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Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cervasca (Cuneo)

Statuto comunale approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 06/06/2007

TITOLO I
Principi generali e programmatici

CAPO I
Elementi costitutivi del Comune

Art. 1
Autonomia statutaria
(Art. 3 - 6 T.U. 267/2000)

1. Il Comune di Cervasca

a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l’autogoverno della comunità.

La denominazione del Comune può essere modificata con Legge Regionale, ai sensi dell’art. 133 della Costituzione.

Art. 2
Finalità
(Art. 3 - 6 T.U. 267/2000)

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi.

3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune stesso; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

Art. 3
Territorio e Sede Comunale
(Art. 6 T.U. 267/2000)

1. Il territorio del Comune è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 8 della Legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica. Esso si estende per 18,38 kmq, confina con i Comuni di Cuneo, Bernezzo, Caraglio, Roccasparvera e Vignolo.

2. Il Palazzo civico, Sede Comunale, è ubicato in via Roma n. 34. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella Sede Comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, previa deliberazione della Giunta Comunale.

4. All’interno del territorio del Comune di Cervasca non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4
Segni distintivi
(Art. 6, c. 2 e Art. 50 T.U. 267/2000)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Cervasca.

2. Lo Stemma e il Gonfalone del Comune sono stati concessi con D.P.R. n. 45 del 22 dicembre 1979 e sono descritti nello stesso D.P.R.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune.

4. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

5. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

6. L’uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 5
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di CUNEO, con la Regione Piemonte e la Comunità Montana della Valle Grana.

Art. 7
Albo pretorio
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall’organo competente, sono pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Salva diversa disposizione di legge i regolamenti entrano in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione degli stessi.

Art. 8
Pari opportunità
(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 32
.

Art. 9
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 10
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

TITOLO II
Ordinamento istituzionale del Comune

CAPO I
Organi elettivi

Sezione I
Funzione degli organi elettivi

Art. 11
Organi del Comune
(Art. 36 T.U. 267/2000)

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Il Consiglio é organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha, nei limiti di legge, autonomia organizzativa e funzionale.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

4. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo, di autorità sanitaria locale e di responsabile della protezione civile, secondo le leggi dello stato.

Sezione II
Il Consiglio comunale

Art. 12
Presidenza
(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio.

Art. 13
Elezione - Composizione - Durata in carica
(Art. 38 - 39 TU 267/2000)

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dell’atto costitutivo dell’Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze

5. Alla nomina dei rappresentanti consiliari quando e prevista la presenza della minoranza si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

6. A parità di voti, salvo che disposizioni di legge dispongano diversamente, risulta eletto il più anziano di età ,salva la garanzia della rappresentanza della minoranza.

7. Colui che è già stato eletto con il criterio dell’anzianità non può nuovamente essere eletto con lo stesso criterio, per cui risulta eletto chi lo segue immediatamente per anzianità

Art. 14
Consiglieri comunali - funzioni - Programma di governo
(Art. 46 TU 267/2000)

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta ad esaminare la condizione degli eletti a norma del cap. II titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed a dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna della cause ivi previste.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.

5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 15
Consigliere Anziano
(Art. 40, c. 2, TU 267/2000)

1. E’ considerato Consigliere anziano, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, ai sensi dell’art. 73, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

Art. 16
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

Art. 17
Decadenza, rimozione e sospensione del Consigliere
(Art. 43, c. 4, TU 267/2000)

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comunale per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive,senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

4. La rimozione e la sospensione dei Consiglieri comunali sono regolate dalla legge.

Art. 18
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione, in uno con la indicazione del relativo capogruppo, al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more di designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Ogni gruppo consiliare é costituito di regola dai Consiglieri eletti nella stessa lista qualunque ne sia il numero; nel caso in cui uno o più Consiglieri comunali ritengano di dover abbandonare il proprio gruppo di appartenenza, essi possono concorrere alla costituzione di un gruppo autonomo o misto, purché lo stesso sia formato da almeno tre Consiglieri comunali.

3. I gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici e delle strutture dell’Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento.

4. Il regolamento può prevedere l’istituzione della conferenza dei capigruppo consiliari e le relative attribuzioni e funzioni.

Art. 19
Competenze del Consiglio comunale
(art. 42 TU 267/2000)

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività amministrativa.

Art. 20
Funzionamento del Consiglio comunale
(Art. 38 TU 267/2000)

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato nell’ambito dei seguenti principi:

a) stabilire i termini e le modalità per la convocazione del Consiglio.

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, un’adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri almeno 24 ore prima;

c) riservare al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2.. Per la validità delle sedute l’apposito Regolamento comunale deve prevedere la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 21
Linee programmatiche di mandato
(Art. 46 TU 267/2000)

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Art. 22
Rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana
(Art. 27 T.U. 267/2000)

1. I rappresentanti del Comune in seno al Consiglio della Comunità Montana sono eletti dal Consiglio Comunale a scrutinio palese con il sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza della minoranza.

Art. 23
Commissioni consiliari
(Art. 38 e 44 TU 267/2000)

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, Sindaco, Assessori, Segretario Comunale, organismi associativi e qualsiasi cittadino ritenuto esperto negli specifici argomenti.

3. Nelle commissioni speciali, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi 1 E 2, possono essere nominati a far parte anche il sindaco, gli assessori e cittadini non eletti nel Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere nonché di particolari doti di professionalità e di esperienza amministrativa.

4. Il regolamento disciplina la loro costituzione, le materie di competenza ed i relativi poteri, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

5. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 24
Interrogazioni ed istanze del Consiglieri
(Art. 43 TU 267/2000)

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Sezione III
Il Sindaco

Art. 25
Sindaco
(Art. 46 e 50 TU 267/2000)

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare la Costituzione Italiana.

3. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, se la Regione ha effettivamente disciplinato tale materia, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 26
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito Albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 27
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 28
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 29
Vicesindaco
(Art. 53 TU 267/2000)

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco, sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 30
Delegati del Sindaco

4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

5. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

6. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

7. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

8. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Sezione IV
La Giunta comunale

Art. 31
Nomina della Giunta comunale
(Art. 47 e 64 TU 267/2000)

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice-sindaco, tra persone componenti il Consiglio, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.

2. La nomina della Giunta deve essere effettuata entro dieci giorni dall’insediamento ovvero dalla scadenza del precedente incarico.

Art. 32
Composizione e presidenza
(Art. 47 TU 267/2000)

1. La Giunta Comunale é composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di sei assessori, tra cui il Vicesindaco.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, presiede le riunioni della Giunta il Vicesindaco.

3. Nella Giunta Comunale deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

Art. 33
Durata in carica della Giunta Comunale

1. La durata in carica della Giunta Comunale é determinata dalla Legge.

Art. 34
Dimissioni della Giunta Comunale

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore non comportano lo scioglimento del Consiglio e, se presentate da oltre la metà degli Assessori, comportano la decadenza della rispettiva Giunta con effetto dalla nomina della nuova Giunta.

Art. 35
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 36
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
(Art. 52 TU 267/2000)

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 37
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore della Giunta comunale

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale gli ascendenti ed i discendenti, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato.

3. Non possono inoltre far parte della Giunta né essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 38
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1.Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.

3. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei Responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimersi sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

Art. 39
Competenze della Giunta Comunale
(Art. 48 TU 267/2000)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107 commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E’ altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio.

Art. 40
Funzionamento della Giunta comunale
(Art. 48 TU 267/2000)

1. L’attività della Giunta comunale é collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta é convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta, ogniqualvolta si renda necessario od il Sindaco stesso lo ritenga opportuno.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti..

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Ad esse possono partecipare senza diritto di voto il revisore dei conti, nonché esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

6. Le votazioni sono palesi, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge e dal Regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale.

7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. In caso di assenza, vacanza o impedimento dei suddetti responsabili, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.

9. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione, nei casi in cui la legge prevede che debba astenersi, abbandonando l’aula, dalla partecipazione alla trattazione di un argomento all’ordine del giorno, é momentaneamente sostituito, per le funzioni di verbalizzazione, da un Assessore comunale nominato da chi presiede la riunione della Giunta.

10. Le deliberazioni della Giunta devono essere sottoscritte dal Sindaco, o da chi per lui presiede la seduta, e dal Segretario comunale.

11. La pubblicazione delle deliberazioni della Giunta, la relativa procedura di esecutività nonché la loro trasmissione e comunicazione agli organi ed a quanti di competenza sono regolate dalla legge;

12. La Giunta può, in caso d’urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio di competenza del Consiglio; le stesse deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

13. Con apposito regolamento, in armonia col presente articolo, potranno essere ulteriormente definiti il funzionamento della Giunta, le modalità di convocazione e di formazione dell’ordine del giorno, di iniziativa, di deposito degli atti e di votazione.

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art 41
Obiettivi dell’attività amministrativa
(Art. 8 TU 267/2000)

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia di imparzialità e di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, del presente statuto e dei regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadino, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, Comunità Montana e con la Provincia

Art. 42
Partecipazione popolare
(Art. 8 TU 267/2000)

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli oassociati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurare il buon andamento, la imparzialità e la trasparenza.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art 43
Libere forme associative

Il Comune riconosce le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadine all’Amministrazione locale.

A tal fine il Comune.

a) - Sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse per l’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi secondo le norme del relativo regolamento e l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione.

b) - può affidare alle associazioni o ai comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative, ed in genere di attività di interesse pubblico, da gestire in forma sussidiaria od integrata rispetto all’ente.

c) - può coinvolgere le associazioni di volontariato nella gestione delle attività e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Per esercitare tali attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune, ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli organi sociali e dei bilanci.

d) - Le forme associative debbono essere costituite in associazioni riconosciute ovvero debbono essere conformi a quanto previsto dall’art. 36 e seguenti o 39 e seguenti del Codice Civile.

Il Comune può erogare alle associazioni contributi economici da destinare allo svolgimento dell’attività associativa. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni a titolo di contributo. strutture, beni o servizi a titolo gratuito.

Le modalità di erogazione del contributo o di godimento delle strutture, beni o servizi dovranno garantire a tutte le associazioni pari opportunità e saranno stabilite in apposito regolamento.

Il Comune può gestire attività in collaborazione con associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite in apposito albo regionale.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’ente, devono redigere ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego. L’esibizione del rendiconto è condizione essenziale per l’erogazione del contributo in questione. Inoltre sono tenute a depositare in Comune:

1) copia degli atti costitutivi e statutari

2) copia dei bilanci preventivi con cadenza annuale

3) indicazione del recapito

4) indicazione del nominativo del legale rappresentante e di un referente

Art. 44
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 45
Consultazioni
(Art. 8 TU 267/2000)

1. L’amministrazione comunale può indire referendum ed altre forme di consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito a temi di interesse locale.

2. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

3. Le forme di tali consultazioni sono stabilite all’atto della relativa indizione.

Art. 46
Istanza, petizioni e proposte.
(Art. 8 TU 267/2000)

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte sottoscritte, dirette a promuovere interventi dell’Amministrazione per la miglior tutela di interessi collettivi.

2. Il Sindaco trasmette l’ istanza, petizione o proposta senza ritardo all’organo competente il quale provvede a rispondere o deliberare.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini: le proposte da non meno di 60 elettori, le cui firme devono essere autenticate a norma delle disposizioni del Regolamento sul referendum.

4. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa, esercitato mediante proposte, le seguenti materie:

a) tributi e bilancio;

b) espropriazione per pubblica utilità;

c) designazioni e nomine;

d) pianificazione territoriale;

e) revisione dello Statuto Comunale e dei Regolamenti.

Art. 47
Cittadini dell’Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita politica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 48
Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 49
Disciplina del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f ) le modalità di attuazione.

Art. 50
Effetti del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 51
Diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e previsione di regolamento o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione per non pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, Enti o imprese o per non recare danno agli interessi del Comune.

2. Al fine di assicurare la trasparenza della propria attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, l’amministrazione comunale riconosce ed assicura, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge e dall’apposito regolamento comunale.

3. Il regolamento individua le categorie di documenti sottratti all’accesso per esigenze determinate per legge; salvo diverse disposizioni di legge, non é comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti e procedimenti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione.

4. L’amministrazione comunale ha facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.

5. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall’apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

6. Il regolamento deve inoltre prevedere idonee forme di informazione dei cittadini sull’attività amministrativa del Comune di maggiore rilievo ed importanza.

Art. 52
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

3. L’affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

CAPO IV
Difensore civico

Art. 53
Il Difensore Civico
(Art. 11 TU 267/2000)

1. Il Consiglio Comunale può prevedere l’istituto del Difensore Civico.

In caso di istituzione, il Consiglio ne disciplina con apposito regolamento, la nomina, la decadenza, le funzioni, le facoltà e prerogative e quanto altro al riguardo.

2. In mancanza e fino a provvedimenti istitutivi, l’Amministrazione Comunale divulga adeguatamente l’istituzione del Difensore Civico Regionale, se avvenuta.

CAPO V
Procedimento amministrativo

Art. 54
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia titolare di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti.

2. L’Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del responsabile della procedura.

3. Ai fini della partecipazione degli interessati al procedimento di adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive si applicano integralmente le disposizioni della Legge n. 241/90 e s.m. ed. i.

TITOLO IV
Attività amministrativa

Art 55
Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 27 luglio 2000 n 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/7/00 n 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a. all’informazione del contribuente (art. 5);

b. alla conoscenza degli atti e semplificazione (art.6);

c. alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);

d. alla remissione in termini (art.9);

e. alla tutela dell’affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 109);

f. all’interpello del contribuente (artt. 11 e 19);

TITOLO V
I SERVIZI

Art. 56
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 57
Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

4. Il Comune può delegare alla Comunità Montana ed alla Provincia l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzarne una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 58
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 59
Aziende speciali
(Art. 113, 113 bis, 114 TU 267/2000)

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 60
Struttura delle aziende speciali
(Art. 113, 113 bis, 114 TU 267/2000)

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 61
Istituzioni
(Art. 113, 113 bis, 114 TU 267/2000)

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 62
Società
(Art. 116 TU 267/2000)

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l’applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 63
Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, Comunità Montane e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 64
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, la provincia e la Comunità Montana per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali dalla legge e dal presente statuto, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti contraenti degli atti fondamentali del consorzio e l’obbligo della loro pubblicazione ai rispettivi Albi pretori.

4. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

5. Il Comune non può aderire a più di un consorzio con gli stessi Comuni.

Art. 65
Accordi di programma
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, di Comunità Montane, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VI
Uffici e personale

CAPO I
Gli Uffici

Art. 66
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavori in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D. Lgs 19/9/94 n 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 67
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 68
Organizzazione degli uffici e del personale
(Art. 89 TU 267/2000)

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, o al Segretario Comunale , e ai responsabili degli uffici e servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari degli uffici aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 69
Regolamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89 TU 267/2000)

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale se nominato, o il Segretario Comunale e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti concernenti l’organizzazione interna del Comune si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale, se nominato, o al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 70
Diritti e doveri dei dipendenti
(Art. 89 TU 267/2000)

1. I dipendenti comunali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini secondo le disposizioni del Codice deontologico dei dipendenti della P.A.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Comunale, i responsabili degli uffici e servizi e l’Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dagli organi collegiali, dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Comunale.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e delle ordinanze che per loro natura non rientrano nella competenza del Sindaco.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
Direttore Generale, Responsabili dei servizi, Segretario Comunale

Art. 71
Direttore generale
(Art. 108 TU 267/2000)

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risulta stipulata la convezione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco con proprio decreto al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

5. Nel caso di conferimento delle funzione di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

Art. 72
Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all’art. 50, c. 5 e all’art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l’attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di “messo comunale” autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 73
Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 74
Messi notificatori

1. Il Comune ha uno o più messi nominati dal Sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell’amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 75
Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 76
Segretario Comunale
(Art. 97 TU 267/2000)

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’Ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 77
Funzioni del Segretario Comunale
(Art. 97 TU 267/2000)

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali ,che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

3. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico, se esistente.

4. Egli presiede l’Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine le funzioni attribuitegli da leggi dallo Statuto o dai regolamenti, nonché ogni altra funzione, compresa quella di responsabile di uffici e servizi, conferitagli dal Sindaco con apposito provvedimento.

6. Il Segretario comunale sovrintende le funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina le attività.

7. Tra le funzioni dei precedenti commi possono essere anche previste quelle di cui al secondo comma dell’art. 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (responsabilità dei servizi).

CAPO III
La responsabilità

Art. 78
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 79
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore, se nominato e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dai soggetti di cui al comma precedente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento gli stessi siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri dell’organo che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 80
Responsabilità degli agenti contabili

1. Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, negli incarichi attribuiti a detti agenti ed in genere nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 81
Prescrizione dell’azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell’azione di responsabilità, nonché la sua inestensibilità agli eredi.

Art. 82
Assistenza legale e tutela dei diritti ed interessi del Comune

1. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale agli amministratori, al Segretario comunale ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non sussista conflitto di interesse con l’Ente.

TITOLO VII
Finanza e contabilità

Art. 83
Ordinamento
(Art. 149 TU 267/2000)

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 84
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 85
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’Inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato, o nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio, o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 86
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal Regolamento, o dalla legge, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Art. 87
Mancata approvazione
del bilancio di previsione nei termini
(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d’ufficio per sottoporlo al consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell’avvenuto il Prefetto, per l’avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 88
Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell’organo di revisione, determina l’avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 89
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

Art. 90
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 91
Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza dei presenti il Revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta, salvo diverse disposizioni di legge, ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esprimendo su richiesta pareri e proposte sugli atti fondamentali di competenza del Consiglio stesso. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al Controllo di gestione.

Art. 92
Tesoreria

1. Il Comune ha un Servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’Ente entro 3 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 93
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso al Sindaco, che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei conti.

TITOLO VIII
Disposizioni diverse

Art. 94
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 95
Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l’esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 96
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, commi 14, della Legge 1990 / 241, sostituito dall’art. 17, comma 24, della Legge 1997/127.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX
Disposizioni finali

Art. 97
Modifiche dello statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 98
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 99
Entrata in vigore
(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;

- affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;

- inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

- entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.