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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2008
Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2.
Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. Al fine di tutelare, regolamentare e sviluppare la navigazione interna, migliorando le infrastrutture pubbliche per la navigazione, valorizzando le attività nautiche e rendendo lattività amministrativa più efficace, efficiente ed economica, la Regione, nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio, procede al riordino della disciplina della navigazione interna e del relativo demanio idrico piemontese.
2. La Regione, conformemente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ed al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali), individua le competenze regionali e le funzioni da conferire agli enti locali in materia di navigazione interna e relativo demanio idrico, inclusi gli interventi sulle opere, sulle vie di navigazione e sulle attività che la normativa vigente in materia ha attribuito alla competenza regionale.
Art. 2.
(Principi)
1. La Regione favorisce lo sviluppo delle vie di navigazione e dei porti della navigazione interna; promuove e valorizza lesercizio della navigazione commerciale e da diporto nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio; disciplina e regolamenta le modalità di gestione del demanio idrico della navigazione interna, la circolazione nautica e le attività connesse ed esercita la vigilanza, unitamente agli enti locali.
2. Il conferimento delle funzioni agli enti locali avviene nel rispetto dei principi di sussidiarietà e semplificazione previsti dallo Statuto, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) ed al titolo I della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del d.lgs. 112/1998.
3. La Regione incentiva lesercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali in conformità al d.lgs. 267/2000 ed alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dellesercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).
Art. 3.
(Classificazione delle vie di navigazione e del relativo demanio idrico)
1. Per vie di navigazione si intendono i laghi e le tratte fluviali classificate come tali dalla normativa vigente o individuate da appositi provvedimenti regionali.
2. I beni appartenenti al demanio idrico statale e le zone portuali di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna), siti nei comuni rivieraschi ed individuati con deliberazione della Giunta regionale, costituiscono il demanio idrico della navigazione interna della Regione.
3. Per demanio idrico della navigazione interna si intende lambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale allesercizio della navigazione interna e ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale dellarea.
4. Il demanio idrico della navigazione interna comprende la superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nonché i beni demaniali a terra con le relative pertinenze funzionali ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale del bene.
5. Il demanio idrico della navigazione interna si distingue in demanio lacuale e demanio fluviale.
6. Sono individuati nella tabella di cui allallegato A i bacini demaniali considerati quale ottimale aggregazione degli enti locali delegati per lesercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e di demanio idrico della navigazione interna.
7. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, dintesa con gli enti locali interessati e nel rispetto dei principi di cui allarticolo 2, può modificare la classificazione delle vie di navigazione di cui al comma 1, gli ambiti territoriali costituenti il demanio idrico della navigazione interna di cui al comma 2 ed i bacini demaniali di cui al comma 6 nonché individuare ulteriori vie di navigazione e bacini demaniali per lesercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e relativo demanio idrico.
Capo II.
CONFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 4.
(Funzioni della Regione)
1. Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione di settore e la definizione degli indirizzi in materia di conservazione e valorizzazione dei beni e delle opere della navigazione interna;
b) lindirizzo, il coordinamento, la verifica ed il monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli enti locali in materia di navigazione interna e del relativo demanio idrico ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio;
c) la disciplina della navigazione sulle acque interne, compresa lemanazione di ordinanze e lapprovazione dei regolamenti in materia di disciplina della navigazione e di segnalazione delle vie di navigazione;
d) lapprovazione di provvedimenti di interdizione o limitazione permanente alla navigazione;
e) lindividuazione di idrosuperfici sulle acque del demanio della navigazione interna;
f) lerogazione di contributi ed il finanziamento a favore degli enti locali, anche in forma associata, per interventi sulle opere e vie di navigazione, nonchè sul relativo demanio idrico;
g) lautorizzazione ad eseguire gli interventi di cui allarticolo 12, che interferiscono con la navigazione e che riguardano occupazioni demaniali con opere in acqua di superficie superiore a 100 metri quadri;
h) la regolamentazione del sistema idroviario padano-veneto ed idrovie collegate;
i) la programmazione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di linea sul lago Maggiore, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). La Giunta regionale è autorizzata, anche sulla base degli indirizzi del comitato interregionale di cui allarticolo 29, comma 3, della l.r. 1/2000 e sentita la Commissione consiliare competente, alla costituzione di società per azioni aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dellarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
j) la regolamentazione dellutilizzo del demanio idrico della navigazione interna, ivi compresa lapposizione di vincoli e limiti duso dei beni e delle aree, tenuto conto delle vocazioni territoriali e delle compatibilità degli interventi, nonché la regolamentazione per il rilascio delle concessioni e la determinazione degli importi relativi alloccupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua ed a terra, quando lutilizzazione prevista abbia finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali. A tal fine la Giunta regionale approva appositi regolamenti;
k) il rilascio dei provvedimenti di cui allarticolo 8, comma 2, lettere a) e b), al gestore del servizio di trasporto pubblico di linea sui bacini demaniali di cui allarticolo 3, commi 6 e 7;
l) lattività di osservatorio per lorganizzazione e la gestione del sistema informativo regionale dei beni del demanio della navigazione interna, per la raccolta dei flussi informativi provenienti dagli enti locali delegati, per la formazione e laggiornamento di unanagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni, delle infrastrutture e delle attività presenti;
m) lindividuazione delle zone portuali piemontesi, di cui al r.d. 327/1942 ed al d.p.r. 631/1949;
n) il rilascio di autorizzazioni o nulla osta in materia di circolazione nautica e di uso di unità di navigazione;
o) le attività di promozione e miglioramento della sicurezza in materia di navigazione interna, ivi compreso il soccorso alle unità di navigazione in difficoltà, da attuarsi di concerto con le istituzioni e con il coinvolgimento delle associazioni interessate, nonché attraverso iniziative di informazione, formazione e cooperazione tra soggetti pubblici e privati;
p) la rimozione del materiale pericoloso per la navigazione, anche derivante da eventi calamitosi o straordinari, relativamente ai bacini demaniali di cui allarticolo 3, commi 6 e 7;
q) la valutazione in ordine alla compatibilità delle manifestazioni nautiche con il regolamento di cui alla lettera j) e con la disciplina della navigazione, quando lautorizzazione è rilasciata ai sensi dellarticolo 5, comma 1, lettera a).
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettere n), o), p), q), sono trasferite alle gestioni associate di cui allarticolo 7, nel termine di sei mesi dalla loro costituzione.
3. La Regione esercita le altre funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono lunitario esercizio a livello regionale.
Art. 5.
(Funzioni amministrative delle province)
1. Sono conferite alle province le seguenti funzioni amministrative:
a) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche o di altro tipo che interferiscono con la navigazione e interessano due o più comuni, una o più province, regioni limitrofe o Stati esteri, limitatamente al demanio idrico regionale. Nel caso in cui la manifestazione interessi più province, le funzioni sono esercitate dalla provincia ove si svolge il percorso prevalente;
b) la tenuta dei registri delle navi minori e dei galleggianti, il rilascio delle licenze di abilitazione, dei certificati di navigabilità e di ogni altro adempimento connesso;
c) la tenuta dei registri di costruzione delle navi e dei galleggianti;
d) il rilascio di estratti cronologici, comprese le funzioni amministrative collegate;
e) il rilascio di giornali di bordo, comprese le funzioni amministrative collegate;
f) il rilascio del registro dei reclami, comprese le funzioni amministrative collegate;
g) il rilascio dellinventario di bordo, comprese le funzioni amministrative collegate;
h) la tenuta dei registri ed il rilascio della licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni ad uso privato.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettera a), sono trasferite dalle province alle gestioni associate di cui allarticolo 7, nel termine di sei mesi dalla loro costituzione.
3. Competono, inoltre, alle province le funzioni relative:
a) alla predisposizione della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea;
b) alla predisposizione di norme che consentano lesercizio sovracomunale del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea per raggruppamenti omogenei di comuni individuati dalle stesse norme, in considerazione dei seguenti fattori:
1) popolazione;
2) estensione territoriale e relative caratteristiche;
3) intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;
4) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di persone;
5) altri fattori ambientali salienti e caratterizzanti il settore del trasporto pubblico di persone;
6) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio.
Art. 6.
(Funzioni amministrative dei comuni)
1. Sono conferite ai comuni, anche in forma associata, le seguenti funzioni amministrative:
a) il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni afferenti allarea navigabile di interesse comunale, inclusa la valutazione in ordine alla compatibilità della manifestazione con il regolamento di cui allarticolo 4, comma 1, lettera j) e con la disciplina della navigazione, nonché ladozione di provvedimenti di limitazione o di regolamentazione della circolazione nautica, sentito, ove interferisca con il servizio pubblico di linea, il gestore del servizio medesimo;
b) la progettazione e lesecuzione dei lavori e degli interventi di costruzione delle infrastrutture per la navigazione interna, nonché delle opere a servizio dellattività portuale e di navigazione; la manutenzione, il recupero, il pronto intervento relativi alle opere afferenti alla navigazione interna ed al demanio idrico della navigazione interna;
c) la valorizzazione, la gestione ed ogni tipologia di intervento sulle opere e sulle vie di navigazione e sul demanio idrico di competenza territoriale, compresi gli interventi di segnaletica e, con lesclusione degli specchi dacqua afferenti ai bacini demaniali di cui allarticolo 3, commi 6 e 7, gli interventi di rimozione del materiale pericoloso per la navigazione;
d) lattività amministrativa e di polizia dei porti, di cui al libro I, parte I, titolo III, capo I, del r.d. 327/1942. Tali attività, con lesclusione della sicurezza e del soccorso alle unità di navigazione in difficoltà, riguardano luso e la gestione delle aree portuali, la ripartizione degli spazi acquei, la vigilanza sullesercizio di attività nei porti, la rimozione di unità di navigazione, aeromobili sommersi o materiali che recano intralcio alla navigazione, lescavazione ed ogni altro intervento per il mantenimento in esercizio dei porti, nonché le opere di segnalazione degli ostacoli emergenti ed il mantenimento in efficienza delle medesime;
e) la disciplina delle attività balneari afferenti al demanio idrico ed alla navigazione interna;
f) il rilascio dellautorizzazione ad eseguire gli interventi di cui allarticolo 12, che interferiscono con la navigazione e che riguardano occupazioni demaniali inferiori a 100 metri quadri;
g) ladozione di regolamenti ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera c);
h) la gestione del demanio idrico della navigazione interna, il rilascio dei provvedimenti di cui allarticolo 8, comma 2, lettere a) e b), salvo quanto disposto allarticolo 4, comma 1, lettera k), laccertamento e la riscossione, anche coattiva, di canoni ed indennizzi, la gestione del relativo contenzioso, la tutela delle aree, la messa in pristino dei luoghi a spese dei responsabili, la vigilanza e lirrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia;
i) la vigilanza sulle funzioni attribuite dalla presente legge, nonché sulluso dei beni del demanio idrico della navigazione interna;
j) lattività amministrativa e di vigilanza in ordine alla locazione ed al noleggio di natanti da diporto.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), sono trasferite dai comuni alle gestioni associate di cui allarticolo 7, nel termine di sei mesi dalla loro costituzione.
3. I comuni, anche in forma associata, nel rispetto del regolamento di cui allarticolo 4, comma 1, lettera j), approvano piani disciplinanti luso del demanio di competenza e li trasmettono nei successivi trenta giorni alla Giunta regionale. Possono, altresì, derogare al divieto di navigazione, fatte salve le necessarie autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti, per le unità nautiche impiegate in attività di soccorso ed assistenza, di pubblica utilità e sicurezza, di trasporto pubblico di linea e non di linea, nonché per i natanti impiegati in attività di scuola nautica. La concessione delle deroghe avviene sulla base dei criteri dettati dal regolamento regionale di cui allarticolo 11, comma 3, lettera a).
4. I comuni, anche in forma associata, possono esercitare direttamente le funzioni relative alla gestione dei beni demaniali di propria competenza o affidarle in concessione a soggetti, pubblici o privati, previa lattivazione di procedure ad evidenza pubblica.
5. I comuni interessati dalla navigazione interna, che precedentemente alla demanializzazione del lago subordinavano la navigazione sulle acque territoriali al pagamento di somme a vario titolo, possono istituire diritti di varo ed immatricolazione sulle unità di navigazione sul lago. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale determina i criteri che i comuni devono osservare nella determinazione degli importi dei diritti di varo ed immatricolazione, tenendo conto in particolare della lunghezza fuori tutto, della potenza del motore e delle immissioni inquinanti prodotte dallo stesso.
6. Competono, inoltre, ai comuni le funzioni relative:
a) alladozione del regolamento sullesercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea. Il regolamento definisce la composizione, le modalità di designazione dei membri, il funzionamento ed i compiti della commissione consultiva comunale, prevista dallarticolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
b) al rilascio della licenza e dellautorizzazione per lesercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea;
c) alla determinazione del numero e del tipo dei natanti da adibire al servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea, in relazione alla metodologia di calcolo predisposta dalle province ai sensi dellarticolo 5, comma 3, lettera a);
d) alladozione di ogni altro atto connesso con lesercizio delle funzioni indicate alle lettere a), b), c).
Art. 7.
(Gestioni associate)
1. La Regione adotta strumenti dincentivazione per favorire la formazione tra i comuni di accordi per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e di demanio idrico della navigazione interna.
2. Le gestioni associate sono costituite secondo le modalità previste dal d.lgs. 267/2000. Alle gestioni associate tra i comuni possono partecipare altresì le province territorialmente interessate.
3. Alla gestione associata a cui partecipano tutti i comuni appartenenti ad un bacino demaniale sono trasferite le funzioni amministrative di cui allarticolo 4, comma 2, allarticolo 5, comma 2 ed allarticolo 6, comma 2.
4. Le gestioni associate adottano specifici regolamenti per gestire le funzioni trasferite.
5. Le gestioni associate per lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla Regione provvedono con le seguenti risorse:
a) canoni demaniali di spettanza, ai sensi dellarticolo 6, comma 1, lettera h);
b) introiti provenienti dalle sanzioni amministrative;
c) risorse proprie.
6. La Giunta regionale, su proposta delle gestioni associate, incrementa o diminuisce i canoni di concessione demaniale di cui allarticolo 4, comma 1, lettera j), nella misura massima del 30 per cento. Tale variazione può essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie di occupazione.
Capo III.
GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
Art. 8.
(Uso del demanio)
1. Loccupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna ha carattere oneroso e temporaneo.
2. Loccupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna avviene previo rilascio di:
a) autorizzazione demaniale temporanea;
b) concessione demaniale.
3. La durata e le procedure di rilascio della autorizzazione demaniale temporanea e della concessione demaniale sui beni del demanio idrico della navigazione interna sono stabilite nel regolamento di cui allarticolo 4, comma 1, lettera j).
4. La concessione demaniale può essere rinnovata.
5. Il rilascio della autorizzazione demaniale temporanea e della concessione demaniale è soggetto al versamento di spese di istruttoria nella misura determinata dai comuni o dalle gestioni associate.
6. Gli importi dovuti per loccupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna sono previsti dal regolamento di cui allarticolo 4, comma 1, lettera j) e sono calcolati, in acqua o a terra, in relazione alluso del bene ed alla tipologia delloccupazione.
7. Gli importi dovuti per loccupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua o a terra, a mezzo di edifici o parti di essi, capannoni, darsene coperte o scoperte, manufatti non compresi nel comma 6, sono calcolati sulla base dei valori locativi in comune commercio.
8. I canoni da applicare alle concessioni demaniali sono soggetti a rivalutazione annuale ISTAT.
9. Ai sensi dellarticolo 4, comma 1, lettera k), la Regione, dintesa con il gestore del servizio pubblico di linea, individua le aree e le strutture da destinare allesercizio del servizio pubblico di linea e le affida in concessione al gestore, previo versamento al comune o alla gestione associata di un deposito cauzionale e di un canone determinati dalla Regione in relazione alla natura pubblica del servizio prestato ed agli oneri affidati. Compete al gestore ogni intervento necessario al mantenimento in efficienza dei beni concessi. È vietata ogni forma di subconcessione.
Art. 9.
(Pagamenti dei canoni demaniali)
1. Il soggetto richiedente loccupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna corrisponde al comune o alla gestione associata un deposito cauzionale a garanzia delloccupazione demaniale e, in relazione alla durata temporale delloccupazione richiesta, limporto previsto dal regolamento di cui allarticolo 4, comma 1, lettera j).
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono effettuati, prima del rilascio dei provvedimenti di cui allarticolo 8, comma 2, lettere a) e b), mediante versamenti a favore del comune o della gestione associata.
3. Il titolare di una concessione demaniale pluriennale versa a beneficio del comune o della gestione associata, per gli anni successivi al primo versamento, limporto annuale anticipato del canone di concessione demaniale entro il 28 febbraio dellanno di riferimento.
4. Per le concessioni demaniali pluriennali, il ritardato pagamento di unannualità, entro i trenta giorni successivi al 28 febbraio dellanno di riferimento, comporta il pagamento del canone più una penale del 3 per cento dello stesso. Lulteriore ritardo nel pagamento dellannualità comporta, in aggiunta, la corresponsione degli interessi legali maturati a decorrere dal giorno successivo alla data del 30 marzo. In caso di mancato pagamento dellintera annualità entro il 31 dicembre dellanno di riferimento, la concessione demaniale decade.
5. Nel caso di pagamento rateizzato del canone di concessione demaniale annuale, il ritardato pagamento di una rata, entro trenta giorni dalla scadenza, comporta il pagamento della medesima più una penale del 3 per cento. Decorsi i trenta giorni successivi alla scadenza della rata, lulteriore ritardo comporta, in aggiunta, la corresponsione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, la concessione demaniale decade.
6. Nei casi di decadenza della concessione demaniale di cui ai commi 4 e 5, si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio riscossione dei tributi, a norma dellarticolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dellarticolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).
7. In caso di decadenza della concessione demaniale, il comune o la gestione associata, previa diffida, dispone il ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili.
Art. 10.
(Ripartizione dei canoni di concessione demaniale)
1. I comuni, ricadenti in un bacino demaniale, trasferiscono annualmente alla Regione l80 per cento annuo dellintroito dei proventi dei canoni delle concessioni rilasciate per loccupazione dei beni demaniali, salvo quanto previsto dal comma 2. Il restante 20 per cento è introitato dai comuni per lesercizio delle funzioni amministrative di gestione della navigazione interna e del relativo demanio idrico, per gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio demaniale, nonchè per il finanziamento dei progetti di recupero.
2. Nel caso in cui tutti i comuni ricadenti in un bacino demaniale si riuniscano in una gestione associata, i proventi dei canoni delle concessioni rilasciate sono interamente introitati dalla gestione associata per lesercizio delle funzioni e delle attività di cui al comma 1.
3. I comuni non ricadenti in un bacino demaniale introitano interamente i proventi dei canoni delle concessioni rilasciate per lesercizio delle funzioni e delle attività di cui al comma 1.
Capo IV.
DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE
Art. 11.
(Disciplina della navigazione)
1. La disciplina della navigazione concerne la regolamentazione della circolazione nautica, comprese le manifestazioni nautiche, la regolamentazione delle modalità di fruizione delle vie di navigazione e delle opere di navigazione connesse, luso delle zone portuali, nonché ogni intervento innovativo o modificativo che interferisca o limiti la navigazione e le correlate attività.
2. La navigazione sulle vie dacqua demaniali è libera, fatto salvo lobbligo per il conducente dellunità di navigazione di accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo e senza arrecare danni a persone, cose od attività, nel rispetto delle normative vigenti.
3. La disciplina della navigazione interna è attuata mediante:
a) regolamenti, approvati dalla Giunta regionale, volti a stabilire disposizioni e prescrizioni per le acque interne o per le attività che si esplicano sulle acque interne, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui al comma 4;
b) potere di ordinanza e di avviso ai naviganti, ove si ravvisi la necessità e lurgenza;
c) regolamenti comunali, ai sensi del comma 5.
4. La Giunta regionale adotta i regolamenti di cui al comma 3, lettera a), secondo i seguenti principi e modalità:
a) rispetto delle norme internazionali o statali in materia di segnalazione e rispetto delle regole generali di manovra;
b) salvaguardia dellambiente, anche stabilendo limiti e vincoli territoriali nelluso di mezzi nautici o nello svolgimento di specifiche attività;
c) armonizzazione, nellambito di bacini internazionali o sovraregionali, della regolamentazione regionale con quella sovranazionale o di altre regioni;
d) attribuzione agli enti locali della regolamentazione o della gestione di aree o di attività a valenza territoriale ridotta.
5. Nel caso di specchi dacqua non regolamentati e non compresi nellambito del demanio idrico della navigazione interna, i comuni possono approvare specifici regolamenti per la navigazione e li trasmettono nei successivi trenta giorni alla Giunta regionale che ne verifica il rispetto con i principi e le finalità della presente legge, nonché la coerenza con il regolamento regionale di cui allarticolo 4, comma 1, lettera j). Lapprovazione di un regolamento comunale ai fini della disciplina della navigazione non determina linclusione dello specchio dacqua regolamentato nei beni costituenti il demanio idrico della navigazione interna.
Art. 12.
(Interventi sulle vie di navigazione)
1. Nel caso in cui la realizzazione di nuove opere, lesecuzione di interventi su opere già esistenti, la posa di boe o di corpi galleggianti, nonchè loccupazione di sedime demaniale interferiscano con le vie di navigazione di cui allarticolo 3, comma 1, è necessaria la preventiva autorizzazione, rilasciata, ai fini della disciplina della navigazione, dalla Regione ai sensi dellarticolo 4, comma 1, lettera g) o dal comune ai sensi dellarticolo 6, comma 1, lettera f).
2. La Regione può prevedere nei regolamenti di cui allarticolo 4, comma 1, lettera c), caratteristiche tecniche degli attraversamenti delle vie di navigazione.
3. Costituiscono autorizzazione ai sensi del comma 1 i provvedimenti comunque denominati e rilasciati dagli uffici regionali competenti in materia di navigazione interna in data anteriore allentrata in vigore della presente legge.
Capo V.
INTERVENTI REGIONALI
Art. 13.
(Interventi regionali per la realizzazione di opere afferenti alla navigazione interna ed al relativo demanio)
1. La Regione, al fine di integrare le funzioni turistiche e ricreative del territorio con le esigenze della protezione dellambiente e della valorizzazione del paesaggio, concede finanziamenti e contributi in conto capitale, anche sino alla concorrenza dellimporto totale dellopera, a favore delle province, dei comuni, anche in forma associata, delle comunità montane, degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, nonché dei consorzi pubblici, che si fanno carico della realizzazione di infrastrutture pubbliche e loro opere accessorie afferenti alla navigazione interna, nonchè degli interventi volti alla sicurezza, alla riqualificazione ed alla valorizzazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna.
2. La Giunta regionale concede i finanziamenti ed i contributi di cui al comma 1 per interventi di:
a) manutenzione, riparazione, funzionalità, segnalazione, illuminazione ed esercizio delle infrastrutture portuali, delle opere idrauliche e delle vie di navigazione, nonché prevenzione o riduzione dellinquinamento;
b) nuova realizzazione di infrastrutture per la nautica e di opere idrauliche per le vie di navigazione;
c) realizzazione e miglioramento del sistema viario di accesso alle strutture portuali e delle pertinenti aree destinate a parcheggio;
d) recupero ambientale delle aree demaniali degradate.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la redazione, la presentazione e laccoglimento dei progetti, i tempi di realizzazione delle opere, le modalità di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonchè le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
Capo VI.
USO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
Art. 14.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per approdo, la temporanea sospensione della navigazione, anche in area ove non è ammesso lormeggio, per consentire la salita o la discesa delle persone o per altre esigenze di brevissima durata. Lapprodo avviene in modo da non arrecare intralcio alla circolazione e con il conducente presente e pronto a riprendere la navigazione;
b) per ormeggio, la sospensione della navigazione dellunità di navigazione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente;
c) per ormeggio di emergenza, linterruzione della navigazione dellunità di navigazione per cause imputabili allavaria dellunità o per avverse condizioni meteorologiche.
Art. 15.
(Approdo ed ormeggio di unità di navigazione)
1. Lapprodo e lormeggio sono vietati:
a) dovunque sia impedito laccesso ad unaltra unità di navigazione o sia impedito lo spostamento di unaltra unità di navigazione ormeggiata;
b) negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea o non di linea;
c) in prossimità dei segnalamenti di navigazione, se ne occultano la visibilità;
d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza, di alaggio o di varo indicati da apposita segnaletica;
e) in corrispondenza degli scivoli di alaggio o di varo pubblico, nonchè allinterno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati;
f) presso i punti di ormeggio, senza la prescritta concessione.
2. Nella zona di ormeggio, alluopo predisposta, le unità di navigazione sono collocate nel modo prescritto dalla segnaletica. I conducenti sistemano lunità di navigazione entro lo spazio ad essa destinato.
3. É vietato abbandonare unità di navigazione, aeromobili, nonché relitti degli stessi in acqua o sulle sponde.
4. Il gestore dei porti pubblici della navigazione interna riserva:
a) almeno uno spazio acqueo, adeguatamente segnalato, da destinare ad ormeggio di emergenza;
b) almeno uno spazio acqueo, adeguatamente segnalato, ogni trenta spazi o frazione di trenta, da destinare ad ormeggio per i naviganti in transito.
Art. 16.
(Rimozione di unità di navigazione)
1. Il comune o la gestione associata rimuove lunità di navigazione od il relitto ormeggiato in violazione delle norme di cui allarticolo 15 o in modo da arrecare intralcio o pericolo per la navigazione.
2. La rimozione è disposta anche per unità di navigazione o aeromobili che, per il loro stato o per altro fondato motivo, possano ritenersi abbandonati.
3. Si considerano abbandonati gli aeromobili o le unità di navigazione non rimossi nei cinque giorni successivi allavvenuta esposizione dellordine di rimozione, per quindici giorni consecutivi, allalbo pretorio comunale e nei luoghi pubblici del comune.
4. La procedura di cui al comma 3 può essere omessa nel caso in cui laeromobile o lunità di navigazione costituisca immediato pericolo o impedimento alla navigazione.
5. I proprietari di unità di navigazione o di aeromobili risarciscono le spese sostenute per la rimozione e la custodia del mezzo di loro proprietà.
6. I beni rimossi sono conservati in apposite aree per un minimo di trenta giorni. Decorso tale termine senza che nessuno ne abbia richiesto la restituzione, il comune o la gestione associata può procedere allo smaltimento o alla messa allasta degli stessi.
7. Il comune o la gestione associata introita le somme derivanti dallalienazione dei beni rimossi.
8. Il comune o la gestione associata provvede altresì alla rimozione ed allo smaltimento di ogni materiale allinterno dei porti pubblici e in prossimità delle rive.
Capo VII.
ATTIVITÀ NAUTICHE DIVERSE
Art. 17.
(Locazione e noleggio di natanti da diporto)
1. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di natanti da diporto si intende:
a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento del natante da diporto per un periodo di tempo determinato. Il natante passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
b) per noleggio, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dellaltra parte il natante da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. Il natante noleggiato rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche lequipaggio.
2. Le funzioni amministrative e di vigilanza in materia di locazione e noleggio di natanti da diporto sono conferite ai comuni che le esercitano in conformità al regolamento approvato dalla Giunta regionale secondo i seguenti principi e modalità:
a) istituzione di un registro dei natanti da diporto, adibiti a locazione e noleggio, nonché adozione di una numerazione che consenta lindividuazione dei natanti e dei relativi possessori;
b) adozione di idonee attrezzature di bordo volte a salvaguardare lambiente contro linquinamento;
c) adozione di una dotazione minima di sicurezza, indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata;
d) facoltà di impiegare i natanti da diporto anche per attività di noleggio al fine del rimorchio conto terzi di attrezzature ludico sportive, purché il natante sia sottoposto a verifica tecnica ed il conducente sia in possesso di patente nautica e titolo professionale, se prescritto dalla normativa vigente.
Art. 18.
(Attività balneare)
1. Lattività balneare sui laghi e lungo i corsi dacqua maggiori è ammessa purché non interferisca con le attività di navigazione.
2. La stagione balneare è compresa tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. I comuni di ciascun bacino demaniale o le gestioni associate, in relazione alle condizioni meteo climatiche o ad esigenze turistico ricreative, hanno facoltà di anticipare la stagione balneare sino ad un massimo di quarantacinque giorni o posticiparla sino ad un massimo di trenta giorni.
4. Durante la stagione balneare i comuni, per garantire la sicurezza dei bagnanti, delimitano gli specchi acquei riservati alla balneazione.
5. I comuni individuano gli specchi acquei in corrispondenza di spiagge libere e li riservano alla balneazione, nel rispetto delle norme di indirizzo fissate in apposito regolamento regionale; nonché individuano i soggetti tenuti a tale adempimento in relazione allo svolgimento di attività imprenditoriali, quali la gestione di strutture turistico ricettive rivierasche, connesse alla fruizione, anche indiretta, di specchi acquei da parte dei bagnanti. I comuni hanno facoltà di fissare gli orari nei quali praticare la balneazione.
6. Durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione è vietata qualunque attività non compatibile con la stessa ed è attivo il servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti.
7. Lattraversamento con unità di navigazione, nelle zone riservate alla balneazione, può avvenire solo allinterno di appositi corridoi di atterraggio.
8. I comuni segnalano opportunamente i tratti di costa frequentati da bagnanti, non riservati alla balneazione e privi del servizio di soccorso ed assistenza.
9. I comuni, nel rispetto del regolamento di cui al comma 5, disciplinano in particolare:
a) modalità di delimitazione delle zone di lago riservate alla balneazione;
b) servizi di salvamento, anche collettivi, e dotazioni di sicurezza per lespletamento del servizio;
c) divieti nelluso sia degli specchi acquei sia delle spiagge;
d) segnalazione di pericoli.
Art. 19.
(Ruolo regionale dei mediatori per le unità da diporto)
1. In attuazione dellarticolo 50 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dellarticolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), a decorrere dallentrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, è istituito il ruolo regionale dei mediatori per le unità da diporto presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Verbano Cusio Ossola, che provvede agli adempimenti finalizzati alliscrizione, alla tenuta ed allaggiornamento dello stesso, nonché allorganizzazione degli esami di cui al comma 2.
2. Per lo svolgimento dellattività di mediazione, anche in forma societaria, nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di unità da diporto, è necessaria liscrizione nel ruolo regionale, previo superamento di un esame.
3. Ai sensi dellarticolo 51 del d.lgs. 171/2005, liscrizione nel ruolo regionale abilita allesercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.
4. Possono essere iscritte nel ruolo regionale le persone fisiche e le società che hanno rispettivamente la residenza e la sede legale in una delle province piemontesi.
5. In caso di iscrizione di società, i requisiti morali sono posseduti dagli amministratori e dal legale rappresentante; i requisiti professionali sono posseduti dal legale rappresentante.
6. Con regolamento, la Giunta regionale individua:
a) i requisiti e le modalità per liscrizione nel ruolo regionale;
b) la composizione, le modalità di nomina, la durata della commissione regionale per la valutazione dei candidati allesame;
c) le modalità, gli argomenti e le materie desame;
d) le norme relative alla formazione e conservazione del ruolo regionale, le cause di cancellazione e le norme disciplinari.
7. La Giunta regionale approva il regolamento di cui al comma 6 secondo i seguenti principi:
a) previsione dellidoneità morale tra i requisiti per liscrizione nel ruolo regionale, come individuati dallarticolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore);
b) previsione della residenza nel territorio piemontese tra i requisiti per liscrizione nel ruolo regionale;
c) previsione di un rappresentante della Regione nella composizione della commissione regionale di cui al comma 6, lettera b);
d) previsione delleffettuazione di almeno una sessione di esame allanno;
e) previsione, tra le materie di esame, di nozioni di diritto marittimo e della navigazione, delle norme che regolano la mediazione ed i contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, nonché delle norme sui contratti del consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dellarticolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
8. I soggetti che, alla data dellentrata in vigore della presente legge, esercitano regolarmente, da almeno sei mesi, le attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di unità da diporto, sono iscritti di diritto nel ruolo regionale, salva la verifica del possesso dei requisiti morali previsti dalla l. 39/1989.
9. Ai componenti della commissione regionale di cui al comma 6, lettera b), sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso lAmministrazione Regionale).
Art. 20.
(Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea)
1. In attuazione delle disposizioni di cui allarticolo 6 della l. 21/1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è istituito il ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Piemonte, che provvede agli adempimenti finalizzati alliscrizione, alla tenuta e allaggiornamento dello stesso, nonché allo svolgimento dellesame di cui al comma 4.
2. Il ruolo provinciale è unico per i conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea attraverso taxi e noleggio con conducente.
3. Liscrizione nel ruolo provinciale costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza o dellautorizzazione per lesercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea da parte dei comuni compresi nel territorio di competenza provinciale.
4. Liscrizione nel ruolo provinciale avviene previo esame da parte della commissione regionale, di cui al comma 5, lettera b), che accerta i requisiti di idoneità allesercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
5. Con regolamento, la Giunta regionale individua:
a) le modalità ed i requisiti per liscrizione nel ruolo provinciale;
b) la composizione, le modalità di nomina, la durata e la sede della commissione regionale per lesame dei requisiti di idoneità allesercizio del servizio;
c) le modalità, gli argomenti e le materie dellesame di cui al comma 4;
d) le norme relative alliscrizione e revisione del ruolo provinciale;
e) le norme disciplinari.
6. La Giunta regionale approva il regolamento di cui al comma 5 secondo i seguenti principi:
a) previsione dellidoneità morale tra i requisiti per liscrizione nel ruolo provinciale;
b) previsione di idoneità fisica certificata dal possesso dei titoli necessari, ai sensi di legge, per la conduzione dei mezzi utilizzati;
c) previsione del possesso del titolo professionale per la conduzione dellimbarcazione tra i requisiti per liscrizione nel ruolo provinciale;
d) previsione, nella composizione della commissione regionale di cui al comma 5, lettera b), di un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dallUnione regionale delle province piemontesi, esperto in materia, con funzioni di presidente e presenza di rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dellufficio provinciale della Motorizzazione civile e delle associazioni di categoria;
e) previsione di una sessione di esame almeno ogni sei mesi;
f) previsione tra le materie di esame di nozioni di geografia della Regione e del bacino ove viene svolta lattività, nonché di norme sulla circolazione nautica e la sicurezza;
g) previsione delliscrizione di diritto nel ruolo provinciale per i soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento siano già titolari di licenza o di autorizzazione ad esercitare il servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea.
7. Ai componenti della commissione regionale di cui al comma 5, lettera b), sono corrisposti i compensi stabiliti dalla l.r. 33/1976.
Capo VIII.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E VIGILANZA
Art. 21.
(Giornale di bordo)
1. I titolari di licenza o di autorizzazione allesercizio del servizio pubblico non di linea con unità di navigazione, ai sensi dellarticolo 2, comma 3, della l. 21/1992, non sono soggetti allapplicazione dellarticolo 176 del r.d. 327/1942.
Art. 22.
(Disposizioni in materia di salvaguardia dellambiente)
1. Sulle banchine, sulle rive, sui moli o sui pontili, nonché in acqua é vietato scaricare materiali o residui degli impianti di bordo delle unità di navigazione o rifiuti di qualsiasi genere.
2. Le unità di navigazione provviste di impianti per cucinare e di impianti idrosanitari funzionanti sono dotate di recipienti per la raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale.
3. Le unità di navigazione dotate di motori due tempi usano olio biodegradabile.
4. Le unità di navigazione o i galleggianti, assicurati saldamente e permanentemente alla riva o allalveo, destinati prevalentemente, per costruzione o per uso, a scopi diversi dalla navigazione e che rispettino le norme urbanistiche e commerciali, sono collegati alle strutture idrosanitarie a terra in modo da trasferire i rifiuti ai pubblici servizi di raccolta e smaltimento.
5. Le unità di cui al comma 4, anche se non idonee alla navigazione, devono essere in possesso di documentazione che ne attesti la galleggiabilità, rilasciata da organismo tecnico riconosciuto, nonché di certificazione in merito allidoneità dellancoraggio attestata da professionista abilitato.
Art. 23.
(Ricupero e ritrovamento di unità
di navigazione e relitti)
1. Il ricupero di navi naufragate o di altri relitti della navigazione ed il ritrovamento di relitti in acque interne o dalle acque rigettati in località del demanio della navigazione interna sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.
Art. 24.
(Vigilanza)
1. La vigilanza in materia di navigazione interna e sui beni del demanio idrico della navigazione interna è effettuata dal personale individuato dalle amministrazioni competenti secondo la normativa vigente in materia.
2. La Regione, le province ed i comuni, nellambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea e sullattività delle scuole nautiche tramite la redazione di appositi regolamenti sulla base della normativa di riferimento.
Capo IX.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 25.
(Disposizioni generali)
1. Laccertamento delle violazioni e lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Lautorità competente allirrogazione delle sanzioni amministrative è lente che esercita le funzioni amministrative, incluse le gestioni associate.
3. I proventi derivanti dallirrogazione delle sanzioni amministrative spettano allente competente alla loro irrogazione.
Art. 26.
(Sanzioni in materia di navigazione interna)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, linosservanza dei provvedimenti di cui allarticolo 11, comma 3, comporta lapplicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
2. Loccupazione dello specchio acqueo in assenza dellautorizzazione di cui allarticolo 12, comma 1, comporta lapplicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, linosservanza delle disposizioni di cui allarticolo 15, commi 1, 2 e 3 ed allarticolo 22 è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
Art. 27.
(Sanzioni in materia di demanio
della navigazione interna)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occupa un bene del demanio idrico della navigazione interna in assenza dei provvedimenti di cui allarticolo 8, comma 2, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
2. Coloro che non rispettano gli obblighi riportati nella autorizzazione demaniale temporanea o nella concessione demaniale, fatte salve le sanzioni penali se previste, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
3. Fermo restando le sanzioni previste ai commi 1 e 2, lautorità competente dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Fermo restando la sanzione prevista al comma 2, lautorità competente può concedere un termine entro cui il titolare dellautorizzazione demaniale temporanea o della concessione demaniale è tenuto a conformarsi agli obblighi in esse previsti; decorso inutilmente il termine assegnato, procede alla revoca dellautorizzazione demaniale temporanea o della concessione demaniale.
Capo X.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 28.
(Disposizioni transitorie)
1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti dei comuni aventi ad oggetto gli usi legittimi delle acque dei laghi, adottati sulla base di transazioni con lo Stato non seguite da procedure di riconoscimento, nel periodo decorrente dalla stipula della transazione fino allentrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale, entro un anno dallentrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione e modifica i regolamenti vigenti non conformi alle presenti disposizioni.
Art. 29.
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri di cui allarticolo 4, pari a euro 150.000,00 e agli oneri di cui allarticolo 13, pari a euro 4.000.000,00, ricompresi rispettivamente nelle unità previsionali di base (UPB) DA12041 (Trasporti, Logistica, Mobilità ed Infrastrutture Navigazione interna e merci Titolo I spese correnti) e DA12042 (Trasporti, Logistica, Mobilità ed Infrastrutture Navigazione interna e merci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale per gli anni 2008-2010, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dallarticolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dallarticolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003).
2. Ai compensi spettanti ai componenti delle commissioni regionali di cui agli articoli 19 e 20, ricompresi nei finanziamenti della l.r. 33/1976 nellUPB DA05011 (Affari istituzionali ed Avvocatura Segreteria Direzione Titolo I spese correnti) del bilancio regionale si provvede con le risorse della medesima unità, che ha la necessaria capienza finanziaria.
3. Il pagamento dei canoni demaniali di cui allarticolo 9 e i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui allarticolo 25 sono introitate nello stato di previsione dellentrata del bilancio regionale nellambito dellUPB DA0902 (Bilancio Ragioneria).
Art. 30.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) la legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna);
b) la legge regionale 1° marzo 1995, n. 26 (Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per loccupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari. Interventi per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna);
c) la legge regionale 17 luglio 1996, n. 48 (Modificazioni alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 26 Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per loccupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari);
d) le lettere a), b), c), d), e), f), n) del comma 1 dellarticolo 96 della l.r. 44/2000;
e) le lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 1 ed il comma 2 dellarticolo 97 della l.r. 44/2000;
f) le lettere a), b), c), d), l) del comma 1 ed il comma 2 dellarticolo 98 della l.r. 44/2000;
g) gli articoli 99 e 100 della l.r. 44/2000;
h) larticolo 11 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per lanno 2002);
i) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dellarticolo 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per lanno 2004).
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi abrogate.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 gennaio 2008
Mercedes Bresso
Allegato A
(Art. 3)
Tabella A
Bacino demaniale |
Comuni compresi |
Maggiore - |
Comuni rivieraschi del lago Maggiore appartenenti alla Provincia di Novara: Castelletto Ticino, Dormelletto, Arona, Lesa, Meina |
Maggiore - |
Comuni rivieraschi del lago Maggiore e del lago di Mergozzo appartenenti alla Provincia del Verbano Cusio Ossola: Belgirate, Stresa, Baveno, Verbania, Ghiffa, Cannero Riviera, Oggebbio, Cannobio, Mergozzo |
Orta |
Comuni rivieraschi del lago dOrta: Omegna, Pella, San Maurizio dOpaglio, Gozzano, Orta San Giulio, Miasino, Nonio, Pettenasco |
Viverone |
Comuni rivieraschi del lago di Viverone: Borgo dAle, Viverone, Piverone, Azeglio |
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 376
- Presentato dalla Giunta regionale il 12 dicembre 2006.
- Assegnato in sede congiunta alla II e VIII Commissione e alla I Commissione in sede consultiva il 20 dicembre 2006.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla II e VIII Commissione in sede congiunta il 4 giugno 2007 con relazione di Marco Travaglini.
- Approvato in Aula l8 gennaio 2008, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli, 11 astenuti e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 4
- Il testo dellarticolo 29 della l.r. 1/2000 è il seguente:
Art. 29 (Regionalizzazione della gestione governativa laghi).
1. La Giunta regionale provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi oggetto della gestione governativa con le modalità di cui al presente articolo.
2. La Regione opera nel rispetto ed in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione garantendo, ove necessario, la presenza del Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. La Giunta regionale di intesa con le regioni Lombardia, Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un comitato interregionale composto dai Presidenti o loro delegati.
4. Il comitato di cui al comma 3 esplica le seguenti funzioni:
a) cura la procedura di trasferimento alle regioni della gestione governativa laghi di cui allarticolo 11 del D.Lgs. n. 422/1997, esplica tutti gli atti per lattribuzione delle relative risorse finanziarie da parte dello Stato con le procedure disciplinate dallarticolo 7, comma 1, legge 15 marzo 1997, n. 59 e dellarticolo 12 del D.Lgs. n. 422/1997;
b) fissa gli indirizzi per lattuazione del piano di risanamento tecnico economico di cui allarticolo 11 del D.Lgs. n. 422/1997;
c) provvede, nelle more del riassetto organizzativo, allamministrazione dei servizi di trasporto lacuale, emanando le direttive per lamministrazione del patrimonio e per la redazione del piano di impresa;
d) nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque almeno sino alleffettivo trasferimento della gestione governativa laghi alle regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari regionali per lesercizio delle proprie funzioni;
e) stipula il contratto di programma per il piano degli investimenti ed il parco natanti, nonché i contratti di servizio per lespletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico;
f) elabora gli indirizzi per leventuale costituzione di società per la gestione dei servizi pubblici di navigazione.
5. Le decisioni del comitato sono assunte allunanimità dei componenti e vengono approvate con deliberazioni conformi della Giunta regionale quando comportano impegni di spesa.
6. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale, anche su indicazione degli Enti locali interessati ed insieme agli altri Enti pubblici interessati, sulla base degli indirizzi del Comitato di cui al comma 3, la costituzione di società per azioni, aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale già resi dalla gestione governativa di cui allarticolo 11 del D.Lgs. n. 422/1997.
7. Le quote di partecipazione, latto costitutivo, lo statuto ed ogni altro atto connesso sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
8. I servizi di navigazione lacuali possono essere gestiti direttamente dalle società di cui al comma 6 oppure da società terze, a seguito dellespletamento di procedure concorsuali.".
- Il testo dellarticolo 11 del d.lgs. 422/1997 è il seguente:
Art. 11. Servizi lacuali e lagunari.
1. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda è trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento entro il 1° gennaio 2000, previo il risanamento tecnico-economico, di cui allarticolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano di risanamento tecnico-economico. Il piano è approvato entro il 31 marzo 1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con le regioni interessate e la provincia autonoma di Trento.
3. Al fine di coordinare il trasporto locale con le attività relative al traffico acqueo negli ambiti della laguna veneta, la provincia di Venezia, dintesa con i soggetti competenti in materia, emana apposito regolamento che, fra laltro, prevede un sistema di rilevamento dei natanti circolanti nellambito lagunare al fine di garantire la sicurezza della navigazione. Lintesa è conseguita in apposita conferenza di servizi, da realizzare ai sensi dellarticolo 17, comma 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cui partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dellambiente, del Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane. Se il regolamento non è emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati.
3-bis. Ferme rimanendo le competenze dellautorità marittima previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione e disciplina del traffico nellambito dei canali marittimi, i servizi di trasporto pubblico di persone e cose, effettuate allinterno della laguna veneta sono autorizzati e regolati in conformità alle norme emanate dagli enti locali competenti in materia di trasporto pubblico locale. Nel caso di navigazione che interessi le zone di acque interne e quelle di acque marittime nellambito della laguna veneta, il numero massimo delle unità adibite al servizio di trasporto pubblico, al fine di assicurare il regolare svolgimento e la sicurezza della navigazione lagunare, è stabilito dintesa tra lautorità marittima e lente locale competente. In caso di disaccordo detto numero viene determinato in apposita conferenza di servizi indetta dal prefetto alla quale partecipano i rappresentanti della provincia e dei comuni e delle capitanerie di porto competenti.".
Nota allarticolo 6
- Il testo dellarticolo 4 della l. 21/1992 è il seguente:
Art. 4. Competenze regionali.
1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.
2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sullesercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali lesercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati allesercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano lesercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.
4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento allesercizio del servizio e allapplicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".
Nota allarticolo 9
- Il testo dellarticolo 17 del d.lgs. 46/1999 è il seguente:
Art. 17. Entrate riscosse mediante ruolo.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.
2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè quella della tariffa di cui allarticolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. Il Ministro delleconomia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dellautorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata stipula apposita convenzione con lAgenzia delle entrate e liscrizione a ruolo avviene a seguito di uningiunzione conforme allarticolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dellAgenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dellufficio della società che lha richiesta.".
Note allarticolo 19
- Il testo dellarticolo 50 del d.lgs. 171/2005 è il seguente:
Art. 50. Ruoli dei mediatori per le unità da diporto.
1. Le regioni disciplinano i requisiti e le modalità di iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto, la formazione e conservazione del ruolo, le cause di cancellazione e le norme disciplinari.".
- Il testo dellarticolo 51 della d.lgs. 171/2005 è il seguente:
Art. 51. Abilitazione allesercizio della professione di mediatore.
1.Liscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto abilita allesercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa liscrizione in più di un ruolo. Liscritto non può delegare le funzioni relative allesercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.".
- Il testo dellarticolo 2 della l. 39/1989 è il seguente:
Art. 2.
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere lattività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.
2. Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui allarticolo 11.
3. Per ottenere liscrizione nel ruolo gli interessati devono:
a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età;
b) avere il godimento dei diritti civili;
c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;
d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;
e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare lattitudine e la capacità professionale dellaspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con lobbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dellesame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato;
f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423; della L. 10 febbraio 1962, n. 57, della L. 31 maggio 1965, n. 575, della L. 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dellarticolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, lamministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, lindustria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
4. Liscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se lattività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.".
Note allarticolo 20
- Il testo dellarticolo 6 della l. 21/1992 è il seguente:
Art. 6. (Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.)
1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. È requisito indispensabile per liscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dallottavo e dal nono comma dellarticolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come sostituito dallarticolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dallarticolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dallarticolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.
3. Liscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità allesercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per lammissione nel ruolo.
5. Liscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per lesercizio del servizio di taxi e dellautorizzazione per lesercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. Liscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dellautorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
7. I soggetti che, al momento dellistituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per lesercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per lesercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.".
Note allarticolo 21
- Il testo dellarticolo 2 della l. 21/1992 è il seguente:
Art. 2. (Servizio di taxi.)
1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dellutente ovvero linizio del servizio avvengono allinterno dellarea comunale o comprensoriale.
2. Allinterno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per linosservanza di tale obbligo.
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dellautorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.".
- Il testo dellart. 176 del r.d. 327/1942 è il seguente:
Art. 176 (Libri di bordo delle navi minori.).
Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dellinventario di bordo ad eccezione delle unità da pesca.
Le navi e i galleggianti della navigazione interna indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dellinventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal regolamento.".
Note allarticolo 29
- Il testo dellarticolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:
Art. 8 (Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per lapprovazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui allarticolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dellanno cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui allarticolo 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nellordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".
- Il testo dellarticolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:
Art. 30 ( Norma finale)
1. A partire dallesercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dellarticolo 8 della L.R. n. 7/2001, lautorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa allesercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. Lautorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o laggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".