’area navigabile di interesse comunale, inclusa la valutazione in ordine alla compatibilità della manifestazione con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j) e con la disciplina della navigazione, nonché l’adozione di provvedimenti di limitazione o di regolamentazione della circolazione nautica, sentito, ove interferisca con il servizio pubblico di linea, il gestore del servizio medesimo;

b) la progettazione e l’esecuzione dei lavori e degli interventi di costruzione delle infrastrutture per la navigazione interna, nonché delle opere a servizio dell’attività portuale e di navigazione; la manutenzione, il recupero, il pronto intervento relativi alle opere afferenti alla navigazione interna ed al demanio idrico della navigazione interna;

c) la valorizzazione, la gestione ed ogni tipologia di intervento sulle opere e sulle vie di navigazione e sul demanio idrico di competenza territoriale, compresi gli interventi di segnaletica e, con l’esclusione degli specchi d’acqua afferenti ai bacini demaniali di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, gli interventi di rimozione del materiale pericoloso per la navigazione;

d) l’attività amministrativa e di polizia dei porti, di cui al libro I, parte I, titolo III, capo I, del r.d. 327/1942. Tali attività, con l’esclusione della sicurezza e del soccorso alle unità di navigazione in difficoltà, riguardano l’uso e la gestione delle aree portuali, la ripartizione degli spazi acquei, la vigilanza sull’esercizio di attività nei porti, la rimozione di unità di navigazione, aeromobili sommersi o materiali che recano intralcio alla navigazione, l’escavazione ed ogni altro intervento per il mantenimento in esercizio dei porti, nonché le opere di segnalazione degli ostacoli emergenti ed il mantenimento in efficienza delle medesime;

e) la disciplina delle attività balneari afferenti al demanio idrico ed alla navigazione interna;

f) il rilascio dell’autorizzazione ad eseguire gli interventi di cui all’articolo 12, che interferiscono con la navigazione e che riguardano occupazioni demaniali inferiori a 100 metri quadri;

g) l’adozione di regolamenti ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera c);

h) la gestione del demanio idrico della navigazione interna, il rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), salvo quanto disposto all’articolo 4, comma 1, lettera k), l’accertamento e la riscossione, anche coattiva, di canoni ed indennizzi, la gestione del relativo contenzioso, la tutela delle aree, la messa in pristino dei luoghi a spese dei responsabili, la vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia;

i) la vigilanza sulle funzioni attribuite dalla presente legge, nonché sull’uso dei beni del demanio idrico della navigazione interna;

j) l’attività amministrativa e di vigilanza in ordine alla locazione ed al noleggio di natanti da diporto.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), sono trasferite dai comuni alle gestioni associate di cui all’articolo 7, nel termine di sei mesi dalla loro costituzione.

3. I comuni, anche in forma associata, nel rispetto del regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j), approvano piani disciplinanti l’uso del demanio di competenza e li trasmettono nei successivi trenta giorni alla Giunta regionale. Possono, altresì, derogare al divieto di navigazione, fatte salve le necessarie autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti, per le unità nautiche impiegate in attività di soccorso ed assistenza, di pubblica utilità e sicurezza, di trasporto pubblico di linea e non di linea, nonché per i natanti impiegati in attività di scuola nautica. La concessione delle deroghe avviene sulla base dei criteri dettati dal regolamento regionale di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a).

4. I comuni, anche in forma associata, possono esercitare direttamente le funzioni relative alla gestione dei beni demaniali di propria competenza o affidarle in concessione a soggetti, pubblici o privati, previa l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica.

5. I comuni interessati dalla navigazione interna, che precedentemente alla demanializzazione del lago subordinavano la navigazione sulle acque territoriali al pagamento di somme a vario titolo, possono istituire diritti di varo ed immatricolazione sulle unità di navigazione sul lago. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale determina i criteri che i comuni devono osservare nella determinazione degli importi dei diritti di varo ed immatricolazione, tenendo conto in particolare della lunghezza fuori tutto, della potenza del motore e delle immissioni inquinanti prodotte dallo stesso.

6. Competono, inoltre, ai comuni le funzioni relative:

a) all’adozione del regolamento sull’esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea. Il regolamento definisce la composizione, le modalità di designazione dei membri, il funzionamento ed i compiti della commissione consultiva comunale, prevista dall’articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

b) al rilascio della licenza e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea;

c) alla determinazione del numero e del tipo dei natanti da adibire al servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea, in relazione alla metodologia di calcolo predisposta dalle province ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a);

d) all’adozione di ogni altro atto connesso con l’esercizio delle funzioni indicate alle lettere a), b), c).

Art. 7.

(Gestioni associate)

1. La Regione adotta strumenti d’incentivazione per favorire la formazione tra i comuni di accordi per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e di demanio idrico della navigazione interna.

2. Le gestioni associate sono costituite secondo le modalità previste dal d.lgs. 267/2000. Alle gestioni associate tra i comuni possono partecipare altresì le province territorialmente interessate.

3. Alla gestione associata a cui partecipano tutti i comuni appartenenti ad un bacino demaniale sono trasferite le funzioni amministrative di cui all’articolo 4, comma 2, all’articolo 5, comma 2 ed all’articolo 6, comma 2.

4. Le gestioni associate adottano specifici regolamenti per gestire le funzioni trasferite.

5. Le gestioni associate per lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla Regione provvedono con le seguenti risorse:

a) canoni demaniali di spettanza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h);

b) introiti provenienti dalle sanzioni amministrative;

c) risorse proprie.

6. La Giunta regionale, su proposta delle gestioni associate, incrementa o diminuisce i canoni di concessione demaniale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j), nella misura massima del 30 per cento. Tale variazione può essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie di occupazione.

Capo III.

GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Art. 8.

(Uso del demanio)

1. L’occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna ha carattere oneroso e temporaneo.

2. L’occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna avviene previo rilascio di:

a) autorizzazione demaniale temporanea;

b) concessione demaniale.

3. La durata e le procedure di rilascio della autorizzazione demaniale temporanea e della concessione demaniale sui beni del demanio idrico della navigazione interna sono stabilite nel regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j).

4. La concessione demaniale può essere rinnovata.

5. Il rilascio della autorizzazione demaniale temporanea e della concessione demaniale è soggetto al versamento di spese di istruttoria nella misura determinata dai comuni o dalle gestioni associate.

6. Gli importi dovuti per l’occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna sono previsti dal regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j) e sono calcolati, in acqua o a terra, in relazione all’uso del bene ed alla tipologia dell’occupazione.

7. Gli importi dovuti per l’occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua o a terra, a mezzo di edifici o parti di essi, capannoni, darsene coperte o scoperte, manufatti non compresi nel comma 6, sono calcolati sulla base dei valori locativi in comune commercio.

8. I canoni da applicare alle concessioni demaniali sono soggetti a rivalutazione annuale ISTAT.

9. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera k), la Regione, d’intesa con il gestore del servizio pubblico di linea, individua le aree e le strutture da destinare all’esercizio del servizio pubblico di linea e le affida in concessione al gestore, previo versamento al comune o alla gestione associata di un deposito cauzionale e di un canone determinati dalla Regione in relazione alla natura pubblica del servizio prestato ed agli oneri affidati. Compete al gestore ogni intervento necessario al mantenimento in efficienza dei beni concessi. È vietata ogni forma di subconcessione.

Art. 9.

(Pagamenti dei canoni demaniali)

1. Il soggetto richiedente l’occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna corrisponde al comune o alla gestione associata un deposito cauzionale a garanzia dell’occupazione demaniale e, in relazione alla durata temporale dell’occupazione richiesta, l’importo previsto dal regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j).

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono effettuati, prima del rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), mediante versamenti a favore del comune o della gestione associata.

3. Il titolare di una concessione demaniale pluriennale versa a beneficio del comune o della gestione associata, per gli anni successivi al primo versamento, l’importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.

4. Per le concessioni demaniali pluriennali, il ritardato pagamento di un’annualità, entro i trenta giorni successivi al 28 febbraio dell’anno di riferimento, comporta il pagamento del canone più una penale del 3 per cento dello stesso. L’ulteriore ritardo nel pagamento dell’annualità comporta, in aggiunta, la corresponsione degli interessi legali maturati a decorrere dal giorno successivo alla data del 30 marzo. In caso di mancato pagamento dell’intera annualità entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, la concessione demaniale decade.

5. Nel caso di pagamento rateizzato del canone di concessione demaniale annuale, il ritardato pagamento di una rata, entro trenta giorni dalla scadenza, comporta il pagamento della medesima più una penale del 3 per cento. Decorsi i trenta giorni successivi alla scadenza della rata, l’ulteriore ritardo comporta, in aggiunta, la corresponsione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, la concessione demaniale decade.

6. Nei casi di decadenza della concessione demaniale di cui ai commi 4 e 5, si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).

7. In caso di decadenza della concessione demaniale, il comune o la gestione associata, previa diffida, dispone il ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili.

Art. 10.

(Ripartizione dei canoni di concessione demaniale)

1. I comuni, ricadenti in un bacino demaniale, trasferiscono annualmente alla Regione l’80 per cento annuo dell’introito dei proventi dei canoni delle concessioni rilasciate per l’occupazione dei beni demaniali, salvo quanto previsto dal comma 2. Il restante 20 per cento è introitato dai comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative di gestione della navigazione interna e del relativo demanio idrico, per gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio demaniale, nonchè per il finanziamento dei progetti di recupero.

2. Nel caso in cui tutti i comuni ricadenti in un bacino demaniale si riuniscano in una gestione associata, i proventi dei canoni delle concessioni rilasciate sono interamente introitati dalla gestione associata per l’esercizio delle funzioni e delle attività di cui al comma 1.

3. I comuni non ricadenti in un bacino demaniale introitano interamente i proventi dei canoni delle concessioni rilasciate per l’esercizio delle funzioni e delle attività di cui al comma 1.

Capo IV.

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 11.

(Disciplina della navigazione)

1. La disciplina della navigazione concerne la regolamentazione della circolazione nautica, comprese le manifestazioni nautiche, la regolamentazione delle modalità di fruizione delle vie di navigazione e delle opere di navigazione connesse, l’uso delle zone portuali, nonché ogni intervento innovativo o modificativo che interferisca o limiti la navigazione e le correlate attività.

2. La navigazione sulle vie d’acqua demaniali è libera, fatto salvo l’obbligo per il conducente dell’unità di navigazione di accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo e senza arrecare danni a persone, cose od attività, nel rispetto delle normative vigenti.

3. La disciplina della navigazione interna è attuata mediante:

a) regolamenti, approvati dalla Giunta regionale, volti a stabilire disposizioni e prescrizioni per le acque interne o per le attività che si esplicano sulle acque interne, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui al comma 4;

b) potere di ordinanza e di avviso ai naviganti, ove si ravvisi la necessità e l’urgenza;

c) regolamenti comunali, ai sensi del comma 5.

4. La Giunta regionale adotta i regolamenti di cui al comma 3, lettera a), secondo i seguenti principi e modalità:

a) rispetto delle norme internazionali o statali in materia di segnalazione e rispetto delle regole generali di manovra;

b) salvaguardia dell’ambiente, anche stabilendo limiti e vincoli territoriali nell’uso di mezzi nautici o nello svolgimento di specifiche attività;

c) armonizzazione, nell’ambito di bacini internazionali o sovraregionali, della regolamentazione regionale con quella sovranazionale o di altre regioni;

d) attribuzione agli enti locali della regolamentazione o della gestione di aree o di attività a valenza territoriale ridotta.

5. Nel caso di specchi d’acqua non regolamentati e non compresi nell’ambito del demanio idrico della navigazione interna, i comuni possono approvare specifici regolamenti per la navigazione e li trasmettono nei successivi trenta giorni alla Giunta regionale che ne verifica il rispetto con i principi e le finalità della presente legge, nonché la coerenza con il regolamento regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j). L’approvazione di un regolamento comunale ai fini della disciplina della navigazione non determina l’inclusione dello specchio d’acqua regolamentato nei beni costituenti il demanio idrico della navigazione interna.

Art. 12.

(Interventi sulle vie di navigazione)

1. Nel caso in cui la realizzazione di nuove opere, l’esecuzione di interventi su opere già esistenti, la posa di boe o di corpi galleggianti, nonchè l’occupazione di sedime demaniale interferiscano con le vie di navigazione di cui all’articolo 3, comma 1, è necessaria la preventiva autorizzazione, rilasciata, ai fini della disciplina della navigazione, dalla Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g) o dal comune ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera f).

2. La Regione può prevedere nei regolamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), caratteristiche tecniche degli attraversamenti delle vie di navigazione.

3. Costituiscono autorizzazione ai sensi del comma 1 i provvedimenti comunque denominati e rilasciati dagli uffici regionali competenti in materia di navigazione interna in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.

Capo V.

INTERVENTI REGIONALI

Art. 13.

(Interventi regionali per la realizzazione di opere afferenti alla navigazione interna ed al relativo demanio)

1. La Regione, al fine di integrare le funzioni turistiche e ricreative del territorio con le esigenze della protezione dell’ambiente e della valorizzazione del paesaggio, concede finanziamenti e contributi in conto capitale, anche sino alla concorrenza dell’importo totale dell’opera, a favore delle province, dei comuni, anche in forma associata, delle comunità montane, degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, nonché dei consorzi pubblici, che si fanno carico della realizzazione di infrastrutture pubbliche e loro opere accessorie afferenti alla navigazione interna, nonchè degli interventi volti alla sicurezza, alla riqualificazione ed alla valorizzazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna.

2. La Giunta regionale concede i finanziamenti ed i contributi di cui al comma 1 per interventi di:

a) manutenzione, riparazione, funzionalità, segnalazione, illuminazione ed esercizio delle infrastrutture portuali, delle opere idrauliche e delle vie di navigazione, nonché prevenzione o riduzione dell’inquinamento;

b) nuova realizzazione di infrastrutture per la nautica e di opere idrauliche per le vie di navigazione;

c) realizzazione e miglioramento del sistema viario di accesso alle strutture portuali e delle pertinenti aree destinate a parcheggio;

d) recupero ambientale delle aree demaniali degradate.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la redazione, la presentazione e l’accoglimento dei progetti, i tempi di realizzazione delle opere, le modalità di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonchè le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

Capo VI.

USO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Art. 14.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per approdo, la temporanea sospensione della navigazione, anche in area ove non è ammesso l’ormeggio, per consentire la salita o la discesa delle persone o per altre esigenze di brevissima durata. L’approdo avviene in modo da non arrecare intralcio alla circolazione e con il conducente presente e pronto a riprendere la navigazione;

b) per ormeggio, la sospensione della navigazione dell’unità di navigazione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente;

c) per ormeggio di emergenza, l’interruzione della navigazione dell’unità di navigazione per cause imputabili all’avaria dell’unità o per avverse condizioni meteorologiche.

Art. 15.

(Approdo ed ormeggio di unità di navigazione)

1. L’approdo e l’ormeggio sono vietati:

a) dovunque sia impedito l’accesso ad un’altra unità di navigazione o sia impedito lo spostamento di un’altra unità di navigazione ormeggiata;

b) negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea o non di linea;

c) in prossimità dei segnalamenti di navigazione, se ne occultano la visibilità;

d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza, di alaggio o di varo indicati da apposita segnaletica;

e) in corrispondenza degli scivoli di alaggio o di varo pubblico, nonchè all’interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati;

f) presso i punti di ormeggio, senza la prescritta concessione.

2. Nella zona di ormeggio, all’uopo predisposta, le unità di navigazione sono collocate nel modo prescritto dalla segnaletica. I conducenti sistemano l’unità di navigazione entro lo spazio ad essa destinato.

3. É vietato abbandonare unità di navigazione, aeromobili, nonché relitti degli stessi in acqua o sulle sponde.

4. Il gestore dei porti pubblici della navigazione interna riserva:

a) almeno uno spazio acqueo, adeguatamente segnalato, da destinare ad ormeggio di emergenza;

b) almeno uno spazio acqueo, adeguatamente segnalato, ogni trenta spazi o frazione di trenta, da destinare ad ormeggio per i naviganti in transito.

Art. 16.

(Rimozione di unità di navigazione)

1. Il comune o la gestione associata rimuove l’unità di navigazione od il relitto ormeggiato in violazione delle norme di cui all’articolo 15 o in modo da arrecare intralcio o pericolo per la navigazione.

2. La rimozione è disposta anche per unità di navigazione o aeromobili che, per il loro stato o per altro fondato motivo, possano ritenersi abbandonati.

3. Si considerano abbandonati gli aeromobili o le unità di navigazione non rimossi nei cinque giorni successivi all’avvenuta esposizione dell’ordine di rimozione, per quindici giorni consecutivi, all’albo pretorio comunale e nei luoghi pubblici del comune.

4. La procedura di cui al comma 3 può essere omessa nel caso in cui l’aeromobile o l’unità di navigazione costituisca immediato pericolo o impedimento alla navigazione.

5. I proprietari di unità di navigazione o di aeromobili risarciscono le spese sostenute per la rimozione e la custodia del mezzo di loro proprietà.

6. I beni rimossi sono conservati in apposite aree per un minimo di trenta giorni. Decorso tale termine senza che nessuno ne abbia richiesto la restituzione, il comune o la gestione associata può procedere allo smaltimento o alla messa all’asta degli stessi.

7. Il comune o la gestione associata introita le somme derivanti dall’alienazione dei beni rimossi.

8. Il comune o la gestione associata provvede altresì alla rimozione ed allo smaltimento di ogni materiale all’interno dei porti pubblici e in prossimità delle rive.

Capo VII.

ATTIVITÀ NAUTICHE DIVERSE

Art. 17.

(Locazione e noleggio di natanti da diporto)

1. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di natanti da diporto si intende:

a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento del natante da diporto per un periodo di tempo determinato. Il natante passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;

b) per noleggio, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte il natante da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. Il natante noleggiato rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.

2. Le funzioni amministrative e di vigilanza in materia di locazione e noleggio di natanti da diporto sono conferite ai comuni che le esercitano in conformità al regolamento approvato dalla Giunta regionale secondo i seguenti principi e modalità:

a) istituzione di un registro dei natanti da diporto, adibiti a locazione e noleggio, nonché adozione di una numerazione che consenta l’individuazione dei natanti e dei relativi possessori;

b) adozione di idonee attrezzature di bordo volte a salvaguardare l’ambiente contro l’inquinamento;

c) adozione di una dotazione minima di sicurezza, indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata;

d) facoltà di impiegare i natanti da diporto anche per attività di noleggio al fine del rimorchio conto terzi di attrezzature ludico sportive, purché il natante sia sottoposto a verifica tecnica ed il conducente sia in possesso di patente nautica e titolo professionale, se prescritto dalla normativa vigente.

Art. 18.

(Attività balneare)

1. L’attività balneare sui laghi e lungo i corsi d’acqua maggiori è ammessa purché non interferisca con le attività di navigazione.

2. La stagione balneare è compresa tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. I comuni di ciascun bacino demaniale o le gestioni associate, in relazione alle condizioni meteo climatiche o ad esigenze turistico ricreative, hanno facoltà di anticipare la stagione balneare sino ad un massimo di quarantacinque giorni o posticiparla sino ad un massimo di trenta giorni.

4. Durante la stagione balneare i comuni, per garantire la sicurezza dei bagnanti, delimitano gli specchi acquei riservati alla balneazione.

5. I comuni individuano gli specchi acquei in corrispondenza di spiagge libere e li riservano alla balneazione, nel rispetto delle norme di indirizzo fissate in apposito regolamento regionale; nonché individuano i soggetti tenuti a tale adempimento in relazione allo svolgimento di attività imprenditoriali, quali la gestione di strutture turistico ricettive rivierasche, connesse alla fruizione, anche indiretta, di specchi acquei da parte dei bagnanti. I comuni hanno facoltà di fissare gli orari nei quali praticare la balneazione.

6. Durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione è vietata qualunque attività non compatibile con la stessa ed è attivo il servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti.

7. L’attraversamento con unità di navigazione, nelle zone riservate alla balneazione, può avvenire solo all’interno di appositi corridoi di atterraggio.

8. I comuni segnalano opportunamente i tratti di costa frequentati da bagnanti, non riservati alla balneazione e privi del servizio di soccorso ed assistenza.

9. I comuni, nel rispetto del regolamento di cui al comma 5, disciplinano in particolare:

a) modalità di delimitazione delle zone di lago riservate alla balneazione;

b) servizi di salvamento, anche collettivi, e dotazioni di sicurezza per l’espletamento del servizio;

c) divieti nell’uso sia degli specchi acquei sia delle spiagge;

d) segnalazione di pericoli.

Art. 19.

(Ruolo regionale dei mediatori per le unità da diporto)

1. In attuazione dell’articolo 50 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, è istituito il ruolo regionale dei mediatori per le unità da diporto presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Verbano Cusio Ossola, che provvede agli adempimenti finalizzati all’iscrizione, alla tenuta ed all’aggiornamento dello stesso, nonché all’organizzazione degli esami di cui al comma 2.

2. Per lo svolgimento dell’attività di mediazione, anche in forma societaria, nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di unità da diporto, è necessaria l’iscrizione nel ruolo regionale, previo superamento di un esame.

3. Ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. 171/2005, l’iscrizione nel ruolo regionale abilita all’esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.

4. Possono essere iscritte nel ruolo regionale le persone fisiche e le società che hanno rispettivamente la residenza e la sede legale in una delle province piemontesi.

5. In caso di iscrizione di società, i requisiti morali sono posseduti dagli amministratori e dal legale rappresentante; i requisiti professionali sono posseduti dal legale rappresentante.

6. Con regolamento, la Giunta regionale individua:

a) i requisiti e le modalità per l’iscrizione nel ruolo regionale;

b) la composizione, le modalità di nomina, la durata della commissione regionale per la valutazione dei candidati all’esame;

c) le modalità, gli argomenti e le materie d’esame;

d) le norme relative alla formazione e conservazione del ruolo regionale, le cause di cancellazione e le norme disciplinari.

7. La Giunta regionale approva il regolamento di cui al comma 6 secondo i seguenti principi:

a) previsione dell’idoneità morale tra i requisiti per l’iscrizione nel ruolo regionale, come individuati dall’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore);

b) previsione della residenza nel territorio piemontese tra i requisiti per l’iscrizione nel ruolo regionale;

c) previsione di un rappresentante della Regione nella composizione della commissione regionale di cui al comma 6, lettera b);

d) previsione dell’effettuazione di almeno una sessione di esame all’anno;

e) previsione, tra le materie di esame, di nozioni di diritto marittimo e della navigazione, delle norme che regolano la mediazione ed i contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, nonché delle norme sui contratti del consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

8. I soggetti che, alla data dell’entrata in vigore della presente legge, esercitano regolarmente, da almeno sei mesi, le attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di unità da diporto, sono iscritti di diritto nel ruolo regionale, salva la verifica del possesso dei requisiti morali previsti dalla l. 39/1989.

9. Ai componenti della commissione regionale di cui al comma 6, lettera b), sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione Regionale).

Art. 20.

(Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 della l. 21/1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è istituito il ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Piemonte, che provvede agli adempimenti finalizzati all’iscrizione, alla tenuta e all’aggiornamento dello stesso, nonché allo svolgimento dell’esame di cui al comma 4.

2. Il ruolo provinciale è unico per i conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea attraverso taxi e noleggio con conducente.

3. L’iscrizione nel ruolo provinciale costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza o dell’autorizzazione per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea da parte dei comuni compresi nel territorio di competenza provinciale.

4. L’iscrizione nel ruolo provinciale avviene previo esame da parte della commissione regionale, di cui al comma 5, lettera b), che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

5. Con regolamento, la Giunta regionale individua:

a) le modalità ed i requisiti per l’iscrizione nel ruolo provinciale;

b) la composizione, le modalità di nomina, la durata e la sede della commissione regionale per l’esame dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio;

c) le modalità, gli argomenti e le materie dell’esame di cui al comma 4;

d) le norme relative all’iscrizione e revisione del ruolo provinciale;

e) le norme disciplinari.

6. La Giunta regionale approva il regolamento di cui al comma 5 secondo i seguenti principi:

a) previsione dell’idoneità morale tra i requisiti per l’iscrizione nel ruolo provinciale;

b) previsione di idoneità fisica certificata dal possesso dei titoli necessari, ai sensi di legge, per la conduzione dei mezzi utilizzati;

c) previsione del possesso del titolo professionale per la conduzione dell’imbarcazione tra i requisiti per l’iscrizione nel ruolo provinciale;

d) previsione, nella composizione della commissione regionale di cui al comma 5, lettera b), di un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dall’Unione regionale delle province piemontesi, esperto in materia, con funzioni di presidente e presenza di rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell’ufficio provinciale della Motorizzazione civile e delle associazioni di categoria;

e) previsione di una sessione di esame almeno ogni sei mesi;

f) previsione tra le materie di esame di nozioni di geografia della Regione e del bacino ove viene svolta l’attività, nonché di norme sulla circolazione nautica e la sicurezza;

g) previsione dell’iscrizione di diritto nel ruolo provinciale per i soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento siano già titolari di licenza o di autorizzazione ad esercitare il servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea.

7. Ai componenti della commissione regionale di cui al comma 5, lettera b), sono corrisposti i compensi stabiliti dalla l.r. 33/1976.

Capo VIII.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E VIGILANZA

Art. 21.

(Giornale di bordo)

1. I titolari di licenza o di autorizzazione all’esercizio del servizio pubblico non di linea con unità di navigazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della l. 21/1992, non sono soggetti all’applicazione dell’articolo 176 del r.d. 327/1942.

Art. 22.

(Disposizioni in materia di salvaguardia dell’ambiente)

1. Sulle banchine, sulle rive, sui moli o sui pontili, nonché in acqua é vietato scaricare materiali o residui degli impianti di bordo delle unità di navigazione o rifiuti di qualsiasi genere.

2. Le unità di navigazione provviste di impianti per cucinare e di impianti idrosanitari funzionanti sono dotate di recipienti per la raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale.

3. Le unità di navigazione dotate di motori due tempi usano olio biodegradabile.

4. Le unità di navigazione o i galleggianti, assicurati saldamente e permanentemente alla riva o all’alveo, destinati prevalentemente, per costruzione o per uso, a scopi diversi dalla navigazione e che rispettino le norme urbanistiche e commerciali, sono collegati alle strutture idrosanitarie a terra in modo da trasferire i rifiuti ai pubblici servizi di raccolta e smaltimento.

5. Le unità di cui al comma 4, anche se non idonee alla navigazione, devono essere in possesso di documentazione che ne attesti la galleggiabilità, rilasciata da organismo tecnico riconosciuto, nonché di certificazione in merito all’idoneità dell’ancoraggio attestata da professionista abilitato.

Art. 23.

(Ricupero e ritrovamento di unità
di navigazione e relitti)

1. Il ricupero di navi naufragate o di altri relitti della navigazione ed il ritrovamento di relitti in acque interne o dalle acque rigettati in località del demanio della navigazione interna sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.

Art. 24.

(Vigilanza)

1. La vigilanza in materia di navigazione interna e sui beni del demanio idrico della navigazione interna è effettuata dal personale individuato dalle amministrazioni competenti secondo la normativa vigente in materia.

2. La Regione, le province ed i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea e sull’attività delle scuole nautiche tramite la redazione di appositi regolamenti sulla base della normativa di riferimento.

Capo IX.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 25.

(Disposizioni generali)

1. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. L’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative è l’ente che esercita le funzioni amministrative, incluse le gestioni associate.

3. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative spettano all’ente competente alla loro irrogazione.

Art. 26.

(Sanzioni in materia di navigazione interna)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

2. L’occupazione dello specchio acqueo in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 1, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 15, commi 1, 2 e 3 ed all’articolo 22 è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

Art. 27.

(Sanzioni in materia di demanio
della navigazione interna)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occupa un bene del demanio idrico della navigazione interna in assenza dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

2. Coloro che non rispettano gli obblighi riportati nella autorizzazione demaniale temporanea o nella concessione demaniale, fatte salve le sanzioni penali se previste, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

3. Fermo restando le sanzioni previste ai commi 1 e 2, l’autorità competente dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili, nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Fermo restando la sanzione prevista al comma 2, l’autorità competente può concedere un termine entro cui il titolare dell’autorizzazione demaniale temporanea o della concessione demaniale è tenuto a conformarsi agli obblighi in esse previsti; decorso inutilmente il termine assegnato, procede alla revoca dell’autorizzazione demaniale temporanea o della concessione demaniale.

Capo X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

(Disposizioni transitorie)

1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti dei comuni aventi ad oggetto gli usi legittimi delle acque dei laghi, adottati sulla base di transazioni con lo Stato non seguite da procedure di riconoscimento, nel periodo decorrente dalla stipula della transazione fino all’entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione e modifica i regolamenti vigenti non conformi alle presenti disposizioni.

Art. 29.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui all’articolo 4, pari a euro 150.000,00 e agli oneri di cui all’articolo 13, pari a euro 4.000.000,00, ricompresi rispettivamente nelle unità previsionali di base (UPB) DA12041 (Trasporti, Logistica, Mobilità ed Infrastrutture Navigazione interna e merci Titolo I spese correnti) e DA12042 (Trasporti, Logistica, Mobilità ed Infrastrutture Navigazione interna e merci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale per gli anni 2008-2010, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

2. Ai compensi spettanti ai componenti delle commissioni regionali di cui agli articoli 19 e 20, ricompresi nei finanziamenti della l.r. 33/1976 nell’UPB DA05011 (Affari istituzionali ed Avvocatura Segreteria Direzione Titolo I spese correnti) del bilancio regionale si provvede con le risorse della medesima unità, che ha la necessaria capienza finanziaria.

3. Il pagamento dei canoni demaniali di cui all’articolo 9 e i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all’articolo 25 sono introitate nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale nell’ambito dell’UPB DA0902 (Bilancio Ragioneria).

Art. 30.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna);

b) la legge regionale 1° marzo 1995, n. 26 (Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari. Interventi per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna);

c) la legge regionale 17 luglio 1996, n. 48 (Modificazioni alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 26 “Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari”);

d) le lettere a), b), c), d), e), f), n) del comma 1 dell’articolo 96 della l.r. 44/2000;

e) le lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 1 ed il comma 2 dell’articolo 97 della l.r. 44/2000;

f) le lettere a), b), c), d), l) del comma 1 ed il comma 2 dell’articolo 98 della l.r. 44/2000;

g) gli articoli 99 e 100 della l.r. 44/2000;

h) l’articolo 11 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002);

i) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004).

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 gennaio 2008

Mercedes Bresso

Allegato A
(Art. 3)

Tabella “A”

Bacino demaniale

Comuni compresi

Maggiore -
Provincia Novara

Comuni rivieraschi del lago Maggiore appartenenti alla Provincia di Novara: Castelletto Ticino, Dormelletto, Arona, Lesa, Meina

Maggiore -
Provincia Verbano Cusio Ossola

Comuni rivieraschi del lago Maggiore e del lago di Mergozzo appartenenti alla Provincia del Verbano Cusio Ossola: Belgirate, Stresa, Baveno, Verbania, Ghiffa, Cannero Riviera, Oggebbio, Cannobio, Mergozzo

Orta

Comuni rivieraschi del lago d’Orta: Omegna, Pella, San Maurizio d’Opaglio, Gozzano, Orta San Giulio, Miasino, Nonio, Pettenasco

Viverone

Comuni rivieraschi del lago di Viverone: Borgo d’Ale, Viverone, Piverone, Azeglio

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 376

- Presentato dalla Giunta regionale il 12 dicembre 2006.

- Assegnato in sede congiunta alla II e VIII Commissione e alla I Commissione in sede consultiva il 20 dicembre 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla II e VIII Commissione in sede congiunta il 4 giugno 2007 con relazione di Marco Travaglini.

- Approvato in Aula l’8 gennaio 2008, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli, 11 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 29 della l.r. 1/2000 è il seguente:

“ Art. 29 (Regionalizzazione della gestione governativa laghi).

1. La Giunta regionale provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi oggetto della gestione governativa con le modalità di cui al presente articolo.

2. La Regione opera nel rispetto ed in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione garantendo, ove necessario, la presenza del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. La Giunta regionale di intesa con le regioni Lombardia, Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un comitato interregionale composto dai Presidenti o loro delegati.

4. Il comitato di cui al comma 3 esplica le seguenti funzioni:

a) cura la procedura di trasferimento alle regioni della gestione governativa laghi di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 422/1997, esplica tutti gli atti per l’attribuzione delle relative risorse finanziarie da parte dello Stato con le procedure disciplinate dall’articolo 7, comma 1, legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 422/1997;

b) fissa gli indirizzi per l’attuazione del piano di risanamento tecnico economico di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 422/1997;

c) provvede, nelle more del riassetto organizzativo, all’amministrazione dei servizi di trasporto lacuale, emanando le direttive per l’amministrazione del patrimonio e per la redazione del piano di impresa;

d) nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque almeno sino all’effettivo trasferimento della gestione governativa laghi alle regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari regionali per l’esercizio delle proprie funzioni;

e) stipula il contratto di programma per il piano degli investimenti ed il parco natanti, nonché i contratti di servizio per l’espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico;

f) elabora gli indirizzi per l’eventuale costituzione di società per la gestione dei servizi pubblici di navigazione.

5. Le decisioni del comitato sono assunte all’unanimità dei componenti e vengono approvate con deliberazioni conformi della Giunta regionale quando comportano impegni di spesa.

6. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale, anche su indicazione degli Enti locali interessati ed insieme agli altri Enti pubblici interessati, sulla base degli indirizzi del Comitato di cui al comma 3, la costituzione di società per azioni, aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale già resi dalla gestione governativa di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 422/1997.

7. Le quote di partecipazione, l’atto costitutivo, lo statuto ed ogni altro atto connesso sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

8. I servizi di navigazione lacuali possono essere gestiti direttamente dalle società di cui al comma 6 oppure da società terze, a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali.".

- Il testo dell’articolo 11 del d.lgs. 422/1997 è il seguente:

“ Art. 11. Servizi lacuali e lagunari.

1. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda è trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento entro il 1° gennaio 2000, previo il risanamento tecnico-economico, di cui all’articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano di risanamento tecnico-economico. Il piano è approvato entro il 31 marzo 1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con le regioni interessate e la provincia autonoma di Trento.

3. Al fine di coordinare il trasporto locale con le attività relative al traffico acqueo negli ambiti della laguna veneta, la provincia di Venezia, d’intesa con i soggetti competenti in materia, emana apposito regolamento che, fra l’altro, prevede un sistema di rilevamento dei natanti circolanti nell’ambito lagunare al fine di garantire la sicurezza della navigazione. L’intesa è conseguita in apposita conferenza di servizi, da realizzare ai sensi dell’articolo 17, comma 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cui partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell’ambiente, del Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane. Se il regolamento non è emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati.

3-bis. Ferme rimanendo le competenze dell’autorità marittima previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione e disciplina del traffico nell’ambito dei canali marittimi, i servizi di trasporto pubblico di persone e cose, effettuate all’interno della laguna veneta sono autorizzati e regolati in conformità alle norme emanate dagli enti locali competenti in materia di trasporto pubblico locale. Nel caso di navigazione che interessi le zone di acque interne e quelle di acque marittime nell’ambito della laguna veneta, il numero massimo delle unità adibite al servizio di trasporto pubblico, al fine di assicurare il regolare svolgimento e la sicurezza della navigazione lagunare, è stabilito d’intesa tra l’autorità marittima e l’ente locale competente. In caso di disaccordo detto numero viene determinato in apposita conferenza di servizi indetta dal prefetto alla quale partecipano i rappresentanti della provincia e dei comuni e delle capitanerie di porto competenti.".


Nota all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 4 della l. 21/1992 è il seguente:

“ Art. 4. Competenze regionali.

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l’esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".


Nota all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 17 del d.lgs. 46/1999 è il seguente:

“ Art. 17. Entrate riscosse mediante ruolo.

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.

2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè quella della tariffa di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.

3-ter. In caso di emanazione dell’autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata stipula apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate e l’iscrizione a ruolo avviene a seguito di un’ingiunzione conforme all’articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell’ufficio della società che l’ha richiesta.".


Note all’articolo 19

- Il testo dell’articolo 50 del d.lgs. 171/2005 è il seguente:

“ Art. 50. Ruoli dei mediatori per le unità da diporto.

1. Le regioni disciplinano i requisiti e le modalità di iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto, la formazione e conservazione del ruolo, le cause di cancellazione e le norme disciplinari.".

- Il testo dell’articolo 51 della d.lgs. 171/2005 è il seguente:

“ Art. 51. Abilitazione all’esercizio della professione di mediatore.

1.L’iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto abilita all’esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l’iscrizione in più di un ruolo. L’iscritto non può delegare le funzioni relative all’esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.".

- Il testo dell’articolo 2 della l. 39/1989 è il seguente:

“ Art. 2.

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l’attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.

2. Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all’articolo 11.

3. Per ottenere l’iscrizione nel ruolo gli interessati devono:

a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età;

b) avere il godimento dei diritti civili;

c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;

d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;

e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l’obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell’esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423; della L. 10 febbraio 1962, n. 57, della L. 31 maggio 1965, n. 575, della L. 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell’articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

4. L’iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l’attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.".


Note all’articolo 20

- Il testo dell’articolo 6 della l. 21/1992 è il seguente:

“Art. 6. (Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.)

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l’iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall’ottavo e dal nono comma dell’articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come sostituito dall’articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall’articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall’articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L’iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l’ammissione nel ruolo.

5. L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell’istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.".


Note all’articolo 21

- Il testo dell’articolo 2 della l. 21/1992 è il seguente:

“ Art. 2. (Servizio di taxi.)

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale.

2. All’interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l’inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell’autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.".

- Il testo dell’art. 176 del r.d. 327/1942 è il seguente:

“ Art. 176 (Libri di bordo delle navi minori.).

Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell’inventario di bordo ad eccezione delle unità da pesca.

Le navi e i galleggianti della navigazione interna indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell’inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal regolamento.".


Note all’articolo 29

- Il testo dell’articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

“ Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell’articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

“ Art. 30 ( Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".