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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Unione di comuni Comunità collinare “Collina torinese” - Pino Torinese (Torino)

Statuto

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Finalità

1. L’unione di Comuni Comunità Collinare “Collina Torinese”, nel prosieguo indicata come “Unione Collina Torinese”, è costituita per libera adesione dei Consigli Comunali dei Comuni di Pino Torinese, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Marentino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese e Sciolze, in attuazione dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, e con riferimento alla Legge Regionale n. 44/2000, per le finalità di cui alla Legge Regionale n. 16/2000 e, in particolare, al fine di promuovere la salvaguardia delle zone collinari con specifica attenzione all’ambiente naturale, valorizzare ed ottimizzare le risorse umane, le attività economico-finanziarie e strumentali, tutelare, recuperare e valorizzare le tradizioni storiche, culturali e religiose, migliorare la qualità dei servizi erogati, favorire il superamento dei limiti e degli squilibri economico-sociali.

2. L’"Unione Collina Torinese" esercita in forma associata le funzioni e gestisce i servizi pubblici, a valenza intercomunale, che i Comuni, con la sottoscrizione dell’Atto costitutivo, delegano all’"Unione Collina Torinese", e di seguito elencati:

a) realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo, con salvaguardia del contesto naturale, storico ed architettonico;

b) coordinamento e gestione servizio di polizia locale urbana e rurale;

c) gestione del servizio di protezione civile;

d) valorizzazione e tutela dell’organizzazione scolastica locale, con scambi interdisciplinari tra Comuni;

e) promozione e realizzazione di strutture di servizi sociali per anziani per corrispondere alle necessità della popolazione locale e favorirne la permanenza delle strutture;

f) promozione e realizzazione di strutture sociali di orientamento all’istruzione, lavoro e formazione professionale per i giovani;

g) promozione dell’attività ricettivo-turistica, attraverso la valorizzazione delle potenzialità ricreative e culturali dell’ambiente rurale e naturale, e delle tradizioni popolari;

h) salvaguardia, promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e delle arti;

i) consulenza nella gestione di funzioni e servizi amministrativi, legali, finanziari, tecnici ed alla collettività;

j) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;

k) formazione ed aggiornamento del personale dipendente e degli amministratori dei Comuni partecipanti;

l) manutenzione e gestione del territorio.

3. L’"Unione Collina Torinese" è Ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell’ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente Statuto.

4. All’"Unione Collina Torinese" possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da tutti i Consigli dei Comuni aderenti.

5. L’"Unione Collina Torinese" assicura la partecipazione delle Unioni locali, adeguando la propria azione ai principi ed alle regole della sussidiarietà, della trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità.

6. L’"Unione Collina Torinese" persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

Art. 2
Cooperazione e programmazione degli interventi

1. L’"Unione Collina Torinese" adegua la propria azione ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri enti nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

2. Ai fini della proposizione, organizzazione e gestione di progetti comuni ad altre Unione Collinari ovvero ad altri Enti possono essere concordate iniziative e forme di coordinamento.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui all’art.1 si promuovono gli interventi di cui alla Legge Regionale n. 16/2000.

4. Al fine della programmazione degli interventi il Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 16/2000.

Art. 3
Sede dell’"Unione Collina Torinese"

1. L’"Unione Collina Torinese" ha sede nel Comune di Pino Torinese.

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell’"Unione Collina Torinese".

3. Gli atti adottati dagli organi collegiali dell’"Unione Collina Torinese" vengono pubblicati all’albo pretorio del Comune di maggior dimensione demografica.

Art. 4
Stemma e Gonfalone

1. Su ogni suo atto e nel sigillo verrà portata la denominazione “Unione Collina Torinese” con il proprio stemma, deliberato dal proprio Consiglio.

2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell’"Unione Collina Torinese" accompagnato dal Presidente dell’Unione stessa o suo delegato.

3. L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, devono essere espressamente autorizzati dal Presidente dell’"Unione Collina Torinese".

Art. 5
Scioglimento dell’"Unione Collina Torinese" - decadenza di un Comune

1. L’"Unione Collina Torinese" si scioglie quando la metà dei Consigli comunali dei Comuni partecipanti abbiano, con le procedure e la maggioranza richieste per l’adozione dello Statuto, deliberato di recedere dall’"Unione Collina Torinese".

2. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi della condizione originante. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’ente.

3. Nei casi di scioglimento il personale dell’"Unione Collina Torinese" viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti.

4. I Comuni che non recepiscano, entro 120 giorni, le modifiche allo Statuto approvate dal Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" e dalla maggioranza dei Comuni aderenti, sono sospesi nelle funzioni di rappresentanza e dai servizi svolti dall’"Unione Collina Torinese" e decadono dall’Unione stessa dal 1 gennaio dell’anno successivo.

5. Ai Comuni decaduti si applicano le disposizioni di cui al successivo art 6, commi 3 e 4.

Art. 6
Recesso dall’"Unione Collina Torinese"

1. Ogni Comune partecipante all’"Unione Collina Torinese" può recedere unilateralmente con provvedimento consiliare adottato con le modalità e la maggioranza richieste per l’adozione dello Statuto.

2. Il recesso deve essere comunicato all’"Unione Collina Torinese" entro il mese di giugno e ha efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo.

3. Il recesso non deve recare nocumento all’"Unione Collina Torinese". All’uopo tutti gli oneri pluriennali in corso, e non derivanti da oneri di esercizio correnti, continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all’estinzione degli stessi. Al Comune recedente è consentito affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell’"Unione Collina Torinese".

4. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti o future.

Art. 7
Attività regolamentare

1. L’"Unione Collina Torinese" ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.

2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.

3. Nelle more dell’adozione si applicano i corrispondenti regolamenti del Comune aderente di maggior dimensione demografica all’atto della costituzione.

Art. 8
Partecipazione finanziaria dei Comuni aderenti

1. I rapporti finanziari fra gli Enti aderenti sono determinati sulla base della popolazione di ciascun Comune al 30 settembre dell’anno precedente.

2. La partecipazione finanziaria è espressa in valori percentuali arrotondati per difetto o per eccesso all’unità.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 9
Organi politici dell’"Unione Collina Torinese"

1. Sono organi dell’Unione:

- il Consiglio dell’"Unione Collina Torinese"

- il Presidente del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese"

- il Presidente dell’ “Unione Collina Torinese”

- l’Esecutivo dell’"Unione Collina Torinese"

CAPO I
Il Consiglio dell’"Unione Collina Torinese"

Art. 10
Composizione e nomina

1. Il Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" è composto dal Presidente dell’"Unione Collina Torinese" e da venti consiglieri in rappresentanza dei Comuni aderenti all’"Unione Collina Torinese" secondo la seguente suddivisione:

Pino Torinese n. 3

Pecetto T.se n. 3

Baldissero T.se n. 3

Andezeno n. 2

Marentino n. 2

Montaldo T.se n. 2

Pavarolo n. 2

Sciolze n. 2

Moriondo T.se n. 1

Arignano n. 1

2. Compongono il Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" i Sindaci di ciascun Comune ed i rappresentanti designati dai Sindaci stessi. I rappresentanti sono da individuarsi tra i Consiglieri Comunali dei Comuni aderenti all’"Unione Collina Torinese".

E’ fatto obbligo ai Comuni con più di due rappresentanti di individuare tra i propri Consiglieri un rappresentante della minoranza del proprio Consiglio, se esistente.

3. Qualora nominati componenti dell’Esecutivo ai sensi del successivo art. 20 i Sindaci decadono dalla carica di Consigliere dell’"Unione Collina Torinese" solo per il periodo di nomina in Esecutivo e designeranno in loro sostituzione un nuovo Consigliere Comunale nei termini indicati al successivo comma 4.

4. L’individuazione da parte del Sindaco dei propri rappresentanti durata per tutto il mandato del Sindaco stesso, ad eccezione dei motivi di decadenza di cui all’art. 12, dovrà essere effettuata tramite decreto entro 45 giorni dalla data dell’insediamento.

5. E’ fatto obbligo al Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" di verificare, con apposito atto deliberativo nella prima seduta utile, l’esistenza delle condizioni di nomina a componente del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" ai sensi delle disposizioni del presente Statuto.

Art. 11
Durata in carica dei Consiglieri
dell’"Unione Collina Torinese"

1. I componenti il Consiglio dell’" Unione Collina Torinese" rimangono in carica per tutta la durata del proprio mandato in seno al Comune di appartenenza.

2. I componenti del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" cessano dalla propria carica con il venir meno, per qualunque motivo, del proprio mandato presso il Comune di appartenenza, nel caso di ingresso in Consiglio del Sindaco nominato Presidente dell’"Unione Collina Torinese" o cessato dalla carica di componente l’Esecutivo dell’"Unione Collina Torinese".

3. Le dimissioni presentate dal Consigliere, indirizzate al Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" , hanno efficacia immediata e non necessitano di presa d’atto.

4. In caso di dimissioni, cessazione o decadenza di un Consigliere dell’"Unione Collina Torinese" , il Sindaco del Comune interessato provvede entro venti giorni alla nomina del sostituto ed alla comunicazione, nei successivi dieci giorni, del nominativo, al Presidente del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese".

Art. 12
Decadenza dei Consiglieri dell’"Unione Collina Torinese"

1. Il Presidente del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese", a seguito di accertamento dell’assenza del Consigliere per tre sedute consecutive, avvia il procedimento di decadenza con la richiesta all’interessato di fornire cause giustificative dell’assenza.

2. Il Consigliere è tenuto a fornire le giustificazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Decorso tale termine, anche in assenza delle giustificazioni, il Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" delibera in merito.

4. I Sindaci possono revocare la nomina di un proprio rappresentante per i motivi di cui all’art. 11, comma 2, dandone comunicazione al proprio Consiglio Comunale.

Art. 13
Competenze del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese"

1. Il Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" definisce gli indirizzi dell’"Unione Collina Torinese", esercita il controllo politico sull’amministrazione dell’Unione stessa e adotta gli atti attribuiti dalla legge ai Consigli comunali, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" opera con deliberazioni collegiali.

3. Il Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" ha autonomia organizzativa e funzionale secondo il proprio Regolamento adottato a maggioranza assoluta.

4. Al fine della prima convocazione del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese", i Comuni aderenti comunicano all’Ufficio Amministrativo dell’"Unione Collina Torinese" i nominativi dei rispettivi Amministratori nominati a Consiglieri dell’"Unione Collina Torinese".

5. La prima seduta del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" è convocata dal Consigliere più anziano di età entro venti giorni dalla data in cui sono state acquisite tutte le comunicazioni del precedente comma ed è presieduta dal Consigliere medesimo.

Art. 14
Sedute consiliari

1. Le sedute consiliari sono convocate dal Presidente del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese", e in assenza, dal Consigliere anziano, di propria iniziativa, su richiesta dell’Esecutivo dell’Unione o entro venti giorni dalla richiesta di un quinto dei consiglieri dell’"Unione Collina Torinese", inserendo, in tal caso, all’ordine del giorno, le questioni richieste, formulate secondo quanto previsto per le proposte di deliberazione.

2. Le riunioni consiliari sono presiedute dal Presidente del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" ovvero, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

3. Le sedute del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

4. Il Regolamento disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute.

5. Le deliberazioni del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" e dal Segretario.

6. Non vengono corrisposti gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

Art. 15
Diritti dei componenti il Consiglio dell’"Unione Collina Torinese".

1. I Consiglieri rappresentano l’"Unione Collina Torinese" senza vincolo di mandato.

2. A ciascun componente del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" è riconosciuto diritto di iniziativa nelle materie di competenza, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti secondo le modalità previste dal regolamento.

3. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dall’"Unione Collina Torinese" le informazioni utili all’espletamento del mandato, secondo le modalità previste per il diritto di accesso sui documenti amministrativi.

CAPO II
Il Presidente del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese”

Art. 16
Il Presidente del Consiglio dell’" Unione Collina Torinese”: elezione e competenze

1. Il Consiglio dell’“Unione Collina Torinese”, elegge a maggioranza assoluta, il Presidente del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" che entra immediatamente in carica.

2. Al Presidente del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" sono attribuiti i poteri di convocazione, direzione dei lavori e delle attività del Consiglio stesso.

3. La carica di Presidente del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" è incompatibile con quella di Presidente e Vicepresidente dell’"Unione Collina Torinese".

4. Il Presidente del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" resta in carica per la durata del proprio mandato presso l’Ente di appartenenza.

5. Il Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" provvede all’elezione del nuovo Presidente entro quarantacinque giorni dalla cessazione dalla carica del precedente.

6. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio dell’“Unione Collina Torinese” sono svolte dal Consigliere dell’ “Unione Collina Torinese” più anziano di età.

CAPO III
Il Presidente dell’"Unione Collina Torinese”

Art. 17
Entrata in carica

1. Il Presidente dell’"Unione Collina Torinese" deve rivestire la carica di Sindaco di uno dei Comuni aderenti e dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato.

2. Il Presidente dell’"Unione Collina Torinese" viene eletto dal Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" a scrutinio segreto, e a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

3. Cessa dalla carica contestualmente alla cessazione del mandato di Sindaco per dimissioni irrevocabili o in caso di approvazione di mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti il Consiglio dell’"Unione Collina Torinese". La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L’approvazione della mozione comporta la decadenza immediata del Presidente dell’"Unione Collina Torinese".

4. L’elezione del nuovo Presidente dell’"Unione Collina Torinese" deve tenersi entro 45 giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente decaduto.

5. La nomina di un Sindaco non facente parte del Consiglio, comporta la decadenza di un Consigliere rappresentante di quel Comune.

Art. 18
Competenze

1. Il Presidente dell’" Unione Collina Torinese" ha la rappresentanza, anche legale dell’Ente, ne garantisce l’unità e sovrintende all’attività politico - amministrativa, curandone l’attuazione.

2. Nell’esercizio delle proprie competenze, il Presidente dell’"Unione Collina Torinese", in particolare:

a) nomina i componenti dell’Esecutivo dell’"Unione Collina Torinese", fra cui un Vicepresidente dell’"Unione Collina Torinese", dandone comunicazione al Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" nella prima seduta utile;

b) revoca i componenti dell’Esecutivo dell’"Unione Collina Torinese" , dandone motivata comunicazione al Consiglio dell’"Unione Collina Torinese";

c) convoca e presiede l’Esecutivo dell’"Unione Collina Torinese";

d) ha facoltà di nominare il Direttore e i Responsabili degli Uffici;

e) nomina il Segretario dell’"Unione Collina Torinese";

f) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese";

g) promuove indagini e verifiche amministrative sull’attività dell’"Unione Collina Torinese";

h) autorizza le missioni degli Amministratori, del Segretario e del Direttore;

i) promuove, assume e aderisce ad iniziative per concludere accordi di programma;

l) riferisce periodicamente al Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" sull’attività dell’"Unione Collina Torinese".

Art. 19
Il Vicepresidente dell’"Unione Collina Torinese"

1. Il Vicepresidente dell’"Unione Collina Torinese" è il Sindaco o suo delegato, nominato dal Presidente dell’"Unione Collina Torinese".

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e, in caso di cessazione dalla carica del Presidente dell’"Unione Collina Torinese", sino all’elezione del nuovo.

3. In caso di un contemporaneo periodo di cessazione dalla carica del Presidente dell’"Unione Collina Torinese" e del Vicepresidente dell’"Unione Collina Torinese", le funzioni vicarie sono svolte dal membro dell’Esecutivo più anziano di età.

CAPO IV
L’Esecutivo dell’"Unione Collina Torinese"

Art. 20
Composizione e nomina.

1. L’Esecutivo dell’"Unione Collina Torinese" è composto dal Presidente dell’"Unione Collina Torinese" e da sei altri componenti, tra cui un Vicepresidente dell’"Unione Collina Torinese", nominati dal Presidente dell’"Unione Collina Torinese", tra i Sindaci, dei Comuni aderenti. Alle riunioni dell’Esecutivo dell’"Unione Collina Torinese" partecipano, senza diritto di voto, i Sindaci, dei Comuni aderenti non facenti parte dell’Esecutivo dell’"Unione Collina Torinese".

2. La carica di componente dell’Esecutivo dell’"Unione Collina Torinese" è incompatibile con quella di componente del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese", ad esclusione del Presidente dell’"Unione Collina Torinese".

3. Il Presidente può revocare la nomina di un componente dell’Esecutivo dell’"Unione Collina Torinese" con provvedimento motivato.

4. La nomina dell’Esecutivo deve essere effettuata entro venti giorni dalla data di elezione del Presidente dell’"Unione Collina Torinese" , e, successivamente, entro venti giorni dalla data di decadenza, dimissioni o revoca di un componente.

5. Fino al giorno fissato per la prima seduta del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" nominato secondo le modalità del presente Statuto resta transitoriamente in carica l’Esecutivo dell’"Unione Collina Torinese" nominato secondo le modalità del precedente Statuto.

Art. 21
Competenze.

1. L’Esecutivo dell’"Unione Collina Torinese" collabora con il Presidente nel governo dell’"Unione Collina Torinese". Interpreta ed esprime gli obiettivi di politica amministrativa dell’"Unione Collina Torinese" sulla base degli atti programmatici e di indirizzo del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese".

2. In particolare:

- emana gli atti di carattere generale o specifico, indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri nell’esercizio delle funzioni da parte degli organi burocratici;

- svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio dell’" Unione Collina Torinese";

- adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio dell’"Unione Collina Torinese";

- adotta altresì tutti gli altri atti che non sono attribuiti dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti ad altri organi di governo dell’"Unione Collina Torinese".

Art. 22
Funzionamento.

1. Le riunioni dell’Esecutivo non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

2. L’Esecutivo opera attraverso deliberazioni collegiali assunte a maggioranza dei presenti.

TITOLO III
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L’ORGANIZZAZIONE DELL’"UNIONE COLLINA TORINESE"

CAPO I
La gestione dell’"Unione Collina Torinese"

Art. 23
Principi e criteri di gestione

1. L’organizzazione strutturale è diretta a conseguire i fini istituzionali dell’Ente secondo le norme regolamentari di organizzazione ed è articolata in Uffici.

2. L’"Unione Collina Torinese" ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurarne efficienza ed efficacia.

3. L’attività dell’amministrazione è fondata sulla ripartizione tra funzioni d’indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercitate dagli organi politici dell’ente, e funzioni di gestione, svolte dagli organi burocratici, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti.

4. La gestione sostanzia lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire, con l’esercizio di poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi ed all’utilizzo delle risorse disponibili.

5. Per quanto non previsto dallo Statuto o da altra fonte regolamentare si applicano le norme sull’ordinamento degli Enti locali.

Art. 24
Personale

1. La disciplina del personale è riservata agli atti regolamentari adottati dall’Esecutivo dell’"Unione Collina Torinese" ed alla contrattazione, anche decentrata, che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. I Regolamenti di organizzazione, in particolare, disciplinano:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) le forme di controllo interno e di gestione.

2. I Regolamenti si ispirano ai seguenti criteri:

- organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;

- versatilità delle strutture per il raggiungimento degli obiettivi con efficacia, efficienza ed economicità;

- individuazione dei procedimenti e dei relativi responsabili.

3. Quando non sia possibile far fronte alle attività istituzionali con personale dell’Ente, potranno essere conferiti incarichi individuali ad esperti di provata competenza determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione.

CAPO II
Organi burocratici

Art. 25
Il Direttore - Funzioni e nomina

1. Il Presidente dell’"Unione Collina Torinese" può nominare un Direttore che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’"Unione Collina Torinese", secondo le direttive impartite dal Presidente dell’"Unione Collina Torinese", e che sovrintende alla gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, da attuare secondo le modalità previste dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Al Direttore può inoltre essere attribuita la responsabilità di Uffici con il compimento di tutti gli atti di gestione di qualunque natura, compresa l’adozione di atti che impegnano l’"Unione Collina Torinese" verso l’esterno, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, mediante l’emanazione di determinazioni e con espressione di parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulle deliberazioni degli organi dell’"Unione Collina Torinese".

3. Il Direttore è nominato dal Presidente dell’"Unione Collina Torinese" con contratto a tempo determinato, di durata prestabilita, che ne disciplina anche lo status giuridico ed economico. L’incarico è conferito previo esame dei requisiti di esperienza e professionalità prodotti dagli aspiranti.

4. Il Presidente dell’"Unione Collina Torinese" può nominare Direttore il Segretario dell’"Unione Collina Torinese".

5. Il Direttore, qualora non individuato nel Segretario dell’"Unione Collina Torinese", è inquadrato nella categoria D/3, ex CCNL Comparto EE.LL. Il relativo trattamento economico può essere integrato, con provvedimento del Presidente dell’"Unione Collina Torinese", da una indennità ad personam, commisurata alla qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato, relative alla specifica competenza professionale.

6. Nel caso di mancata nomina del Direttore le funzioni sono svolte dai Responsabili degli Uffici per le materie a loro delegate, che rispondono del loro operato al Presidente dell’"Unione Collina Torinese".

Art. 26
I Responsabili degli Uffici

1. La responsabilità degli Uffici può essere attribuita a Responsabili nominati dal Presidente dell’"Unione Collina Torinese".

2. La responsabilità degli Uffici può essere conferita anche mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, ai sensi di Legge.

3. I Responsabili degli Uffici svolgono i compiti di cui al comma 2 del precedente articolo.

Art. 27
Il Segretario - Funzioni e nomina

1. La funzione di Segretario dell’"Unione Collina Torinese" è svolta da un Segretario comunale nominato dal Presidente dell’"Unione Collina Torinese" tra i Segretari comunali dei Comuni aderenti all’"Unione Collina Torinese".

2. Il Presidente dell’"Unione Collina Torinese" provvede alla nomina del Segretario entro dieci giorni dall’insediamento, con apposito decreto.

3. Il Segretario, in particolare:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" e dell’Esecutivo dell’ Unione Collina Torinese" e ne cura le verbalizzazioni;

- fornisce consulenza giuridico-amministrativa agli organi politici e burocratici dell’"Unione Collina Torinese";

- può rogare i contratti in forma pubblica in cui è parte l’"Unione Collina Torinese" e autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’"Unione Collina Torinese";

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente dell’ “Unione Collina Torinese”.

CAPO III
Il Revisore dei Conti

Art. 28
Costituzione

1. Il Revisore dei conti è eletto dal Consiglio dell’"Unione Collina Torinese".

2. Le modalità di elezione, la durata in carica, la revoca e la decadenza sono disciplinati dall’ordinamento degli Enti locali.

Art. 29
Competenze

1. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esprime pareri sulle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e sulle relative variazioni, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, riferisce al Consiglio dell’ “Unione Collina Torinese” su gravi irregolarità di gestione.

2. Esercita inoltre ogni altra attività attribuitagli dai Regolamenti, e all’uopo può accedere ad ogni atto connesso alle proprie competenze.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 30
Associazionismo e partecipazione

1. L’"Unione Collina Torinese" valorizza le libere forme associative senza finalità di lucro di cittadini e promuove gli organismi di partecipazione all’amministrazione locale previsti dalla legge.

2. L’"Unione Collina Torinese", nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultarne le associazioni rappresentative, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi relativi all’atto de quo.

Art. 31
Istanze, petizioni e proposte

1. Chiunque abbia interesse può rivolgere al Presidente dell’"Unione Collina Torinese" istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l’attività dell’amministrazione.

2. Gli organi competenti per materia si pronunciano entro centoventi giorni dal ricevimento e trasmettono l’esito al proponente ovvero primo firmatario. Il silenzio equivale a rigetto.

Art. 32
Accesso agli atti amministrativi

1. Ai fini di assicurare la trasparenza ed il buon andamento dell’azione amministrativa è riconosciuto a chiunque abbia interesse il diritto di accesso agli atti dell’"Unione Collina Torinese", nei limiti e con le modalità previsti dalla Legge.

2. Lo status di cittadino residente nel territorio dell’"Unione Collina Torinese" costituisce titolarità di interesse giuridicamente rilevante.

Art. 33
Partecipazione al procedimento

1. L’Ente comunica l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi di Legge.

2. I portatori di interessi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento possono intervenire nel procedimento, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

3. Nello svolgimento della propria attività l’"Unione Collina Torinese" utilizza ogni strumento di semplificazione previsto dalla Legge.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dal Consiglio dell’"Unione Collina Torinese" col voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati ed entrano in vigore con l’approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e comunque dopo 120 giorni se approvate da almeno la metà più uno dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

Art. 35
Esecutività dello Statuto

1. Il presente Statuto è esecutivo il 120° giorno successivo alla data di approvazione del Consiglio dell’"Unione Collina Torinese"; viene pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte dopo l’esecutività.

2. Con l’esecutività del presente Statuto tutti i consiglieri nominati secondo le disposizioni del precedente Statuto decadono dalla carica; entro i 20 giorni successivi i Sindaci di ciascun Comune designano i propri rappresentanti con le modalità di cui all’art. 10.